STUDÎ E COMMENTI
Commento al d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società
cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*
a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO |
CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI
Sezione IV Dei conferimenti
Come
evidenziato dalla Relazione illustrativa, la riforma in tema di disciplina
dei conferimenti nella società per azioni attua il quinto comma
dellart. 4 della Legge Delega, tenendo conto dei limiti, particolarmente
incisivi, posti dalla seconda direttiva comunitaria (77/91) in materia
di società.
In relazione ai conferimenti è
prevista, in particolare, una disciplina improntata ai seguenti principi
generali: da un lato, rendere possibile lacquisizione di ogni
elemento utile per il proficuo svolgimento dellimpresa sociale,
a condizione che sia garantita leffettiva formazione del capitale
sociale, e consentire ai soci di regolare lincidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (art. 4,
comma 5, lett. a); dallaltro, semplificare le procedure di valutazione
dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi (art. 4, comma 5, lett. b).
2342 (Conferimenti)
1. Se nellatto
costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve
farsi in danaro.
2. Alla sottoscrizione
dellatto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno
il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di
costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
3. Per i conferimenti
di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli
articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti
devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
4. Se viene meno la
pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere
effettuati entro novanta giorni.
5. Non possono formare
oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi.
La
previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 2342 costituisce
una novità rispetto al regime vigente in materia di conferimenti.
In particolare, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in
danaro (si noti che in precedenza l’art. 2329, comma 1, n. 2,
richiedeva il versamento di almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro).
Nel caso di costituzione della società con atto unilaterale
(consentita dalla riforma societaria anche per le società per
azioni e non più soltanto per le società a responsabilità
limitata: cfr. art. 2328, comma 1), i conferimenti in danaro devono
essere versati per l’intero ammontare, al fine di garantire
una maggiore tutela dei creditori.
Viene previsto, inoltre, nel quarto
comma l’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti entro
novanta giorni, nell’ipotesi in cui venga meno la pluralità
dei soci, analogamente a quanto già disposto per le società
a responsabilità limitata (art. 2476 comma 3).
Non sono state modificate le rimanenti
previsioni (obbligo di conferimento in denaro, salvo diversa previsione
dell’atto costitutivo; disciplina dei conferimenti in natura
ed obbligo di integrale liberazione delle azioni al momento della
sottoscrizione; divieto di conferire prestazioni di opera o servizi).
2343 (Stima dei conferimenti di beni
in natura e di crediti)
1. Chi conferisce beni
in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di unesperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società,
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione
che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve
essere allegata all’atto costitutivo.
2. L’esperto
risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di
procedura civile.
3. Gli amministratori
devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società,
controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel
primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla
revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state
controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili
e devono restare depositate presso la società.
4. Se risulta che il
valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un
quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le
azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può
versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il
socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora
sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo
può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto
comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento
delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa
ripartizione tra i soci.
In
tema di conferimenti di beni in natura e di crediti va rilevata, anzitutto,
la previsione della responsabilità dell’esperto incaricato
della relazione giurata di stima per i danni causati alla società,
ai soci e ai terzi, che si aggiunge alle responsabilità civili
e penali già gravanti sul consulente tecnico d’ufficio
ex art. 64 cod. proc. civ.
Per quanto concerne il procedimento
di nomina dell’esperto, il testo definitivo del Decreto legislativo
ha innovato rispetto al meccanismo previsto dal vigente art. 2343
c.c. (che era stato confermato nello Schema di decreto legislativo
al 30 settembre 2002): resta ferma la competenza territoriale del
tribunale per la nomina dell’esperto (finora si discute se possa
valere come criterio di collegamento, oltre al luogo della sede legale
della società, il luogo in cui si trovano i beni oggetto del
conferimento), ma la designazione non è più riservata
al Presidente del tribunale, bensì spetta al tribunale. La
modificazione, dallo schema di decreto al testo definitivo, è
dovuta ad un coordinamento con il contestuale decreto legislativo
sulle controversie societarie (d. lgs.17 gennaio 2003, n. 5), che
per i procedimenti in camera di consiglio nei confronti di una sola
parte (compresi espressamente quelli ex art. 2343 cod. civ.: art.
