il diritto commerciale d’oggi
    II.9 – ottobre 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Benchmark

1.   Nei fondi comuni di investimento il benchmarck (letteralmente: collimatore, paletto di riferimento) indica il «parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione» (art. 50 regol. Consob); esso, che è solitamente costituito da un paniere di titoli, di fondi o altri indici, ha lo scopo di individuare il settore in cui il fondo investe (il citato regolamento parla percio di «obiettivi di investimento») e, soprattutto, di consentire di valutarne il rendimento, confrontandolo con quel parametro.
     Le società di gestione dei fondi comuni sono tenute ad indicare nel prospetto informativo il benchmarck di ciascun fondo, nonché a fornire periodicamente informazioni circa lo scostamento, positivo o negativo, del fondo rispetto all’andamento di tale parametro.
2.   In un diverso significato, benchmarck indica il titolo più trattato all’interno di una categoria omogenea di titoli.
Fonti: art. 50 del regolamento Consob sugli intermediari (delibera 1° luglio 1998, n. 11522 e successive modificazioni)


   

Beni intangibili (Intangibles)

     Vi si comprendono tutti i beni e le attività immateriali (intangibles, nella terminologia anglosassone): marchi, brevetti, tecnologie, segreti industriali, know-how, software, segreti industriali, concessioni, licenze, ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene non siano “tangibili”, nell’economia attuale costituiscono risorse fondamentali per le imprese e sono ritenuti di grande importanza per la valutazione di un’impresa, specie se operante nella c.d. new economy. Si tratta di beni immateriali ad utilità differita nel tempo e di durata indeterminata, i quali, pur non avendo solitamente un costo storico, sono suscettibili di essere trasferiti a terzi e, quindi, di valutazione.
     La contabilità a livello internazionale attribuisce sempre più attenzione alla valorizzazione in bilancio per i beni immateriali (vedi lo IAS, n. 3928, § 8). Agli intangibles fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis, cod. civ., secondo cui la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata».
Fonti: art. 2427, n. 3-bis, cod. civ.


    

Bundling

     Con l’espressione bundling (pacchetto) si intende l’accorpamento di due prodotti o servizi tra di loro collegati, immessi nel mercato – da un’impresa in posizione dominante per uno di essi – come “pacchetto” ad un prezzo inferiore a quello del loro acquisto separato. La Commissione europea, a partire dal caso General Electric-Honeywell, ha ritenuto che tale comportamento – già noto nell'esperienza antitrust degli USA – costituisca una pratica “legante” illegittima, qualora limiti la competitività delle imprese, ed ha imposto perciò lo “spacchettamento” (unbundling) dei prodotti o servizi.
     Il bundling si differenzia dai contratti abbinati (tying-contracts o tie-in sales), poiché in quest’ultimo caso i beni o servizi abbinati non sono disponibili separatamente.
Fonti: artt. 82, lettera d), Trattato CE; artt. 3, lettera d), legge 10 ottobre 1990, n. 287
URL: http://diec.ec.unipg.it/~diec/repit.htm


 

Top

Home Page

  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi