STUDÎ E COMMENTI
Commento al
d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica
della disciplina delle società di capitali e società
cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*
a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO
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CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO VII
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Come
si legge già nella Relazione alla Legge Delega n. 366/2001
(Legge Delega), il Legislatore Delegato ha espresso
la volontà disegnare, per le società a responsabilità
limitata (srl), un modello societario autonomo rispetto
a quello della società per azioni (Spa). Il
Legislatore Delegato si è dunque mosso nellintenzione
di creare una disciplina codicistica organica, distinta da quella
della Spa: la srl è una struttura che non deve rispondere
più ad un tipo già delineato ma deve
costituire essa stessa un modello. Tale modello, fondato
sul principio della rilevanza centrale del socio e della natura
contrattuale dei rapporti tra soci (cfr. art. 3, comma 1, lett.
a, della Legge Delega), intende circoscrivere - con riferimento
a realtà societarie tendenzialmente ristrette e chiuse
- le occasioni di tutela esterna ed indifferenziata, preferendo
invece strumenti di regolazione degli interessi che tengano conto
di quelli concretamente coinvolti.
Nella Relazione allo schema di decreto
legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre
scorso (Schema di Decreto), viene palesato lobiettivo
di creare uno strumento caratterizzato da una significativa
ed accentuata elasticità
imperniato fondamentalmente
su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti
personali; di conseguenza la nuova srl si presenta come
una società personale la quale, pur godendo del beneficio
della responsabilità limitata, può essere sottratta
alle rigidità di disciplina richieste per la società
per azioni.
Lobiettivo della semplificazione
è riflesso anche in ulteriori principi contenuti nella
Legge Delega, quali:
unampia autonomia statutaria;
la libertà di forme organizzative;
la conferma, nella fase di costituzione, dellapplicazione,
in materia di omologazione, dei principi della legge n. 340 del
2000, con lobbligo di precisazione delle modalità
del controllo notarile in relazione alle modifiche dellatto
costitutivo.
Il Legislatore Delegato, oltre ad
individuare gli elementi essenziali dellatto costitutivo
e la misura minima del capitale sociale, è stato dunque
chiamato a definire:
la disciplina dei conferimenti, con modalità che
ne garantissero leffettiva formazione del capitale sociale
e prevedessero una semplificazione delle procedure di valutazione
dei conferimenti in natura;
i modelli di funzionamento interno, prevedendosi unampia
autonomia statutaria rispetto alle strutture organizzative, ai
processi decisionali e agli strumenti di tutela degli interessi
dei soci, con particolare riguardo alle azioni di responsabilità;
la disciplina del trasferimento delle quote e del recesso,
ampliando lautonomia statutaria con riferimento al loro
contenuto e prevedendo la nullità di clausole di intrasferibilità
non collegate alla possibilità di recesso;
norme inderogabili in materia di formazione e conservazione
del capitale sociale, nonché di liquidazione, in linea
con lintento di semplificazione delle procedure e coerenti
con le necessità di tutela dei creditori sociali.
Portata innovativa hanno, inoltre,
le ulteriori previsioni contenute nella Legge Delega concernenti:
la possibilità per la società di emettere
obbligazioni (nella disciplina attuale tale possibilità
è vietata dallart. 2486 cod. civ.) collocandole presso
operatori qualificati, con divieto di appello diretto al pubblico
risparmio e di sollecitazione allinvestimento in quote di
capitale;
la previsione di un sistema di controllo legale dei conti,
in caso di superamento di limiti da definire.
Lanalisi che segue ha lobiettivo
di specificare in dettaglio le principali novità apportate
dallo Schema di Decreto ai singoli articoli attualmente vigenti
del codice civile, sulla considerazione che è stato interamente
sostituito il Capo VII del Titolo V dello stesso codice civile,
in base ai criteri anzidetti che hanno ispirato il Legislatore
Delegato.
Sezione I. Disposizioni
generali
2462. Responsabilità
Nella società a responsabilità
limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società,
per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui lintera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa
risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dallarticolo 2464, o
fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta
dallarticolo 2470.
Dalla
partecipazione al capitale di una srl deriva ai soci la responsabilità
limitata al valore del proprio rispettivo conferimento. Se nella
società pluripersonale non vi sono eccezioni a questo principio,
in quella monopersonale occorre fare alcune precisazioni, in quanto
il beneficio della limitazione della responsabilità deriva
dalleffettuazione di alcuni comportamenti. Dispone infatti
il nuovo articolo 2462, comma secondo, che lunico socio
risponde illimitatamente, in caso di insolvenza della società,
per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui lintera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona quando:
1) i conferimenti non siano stati interamente liberati e ciò
con riguardo tanto ai conferimenti nellatto costitutivo
quanto a quelli conseguenti a operazioni sul capitale; oppure
2) non sia stata effettuata nel Registro imprese la prescritta
pubblicità dellunicità del socio.
Nello Schema di Decreto non è
più menzionata, quale ipotesi di responsabilità
illimitata, la circostanza che la società sia costituita
da una persona giuridica ovvero sia un socio unico di altra società
di capitali (cfr. il vigente art. 2497, comma 2, lett. a).
2463. Costituzione
La società può essere
costituita con contratto o con atto unilaterale.
Latto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione,
la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio
o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente
lindicazione di società a responsabilità limitata,
e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;
3) lattività che costituisce
loggetto sociale;
4) lammontare del capitale,
non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio
e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
6) la quota di partecipazione di
ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle concernenti lamministrazione,
la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori;
8) la nomina dei primi amministratori
e degli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) limporto globale, almeno
approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società.
Si applicano alla società
a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli
2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
Nel
confermare la natura contrattuale dellatto costitutivo (quello
stipulato da due o più soci), il Legislatore Delegato prevede,
esplicitamente la possibilità che la srl sia costituita
per atto unilaterale (in conformità a quanto già
sancito dalla riforma attuata con il D. Lgs 88/93, in Attuazione
della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società
relativa alla società a responsabilità limitata
con un unico socio).
Latto costitutivo, che deve
essere redatto per atto pubblico, dovrà necessariamente
indicare, tra gli altri elementi, un capitale sociale non inferiore
a diecimila euro, la nomina dei primi amministratori e dei soggetti
incaricati del controllo contabile, la quota di partecipazione
di ciascun socio, nonché le norme relative al funzionamento
della società.
Sezione II. Dei conferimenti
e delle quote
2464. Conferimenti
Il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore allammontare globale del
capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi
dellattivo suscettibili di valutazione economica.
Se nellatto costitutivo non
è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in
danaro.
Alla sottoscrizione dellatto
costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque
per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione
con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento
può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno
corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in
ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento
del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura
e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254
e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche
avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione
o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
lintero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione dopera o di servizi
a favore della società. In tal caso, se latto costitutivo
lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite
dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità
dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati
nei novanta giorni.
Il
nuovo art. 2464 cod. civ. innanzitutto specifica che il
valore dei conferimenti non può essere complessivamente
inferiore allammontare globale del capitale sociale
e che possono essere conferiti tutti gli elementi dellattivo
suscettibili di valutazione economica (quali i conferimenti
di prestazioni di lavoro o di servizi) ed a ciò si aggiunge
la possibilità di conferire beni in natura e crediti.
Il comma 6 specifica poi che il
conferimento può anche avvenire mediante la prestazione
di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria
con cui vengono garantiti, per lintero valore ad essi assegnato,
gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione
dopera o di servizi a favore della società.
Si consente quindi al socio di conferire al capitale sociale della
società la propria prestazione dopera o di servizi,
a condizione che gli obblighi assunti siano assistiti da una polizza
di assicurazione o da una fideiussione bancaria che tuteli la
società per il caso dinadempimento degli obblighi
da parte del socio. Peraltro, se latto costitutivo
lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite
dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in danaro presso la società.
Si tratta fondamentalmente di una
cautela che il Legislatore Delegato ha voluto per le operazioni
di conferimento con apporti difficilmente valutabili, come possono
essere le prestazioni lavorative. La soluzione in tal caso ipotizzata
mira a tenere indenne la società stessa, e il capitale
sociale, dallinadempimento (volontario o involontario) degli
obblighi assunti dal socio, stante la notevole aleatorietà
intrinseca a siffatte tipologie di prestazioni.
Nulla viene, invece, specificamente
previsto per la determinazione del valore della prestazione dopera
o di servizi da conferirsi in società; il punto da chiarire
è se anche nel caso del conferimento dopera occorra
o meno la relazione giurata dellesperto nominato ai sensi
dellarticolo 2465 cod. civ..
Con riferimento ai conferimenti
in danaro, lo schema di Decreto stabilisce che al momento della
sottoscrizione deve essere versato presso una banca almeno il
25% dei conferimenti in danaro (il 100% in caso di costituzione
per atto unilaterale).
2465. Stima dei conferimenti
di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto iscritto
nellalbo dei revisori contabili o di una società
di revisione iscritta nellapposito albo. La relazione, che
deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, lindicazione
dei criteri di valutazione adottati e lattestazione che
il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e delleventuale
sopraprezzo, deve essere allegata allatto costitutivo.
La disposizione del precedente comma
si applica in caso di acquisto da parte della società,
per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale,
di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della società nel registro
delle imprese. In tal caso lacquisto, salvo diversa disposizione
dellatto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione
dei soci a norma dellarticolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti
commi si applicano il secondo comma dellarticolo 2343 ed
il quarto e quinto comma dellarticolo 2343-bis.
Nel
caso in cui vi sia il conferimento di beni in natura o di crediti
si ha la relazione giurata dellesperto iscritto nellalbo
dei revisori contabili oppure di una società di revisione
iscritta nellapposito albo, la quale deve contenere:
la descrizione dei beni o crediti conferiti;
lindicazione dei criteri di valutazione adottati;
lattestazione che il valore dei beni o crediti è
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della formazione
del capitale sociale.
La principale novità è
costituita dallabolizione del requisito della necessità
della nomina del perito da parte del Presidente del Tribunale.
La stessa previsione si applica nel caso in cui la società
operi un acquisto di beni o di crediti, per un corrispettivo pari
o superiore al decimo del capitale sociale, (nei due anni dalliscrizione
della società nel registro delle imprese) avendo come venditore
un proprio socio o un proprio amministratore; in tal caso lassemblea
dei soci che autorizza lacquisto dovrà essere supportata
da una relazione peritale predisposta con le stesse modalità
di quelle occorrenti per il conferimento in natura del capitale
sociale.
2466. Mancata esecuzione dei
conferimenti
Se il socio non esegue il conferimento
nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio
moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine
gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione
per lesecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere
agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota
del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo
del medesimo per il valore risultante dallultimo bilancio
approvato. In mancanza di offerte per lacquisto, se latto
costitutivo lo consente, la quota è venduta allincanto.
Se la vendita non può aver
luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono
il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare
alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi
si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano
scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia
bancaria prestate ai sensi dellarticolo 2464. Resta salva
in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con
il versamento del corrispondente importo di danaro.
La
riforma prevede che, se il socio non esegue i conferimenti cui
si è obbligato con la sottoscrizione del capitale sociale
nel termine prescritto, oppure se per qualsiasi motivo scadono
o divengono inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria
prestate quando il socio ha conferito la propria prestazione lavorativa
o di servizi, gli amministratori diffidano il moroso a effettuare
il versamento dei decimi (o la concessione di una nuova garanzia)
nel termine di 30 giorni. Se il socio non provvede entro il termine,
gli amministratori hanno la possibilità di scegliere tra
una serie di opzioni:
promuovere azione per lesecuzione dei conferimenti
dovuti nei confronti del socio moroso;
vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione
la quota del socio moroso per il valore risultante dallultimo
bilancio approvato;
in mancanza di offerte da parte dei soci per lacquisto,
se latto costitutivo lo consente, vendere la quota allincanto;
se, infine, la vendita non può aver luogo per mancanza
di compratori, escludere il socio, trattenendo le somme riscosse
e procedere alla riduzione del capitale sociale in misura corrispondente.
2467. Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei
soci a favore della società è postergato rispetto
alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nellanno
precedente la dichiarazione di fallimento della società,
deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma sintendono
finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento
in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata
dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dellindebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria
della società nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento.
Si
tratta di una previsione del tutto nuova con la quale si è
previsto che il rimborso dei finanziamenti dei soci (intendendosi
per tale quelli effettuati in qualsiasi forma nei casi indicati
dal secondo comma dellart. 2467) a favore della società
è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori
e, se avvenuto nellanno precedente la dichiarazione di fallimento
della società, deve essere restituito.
2468. Quote di partecipazione
Le partecipazioni dei soci non possono
essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di
sollecitazione allinvestimento.
Salvo quanto disposto dal quarto
comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci
in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Se latto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni
dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
La partecipazione di ciascun socio
non può in nessun caso essere di ammontare inferiore a
un euro.
Resta salva la possibilità
che latto costitutivo preveda lattribuzione a singoli
soci di particolari diritti riguardanti lamministrazione
della società o la distribuzione degli utili. Salvo
diversa disposizione dellatto costitutivo e salvo in ogni
caso quanto previsto dal primo comma dellarticolo 2473,
i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati
solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà
di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità
previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto
o sequestro delle partecipazioni si applica larticolo 2352
del codice civile.
La
principale caratteristica strutturale delle srl è che le
quote di partecipazione al capitale sociale (di valore nominale
pari almeno ad un euro) non possono essere rappresentate da azioni
né costituire oggetto di sollecitazione allinvestimento.
Salvo le deroghe previste dallatto
costitutivo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale
alla partecipazione posseduta da ciascuno, la quale a sua volta
è determinata in misura proporzionale al conferimento.
Latto costitutivo può prevedere lattribuzione
a singoli soci di particolari diritti riguardanti lamministrazione
della società o la distribuzione degli utili.
Larticolo 2468, comma 4 dispone
che i diritti (non proporzionali alle quote di partecipazione
al capitale sociale) possono essere modificati solo con il consenso
di tutti i soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente.
2469. Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente
trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte,
salvo contraria disposizione dellatto costitutivo.
Qualora latto costitutivo
preveda lintrasferibilità delle partecipazioni o
ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali,
di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga
condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento
a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il
diritto di recesso ai sensi dellarticolo 2473. In tali casi
latto costitutivo può stabilire un termine, non superiore
a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non può
essere esercitato.
È
stata rivisitata la materia del trasferimento delle partecipazioni,
ribadendo la norma per la quale le partecipazioni di srl sono
liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione
a causa di morte, salvo contraria disposizione dellatto
costitutivo. Si può, dunque, continuare a desumere
che latto costitutivo può addirittura vietare la
circolazione delle quote di srl così come contenere le
clausole più varie, quali, a titolo esemplificativo, quelle
di prelazione, gradimento o consolidazione in caso di morte del
socio.
Tuttavia, ove lo statuto disponga
lintrasferibilità assoluta e nel caso in cui il trasferimento
delle partecipazioni sia subordinato al gradimento di organi sociali,
di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o ponga
condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento
a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il
diritto di recesso dalla società, ai sensi dellart.
2473.
Latto costitutivo può
stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione
della società o dalla sottoscrizione della partecipazione,
prima del quale il recesso non può essere esercitato.
2470. Efficacia e pubblicità
Il trasferimento delle partecipazioni
ha effetto di fronte alla società dal momento delliscrizione
nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.
Latto di trasferimento, con
sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta
giorni, a cura del notaio autenticante, presso lufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita
la sede sociale. Liscrizione del trasferimento nel libro
dei soci ha luogo, su richiesta dellalienante o dellacquirente,
verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento
e lavvenuto deposito.
Se la quota è alienata con
successivi contratti a più persone, quella tra esse che
per prima ha effettuato in buona fede liscrizione nel registro
delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo
è di data posteriore.
Quando lintera partecipazione
appartiene ad un solo socio o muta la persona dellunico
socio, gli amministratori devono depositare per liscrizione
del registro delle imprese una dichiarazione contenente lindicazione
del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo
di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dellunico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce
la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare
la dichiarazione per liscrizione nel registro delle imprese.
Lunico socio o colui che cessa
di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista
nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori
previste dai precedenti terzo e quarto comma devono essere depositate
entro trenta giorni dalliscrizione nel libro dei soci e
devono indicare la data di tale iscrizione.
Sostanzialmente
invariato rispetto allattuale previsione è il sistema
di pubblicità che prevede per il trasferimento delle partecipazioni
lefficacia di fronte alla società dal momento delliscrizione
(dellatto di trasferimento e delliscrizione del trasferimento)
nel libro dei soci. Di rilievo, invece, è la previsione,
nel caso di alienazione della quota a più persone, con
successivi contratti, della prevalenza del principio di buona
fede nelliscrizione nel registro rispetto a titoli di data
posteriore.
La nuova formulazione dellarticolo,
nel caso di partecipazione in mano ad un unico socio o in caso
di mutamento dellunico socio, prevede che sia compito degli
amministratori (e facoltà dellunico socio) depositare
per liscrizione la dichiarazione contenente i dati dellunico
socio e lo stesso adempimento deve essere posto in essere quando
si ricostituisce la pluralità dei soci.
2471. Espropriazione della partecipazione
La partecipazione può formare
oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante
notificazione al debitore e alla società e successiva annotazione
nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza
indugio allannotazione nel libro dei soci.
Lordinanza del giudice che
dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata
alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è
liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società
non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita
ha luogo allincanto; ma la vendita è priva di effetto
se, entro dieci giorni dallaggiudicazione, la società
presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente
si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
Anche
le partecipazioni al capitale della srl possono formare oggetto
di espropriazione da parte dei creditori del socio. La legge dispone
che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore
e alla società (gli amministratori devono procedere senza
indugio allannotazione nel libro dei soci) e successiva
annotazione nel Registro delle imprese. Lordinanza del giudice
che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata
alla società a cura del creditore.
Sia nel caso di espropriazione che
di fallimento di un socio, se la partecipazione non è liberamente
trasferibile e il creditore, il debitore e la società non
si accordano sulla vendita della quota, la vendita ha luogo allincanto;
ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dallaggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offre lo stesso prezzo.
2472. Responsabilità dellalienante
per i versamenti ancora dovuti
Nel caso di cessione della partecipazione
lalienante è obbligato solidalmente con lacquirente,
per il periodo di tre anni dalliscrizione del trasferimento
nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere
domandato allalienante se non quando la richiesta al socio
moroso è rimasta infruttuosa.
Larticolo
è rimasto invariato.
2473. Recesso del socio
Latto costitutivo determina
quando il socio può recedere dalla società e le
relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete
ai soci che non hanno consentito al cambiamento delloggetto
o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al
trasferimento della sede allestero e al compimento di operazioni
che comportano una sostanziale modificazione delloggetto
della società determinato nellatto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma
dellarticolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni
in materia di recesso per le società soggette ad attività
di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta
a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in
ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di
almeno sei mesi; latto costitutivo può prevedere
un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore
ad un anno.
I soci che recedono dalla società
hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione
in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è
determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione
è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal presidente del tribunale su istanza della parte più
diligente; si applica in tal caso il primo comma dellarticolo
1349.
Il rimborso delle partecipazioni
per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere
eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta
alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto
da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci
medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è
effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in questultimo caso si applica
larticolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulta
possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto,
la società viene posta in liquidazione.
Latto
costitutivo prevede il diritto di recesso ed il conseguente rimborso
della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Lo Schema di Decreto amplia le attuali
possibilità di recesso, che risulta essere lo strumento
più efficace di tutela del socio; oltre a quelli stabiliti
dallatto costitutivo della società; esso in
ogni caso compete ai soci che non hanno consentito a:
il cambiamento delloggetto sociale o del tipo di
società;
la fusione o scissione della società;
il trasferimento della sede allestero;
il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione delloggetto della società;
il compimento di operazioni che comportano una rilevante
modificazione dei particolari diritti attribuiti ai
soci a norma dellarticolo 2468, comma 4, in tema di amministrazione
della società e di distribuzione degli utili;
la mancata fissazione di un termine di durata della società
e in questo caso il diritto di recesso compete al socio in ogni
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno
sei mesi (termine elevabile fino a un anno mediante apposita previsione
statutaria).