29 del d. lgs. n. 5) stabilisce che il presidente del tribunale debba
nominare «il magistrato incaricato della decisione» (art.
28 d, lgs. n. 5).
Va segnalato, inoltre, che le modalità
procedurali in tema di conferimenti in natura previste per le s.p.a.
sono diverse rispetto alle società a responsabilità
limitata: in queste ultime, infatti, l’esperto (o la società
di revisione) non è designato dall’autorità giudiziaria
(deve però essere iscritto nel registro dei revisori contabili:
cfr. art. 2465). La Relazione illustrativa sottolinea che la seconda
direttiva comunitaria consente ben pochi spazi alle esigenze di semplificazione
delle procedure di valutazione di cui all’art. 4 comma 5 lett.
b) della Legge delega e rende necessario mantenere una disciplina
imperniata sulla perizia di un esperto designato dall’autorità
giudiziaria. Tuttavia, è stato osservato che la disciplina
comunitaria non pone una rigida preclusione all’adozione di
un regime semplificato nelle società per azioni: l’art.
10 della direttiva sopramenzionata prevede, infatti, che la stima
sia effettuata da esperti indipendenti, «designati o autorizzati
da un’autorità amministrativa o giudiziaria».
Il compito di controllare le valutazioni
contenute nella relazione dell’esperto ed eventualmente, in
presenza di fondati motivi, procedere alla revisione della stima (art.
2343 comma 3) è stato riservato agli amministratori, in funzione
di tutela del capitale sociale e dei soci. Non è più
prevista in questa fase la partecipazione dei sindaci: tale circostanza
consente di superare problemi applicativi di difficile soluzione che
si erano posti in relazione ai modi in cui i due organi dovessero
collaborare e ai casi di contrasto di valutazioni.
È stato parzialmente modificato
anche il contenuto della relazione giurata: oltre alla descrizione
dei beni o crediti conferiti e ai criteri di valutazione seguiti,
deve essere prevista l’attestazione che il valore dei conferimenti
è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (nello Schema
di decreto legislativo al 30 settembre 2002 il riferimento era all’attestazione
del valore a ciascuno di essi attribuito). Va segnalato, inoltre,
che il riferimento alla determinazione del capitale sociale ha sostituito
quello al valore nominale delle azioni, contenuto nel precedente testo
dell’art. 2343 cod. civ., come conseguenza del principio di
cui art. 4, comma 6 lettera a) della Legge delega, che consente l’emissione
di azioni senza indicazione del valore nominale (cfr. art. 2328 n.
5 e art. 2346 comma 3).
Come è stato messo in luce nella
Relazione illustrativa, quello che conta, sia ai fini della posizione
dei soci, sia ai fini della tutela del capitale sociale, non è
la cifra individuata come valore nominale delle azioni, ma il numero
di quelle emesse e quindi la percentuale che ciascuna rappresenta
rispetto al totale. La tutela del capitale sociale non è più
ricercata ponendo un rigido rapporto tra valore del conferimento del
singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono assegnate,
bensì sulla base di una considerazione globale, sia dei conferimenti,
sia del capitale stesso.
Tale circostanza rende possibile che
nei rapporti tra i soci l’assegnazione delle azioni avvenga
sulla base di scelte contrattuali e quindi anche di considerazioni
diverse da quella del valore del conferimento del singolo (cfr. art.
4 comma 5 lett. a). In altri termini, il principio di proporzionalità
tra valore dei conferimenti e numero delle azioni assegnate al socio
è derogabile con scelta statutaria, fermo restando il principio
della effettiva formazione del capitale sociale (cfr. infra, 2346
commi 4 e 5).
In linea con tale principio appare anche
la disciplina dell’art. 2343, comma 4: nell’ipotesi di
revisione della stima ad opera degli amministratori è ammissibile,
pertanto, che in virtù di apposita pattuizione dell’atto
costitutivo dall’annullamento delle azioni derivi una diversa
ripartizione tra i soci.
