il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.1 – gennaio 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO  

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

CAPO X
DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE

Sezione I. – Della trasformazione

     Il decreto legislativo n. 6 del 2003, attuando l’art. 7 della Legge Delega, ha previsto una nuova disciplina della trasformazione, seguendo il principio fondamentale della semplificazione e regolando con precisione gli aspetti procedimentali dell’istituto, nonché il suo ambito di applicazione, che è molto più ampio di quello previsto dal vigente codice civile. In particolare, la trasformazione riguarda anche enti diversi dalle società, come precisato dai nuovi artt. 2500-septies e 2500-octies.
    Per tradurre in pratica i principi contenti nella Legge delega, il legislatore delegato ha introdotto nuove disposizioni, con conseguente aumento del numero degli articoli che sono divenuti 11 (nel vigente codice civile sono solo tre: gli artt. 2498, 2499 e 2500 cod. civ.).

2498. Continuità dei rapporti giuridici
     Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

     Con la disposizione in commento si vuole sottolineare che l’atto di trasformazione di una società e di altri enti, come fenomeno semplicemente modificativo e non successorio, implica il mantenimento di tutte le posizioni di credito e di debito dell’ente (societario e non societario) nella forma originaria, nonché, in genere, la prosecuzione di tutti i suoi rapporti giuridici, compresi quelli processuali, in capo al nuovo ente che risulta dalla trasformazione.
     Si evince chiaramente l’intento del legislatore delegato di affrontare il fenomeno della trasformazione con particolare attenzione agli interessi dei creditori sociali e dei terzi coinvolti nell’operazione. La Relazione al decreto legislativo al riguardo evidenzia come la trasformazione si inserisca nel quadro più ampio delle modificazioni ammesse per gli enti (e non solo delle società).

2499. Limiti alla trasformazione
     Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

     Questa disposizione, risolvendo dubbi sorti in giurisprudenza, introduce un principio molto importante, in quanto consente all’ente di procedere a trasformazione anche nel corso di procedure concorsuali, a somiglianza di quanto è già previsto per le fusioni e le scissioni. Rispetto alla corrispondente disposizione per le fusioni e le scissioni, tuttavia, la trasformazione è possibile in qualunque stato della procedura concorsuale (e, quindi, anche nella fase della distribuzione dell’attivo fallimentare), salvo il limite della incompatibilità con la stessa trasformazione.
     La Relazione al riguardo sottolinea che la innovazione è stata introdotta per risolvere problemi sorti nella pratica e, in particolare, per rendere possibile la trasformazione di s.p.a. in s.r.l. al fine di ridurre gli oneri di procedura concorsuale.

2500. Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione
     La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.
     L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.
     La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

     La norma conferma, precisandone meglio il contenuto, le disposizioni vigenti per l’atto di trasformazione in società di capitali, stabilendo che devono essere rispettate le regole di forma e pubblicità previste per il tipo societario adottato, nonché quelle del tipo di società (o altro ente) trasformata. Il legislatore ha voluto così armonizzare le disposizioni contenute nel nuovo Capo X del codice civile con l’intera disciplina in materia di società di capitali, attenta anche agli aspetti afferenti la pubblicità degli atti modificativi societari.
     Il terzo comma ha inteso risolvere le incertezze cui ha dato luogo finora il testo vigente del codice civile, stabilendo che la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti previsti dal comma precedente, ossia quando si sia consolidato l’effetto conoscitivo della pubblicità, sia per l'ente trasformato, sia per la società risultante dalla trasformazione.

2500-bis. Invalidità della trasformazione
     Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata.
     Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

     La disposizione introduce un’innovazione assai rilevante che, riprendendo l’analoga regola vigente per la fusione e la scissione, privilegia il principio di certezza dei rapporti giuridici, in presenza di eventuali vizi, di cui fosse affetto l’atto di trasformazione. Finora si discuteva se, in tali casi, proseguisse la società nella forma originaria ovvero sorgesse comunque la società nella nuova forma, con una sorta di duplicazione delle società; la norma in commento ha risolto tali questioni, riconoscendo alla pubblicità dell’atto trasformativo una efficacia sanante, con possibilità di una tutela esclusivamente di carattere obbligatorio, con il risarcimento del danno “eventualmente” spettante ai «partecipanti all’ente trasformato» ed ai terzi.
     Interessante al riguardo notare come il legislatore abbia usato il termine “eventualmente” (come già per la fusione e la scissione) riferito al danno causato da un atto di trasformazione viziato, sottolineando così l’importanza della prova circa il nesso causale del danno con l’atto affetto da vizi.
     Con l’uso del termine “partecipanti” il legislatore delegato chiarisce che la disposizione si applica, non solo alla trasformazione tra i tipi societari, ma anche alla trasformazione di enti non societari in società di capitali.

