STUDÎ E COMMENTI
Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante
la riforma organica della disciplina delle società
di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*
a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO
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CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI
Sezione VI-bis. Dellamministrazione
e del controllo
§ 1. Disposizioni generali
2380. Sistemi di amministrazione
e di controllo
Se lo statuto non dispone diversamente,
lamministrazione e il controllo della società sono
regolati dai successivi §§ 2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare per
lamministrazione e per il controllo della società il
sistema di cui al § 5 oppure quello di cui al § 6; salvo
che la deliberazione non disponga altrimenti, la variazione di sistema
ha effetto alla data dellassemblea convocata per lapprovazione
del bilancio relativo allesercizio successivo.
Salvo che non sia diversamente disposto,
le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano
a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio
di gestione
Tra
le novità più significative introdotte dallo schema
di decreto legislativo in tema di riforma del diritto societario
(Schema di Decreto), approvato dal Consiglio dei Ministri
il 30 settembre scorso, in attuazione della Legge Delega n. 366
del 3 ottobre 2001 (Legge Delega), assumono notevole
rilevanza le nuove regole in tema di corporate governance delle
società per azioni.
Si è inteso, infatti, dotare
la struttura dellamministrazione e del controllo della società
per azioni di una disciplina che garantisca la flessibilità
organizzativa e gestionale ed una notevole ampiezza operativa dellautonomia
statutaria. In tal senso lart. 2380 del Schema di Decreto,
in attuazione di quanto previsto dallart. 4, comma 8, lettera
d) della Legge Delega, demanda allo statuto la scelta tra tre modelli
di amministrazione e di controllo:
a) il sistema attualmente vigente,
caratterizzato da un organo di amministrazione, formato da uno o
più componenti, affiancato da un collegio sindacale;
b) il sistema dualistico,
che prevede un consiglio di gestione, nominato e controllato da
un consiglio di sorveglianza (eletto dall'assemblea) cui sono attribuiti
più ampi poteri rispetto al collegio sindacale;
c) il sistema monistico,
caratterizzato dalla presenza di un consiglio di amministrazione
all'interno del quale è istituito un comitato preposto al
controllo interno sulla gestione, dotato di adeguati poteri di informazione
ed ispezione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi
in possesso di requisiti di indipendenza.
Coerentemente con quanto previsto
dallart. 4, comma 8, lettera e) della Legge Delega, si applica
automaticamente il modello attualmente vigente, in mancanza di una
diversa scelta statutaria.
La previsione di un doppio sistema
di gestione, diverso da quello tradizionale, tiene conto della circostanza
che vi sono ordinamenti di Stati membri dellUnione Europea,
quale quello inglese, che prevedono un unico organo amministrativo
con compiti di gestione e vigilanza, ed altri ordinamenti, quale
quello tedesco, che prevedono un organo di sorveglianza ed un organo
di gestione.
La decisione di rimettere allautonomia
statutaria la scelta tra modello tradizionale, quello dualistico
o quello monistico è largamente ispirato al recente Statuto
della Società europea (SE), emanato con il Regolamento
n. 2157/2001 del Consiglio dellUnione Europea dell8
ottobre 2001; lart. 38 del Regolamento demanda allo statuto
la scelta tra i due sistemi di gestione vigenti allinterno
della Comunità, quello monistico e quello dualistico.
§ 2. Degli amministratori
Molte
e profonde sono le innovazioni introdotte dal nuovo decreto alla
disciplina in tema di amministratori. Nel commentare tali novità,
saremmo portati a dividerle sostanzialmente in tre gruppi:
a. rafforzamento e chiarimento del
ruolo degli amministratori;
b. trasparenza;
c. tutela delle minoranze.
2380-bis. Amministrazione
della società
Gli amministratori hanno lesclusiva
responsabilità della gestione dellimpresa e compiono
tutte le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto
sociale.
Lamministrazione della società
può essere affidata anche a non soci.
Quando lamministrazione è
affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio
di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero
degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e
minimo, la determinazione spetta allassemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie
tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato
dallassemblea.
Al
gruppo di novità riguardanti rafforzamento e chiarimento
del ruolo degli amministratori appartengono una serie di articoli
aventi formulazione a volte radicalmente diversa rispetto alle norme
previgenti.
