il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.1 – gennaio 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501–2506-quater
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI

 

SEZIONE VII. – Delle obbligazioni e dei titoli di debito

2410. Emissione
     Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
     In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

     Il vecchio articolo 2410 cod. civ. conteneva una rubrica diversa, “limiti all’emissione”, ed aveva ad oggetto un altro profilo di disciplina delle obbligazioni, profilo che ora viene regolato dal successivo articolo 2412.
     La novità introdotta con questa norma è la fissazione del principio generale secondo cui organo competente a deliberare l’emissione di titoli obbligazionari è il consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto non vi deroghino attribuendo tale compito ad altro organo. Fino ad oggi, invece, la competenza all’emissione era riservata all’assemblea; agli amministratori poteva essere conferita una delega sancita nell’atto costitutivo, limitata sotto il profilo temporale e quantitativo.
     Viene in tal modo data piena attuazione non solo alla delega specifica contenuta nell’art. 4, comma 6, lett. d) della Legge 361/2001, che invitava il Governo a lasciare all’autonomia statutaria la libertà di scelta in merito all’individuazione dell’organo competente ad adottare la delibera in esame, ma anche al principio generale fissato all’art. 2, comma 1 lett. d) della medesima legge, secondo cui la riforma del sistema delle società di capitali deve tendere all’ampliamento degli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti.
     Sul punto è di interesse segnalare che già l’art. 12, comma 3, TUB (Testo Unico Bancario 385/1993) aveva attribuito all’organo amministrativo il potere di deliberare in merito all’emissione di tale strumento finanziario, peraltro, limitando l’autonomia privata, perché non contiene l’espressa previsione secondo cui lo statuto della banca può conferire ad altri tale competenza.
     Viene, inoltre, conservata la regola della pubblicità per la decisione della delibera.

2411. Diritti degli obbligazionisti
     Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
     I tempi e l’entità del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.

     La disposizione rappresenta una novità nell’ambito della disciplina delle obbligazioni e deve inquadrata nell’ottica delineata dalla Legge 361/2001, mirante ad ampliare le categorie di titoli che possono essere emessi dalla società.
     Essa, infatti, nello stabilire che il diritto degli obbligazionisti al rimborso del capitale e degli interessi possa essere subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, da un lato consente che la società emetta altri titoli preferiti alle obbligazioni al momento del rimborso, dall’altro ammette che l’emissione di tali titoli sia legata al rischio di impresa.
     La riconduzione nel genus delle obbligazioni di titoli che, a scadenza, potrebbero non dare diritto al rimborso del valore nominale rappresenta una novità importante per l’ordinamento. Nonostante, il codice civile precedente non contenesse alcuna previsione esplicita sul punto, la prevalente letteratura, sia giuridica, sia economica, individuava la principale distinzione tra titoli obbligazionari (di debito) e titoli azionari (di rischio) proprio nella circostanza che i primi dovessero necessariamente comportare il rimborso integrale del capitale.
     Con la nuova formulazione della disposizione in esame sono ricondotte nel novero delle obbligazioni un particolare tipo di titoli, che ha ricevuto ampia diffusione negli ultimi anni, i cosiddetti “reverse convertible”. Si tratta di titoli che uniscono a uno strumento di debito un’opzione put, esercitabile dall’emittente (e non dal portatore del titolo come accade nell’obbligazione convertibile tradizionale) alla scadenza su una quantità predefinita, a un prezzo prestabilito, di un’attività finanziaria o di un parametro di largo mercato (c.d. sottostante).
     Tali titoli prevedono il pagamento di una cedola fissa molto elevata ma non garantiscono il rimborso integrale a scadenza del capitale investito. Infatti, nel caso in cui il prezzo dell’attività finanziaria sottostante al reverse convertible a scadenza, risulti inferiore ad un valore di riferimento inizialmente fissato (strike), l’investitore si vedrà consegnare un numero prefissato di titoli azionari al posto del capitale versato all’atto della sottoscrizione.
     La loro emissione, avvenuta nella maggior parte dei casi da parte di banche, ha dato luogo ad interventi delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) soprattutto al fine di assicurare esigenze di trasparenza e di correttezza dei comportamenti degli intermediari emittenti. Erano, infatti stati rilevati problemi di scarsa chiarezza delle informazioni sul rischio che siffatti strumenti comportano per il sottoscrittore.

2412. Limiti all’emissione
     La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
     Il limite di cui al precedente comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.
     Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
     Il primo e il secondo comma non si applicano all’emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate alla quotazione sui medesimi mercati.
     Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
     Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

     L’art. 4, comma 6, lett. d) della Legge 361/2001 individua tra gli scopi della riforma del diritto societario quello di modificare la disciplina relativa all’emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti. Alla luce di tale principio ed in linea con esso, l’articolo in esame conferma, con alcune modifiche, il limite che collega le emissioni obbligazionarie ai mezzi propri dell’impresa. Tale limite viene ampliato, in via generale, individuando come parametro di riferimento non più il solo capitale versato ed esistente, ma anche la riserva legale e le riserve disponibili; peraltro, è sparito anche il riferimento alla circostanza che il capitale debba essere stato interamente versato.
     I successivi commi 2, 3, 4 e 5 confermano due delle deroghe ai limiti previste dalla precedente disciplina e ne aggiungono delle altre che appaiono significative.
     In particolare, alle deroghe che trovano la loro causa rispettivamente nella garanzia data dalla concessione di ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e nella ricorrenza di particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, sono aggiunte le previsioni secondo cui il limite posto dal comma 1 non trova applicazione anche nel caso in cui i sottoscrittori siano investitori professionali e ove l’emissione di obbligazioni sia effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate alla quotazione sui medesimi mercati.
     Per quanto riguarda l’ipotesi degli investitori professionali, la ratio della deroga deve essere rinvenuta nella considerazione che tale categoria di sottoscrittori ha la capacità di valutare l’investimento e per predisporre i relativi mezzi di tutela. Sul punto deve essere peraltro rilevato che la nozione di investitore professionale viene delimitata (disposizione n. IX delle norme di attuazione e transitorie) attraverso il richiamo di quella di “operatori qualificati” contenuta nella disciplina di attuazione del Testo Unico della Finanza (d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58) relativa all’offerta fuori sede di prodotti finanziari (art. 30 TUF; e delibera Consob 1.7.98, n. 11522). Tale rinvio non appare del tutto pertinente; difatti la disposizione richiamata appare troppo ampia rispetto ai fini sottesi alla norma del codice civile in tema di obbligazioni.
     In particolare, deve evidenziarsi che l’art. 31 della delibera Consob include, oltre agli investitori effettivamente qualificati per valutare la situazione finanziaria dell’impresa emittente, quali le banche, società finanziarie ed altri intermediari, anche le persone fisiche, che in ragione della professione svolta, sono in grado di valutare le conseguenze di un investimento finanziario.
     Inoltre, al fine evitare che quest’ampliamento del novero dei destinatari, possa costituire un facile aggiramento del limite all’emissione, la norma si preoccupa di stabilire una responsabilità ex lege per i sottoscrittori iniziali dei titoli della solvenza della società in caso di successiva circolazione degli stessi. In altri termini si disincentiva la creazione di un mercato secondario delle obbligazioni, inizialmente sottoscritte da investitori professionali. La previsione della responsabilità patrimoniale in questione rappresenta un ulteriore argomento per criticare la scelta del legislatore di individuare un novero tanto ampio di investitori professionali.
     Quanto all’emissione di obbligazioni destinate alla quotazione, la ragione di tale deroga deve essere rinvenuta nella predisposizione del sistema informativo predisposto dal Testo Unico della Finanza (redazione del prospetto, istruttoria della Consob e pubblicazione del medesimo) e volto a garantire il massimo livello di trasparenza e di conoscibilità della società da parte dell’investitore, nonché di tutela del medesimo. Inoltre, la norma precisa che il limite non sussiste, solo nel caso in cui non soltanto le azioni della società emittente siano quotate, ma anche le obbligazioni stesse siano quotate. In altri termini, deve esistere un prezzo di mercato dei titoli che può rappresentare un indice importante sulla situazione finanziaria dell’emittente utile al risparmiatori per orientarsi nella scelta di investimento.
     Le ragioni ora individuate come spiegazione dell’ampliamento dei limiti alle emissioni di obbligazioni fanno emergere alcuni problemi di coerenza generale del nuovo quadro normativo. Infatti, la tesi più convincente espressa dalla dottrina in merito al limite quantitativo alle emissioni obbligazionarie, come delineato nel precedente sistema, era rappresentato dall’idea di creare una equilibrata ripartizione dei rischi fra i titolari di azioni che hanno poteri decisionali e i portatori di titoli di debito che sono meri investitori (in altri termini la regola disincentiva la propensione al moral hazard dell’azionista che non ha investito adeguato capitale nella propria impresa a scapito dei portatori di titoli di debito). Si trattava, in altri termini di una norma, propria di un sistema in cui le regole del mercato sono poco sviluppate, che sancisce nel diritto societario limiti alle scelte dell’imprenditore in funzione della tutela di altri interessi coinvolti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Le deroghe, ora introdotte, invece si pongono, come ricordato, sul piano dell’adeguata consapevolezza, o meno, dei rischi dell’investimento da parte dei sottoscrittori delle obbligazioni e sulla possibilità/capacità di tutelarsi, spostando in tal modo l’oggetto diretto della tutela apportata dal codice civile dall’impresa (o meglio da tutti i soggetti che hanno un interesse nell’esercizio dell’attività imprenditoriale) al risparmiatore.
     La norma, come modificata, appare riconducibile al novero delle disposizioni aventi la stessa natura di quelle contenute nel Testo Unico della Finanza (non a caso richiamate per individuare la categoria degli investitori professionali), che si occupano di tutela dei risparmiatori e trasparenza dei mercati.
     Inoltre, con riguardo a questa norma devono essere analizzate anche le connessioni con altre disposizioni dell’ordinamento che regolano la materia. In particolare, l’art. 11 TUB disciplina tutte le forme di raccolta del risparmio, ivi compresi i titoli di debito diversi dalle obbligazioni; inoltre, lo stesso art. 2410 è richiamato nella disciplina del TUB, per apportare una deroga ai limiti quantitativi alle emissioni per le società quotate. Quest’ultima norma deve sicuramente considerarsi abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice, ma è ipotizzabile un riordino complessivo della materia con un intervento del legislatore anche sul dettato di cui al predetto articolo 11 per rendere coerente la normativa speciale a tutela del risparmio con le nuove previsioni del codice civile.

2413. Riduzione del capitale
     Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta più rispettato.
     Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli l’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

     Tale disposizione ribadisce il divieto stabilito dal vecchio art. 2412 cod. civ., ma introduce alcune deroghe. In linea con il principio generale dettato dalla Legge 361/2001, secondo cui scopo della riforma del diritto societario è la rimozione o l’attenuazione di limiti, la norma esordisce con l’introduzione di tre deroghe al divieto di ridurre volontariamente il capitale o distribuire riserve senza l’osservanza del rapporto tra azioni ed obbligazioni.
     In particolare, ai sensi del comma 1 la società può ridurre il capitale senza rispettare il limite di cui all’art. 2412, comma 1, ove le obbligazioni siano garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società, ovvero quotate in mercati regolamentati, ovvero ricorrano particolari ragioni che interessano l’economia.
     La ratio di tali deroghe deve essere ricercata nel fatto che in tali ipotesi gli obbligazionisti godono di una particolare tutela, che gli viene data rispettivamente dall’ipoteca, dall’essere sottoposte al controllo dell’autorità di vigilanza del mercato e dal provvedimento dell’autorità governativa, e, pertanto, è possibile superare il limite all’emissione sancito dall’articolo precedente.
     D’altra parte non si comprenderebbe il motivo per cui all’atto dell’emissione di tali titoli, non sussista l’obbligo di rispettare il limite di cui all’art. 2412, comma 1, ma in una fase successiva tale obbligo torni ad esplicare la sua efficacia.

2414. Contenuto delle obbligazioni
     I titoli obbligazionari devono indicare:
     1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
     2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
     3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
     4) l’ammontare complessivo dei titoli emessi, il valore nominale di ciascuno, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso;
     5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

2414-bis. Costituzione delle garanzie
     La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

2415. Assemblea degli obbligazionisti
     L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
     1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
     2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
     3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
     4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
     5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
     L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
     Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, n. 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
     La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
     All’assemblea degli obbligazioni possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

 

2416. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
     Le deliberazioni prese dall’assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
     Le deliberazioni sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell’articolo 2377 s’intendono riferite all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
     L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

 

2417. Rappresentante comune
     Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 2399.
     Se non è nominato dall’assemblea a norma dell’articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
     Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L’assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

 

2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune
     Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci.
     Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria della società debitrice.

 

2419. Azione individuale degli obbligazionisti
     Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’articolo 2415.

 

2420. Sorteggio delle obbligazioni
     Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

 

2420-bis. Obbligazioni convertibili in azioni
     L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
     Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346.
     Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444.
     Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
     Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione.
     Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

 

2420-ter. Delega agli amministratori
     Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
     Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
     Si applica il secondo comma dell’articolo 2410.

     Per quanto riguarda i profili di disciplina contenuti nelle norme che precedono, deve rilevarsi che i medesimi sono rimasti immodificati.
     Unica segnalazione interessante attiene all’impugnazione delle deliberazioni adottate dall’assemblea da parte degli obbligazionisti (cfr. art. 2416). Sono state, infatti, ampliate le ipotesi di impugnativa, prevedendo che gli obbligazionisti possano avvalersi di tale potere non solo quando le deliberazioni non sono prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, ma anche in caso di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale, nonché quando sono nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli del codice civile novellato (riportati su sfondo crema).

 

Top

Home Page