2500-ter. Trasformazione di società di persone
     Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
     Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343.

     L’articolo in esame affronta il fenomeno della trasformazione di una società di persone in società di capitali, evidenziando così il favor riconosciuto dal legislatore verso l’adozione della forma di società di capitali.
     Finora la trasformazione delle società di persone, in quanto modificazione del contratto sociale, deve essere decisa dai soci all’unanimità, salvo che lo stesso contratto preveda l’applicazione del principio maggioritario; il legislatore delegato ha rovesciato tale regola, disponendo che operi il principio di maggioranza – salvo diversa disposizione del contratto – per la trasformazione in società di capitali (non è precisato, tuttavia, se lo stesso avviene per la trasformazione nell’ambito delle società di persone: la ratio della norma porta alla soluzione positiva). La maggioranza dei soci è determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
     Il secondo comma sembra affrontare i problemi che si pongono nel vigente codice civile per determinare la misura del capitale nella società risultante dalla trasformazione, discutendosi se tale capitale debba o no corrispondere esattamente al patrimonio netto della società trasformata ovvero possa essere inferiore (con la costituzione di una riserva per la differenza). Il legislatore delegato, disponendo che il capitale deve essere determinato in base ai “valori attuali” degli elementi dell’attivo e del passivo, non impone di utilizzare i valori effettivi (spesso superiori, per l’attivo, a quelli contabili), ma, appunto, quelli attuali, con riferimento al momento della trasformazione.
     La disposizione in esame conferma l’obbligo – già previsto dal vigente art. 2498 – della relazione di stima, redatta da un esperto, nominato con la procedura stabilita nel testo novellato per i conferimenti in natura nelle società per azioni (nomina da parte del presidente del tribunale) e nelle società a responsabilità limitata (cnomina da parte dell’interessato e, quindi, nel caso in esame, da parte della società). Il rinvio alla disciplina dei conferimenti in natura non riguarda soltanto le modalità di nomina dell’esperto, ma anche – per le società per azioni o in accomandita per azioni – gli adempimenti degli amministratori per la revisione della stessa stima.

2500-quater. Assegnazione di azioni o quote
     Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
     Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota determinata in misura corrispondente alla partecipazione proporzionale che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
     Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

    Il primo comma del nuovo articolo 2500-quater riproduce solo in parte la corrispondente disposizione del vigente codice civile (art. 2501), in quanto ha eliminato il riferimento all’ultimo bilancio approvato (riferimento assolutamente inutile, poiché nel bilancio non si trova alcuna indicazione circa le quote di partecipazione dei vari soci).
    Per quanto riguarda i soci d’opera, il legislatore delegato, risolvendo i dubbi sollevati nel vigore del codice civile (che non prevede alcuna disposizione al riguardo) ha stabilito i criteri per la determinazione della loro quota di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione e precisando che l’assegnazione delle azioni o quote ai soci d’opera produce l’effetto di ridurre proporzionalmente le azioni o quote spettanti agli altri soci. Si evidenzia allora la volontà di tutelare i soci d’opera che potrebbero risultare menomati dalla trasformazione, tenuto conto che, in base al novellato art. 2500-ter non è più richiesta l’unanimità del consenso dei soci per la trasformazione in società di capitali.

2500-quinquies. Responsabilità dei soci
     La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
     Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     Il primo comma del nuovo art. 2550-quinquies riproduce, sostanzialmente, la disposizione contenuta nell’art. 2499 cod. civ. attualmente vigente, ribadendo la responsabilità dei soci illimitatamente responsabilili per le obbligazioni assunte fino al momento in cui ha effetto la trasformazione, salvo che i creditori sociali abbiano dato il loro assenso alla trasformazione medesima.
     Poche novità vi sono con riferimento al secondo comma che riproduce il secondo comma del vigente art. 2499 cod. civ.: la comunicazione ai creditori può essere effettuata, oltre che con la raccomandata, con qualsuasi altro mezzo che consente di attestare il ricevimento della comunicazione: inoltre, il termine entro cui i creditori possono negare il loro consenso alla trasformazione è fissato in 60 (anziché 30) giorni.

2500-sexies. Trasformazione di società di capitali
     Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
     Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
     Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
     I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anterioriormente alla trasformazione.