Innanzitutto, lart. 2380-bis
ha introdotto, al primo comma, una definizione dellattività
di amministrazione, che comporta la esclusiva attività
di gestione dellimpresa con il compimento di tutte
le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto
sociale.
Per la verità, una definizione
dellattività di gestione era precedentemente contenuta
nel primo comma dellart. 2384 cod. civ.; tuttavia, la nuova
formulazione enfatizza ben maggiormente il ruolo degli amministratori,
sia per collocazione sistematica della norma (allinizio del
paragrafo sullamministrazione) sia per luso significativo
dellaggettivo esclusiva. Inoltre, mentre il disposto
del vecchio art. 2384 cod. civ. riferiva lattività
di gestione ai soli amministratori aventi la rappresentanza della
società, la nuova formulazione si riferisce, senza fare distinzione,
a tutti i membri dellorgano amministrativo.
2381. Presidente, comitato esecutivo
e amministratori delegati
Lo statuto determina i poteri e i
compiti del presidente del consiglio di amministrazione.
Se lo statuto o lassemblea lo
consentono, il consiglio di amministrazione può delegare
le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni
dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina
il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio
della delega; può sempre impartire direttive agli organi
delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Sulla base delle informazioni ricevute valuta ladeguatezza
dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali
e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione
degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni
indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447,
2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che lassetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura
e alle dimensioni dellimpresa e riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità
fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad
agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere
agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni
relative alla gestione della società.
Di
notevole impatto è la riscrittura dei rapporti tra lorgano
amministrativo in generale e gli amministratori delegati o il comitato
esecutivo.
A prescindere dallallargamento
dellambito delle funzioni non delegabili (ora estese allemissione
di obbligazioni, alla fusione ed alla scissione), è stato
significativamente prevista la facoltà per i deleganti di
impartire direttive ai delegati, anche sulla base delle informazioni
che questi ultimi debbono fornire, con periodicità almeno
semestrale, ai primi.
Dunque, se da un lato viene chiarito
il ruolo dei delegati, viene senza dubbio notevolmente rafforzato
il ruolo del consiglio nel suo complesso. In particolare, anche
per il principio icasticamente espresso dallultimo comma del
nuovo articolo 2381 cod. civ. (Gli amministratori sono tenuti
ad agire in modo informato) viene meno la possibilità
che la delega si risolva in una sorta di abdicazione del consiglio
dalla gestione della società. Ciò si dovrebbe tradurre,
nellapplicazione giurisprudenziale, in un rafforzamento del
profilo della culpa in vigilando, in base al quale anche gli amministratori
alloscuro degli atti compiuti dai delegati venivano ritenuti
responsabili nei confronti della società e dei terzi.
2382. Cause di ineleggibilità
e di decadenza
Non può essere nominato amministratore,
e se nominato decade dal suo ufficio, linterdetto, linabilitato,
il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa
linterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lincapacità
ad esercitare uffici direttivi.
2383. Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta
allassemblea, fatta eccezione per i primi amministratori,
che sono nominati nellatto costitutivo, e salvo il disposto
degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere
nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla
data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio
relativo allultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili,
salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dallassemblea
in qualunque tempo, anche se nominati nellatto costitutivo,
salvo il diritto dellamministratore al risarcimento dei danni,
se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia
della loro nomina gli amministratori devono chiederne liscrizione
nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome
e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,
nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza
della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità
della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della
società non sono opponibili ai terzi dopo ladempimento
della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384. Poteri di rappresentanza
Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina
è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti
non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si
provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Unaltra
novità introdotta dalla riforma è quella relativa
alla rappresentanza, che ora, come risulta dalla abrogazione implicita
del 6° co. dellart. 2383 cod. civ. e dalla formulazione
del primo comma dellart. 2384, è attribuita a tutti
gli amministratori, ed è generale.
Di particolare impatto, tra le novità
afferenti il ruolo degli amministratori, risulta leliminazione
dellart. 2384 bis, che regolava linopponibilità
di fronte ai terzi in buona fede dellestraneità alloggetto
sociale degli atti compiuti dagli amministratori. Dunque, in base
alla nuova norma, diviene nuovamente possibile per la società
eccepire, anche di fronte ai terzi di buona fede, che gli amministratori
hanno agito ultra vires. Bisogna infatti dire che la norma dellart.
2384 bis era divenuta di applicazione pratica piuttosto problematica,
atteso che il problema degli atti estranei alloggetto sociale
si poneva in maniera evidente quando gli amministratori compissero
atti illeciti; nel qual caso, peraltro, era difficile ipotizzare
una buona fede dei terzi, in quanto lestraneità alloggetto
sociale dellillecito è in re ipsa (si pensi, tanto
per fare un esempio di frequente verificazione pratica, al caso
dellamministratore che costituisse fondi neri attraverso prestazioni
non fatturate da parte di un terzo; si poteva anche solo ipotizzare
che il terzo fosse in buona fede, e che pertanto non
potesse venirgli opposta lestraneità dellatto
alloggetto sociale).
2385. Cessazione degli amministratori
Lamministratore che rinunzia
allufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio damministrazione
e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato,
se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione,
o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio
si è ricostituita in seguito allaccettazione dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio
di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori
dallufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro
trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
2386. Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dellesercizio vengono
a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono
a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale,
purché la maggioranza sia sempre costituita dagli amministratori
nominati dallassemblea. Gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli
amministratori nominati dallassemblea, quelli rimasti in carica
devono convocare lassemblea perché provveda alla sostituzione
dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto
o dellassemblea, gli amministratori nominati ai sensi del
comma precedente scadono insieme con quelli in carica allatto
della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello
statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori
cessi lintero consiglio, lassemblea per la nomina del
nuovo consiglio è convocata durgenza dagli amministratori
rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere lapplicazione
in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare lamministratore
unico o tutti gli amministratori, lassemblea per la nomina
dellamministratore o dellintero consiglio deve essere
convocata durgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387. Requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza
Lo statuto può subordinare
lassunzione della carica di amministratore al possesso di
speciali requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo
previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria
o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica
in tal caso larticolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi
speciali in relazione allesercizio di particolari attività.
Come
accennato, un altro gruppo di norme introduce o rafforza i principi
di trasparenza dellazione amministrativa.
Va anzitutto segnalata, in proposito,
lintroduzione di particolari requisiti (sia pure subordinati
alladozione di una specifica norma statutaria) che gli amministratori
debbono possedere per accedere allincarico. La norma del nuovo
art. 2387 riecheggia le analoghe norme introdotte per le società
esercenti attività particolari (cfr., ad esempio, lart.
26 del Testo Unico Bancario), ma riteniamo che, al di là
della indubbia opportunità della sua introduzione, non dovrebbe
produrre un impatto significativo sullordinamento societario.
2388. Validità delle deliberazioni
del consiglio
Per la validità delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza
della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto
non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può
prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di
amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato
per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese
in conformità della legge o dello statuto possono essere
impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti
o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione;
si applica in quanto compatibile larticolo 2378. Possono essere
altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro
diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli
2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione
delle deliberazioni.
Lultimo
gruppo di norme è quello volto alla tutela delle minoranze
assembleari, dei soci e dei terzi. Tra queste predominano, anche
in senso sistematico, quelle sullazione di responsabilità;
tuttavia, una norma non meno significativa è stata introdotta
allart. 2388 cod. civ., il quale ha stabilito limpugnabilità
delle delibere del consiglio.
La novità è doppia:
anzitutto, in quanto introduce il principio della impugnabilità
delle delibere consiliari in ogni caso, e non, come in precedenza,
nel solo caso di conflitto di interessi; secondariamente, in quanto
la possibilità di impugnativa viene estesa anche ai soci,
in tutti i casi nei quali la delibera consiliare illegittima leda
i loro diritti.
Sono molte le implicazioni della nuova
norma. Anzitutto, andrà infatti valutato il rapporto tra
impugnativa del socio ed azione ex art. 2395 cod. civ., in quanto,
in entrambi i casi, si verterebbe in tema di azione contro gli amministratori
per lesione diretta dei diritti dei soci.
Orbene, ci sembra indubbio sia configurabile
una qualche sovrapposizione tra le due azioni; il discrimine, peraltro,
è costituito dal fatto che mentre lazione ex art. 2395
cod. civ., come è noto, è tesa al risarcimento del
danno extracontrattuale causato dalla lesione diretta degli interessi
del socio, lazione ex art. 2388 cod. civ. non presuppone un
danno di natura patrimoniale, ma la semplice lesione dei diritti
del socio, diritti che, ad esempio, potrebbero concernere la possibilità
di partecipare allassemblea, e non avere alcun contenuto patrimoniale
diretto.