Con la soluzione appena richiamata si
individua anche una delle possibili strade tecniche per consentire,
ai sensi dell’art. 4, comma 5 lett. a) della Legge delega, l’acquisizione
di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’attività
sociale. È agevole infatti prevedere che una delle ipotesi
in cui potrà risultare economicamente giustificata una ripartizione
delle azioni tra i soci in misura diversa da quella che risulterebbe
sulla base di un criterio di proporzionalità con il valore
dei loro conferimenti sarà quella in cui un socio apporta alla
società elementi utili per la sua attività, ma non corrispondenti
ai requisiti richiesti per la loro imputazione al capitale. In questo
caso, tramite appunto una ripartizione non proporzionale delle azioni,
diviene possibile tener conto anche di tali elementi ed è consentito,
in considerazione di essi, definire i rapporti reciproci tra i soci.
In merito deve, infatti, notarsi che
ciò che interessa al fine di quella acquisizione è la
possibilità di considerarla non tanto per il suo valore assoluto,
quanto sul piano dei rapporti sociali e dellequilibrio che ne
deriva nei suoi rapporti con altri: le azioni, cioè, non valgono
di per sé, ma per i diritti che conferiscono ed essi contano
su un piano di proporzionalità con il totale delle azioni emesse. La
dottrina ha, inoltre, evidenziato ulteriori finalità che si
possono perseguire con tale strumento, quali il mantenimento dellequilibrio
raggiunto dai soci nei loro accordi preventivi, quando lesperto
attribuisce ad un conferimento in natura un valore inferiore rispetto
a quello attribuitovi dai soci; una forma di remunerazione anticipata
per incarichi da svolgere allinterno della società o
per prestazioni da eseguire nei confronti della società; e
così via.
Rispetto al testo dello schema di Decreto
legislativo al 30 settembre 2002, nel testo definitivo del decreto
l’art. 2343, ultimo comma, precisa che, nel caso in cui il valore
dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto
a quello per cui avvenne il conferimento, il socio recedente ha diritto
alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto
o in parte in natura.
2343-bis (Acquisto della società
da promotori, fondatori, soci e amministratori)
1. L’acquisto
da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori,
dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere
autorizzato dall’assemblea ordinaria.
2. L’alienante
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale
nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione
dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i
criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione
che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve
comunque essere indicato.
3. La relazione deve
essere depositata nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione.
Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea,
corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale,
deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio
del registro delle imprese.
4. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati
a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della
società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati
o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
5. In caso di violazione
delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante
sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società,
ai soci ed ai terzi
In
attuazione degli obblighi comunitari volti a prevenire la possibilità
di elusione della disciplina dei conferimenti, l’art. 2343-bis,
ultimo comma, prevede la responsabilità solidale degli amministratori
e dell’alienante per i danni arrecati alla società, ai
soci e ai terzi a seguito della violazione delle norme in tema di
acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari
o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due
anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
Come è stato messo in luce nella
Relazione illustrativa, dalla responsabilità non scaturisce
l’invalidità o l’inefficacia dell’acquisto,
in funzione di tutela dei terzi: si assicura così che i beni
acquisiti non vengano sottratti (e proprio da chi ha violato la norma)
alla garanzia dei terzi e si supera, nel contempo, un dubbio interpretativo
che in passato non era stato univocamente risolto.
2344 (Mancato pagamento delle quote)
1. Se il socio non
esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori,
se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del
conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della
loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti
ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni
a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario
autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
2. Qualora la vendita
non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori
possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse,
salvo il risarcimento dei maggiori danni.
3. Le azioni non vendute,
se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio
in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere
estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
4. Il socio in mora
nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
La
disposizione si segnala in quanto viene riconosciuta agli amministratori
la possibilità di agire per l’esecuzione del conferimento,
oppure di offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della
loro partecipazione per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti
ancora dovuti (il vecchio testo dell’art. 2344 cod. civ. prevedeva
solo la possibilità di vendere le azioni a rischio e pericolo
del socio).
2345 (Prestazioni accessorie)
1. Oltre lobbligo
dei conferimenti, latto costitutivo può stabilire lobbligo
dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso,
e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
2. Le azioni alle quali
è connesso lobbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
3. Se non è
diversamente disposto dallatto costitutivo, gli obblighi previsti
in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso
di tutti i soci.
La disciplina in tema
di prestazioni accessorie è rimasta immutata.
*
Per una migliore comprensione del commento, questo è posto
in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli del codice civile
novellato (riportati su sfondo crema).