Va comunque ricordato che per larticolo
2469, comma 2, hanno diritto di recesso il socio (o i suoi eredi)
qualora latto costitutivo:
preveda lintrasferibilità delle partecipazioni;
ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali,
di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti;
ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento
a causa di morte.
In questi ultimi tre casi latto
costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due
anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
del la partecipazione, prima del quale il recesso non può
essere esercitato.
Inoltre, risultano applicabili le
disposizioni ex art. 2497-quater che disciplinano le ipotesi di
recesso nel caso di società soggette ad attività
di direzione e coordinamento.
Occorre evidenziare che, rispetto
alla disciplina delle Spa, mancano per srl le ipotesi di recesso
indicate nellart. 2437, quali:
la revoca dello stato di liquidazione;
leliminazione di una o più cause di recesso
previste dallo statuto;
la proroga del termine di durata della società;
lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione
delle partecipazioni.
I soci che recedono hanno diritto
di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione
del patrimonio sociale; il valore è determinato tenendo
conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di
recesso (in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente
del tribunale su istanza della parte più diligente); il
rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi
dalla comunicazione del recesso alla società; esso può
avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente
alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente
individuato. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è
effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo
il capitale sociale e qualora, sulla base di esso; non risulti
possibile il rimborso, la società viene posta in liquidazione.
La normativa prevista dal Legislatore
Delegato nulla dice sulle modalità di esercizio che dovranno
allora essere previste nellatto costitutivo.
2473-bis. Esclusione del
socio
Latto costitutivo può
prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del
socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente
articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione
mediante riduzione del capitale sociale.
Accanto
alle ipotesi di recesso latto costitutivo può prevedere
specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. In
tal caso trovano applicazioni le disposizioni in tema di recesso
(vedi commento articolo 2473 cod. civ.), esclusa la parte relativa
al rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale
sociale.
2474. Operazioni sulle proprie
partecipazioni
In nessun caso la società
può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie,
ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto
o la loro sottoscrizione.
Come
già evidenziato nel commento dellart. 2468 cod. civ.
(cui si rimanda) la principale caratteristica strutturale delle
srl è che le quote di partecipazione al capitale sociale
(di valore nominale pari almeno ad un euro) non possono essere
rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione
allinvestimento e secondo la nuova disciplina in nessun
caso la società può acquistare o accettare in garanzia
partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia
per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Sezione III. Dellamministrazione
della società e dei controlli
2475. Amministrazione della società
Salvo diversa disposizione dellatto
costitutivo, lamministrazione della società è
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci
presa ai sensi dellarticolo 2479.
Allatto di nomina degli amministratori
si applicano il quarto e quinto comma dellarticolo 2383.
Quando lamministrazione è
affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio
di amministrazione. Latto costitutivo può tuttavia
prevedere che lamministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente,
gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
Qualora sia costituito un consiglio
di amministrazione, latto costitutivo può prevedere
che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con
chiarezza largomento oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio
e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni
di aumento del capitale ai sensi dellarticolo 2481 sono
in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.
In
attuazione dellart. 3, comma 2, lettera f) della Legge Delega,
lo Schema di Decreto ha lasciato allautonomia statutaria
la facoltà di scegliere la struttura organizzativa ed i
procedimenti decisionali della società.
Come si è detto, la riforma
intende introdurre una disciplina ad hoc per le srl, il
cui assetto organizzativo attualmente ricalca il modello base
delle Spa.
Lart. 2475 prevede numerose
innovazioni per la struttura dellorgano amministrativo nelle
srl., il cui assetto può essere liberamente conformato
dai soci nellatto costitutivo. Lamministrazione può
essere affidata a uno o più soci (latto costitutivo
può derogarvi affidando la gestione anche a non soci) e
si può liberamente scegliere tra le seguenti opzioni:
amministratore unico;
consiglio di amministrazione;
organo amministrativo di natura non collegiale, composto
da una pluralità di amministratori; in tal caso, ricalcando
la disciplina delle società di persone, latto costitutivo
dovrà specificare se lamministrazione della società
spetti a ciascun socio disgiuntamente dagli altri o se diversamente
lamministrazione spetti congiuntamente a più soci,
per cui è necessario il consenso di tutti i soci per il
compimento delle operazioni sociali; al riguardo, lart.
2475 rinvia espressamente alle disposizioni ex artt. 2257 e 2258,
che per le società semplici disciplinano rispettivamente
lamministrazione disgiuntiva e quella congiuntiva.
Qualora si scelga per il modello
di amministrazione con il consiglio di amministrazione, latto
costitutivo può derogare al funzionamento di tale organo
con le tipiche modalità collegiali, in base
alle quali le delibere sono assunte a seguito di una riunione
dei suoi componenti; si può prevedere, infatti, che le
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta
oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.
Larticolo 2475, comma 4, dispone che dai documenti sottoscritti
dagli amministratori devono risultare con chiarezza largomento
oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Non è chiara la differenza
tra consultazione scritta e consenso espresso
per iscritto; probabilmente nel primo caso la decisione
è frutto delliniziativa di un amministratore che
sottopone agli altri un determinato argomento. Sarà opportuno,
inoltre, unindicazione più precisa dei mezzi di telecomunicazione
ammissibili; sicuramente il fax risulta essere uno strumento adatto
a tali forme di decisioni. Al riguardo si osserva che, a livello
di diritto comparato, ordinamenti, quali quello olandese e quello
lussemburghese, consentono allo statuto di introdurre le circular
resolution, decisioni prese a distanza con scambio di documenti
e manifestazione del voto tramite fax, posta, telefax.
Tali disposizioni rappresentano
una delle principali innovazioni, in quanto sanciscono il superamento
del principio di collegialità, che come si vedrà
successivamente non riguarda solo lorgano amministrativo
ma anche le decisioni che sono di competenza dei soci.
Occorre notare che manca la disciplina
della validità delle delibere del consiglio di amministrazione,
che nelle Spa è contenuta nel novellato art. 2388, nonché
le disposizioni in tema di delega dei poteri del consiglio di
amministrazione (art. 2381 per le Spa); si dovrà verificare
se è possibile, come sembra, unapplicazione analogica
di tali norme.
2475-bis. Rappresentanza
della società
Gli amministratori hanno la rappresentanza
generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dallatto costitutivo o dallatto di nomina,
anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si
provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della
società.
Lart.
2475-bis, comma 1, attribuisce agli amministratori la rappresentanza
generale della società. Analogamente allart. 2384
per le Spa, le limitazioni ai poteri degli amministratori, anche
se pubblicate, non sono opponibili ai terzi salvo che questi abbiano
agito intenzionalmente a danno della società.
Al riguardo la Relazione allo Schema
di Decreto legislativo, con riferimento allanaloga norma
ex art. 2384 per le Spa, ha precisato che nei rapporti esterni
si è inteso tutelare laffidamento dei terzi, salvo
prova dellexceptio doli, sia nel caso dellamministratore
munito di potere di rappresentanza ma privo di potere gestorio
(atti estranei alloggetto sociale), sia nel caso dellamministratore
che abbia compiuto atti che eccedono i limiti dei poteri di gestione
o rappresentanza, anche se pubblicati; nei rapporti interni la
mancanza o eccesso di potere o lestraneità alloggetto
sociale sono rilevanti per lazione di responsabilità
o costituiscono giusta causa di revoca.
Occorre, in ogni caso evidenziare,
come sia stato eliminato nella disciplina delle Spa lart.
2384-bis, disposizione, cui la vigente disciplina delle srl fa
esplicito rinvio e che prescrive i casi di efficacia nei confronti
dei terzi degli atti compiuti dagli amministratori in nome della
società ma estranei alloggetto sociale. Limportante
impatto conseguente alleliminazione dellart. 2384-bis
riguarda la prova della mala fede del terzo. Lattuale art.
2384-bis, infatti, esclude lefficacia nei confronti di terzi
degli atti estranei alloggetto sociale, qualora si provi
la mala fede del terzo, e quindi che il terzo sapeva o comunque
non poteva ignorare, che considerate le circostanze concrete,
latto non era nemmeno potenzialmente diretto a realizzare
loggetto sociale.
Sulla base dello Schema di Decreto
legislativo, risulta, come si è detto, applicabile allipotesi
di atti estranei alloggetto sociale il secondo comma dellart.
2384 per le Spa e lo speculare secondo comma dellart. 2475-bis
per le srl, che comporta un aggravamento nellonere della
prova per la società, in quanto non basta provare leffettiva
conoscenza (mala fede) del terzo ma anche lesistenza di
un accordo fraudolento fra amministratore e terzo diretto a danneggiarla
(exceptio doli).
2475-ter. Conflitto di
interessi
I contratti conclusi dagli amministratori
che hanno la rappresentanza della società in conflitto
di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono
essere annullati su domanda della società, se il conflitto
era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio
di amministrazione con il voto determinante di un amministratore
in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino
un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi
dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dallarticolo
2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Rispetto
allattuale disciplina in tema di conflitto di interesse
vi è da notare lintroduzione delle disposizioni contenute
nellart. 2475-ter, comma 1, in base alle quali i contratti
conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi con la
società possono essere annullati su domanda della società,
se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Il secondo comma prescrive che le
decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto
determinante di un amministratore in conflitto di interessi con
la società, se cagionano un danno patrimoniale alla stessa,
sono impugnabili entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti,
dal collegio sindacale o dal revisore.
Al riguardo sorge un dubbio sulla
legittimazione alla suddetta impugnazione, in quanto il Legislatore
Delegato indica esplicitamente solo gli amministratori,
senza specificare se intende riferirsi agli amministratori assenti
o dissenzienti o come ha indicato nella Relazione allo Schema
di Decreto, (in commento alle disposizioni ex art. 2391) anche
agli amministratori presenti e consenzienti che non siano
stati debitamente informati. In tale ultima ipotesi sarebbe
stata opportuna nellart. 2475-ter lindicazione espressa
che legittimati allimpugnativa sono gli amministratori assenti,
dissenzienti o presenti ma non debitamente informati, nonché
lintroduzione di specifici obblighi di disclosure per gli
amministratori in conflitto di interessi, così si è
previsto nel novellato art. 2391 per le Spa.
Occorre notare come rispetto allattuale
disciplina, manca la prescrizione per lamministratore in
conflitto di interesse di dare notizia agli altri amministratori
e al collegio sindacale, ove esistente, e di astenersi dal partecipare
alle deliberazioni riguardanti loperazione.
Tale scelta potrebbe essere giustificata
dallintento del Legislatore Delegato di estendere anche
alle srl le importanti innovazioni introdotte dal novellato art.
2391; ovviamente mancando un esplicito rinvio, sarà lasciato
agli interpreti e agli operatori interrogarsi sulla possibilità
di unapplicazione analogica).
Il primo comma del nuovo art. 2391,
infatti, prevede lobbligo dellamministratore di dare
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una
determinata operazione della società, precisandone la natura,
i termini, lorigine e la portata (se si tratta di amministratore
delegato di Spa, egli deve altresì astenersi dal compiere
loperazione, investendo della stessa lorgano collegiale);
qualora si verifichi tale fattispecie il comma 2, impone, che
la deliberazione del consiglio di amministrazione sia adeguatamente
motivata circa le ragioni e la convenienza per la società
delloperazione.
Manca inoltre nellart. 2475-ter
anche la previsione, contenuta nel comma 5 del novellato art.
2391, in base alla quale lamministratore risponde altresì
dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione
a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità
di affari appresi nellesercizio del suo incarico.
2476. Responsabilità degli
amministratori e controllo dei soci
Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti dallinosservanza
dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallatto costitutivo
per lamministrazione della società. Tuttavia la responsabilità
non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa
o comunque abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano allamministrazione
hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi allamministrazione.
Lazione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da ciascun socio,
il quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia
adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento
alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda
la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti
degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio
e quelle da essi sostenute per laccertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dellatto
costitutivo, lazione di responsabilità contro gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione
da parte della società, purché vi consenta una maggioranza
dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale
e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante
al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi,
i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Lapprovazione del bilancio
da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori
e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale.
In
conseguenza del carattere più spiccatamente personalistico
della nuova srl e dellaccentuazione del significato contrattuale
dei rapporti sociali, lart. 2476 ha disposto che lazione
di responsabilità non derivi più da una decisione
assembleare, come nellattuale disciplina, ma sia nella disponibilità
di ciascun socio, al quale compete anche di domandare al giudice,
in caso di gravi irregolarità nella gestione della società,
un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
La responsabilità degli amministratori
verso la società, nel caso di inosservanza dei doveri imposti
dalla legge o dallatto costitutivo, è esclusa per
gli amministratori dissenzienti o per quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa.
E previsto, inoltre, che sono
altresì solidalmente responsabili con gli amministratori,
i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi; questo si spiega in considerazione della circostanza,
come è stato rilevato nella Relazione, che spesso nella
realtà concreta le decisioni vengano adottate dal socio
forte che non sia amministratore. Il Legislatore Delegato
intende infatti perseguire facili elusioni finalizzate ad evitare
la responsabilità che incombe su chi gestisce effettivamente
la società; la Relazione, al riguardo, affida allinterprete
il compito di individuare le caratteristiche concrete del comportamento
del socio non amministratore, tali da comportare lestensione
della responsabilità.