In secondo luogo, si noterà
che la nuova disciplina richiama esplicitamente le norme in tema
di annullabilità delle delibere assembleari (ivi compreso
il relativo procedimento, il che fa concludere per la possibilità
di ottenere la sospensiva della delibera impugnata). Rimane dunque
aperta la questione se le delibere possano essere impugnate per
nullità, situazione astrattamente tuttaltro che infrequente
(si pensi alla delibera consiliare che stabilisca la conclusione
di un affare palesemente illecito, come ad esempio la costruzione
di un immobile senza il rispetto della normativa urbanistica). Ebbene,
anche se lart. 2379 cod. civ. non è direttamente richiamato,
riteniamo che sia senzaltro possibile impugnare per nullità
la delibera consiliare, non essendo giustificato che il vizio più
grave non venga sanzionato, e quello meno grave si.
Piuttosto, bisogna chiedersi quale
sia il termine per esercitare lazione di nullità. Infatti,
vi sono tre possibili alternative: che il termine sia lo stesso
previsto per lazione di annullamento (90 giorni), che sia
lo stesso previsto dal nuovo art. 2379 cod. civ. (tre anni), ovvero
che si applichi lart. 1422 cod. civ., e dunque lazione
sia imprescrittibile.
Riteniamo di dover aderire alla seconda
ipotesi; infatti, se ci sembra indubbio che sia applicabile per
analogia la disciplina dellart. 2379 cod. civ., pur non richiamata
direttamente dalla nuova norma, evidentemente il termine per lesercizio
dellazione deve essere quello di tre anni. Daltra parte,
non avrebbe senso richiamare la disciplina generale in tema di contratto,
atteso che le delibere consiliari sono atti giuridici, e non contratti.
Infine, non potrebbe in alcun caso applicarsi il termine breve di
90 giorni, dal momento che lordinamento, non solo in tema
di delibere societarie, ma anche in tema di negozio giuridico, stabilisce
costantemente termini differenti per lazione di annullamento
e per quella di nullità.
2389. Compensi degli amministratori
I compensi spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
allatto della nomina o dallassemblea.
Essi possono essere costituiti in
tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dallattribuzione
del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche in conformità dello statuto
è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, lassemblea
può determinare un importo complessivo per la remunerazione
di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche.
Infine,
tra le novità della riforma concernenti, sia pure in senso
lato, il ruolo degli amministratori, va segnalata la possibilità
che il loro emolumento non solo comprenda, come già prima
era possibile, una partecipazione agli utili, ma anche un diritto
di opzione su azioni di futura emissione.
2390. Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere
la qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti, né esercitare unattività concorrente
per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o
direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dellassemblea.
Per linosservanza di tale divieto
lamministratore può essere revocato dallufficio
e risponde dei danni.
2391. Interessi degli amministratori
Lamministratore deve dare notizia
agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione
della società, precisandone la natura, i termini, lorigine
e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì
astenersi dal compiere loperazione, investendo della stessa
lorgano collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma
la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per la società delloperazione.
Le deliberazioni del consiglio o del
comitato esecutivo adottate con il voto determinante dellamministratore
interessato o nel caso in cui non sia stato osservato quanto disposto
nel primo comma del presente articolo, qualora possano recare danno
alla società, entro novanta giorni dalla loro data possono
essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Lamministratore risponde dei
danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
Lamministratore risponde altresì
dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione
a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità
di affari appresi nellesercizio del suo incarico.
Un
impatto addirittura dirompente riveste viceversa la nuova formulazione
dellart. 2391 cod. civ., fin dalla rubrica, che ha sostituito
alla precedente conflitto dinteressi la nuova
espressione interessi degli amministratori.
La nuova norma, anche alla luce del
sostanziale fallimento della precedente disciplina nellassicurare
una reale tutela della società, ha riformulato la disciplina
del conflitto, strutturandola in base ad alcune linee guida. Il
primo scopo della norma è quello di garantire la trasparenza
in tutti i casi nei quali gli amministratori possano avere, per
conto proprio o di terzi, un interesse nelloperazione. Lobbligo
di informativa sussisteva anche nella precedente formulazione dellart.
