il diritto commerciale d’oggi
    II.10 – novembre 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Gruppo cooperativo paritetico

     Insieme di imprese cooperative sottoposte alla direzione e coordinamento di una o più di esse.
     Poiché nelle società cooperativa a causa della loro struttura (e, in particolare, del c.d. “voto capitario”) non è possibile formare di gruppo con a capo una holding che controlli altre società, partecipando al loro capitale in misura maggioritaria o comunque idonea ad esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, nn. 1 e 2, cod. civ.), la riforma del diritto societario con l’art. 2545-septies cod. civ. ha consentito che il gruppo di società (o imprese) cooperative si formi con un contratto di dominio (finora ritenuto inammissibile nel nostro ordinamento, sia per le societrà lucrative, sia per quelle mutualistiche), con il quale alcune cooperative si impegnano a seguire le direttive di un’altra cooperativa, la quale esercita un controllo, indipendentemente dalla partecipazione nelle società che compongono il medesimo gruppo.
     Il contratto di dominio, con cui si forma un “gruppo cooperativo paritetico”, deve essere depositato nell’albo delle società cooperative e deve indicare, tra l’altro, la durata, i poteri attribuiti alla o alle capogruppo, nonché i criteri per equilibrare tra le società partecipanti i reciproci vantaggi e svantaggi, con facoltà di ogni società partecipante di recedere dal contratto, senza alcun onere, qualora le condizioni dello scambio mutualistico siano pregiudizievoli per i propri soci (art. 2545-septies, 2° c.).
     Essendo un contratto volto ad esercitare la direzione ed il coordinamento di società, sembrano applicabili ad esso anche le norme previste, in generale, nella riforma del diritto societario per l’attività di direzione e coordinamento (artt. 2497-2497-sexies), salvo diversa disposizione nella disciplina del gruppo cooperativo o, comunque, in quanto compatibili con quest’ultima disciplina. In particolare, sembra operante la responsabilità della capogruppo nei confronti dei soci delle società controllate per il pregiudizio recato al valore della partecipazione sociale, qualora la capogruppo abbia agito nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società “controllate” e purchè ricorrano le altre condizioni previste dal medesimo art. 2497. Analogamente sembra applicabile l’obbligo per le società “controllate” di motivare analiticamente le decisioni influenzate dall’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-ter cod. civ.).
Fonti: art. 2545-septies cod. civ.


 

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