Per i soci non amministratori spetta
un potere di controllo individuale sugli atti della società
anche nei casi in cui vi sia il collegio sindacale. In particolare
sono previsti il diritto di chiedere agli amministratori notizie
sullo svolgimento degli affari sociali ed diritto di consultare,
anche tramite professionisti di fiducia, non solo come prima i
libri sociali ma anche i documenti relativi allamministrazione.
Sul punto, peraltro, la Relazione motiva tale estensione del potere
di controllo individuale del socio nella volontà del Legislatore
di accentuare il significato contrattuale dei rapporti sociali.
In caso di accoglimento della domanda
di responsabilità, la società (salvo il suo diritto
di regresso nei confronti degli amministratori) rimborsa agli
attori le spese di giudizio.
Larticolo 2476, comma quattro,
dispone, con norma derogabile, che la rinuncia o la transazione
da parte della società possono essere decise purché
vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due
terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti
soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
In ogni caso se la società rinuncia o transige, ciò
non pregiudica il diritto del singolo socio o del terzo al risarcimento
dei danni subiti per dolo o colpa degli amministratori.
Lapprovazione del bilancio
da parte dei soci non implica la liberazione degli amministratori
e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale.
Si osserva che a differenza dellarticolo
2393, comma 3, che disciplina lazione di responsabilità
per le Spa, lart. 2476 non prevede un termine di prescrizione
dellazione in cinque anni; inoltre manca un rinvio o una
disciplina simile a quella prevista dallart. 2394, comma
1, secondo cui gli amministratori rispondono verso i creditori
sociali per linosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dellintegrità del patrimonio sociale. Sarà
opportuno verificare se tali disposizioni saranno applicabili
per analogia alla disciplina delle srl.
Al riguardo la Relazione precisa
che non è applicabile analogicamente alle srl lart.
2409, in quanto si ritengono sufficienti i rimedi previsti dallart.
2476 in commento; lattribuzione della legittimazione alla
proposizione dellazione di responsabilità da parte
di ogni socio e la possibilità di ottenere provvedimenti
cautelari, quali la revoca degli amministratori, consente ai soci
di risolvere i conflitti interni della società.
2477. Controllo legale dei conti
Latto costitutivo può
prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di
un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio
sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è
inferiore a quello minimo stabilito per le società per
azioni oppure se vengono superati i limiti previsti dallarticolo
2435 bis del codice civile; in tale caso al collegio sindacale
si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
Il
controllo legale dei conti può essere affidato ad un collegio
sindacale o ad un revisore unico; è obbligatoria la presenza
del collegio sindacale quando il capitale sociale della srl non
è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa (centoventimila
euro) oppure se vengono superati i limiti previsti dallarticolo
2435 bis del Codice civile affinché una Spa possa redigere
un bilancio in forma abbreviata.
Lo Schema di Decreto ha mantenuto,
nel controllo legale dei conti delle Srl, lassetto normativo
dellattuale articolo 2488; il nuovo articolo 2477, infatti,
conferma lesistenza di una diversa disciplina legata alle
dimensioni aziendali e, nelle società di ridotte dimensioni,
lascia allautonomia statutaria la possibilità di
prevedere la nomina di un organo di controllo. Inoltre, sempre
per le società di ridotte dimensioni, è consentito
il ricorso a un organo monocratico (un revisore unico)
in alternativa allorgano collegiale.
Non sono stati scelti parametri
diversi rispetto agli attuali per individuare i casi in cui il
collegio sindacale è obbligatorio in quanto, come si legge
nella la Relazione allo Schema di Decreto, lutilizzazione
di altri parametri, quali quelli relativi alle dimensioni del
patrimonio netto o dellindebitamento avrebbe potuto introdurre
gravi elementi di incertezza in una materia che richiede invece
sicurezza di disciplina; inoltre il riferimento a parametri diversi
da quelli che normalmente risultano nella disponibilità
dei soci, non avrebbe consentito di conseguire lobiettivo
di assicurare uneffettiva tutela agli interessi che si vogliono
salvaguardare.
2478. Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture
contabili prescritti nellarticolo 2214, la società
deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale
devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di
spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni,
nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei
soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle
assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni
prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dellarticolo
2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli
amministratori;
4) il libro delle decisioni del
collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dellarticolo
2477.
I primi tre libri devono essere
tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci
o del revisore.
I contratti della società
con lunico socio o le operazioni a favore dellunico
socio sono opponibili ai creditori della società solo se
risultano dal libro indicato nel n. 3 del precedente primo comma
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
La
disciplina dellart. 2478 è rimasta sostanzialmente
invariata, salvo la sopramenzionata novità riguardante
il diritto di ispezione e disclosure attribuito al socio
non amministratore ai sensi dellart. 2476, comma 1.
2478-bis. Bilancio e distribuzione
degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto
con losservanza degli articoli da 2423, 2423-bis,
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis,
2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dallarticolo
2435-bis.
Entro trenta giorni dalla decisione
dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati
presso lufficio del registro delle imprese, a norma dellarticolo
2435, copia del bilancio approvato e lelenco dei soci e
degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva
il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente
gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale
sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili
fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
proporzionale.
Gli utili erogati in violazione
delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se
i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Il
bilancio deve essere redatto con losservanza degli articoli
2423-2431 (gli stessi che regolano la redazione del bilancio delle
Spa), salvo quanto disposto dallarticolo 2435 bis, che disciplina
il bilancio in forma abbreviata.
Larticolo in commento precisa
che la decisione dei soci che approva il bilancio, decide anche
sulla ripartizione degli utili; possono essere distribuiti solo
gli utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente
approvato. Non si dà luogo a distribuzione di utili, ove
si verifichi una perdita del capitale sociale, fino a che il capitale
non sia reintegrato o ridotto.
Entro trenta giorni dalla suddetta
decisione dei soci, devono essere depositati presso lufficio
del registro delle imprese, copia del bilancio approvato e lelenco
dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
sociali.
Sezione IV. Delle decisioni
dei soci
2479. Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate
alla loro competenza dallatto costitutivo, nonché
sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla
competenza dei soci:
1) lapprovazione del bilancio
e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nellatto
costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dallarticolo
2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
revisore;
4) le modificazioni dellatto
costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni
che comportano una sostanziale modificazione delloggetto
sociale determinato nellatto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
Latto costitutivo può
prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal
caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con
chiarezza largomento oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa.
Qualora nellatto costitutivo
non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso
con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo
comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o
più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono
essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dellarticolo
2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare
alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale
in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dellatto
costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale.
Lo
Schema di Decreto ha introdotto importanti innovazioni sul tema
delle decisioni dei soci, nellottica della semplificazione,
della liberalizzazione rispetto alle formalità attuali
e dellampliamento dellautonomia statutaria; sono state
facilitate e snellite le procedure delle deliberazioni, sono state
ridotte le competenze dellassemblea. Si passa quindi ad
una struttura flessibile della srl, fondata sullassoluto
rilievo riconosciuto alle persone dei soci e sulla loro facoltà
di autodeterminarsi.
Con riferimento alla ripartizione
di competenze tra soci e amministratori, la scelta adottata dal
Legislatore Delegato è stata quella di lasciare al contratto
sociale, la facoltà di distribuire tali competenze, in
considerazione della nuova struttura personalistica attribuita
alle srl.
Al riguardo, sempre nellottica
di un potenziamento dellautonomia statutaria, lart.
2463, n. 7, stabilisce che latto costitutivo deve indicare,
nellambito delle norme sul funzionamento della società,
la ripartizione di competenze tra soci ed amministratori. Inoltre
è data facoltà ai soci di decidere sugli argomenti
che sono loro sottoposti da uno o più amministratori o
da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
(art. 2479). «In ogni caso» sono riservate ex lege
alla competenza dei soci le seguenti materie (articolo 2479 comma
2):
lapprovazione del bilancio;
la distribuzione degli utili;
la nomina degli amministratori (se prevista nellatto
costitutivo);
la nomina di sindaci e del presidente del collegio sindacale
nei casi previsti dallart. 2477 o del revisore;
le modificazioni dellatto costitutivo;
le decisioni di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione delloggetto sociale determinato
nellatto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci.
Inoltre lart. 2475, comma
5, sancisce la competenza esclusiva del consiglio di amministrazione,
se nominato, con funzionamento collegiale o meno, nelle seguenti
materie:
la redazione del progetto di bilancio;
la redazione dei progetti di fusione o scissione;
le decisioni di aumento del capitale delegato dallassemblea
ex art. 2481.
Unaltra importante novità
introdotta dallo Schema di Decreto riguardano le modalità
con le quali si forma la volontà dei soci. Come nella disciplina
che riguarda le decisioni degli amministratori, anche lart.
2479, comma 3 prescrive che è rimessa allautonomia
statutaria la possibilità di prevedere che le decisioni
dei soci siano adottate mediante consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto, e
quindi in deroga al principio della collegialità.
Come si è detto in tema della
formazione delle decisioni degli amministratori, non risulta chiara
la differenza tra le sopracitate espressioni consultazione scritta
e consenso espresso per iscritto, probabilmente la prima potrebbe
far pensare ad una decisione presa su impulso di qualcuno dei
soci che sottoponga agli altri un determinato argomento.
Resta fermo che, svolgendosi questa
raccolta di decisioni individuali al di fuori di una riunione
collegiale, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni
e che comunque dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare
con chiarezza largomento oggetto della decisione e il consenso
alla stessa. Al riguardo lart. 2478 prevede che anche le
decisioni dei soci adottate in deroga al principio della collegialità
devono essere conservate nel libro delle decisioni dei soci.
Il quarto comma dellart. 2479,
prescrive che non si può derogare al principio della collegialità
e che quindi occorre una decisione collegiale quando:
nellatto costitutivo non sia espressamente previsto
il sistema decisionale non collegiale;
si tratta di decidere in materia di modifica dellatto
costitutivo o se la decisione verta sul compimento di operazioni
che comportino una sostanziale modificazione delloggetto
sociale determinato nellatto costitutivo o ad una rilevante
modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, comma 2, numeri
4 e 5);
lo richiedono uno o più amministratori o un numero
di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
2479-bis. Assemblea dei
soci
Latto costitutivo determina
i modi di convocazione dellassemblea dei soci, tali comunque
da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera
raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima delladunanza
nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se latto costitutivo non dispone
diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea
e la relativa documentazione è conservata secondo quanto
prescritto dallarticolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dellatto
costitutivo lassemblea si riunisce presso la sede sociale
ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti
dai numeri 4) e 5) del secondo comma dellarticolo 2479,
con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale.
Lassemblea è presieduta
dalla persona indicata nellatto costitutivo o, in mancanza,
da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il
presidente dellassemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta lidentità e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere
dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione sintende
adottata quando ad essa partecipa lintero capitale sociale
e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati
e nessuno si oppone alla trattazione dellargomento.
Lart.
2479-bis disciplina i casi in cui la decisione dei soci venga
assunta con metodo collegiale e prevede notevoli innovazioni sul
tema: labolizione dellassemblea straordinaria, la
semplificazione della convocazione, laffiancamento del principio
di maggioranza al principio di conta delle teste.
Labolizione dellassemblea
straordinaria comporterà la necessità di un tempestivo
adeguamento per molti statuti oggi vigenti. Nella disciplina attuale,
infatti, la divaricazione di competenze tra assemblea ordinaria
e straordinaria è sancita dalla legge.
Per quel che concerne la convocazione,
il primo comma dellart. 2479-bis prescrive che le formalità
sono rimesse alla disciplina statutaria, ma devono essere tali
da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
Non sono specificati i mezzi di comunicazione utilizzabili; probabilmente
sarà consentito limpiego anche della posta elettronica;
solo in mancanza di queste previsioni statutarie la convocazione
è effettuata, mediante lettera raccomandata, spedita ai
soci, almeno otto giorni prima delladunanza, nel domicilio
risultante dal libro dei soci.
In tema di rappresentanza in assemblea,
la nuova norma stabilisce semplicemente che se latto costitutivo
non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare
in assemblea e la relativa documentazione è conservata
nel libro delle decisioni dei soci.
Con riferimento ai quorum costitutivi
e deliberativi, il terzo comma dellart. 2479-bis prevede
che, salvo diversa disposizione dellatto costitutivo, nel
metodo collegiale, lassemblea è regolarmente costituita
con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
se la decisione riguarda una modifica statutaria o operazioni
che comportano un sostanziale cambiamento delloggetto sociale
oppure una rilevante modifica dei diritti dei soci, è necessario
adottare le decisioni con il voto favorevole dei soci che rappresentano
almeno la metà del capitale sociale.
Le decisioni dei soci assunte con
il metodo non collegiale, sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale.
Lattuale art. 2486 stabilisce
che, in attuazione del principio di maggioranza, e, salvo diversa
disposizione statutaria, lassemblea ordinaria delibera col
voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza
del capitale sociale, mentre quella straordinaria delibera con
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi
del capitale sociale. Si può notare come nello Schema di
Decreto allattuale espressione «maggioranza del capitale
sociale» si sia sostituita lespressione «almeno
la metà del capitale sociale».
Il voto del socio vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione; a sua volta, la misura
della partecipazione, come stabilisce il nuovo articolo 2468,
è di regola proporzionale ai conferimenti al capitale sociale,
ma potrà essere pure determinata in diversa misura dallatto
costitutivo.
Con riferimento alle regole di funzionamento
dellassemblea, il quarto comma dellart. 2479-bis stabilisce
che il presidente dellassemblea, indicato nellatto
costitutivo o, in mancanza, eletto dalla maggioranza dei presenti,
verifica la regolarità della costituzione, accerta lidentità
e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta
i risultati delle votazioni, riportandoli nel verbale.
