Passivity Rule
Obbligo
posto a carico degli amministratori
di società quotate di astenersi
dal compiere atti od operazioni che contrastino
con il conseguimento degli obiettivi di
una OPA (Offerta
Pubblica d’Acquisto) in corso
(ad esempio, aumenti di capitale, cessioni
di rami dazienda, stipula di finanziamenti
ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dellassemblea
(ordinaria o straordinaria), la quale
anche in seconda o terza convocazione
devo deliberare con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentano almeno
il trenta per cento del capitale.
La regola, mutuata
dallordinamento inglese, pone limitazioni
alle azioni difensive che possono essere
poste in essere da parte della società
target in caso di OPA ostile, al
fine di favorire le operazioni di cambio
del controllo societario; queste ultime,
infatti, rappresentano, secondo la prevalente
teoria economica, uno strumento utile
per favorire comportamenti corretti ed
efficienti degli amministratori nelle
società quotate (market discipline).
Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio
1998, n. 58 TUF-testo unico dellintermediazione
finanziaria
URL:
http://www.consob.it
Patrimoni
destinati
Istituto
disciplinato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
in attuazione della riforma del diritto
societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366),
per consentire il finanziamento di uno
specifico affare. L’attività
riguardante quest’ultimo viene isolata
sotto il profilo patrimoniale (responsabilità
patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante
attività della società,
in deroga al generale principio stabilito
dallart. 2740 cod. civ.
Ogni società
per azioni può costituire uno o
più patrimoni destinati (uno per
ciascun affare). La deliberazione con
cui viene costituito il patrimonio destinato
stabilisce scopo, beni destinati, piano
economico finanziario dellaffare,
regole di rendicontazione. A fronte del
patrimonio destinato possono essere emessi
strumenti finanziari, anche nella forma
di titoli partecipativi.
Fonti: art. 2447 bis ss. cod. civ.,
norme introdotte dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/
02-04.080_090.pdf
Periodo
di grazia
1. Nel
sistema della proprietà intellettuale,
per “periodo di grazia“ si
intende il tempo – solitamente 6
o 12 mesi – durante il quale la
divulgazione di una invenzione industriale
ovvero di un modello o disegno industriale
non fa venir meno la novità della
stessa invenzione, disegno o modello e
non ne preclude perciò la brevettazione
o registrazione.
Tale istituto
è riconosciuto per le invenzioni
dalle leggi brevettuali di molti Stati
(quali USA, Canada, Giappone), ma non
dalla legge italiana o degli altri Paesi
dell'Unione Europea. È allo studio
l’introduzione del periodo di grazia
nella disciplina comunitaria, per evitare
che alle invenzioni delle imprese dell’Unione
Europea sia preclusa nei loro Paesi –
in caso di divulgazione (divulgazione
che per talune invenzioni è pressoché
impossibile evitare) – la protezione
brevettuale, riconosciuta in altri Stati.
Nel nostro ordinamento è previsto
soltanto che l’invenzione non perde
il carattere della novità, qualora
la divulgazione avvenga in esposizioni
ufficiali (art. 15, 2° c., legge inv.);
tale disposizione, tuttavia, è
di scarsa applicazione e non risolve il
problema della divulgazione necessaria
o occasionale delle invenzioni.
Nel diritto
italiano il periodo di grazia è
riconosciuto, in applicazione di una direttiva
comunitaria, per i modelli o disegni ornamentali;
infatti, non costituisce divulgazione,
ai fini della perdita della novità,
il fatto che il disegno o il modello sia
stato reso accessibile al pubblico nei
dodici mesi precedenti la presentazione
della domanda di registrazione.
2. In una
diversa accezione “periodo di grazia”
indica, in una operazione creditizia,
il periodo di tempo durante il quale non
c’è l’obbligo di restituire
il capitale mutuato. Più precisamente,
quando un mutuo deve essere restituito
dal mutuatario in rate periodiche, secondo
un piano di ammortamento, può essere
stabilito che il medesimo ammortamento
inizi a decorrere dopo un certo lasso
di tempo, rispetto alla erogazione della
somma di danaro mutuata.
