il diritto commerciale d’oggi
    II.7 – luglio-agosto 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


   

Mediatore creditizio

     Chi professionalmente o abitualmente “mette in relazione” – anche attraverso attività di consulenza – banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti, senza essere legato ad alcuna delle parti da legami di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
     Ai mediatori creditizi è preclusa la possibilità di concludere i contratti, nonché di erogare i finanziamenti. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo, istituito presso il Ministero dell’Economia, che si avvale dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi). La riserva di attività in favore dei mediatori creditizi, penalmente sanzionata, non opera nei confronti di banche, intermediari finanziari, promotori finanziari e imprese assicurative. Non costituisce mediazione creditizia la raccolta di richieste di finanziamento effettuata, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi o di soggetti iscritti in albi, elenchi o ruoli.  
Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, regolamento
URL: http://www.uic.it


    

Mercato

     L’aggregato degli scambi potenzialmente interferenti.
     Rispetto al tradizionale riferimento territoriale (“mercato è il luogo …”), è meglio far riferimento – considerati anche gli attuali mezzi di comunicazione – alla generica espressione “aggregato” (ma si potrebbe pure parlare di “insieme”); ciò che fa di una pluralità un insieme è allora la circostanza che, comunque, e dunque non solo per unicità di luogo, gli scambi possano interferire e siano regolati in relazione a tale interferenza. Che il “mercato” sia un fenomeno costituito da “scambi” è sicuro e tradizionale; ciò che di una pluralità di scambi fa un “mercato” è la circostanza che – un tempo, per svolgersi nello stesso luogo; oggi, per la facilità di comunicazioni e conoscenze, anche a distanza – gli scambi interferiscano per quantità, condizioni e prezzi.
     Individuata la realtà economica e fattuale, più difficile è individuare la rilevanza giuridica del mercato in quanto tale. Probabilmente, si tratta di un centro, ossia di un punto di riferimento di interessi (e dunque di norme) non personificato, nel senso che gli interessi, che le norme di disciplina del mercato tendono a tutelare, sono in sé diversi, hanno natura pubblica e privata, nonché fanno capo a soggetti diversi (gli operatori, i clienti, l’efficienza del sistema economico, ecc.).
     Nel nostro ordinamento manca una espressa definizione legislativa di mercato (non è, però, una manchevolezza) ed anche una disciplina generale; vi sono, invece, specifiche considerazioni del mercato, a seconda del criterio di rilevanza giuridica: vedi, in particolare, la nozione di mercato presupposta dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, la quale disciplina la concorrenza – ossia il sistema di interferenza degli scambi – nel mercato e gli interessi che vi sono coinvolti.
Fonti: legge 16 ottobre 1990, n. 287


   

Modelli di organizzazione

     Tale espressione (più precisamente, “modelli di organizzazione dell’ente”) definisce, in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta adottati da una società (o altri enti) per impedire che gli amministratori ed i dirigenti (i c.d. “soggetti in posizione apicale”) e le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza commettano determinati reati nel suo interesse o vantaggio, reati di cui – in base alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di convenzioni internazionali – sia chiamata a rispondere direttamente la stessa società con una apposita sanzione (oltre che, in base al diritto penale, il suo autore materiale).
     Il modello di organizzazione (predisposto dalla società interessata, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative) introduce una procedimentalizzazione nell’attività di impresa, creando una apposita struttura di sorveglianza, volta a prevenire il compimento dei reati ed idonea ad evitarne l’imputazione alla medesima società, a somiglianza di quanto avviene con i compliance programs nel diritto statunitense. Nel nostro ordinamento la responsabilità dell’ente è esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: l’ente abbia adottato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenirlo; sia stato affidato ad un organismo interno dell’ente il il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei predetto modello; il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente lo stesso modello; l’organismo interno abbia adeguatamente vigilato.
Fonti: artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231
URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc 75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument


   

Moneta elettronica

     Dispositivi elettronici che consentono di movimentare – con valore solutorio analogo a quello della moneta “materiale” – saldi monetari. La moneta elettronica (rappresentata solitamente da una tessera di plastica con incorporato un processore elettronico, nel quale è memorizzato il valore monetario attribuito alla stessa tessera, per consentire al titolare di compiere operazioni di pagamento) può essere emessa solo previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso.
     L’attività di emissione di moneta elettronica è riservata alle banche o ad imprese specializzate (Istituti di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere, altresì, attività connesse e strumentali, nonché offrire servizi di pagamento; ad essi è preclusa l’attività di concessione di crediti in qualunque forma.
Fonti: art. 55, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001), che, in attuazione di direttive comunitarie, ha modificato il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
URL: http://www.bancaditalia.it (Gli istituti di moneta elettronica)
http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html


 

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