     L’articolo in esame, risolvendo le incertezze attuamente esistenti, chiarisce che la trasformazione di società di capitali in società di persone (c.d. trasformazione “regressiva”) può essere approvata con una deliberazione adottata, come per le altre modificazioni statutarie, a maggioranza. Tuttavia, oltre al diritto di recesso per i soci dissenzienti o assenti (previsto dall'art. 2437 per qualsiasi ipotesi di trasformazione), tale operazione comporta la necessità del consenso da parte dei soci destinati ad assumere la responsabilità illimitata.
     In particolare, il legislatore delegato ha inteso subordinare la trasformazione da società di capitali a società di persone a tutta una serie di cautele, stabilendo l’obbligo degli amministratori di illustrare le motivazioni e gli effetti di tale operazione, al fine di consentire ai soci di valutare meglio la deliberazione da adottare ed, eventualmente, decidere per il recesso.
     La nuova norma conferma che per la trasformazione di una società di capitali in società di persone, nonché per la trasformazione tra società di capitali non è necessaria la stima del patrimonio sociale; ciò vale anche quando una s.r.l. si trasformi in s.p.a., pur essendo prevista nella riforma del diritto societario un diverso sistema per la stima dei conferimenti in natura nelle s.p.a. e nelle s.r.l. (come già osservato, è richiesta la nomina del perito da parte del presidente del tribunale solo nel caso di s.p.a.). Ciò rafforza la non completa assimilazione tra stima dei conferimenti in natura e la stima del patrimonio sociale nella trasformazione di società di persone in società di capitali.

2500-septies. Trasformazione eterogenea da società di capitali
     Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
     Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
     La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
     La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

2500-octies. Trasformazione eterogenea in società di capitali
     I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.
     La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende con la maggioranza richiesta dall’articolo 1108, 1° comma, per le innovazioni; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
     La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
     La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’articolo 31.

     I due articoli in esame costituiscono la più importante novità in materia di trasformazione, consentendo il mutamento di forma giuridica tra figure giuridiche diverse dalle società, nonché di enti con scopi diversi, purché il mutamento abbia come punto di partenza o di approdo la forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni ovvero di società a responsabilità limitata. Circa le figure giuridiche diverse dalle società, sono considerate tutte le ipotesi possibili: i consorzi, le comunioni d’aziende, le associazioni non riconosciute e le fondazioni; tra gli scopi diversi sono considerati lo scopo altruistico (di associazioni o fondazioni) e quello consortile. Nel vigore dell’attuale codice civile la giurisprudenza aveva talvolta riconosciuto la legittimità di talune operazioni del genere, quando non fosse modificato lo scopo comune; tuttavia, rimaneva incerta la disciplina da applicare, soprattutto circa la necessità o no del consenso unanime dei partecipanti.
    Il legislatore delegato è andato ben oltre quegli orientamenti giurisprudenziali, prevedendo, tra l’altro, il passaggio da comunione d’azienda in società ed introducendo disposizioni volte a favorire il passaggio da o in società di capitali: in particolare, è sempre prevista l’applicazione del principio maggioritario (talvolta con quorum qualificati). La specifica regolamentazione delle trasformazioni eterogenee, se da un lato estende notevolmente l’istituto rispetto all’attuale previsione del codice civile, dall’altro sembra delimitarne la portata alle ipotesi specificamente previste, impedendo probabolmente di ammettere ogni altra ipotesi (ad esempio, quelle riguardanti le società di persone).
     Si deve segnalare che l’operatività, nella pratica degli affari, di simili operazioni è legata al loro trattamento fiscale; è evidente, infatti, che se trasformazione eterogenea fosse assimilata ad un conferimento dell’azienda, non vi sarebbe convenienza. Va segnalato, tuttavia, che il legislatore fiscale ha già previsto la trasformazione degli enti diversi dalle società, disponendo che si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla trasformazione societaria (art. 126 TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

2500-novies. Opposizione dei creditori
     In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
     I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

     Per le trasformazioni eterogenee è stato introdotto – a somiglianza di quanto previsto per tutte le fusioni e le scissioni dall’art. 2503 – il diritto di opposizione dei creditori, disponendo la posticipazione per gli effetti della trasformazione al decorso dei 60 giorni (concessi per l’opposizione dei creditori), salvo che i creditori prestino espresso consenso o che si siano stati pagati. Tuttavia, poiché non è richiesto alcun adempimento pubblicitario per il consenso dei creditori o il loro pagamento, può restare incerta per i terzi la decorrenza per l’efficacia della trasformazione.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati su sfondo crema) del codice civile novellato.

 

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