Fonti: artt. 14 e 15 r.d. 29 giugno
1939, n. 1127 e successive modificazioni
(legge sulle invenzioni); art. 5-quater
del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411
URL: http://www.sib.it/itasib/novita/pat/310103.htm
Preference
shares
Strumenti
finanziari con caratteristiche, sia dei
titoli di credito, sia dei titoli di rischio;
più precisamente, essi prevedono
una remunerazione, in misura fissa o variabile,
in correlazione al valore nominale dei
titoli, subordinata alla circostanza che
la società emittente abbia prodotto
utili nell’anno precedente alla
data del pagamento degli interessi.
Le preference
shares prevedono la postergazione
nel rimborso del capitale e sono prive
di diritti amministrativi.
URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni
di vigilanza per le banche/titolo IV,
cap. 1, § 3)
Prezzi
predatori (predatory pricing)
Vendita
di beni o prestazione di servizi effettuate
sottocosto da imprese in posizione dominante,
al fine di estromettere dal mercato concorrenti
attuali o potenziali, che non siano in
grado di sostenere per un lungo periodo
di tempo la “guerra dei prezzi”.
Tale comportamento è considerato
abuso di posizione dominante e, quindi,
illecito in base alla disciplina antitrust
italiana e comunitaria, qualora l’impresa
sia in posizione dominante e pratichi
un prezzo inferiore al costo marginale
(vedi la Relazione della Commissione Europea
sulla politica della concorrenza del 24
aprile 2002).
Per valutare la illiceità
di simili pratiche, assume rilevanza la
possibilità – per l’impresa
che le pone in essere – di godere
di “sussidi incrociati”, ossia
di bilanciare le perdite sostenute nel
mercato con extra-profitti ottenuti dalla
stessa su un mercato collegato. Più
in generale, si ritiene necessario, per
qualificare come predatoria l’operazione,
che la struttura di mercato consenta all’impresa,
che pratichi tale comportamento, di recuperare
le somme investite nella vendita sottocosto
(c.d. recoupment test).
L’uso di prezzi
predatori si distingue dalle vendite sottocosto,
che riguardano esclusivamente la vendita
al pubblico di beni e che sono considerate
come atti di concorrenza sleale, quando
ricorrono taluni presupposti.
Fonti: art. 3, lett. b), della
legge n. 287/1990; art. 82 (ex 86) del
Trattato CE
URL: www.agcm.it
(percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267:
Diano/Tourist, Ferry boat – Caronte
shipping – Navigazione Generale
Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/
committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf
Project
financing
Operazione complessa, nata nei paesi di
common law, consistente nella copertura
finanziaria di un progetto imprenditoriale
(frequentemente infrastrutture nel settore
delle opere pubbliche) sulla base delle
prospettive di reddito e sui flussi di
cassa attesi dalla specifica iniziativa;
essa è realizzata attraverso più
contratti collegati. Alloperazione
partecipa, normalmente, una banca (arranger)
che organizza il prestito (reperisce i
fondi sul mercato assicurando comunque
la sottoscrizione diretta di un certo
ammontare); i termini e le condizioni
del finanziamento sono stabiliti nel term
sheet. La banca, inoltre, effettua
lanalisi dei costi, dei ricavi del
progetto, della ripartizione dei rischi
(information memorandum). Il finanziamento
avviene mediante lapporto di fondi
assimilabili a capitale proprio (prestiti
o anticipazioni a rimborso subordinato),
ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti
tradizionali con priorità di rimborso
che possono essere con o senza garanzia
reale).
Regole particolari, specie
con riguardo al piano economico e finanziario,
sono previste per le operazioni realizzate
nellambito di lavori pubblici.
Fonti: legge 11 febbraio 1994,
n. 109, art. 37-bis
URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html