2391 cod. civ., ma solo in caso di conflitto di interessi, mentre
ora lobbligo viene esteso a qualsiasi situazione di interesse,
anche non confliggente.
Ricevuta linformativa dal consigliere
di amministrazione (o dallamministratore delegato, il quale
deve obbligatoriamente astenersi dal compiere loperazione)
il consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
per la società delloperazione.
Dunque, la norma assicura una doppia
tutela: alla società, che non si vede impedito il compimento
di operazioni ove il conflitto sia meramente potenziale, ma non
effettivo; ed ai soci e i terzi, i quali hanno la possibilità
di conoscere le situazioni di conflitto.
Si ritiene quindi che la nuova disciplina
non solo risolverà il problema della sostanziale inefficacia
della precedente, ma potrà gettare le basi anche per un effettivo
contemperamento tra interesse del management ed interesse dei soci,
che ha ispirato molte norme della riforma (quale, ad esempio, quella
relativa ai requisiti minimi per limpugnazione delle delibere
assembleari).
Si noti bene: anche nel caso in cui
il conflitto non vi fosse, la delibera adottata dal consiglio senza
la procedura di trasparenza sopra indicata è illegittima,
e può pertanto essere impugnata (nel termine di novanta giorni)
dagli amministratori e dal collegio sindacale.
2392. Responsabilità verso
la società
Gli amministratori devono adempiere
i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza
richieste dalla natura dellincarico, e sono solidalmente responsabili
verso la società dei danni derivanti dallinosservanza
di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo
quanto disposto dal comma terzo dellarticolo 2381, sono solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti
o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra
essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente
del collegio sindacale.
2393. Azione sociale di responsabilità
Lazione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione
dellassemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità
degli amministratori può essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non è indicata nellelenco
delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza
dellesercizio cui si riferisce il bilancio.
Lazione può essere esercitata
entro cinque anni dalla cessazione dellamministratore dalla
carica.
La deliberazione dellazione
di responsabilità importa la revoca dallufficio degli
amministratori contro cui è proposta, purché sia presa
col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In
questo caso lassemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare
allesercizio dellazione di responsabilità e può
transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate
con espressa deliberazione dellassemblea, e purché
non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti
almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo
del capitale sociale.
Come
si accennava, le modifiche delle norme in tema di azione sociale
di responsabilità costituiscono una vera e propria piccola
rivoluzione rispetto a quelle previgenti, anche se una anticipazione
della nuova filosofia era già contenuta nel d.lgs.
58/98 (Testo Unico dellIntermediazione Finanziaria).
Tra tali modifiche, una delle meno
apparenti, ma non per questo di poco momento, è quella concernente
il tipo di diligenza richiesto dagli amministratori. Infatti, se
in precedenza si faceva semplicemente riferimento alla diligenza
del mandatario, il nuovo primo co. dellart. 2392 cod. civ.
rimanda alla natura dellincarico.
Lespressione potrebbe dettare
una sorta di regola generale per il negozio gestorio, valida dunque
per tutte le società, oppure una regola flessibile. In questultimo
senso, la natura dellincarico si riferirebbe non
tanto allincarico di amministratore di una qualsiasi società
per azioni, bensì alla nomina in quella particolare società
gestita dallamministratore.
Anche se questultima tesi appare
senza dubbio affascinante, e se aprirebbe prospettive totalmente
nuove in tema di responsabilità gestoria, ci sembra azzardato
ipotizzare un grado di diligenza graduato, minimo per
le società di piccole dimensioni, e massimo per quelle di
notevoli dimensioni. Tuttavia e questo già avveniva
nella pratica la nuova formulazione consente senza dubbio
un minor grado di rigidità nella valutazione della diligenza
dellorgano amministrativo; fermo restando, ovviamente, che
le piccole dimensioni della società amministrata non giustificano
certo la negligenza dellamministratore.
La nuova formulazione dellart.
2393 cod. civ. contiene una importante precisazione (lazione
di responsabilità può essere esercitata, senza inclusione
allordine del giorno, dallassemblea che approva il bilancio,
solo quando i fatti che hanno cagionato la responsabilità
siano di competenza dellesercizio cui il bilancio si riferisce)
ed una differenziazione del regime di transazione dellazione,
in base al fatto che la società sia o meno quotata.
2393-bis. Azione sociale
di responsabilità esercitata dai soci
Lazione sociale di responsabilità
può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno
un quinto o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, un ventesimo del capitale sociale, o la minore
misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata
in giudizio e latto di citazione è ad essa notificato
anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere lazione
nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più
rappresentanti comuni per lesercizio dellazione e per
il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda,
la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle
sopportate nellaccertamento dei fatti che il giudice non abbia
posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare
a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare
allazione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia
o la transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica allazione prevista
dal presente articolo lultimo comma dellarticolo precedente.
La
novità più rilevante è lintroduzione,
anche per le società ordinarie, dellazione di responsabilità
esercitata dai soci, già consentita dal TUIF per le società
quotate.
In base al nuovo regime (introdotto
dallart. 2393 bis cod. civ.) i soci che rappresentino il 20%
del capitale (il 5% nelle quotate) possono autonomamente esercitare
lazione di responsabilità. Anche se la norma non lo
dice esplicitamente, sembra di poter concludere che i requisiti
minimi di capitale possano essere raggiunti unendo più soci
che individualmente non li raggiungerebbero: infatti, il 3°
co. dellart. 2393 bis prevede che i soci debbano nominare
un rappresentante comune per lesercizio dellazione.
Non si comprende, peraltro, se la nomina del rappresentante è
obbligatoria in ogni caso (come ci sembrerebbe più logico),
ovvero solo nel caso in cui i soci individualmente non raggiungano
il capitale minimo richiesto.
Per evitare qualunque tipo di strumentalizzazione,
è previsto che in caso di transazione ogni vantaggio pattuito
debba essere a favore della società.
Limpatto della nuova norma è
certamente dirompente, perchè consente alla minoranza assembleare
di poter sottoporre allautorità giudiziaria il comportamento
degli amministratori, evitando che la regola maggioritaria possa
consentire loro di gestire la società a proprio piacimento.
Daltro canto, le limitazioni poste allesercizio dellazione
(non tanto quella relativa al quorum minimo, quanto quella dellimpossibilità
di conseguire dalla transazione un vantaggio diretto patrimoniale),
oltre alla prospettiva di condanna al pagamento delle spese in caso
di rigetto della domanda, dovrebbero costituire un deterrente alle
azioni temerarie; anche se, è inutile nasconderselo, non
saranno inimmaginabili accordi sottobanco tra maggioranza
e minoranza assembleare per la rinuncia allazione.
2394. Responsabilità verso
i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso
i creditori sociali per linosservanza degli obblighi inerenti
alla conservazione dellintegrità del patrimonio sociale.
Lazione può essere proposta
dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente
al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia allazione da parte
della società non impedisce lesercizio dellazione
da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con lazione revocatoria
quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis. Azioni di responsabilità
nelle procedure concorsuali
In caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa o amministrazione straordinaria le azioni
di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano
al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario
straordinario.
2395. Azione individuale del socio
e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli
non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante
al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti colposi o dolosi degli amministratori.
Lazione può essere esercitata
entro cinque anni dal compimento dellatto che ha pregiudicato
il socio o il terzo.
Per
il resto, va segnalata solo lesplicita previsione del termine
di cinque anni per lesercizio dellazione ex art. 2395
cod. civ.; previsione forse inutile, in quanto il termine quinquennale
di prescrizione derivava comunque dalla qualificazione dellazione
come extracontrattuale (art. 2947 cod. civ.), ormai accettata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza.
Complessivamente, la riforma del diritto
societario, per quanto riguarda le norme sugli amministratori, propone
un modello moderno e ben più flessibile di gestione, rafforzando
nel contempo sia la tutela della minoranza, che la trasparenza gestionale.
Il tempo ci dirà se, nellapplicazione pratica, la riforma
consentirà il contemperamento tra efficacia di gestione e
repressione degli abusi.
2396. Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità
degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati
dallassemblea o per disposizione dello statuto, in relazione
ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al
rapporto di lavoro con la società.
*
Per una migliore comprensione del commento, questo è posto
in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati
su sfondo crema) del codice civile novellato.
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