Occorre notare come manchi nella
disciplina delle srl una previsione simile allart. 2370,
ultimo comma, che nella Spa consente lintervento allassemblea
mediante mezzi di telecomunicazione o lespressione del voto
per corrispondenza; occorrerà verificare uneventuale
applicazione analogica di tale previsione.
In tema di assemblea totalitaria,
lultimo comma dellart. 2479-bis dispone che la deliberazione
sintende adottata quando ad essa partecipa lintero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti
o informati e nessuno si oppone alla trattazione dellargomento.
Si noti la differenza con la Spa; lart. 2366, ultimo comma,
stabilisce che il concetto di assemblea totalitaria ricorre ove
sia rappresentato lintero capitale sociale e partecipi allassemblea
la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo.
2479-ter. Invalidità
delle decisioni dei soci
Le decisioni dei soci, prese in
conformità della legge e dellatto costitutivo, vincolano
tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Le decisioni che non sono prese
in conformità della legge o dellatto costitutivo
e quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo
computo della maggioranza possono essere impugnate dai soci che
non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio
sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle
decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi lopportunità
e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto
limpugnativa, può assegnare un termine non superiore
a sei mesi per ladozione di una nuova decisione idonea ad
eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla
società, sono impugnabili a norma del precedente comma
le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci
che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto
con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito
o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione
possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro
tre anni dalla trascizione indicata nel primo periodo del precedente
secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
le deliberazioni che modificano loggetto sociale prevedendo
attività impossibili o illecite.
La sentenza che accoglie limpugnativa
prevista dai precedenti commi ha effetto rispetto a tutti i soci
ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti,
sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi
i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 2377, quarto, sesto e settimo comma, 2378, 2379-bis,
2379-ter e 2434-bis.
Lart.
2479-ter disciplina le ipotesi di invalidità delle decisioni
dei soci, ovvero di quelle decisioni che non siano prese in conformità
della legge e dellatto costitutivo e che, quindi, non vincolano
tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Lo Schema di Decreto conferma larticolazione
tra cause di invalidità che provocano lannullabilità
della decisione e quelle che ne determinano invece la radicale
nullità.
Sono annullabili:
le decisioni non adottate «in conformità della
legge o dellatto costitutivo»;
quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo
computo della maggioranza;
quelle assunte con la partecipazione determinante di soci
che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto
con quello della società, qualora possano arrecare danno
alla società.
Inoltre, in conseguenza dellespresso
rinvio allart. 2377, comma 4, sono annullabili anche le
decisioni assunte:
in mancanza di legittimazione degli intervenuti alla partecipazione
allassemblea (a meno che, senza la partecipazione delle
persone non legittimate, lassemblea si riveli non
regolarmente costituita);
per invalidità di singoli voti o per il loro indebito
computo, a meno che, senza tali voti, non risulti comunque raggiunta
la necessaria maggioranza;
con verbalizzazione «incompleta» o «inesatta»,
a meno che detta incompletezza o inesattezza non impediscano laccertamento
del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
Tali decisioni possono essere impugnate
dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore
e dal collegio sindacale, entro tre mesi dalla loro trascrizione
nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi
lopportunità e ne sia fatta richiesta dalla società
o da chi ha proposto limpugnativa, può peraltro assegnare
un termine non superiore a sei mesi per ladozione di una
nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità.
Come nella disciplina attuale, sono
sanzionate dalla nullità, le decisioni «aventi oggetto
illecito o impossibile»; ad esse si aggiungono le decisioni
«prese in assenza assoluta di informazione». Linserimento
di questultima nuova causa di nullità, che non ritroviamo
nella nuova disciplina delle Spa, trova la sua ratio nellesigenza
di tutelare la formazione della volontà dei soci, che come
si è detto, secondo le disposizioni dello Schema di Decreto
può avvenire in deroga al principio della collegialità.
Occorrerà verificare leventuale
applicazione analogica anche delle altre ipotesi di delibere nulle
previste dal nuovo art. 2379 per le Spa: mancata convocazione
dellassemblea e mancanza del verbale. Costituisce argomentazione
a sostegno della tesi favorevole a tale applicazione analogica,
la circostanza che lart. 2479-ter fa esplicito rinvio allart.2379-bis,
che disciplina la sanatoria della nullità delle deliberazioni
invalide proprio nei casi di mancata convocazione e di mancanza
di verbale.
Per la nullità in generale,
le decisioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse
entro tre anni dalla trascrizione della decisione nel libro delle
decisioni dei soci.
Per la nullità conseguente
a decisione di modifica delloggetto sociale con la previsione
di attività impossibili o illecite, le decisioni possono
invece essere impugnate senza limiti di tempo.
Nella Relazione allo Schema di Decreto
legislativo vengono specificate le motivazioni della novità
consistente nel far decorrere il termine per limpugnativa
delle delibere annullabili e di quelle nulle dalla trascrizione
nel libro dei soci: «da un lato, non essendo più
necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre
individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni
di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in
cui la decisione viene formalizzata; dallaltro lato, il
tipo societario della srl, in quanto caratterizzato dalla partecipazione
personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella
vita della società: sicché, a differenza di quanto
avverrebbe con un mero investitore estraneo allattività
sociale, assume maggior rilievo una sorta di pubblicità
interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad
altre forme di pubblicità esterna, quale per esempio quella
realizzata con liscrizione nel registro delle imprese».
Sezione V. Delle modificazioni
dellatto costitutivo
La
normativa di riforma delle srl dedica unampia attenzione
alle operazioni sul capitale, finora consegnate ad un mero rinvio
alle norme dettate in tema di Spa (basti a titolo esemplificativo
pensare alla disciplina del diritto dopzione dei soci in
caso di aumento del capitale).
2480. Modificazioni dellatto
costitutivo
Le modificazioni dellatto
costitutivo sono deliberate dallassemblea dei soci a norma
dellarticolo 2479-bis. Si applica larticolo
2436.
Vedi
commento art. 2479-bis
2481. Aumento di capitale
Latto costitutivo può
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare
il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare
da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata
ed iscritta a norma dellarticolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale
sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti
precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Larticolo
in commento specifica che questa tematica è propria dellassemblea
dei soci oppure, ove latto costitutivo lo consenta, dellorgano
amministrativo, a ciò appositamente delegato (e che in
tal caso opera con le formalità di verbalizzazione e pubblicità
proprie delle assemblee straordinarie).
Va sottolineato che le decisioni
sul capitale non possono essere adottate dai soci al di fuori
della sede assembleare, come invero è possibile per altre
materie, in quanto il tema delle modifiche statutarie è
appunto inderogabilmente affidato ad una sessione collegiale.
2481-bis. Aumento di capitale
mediante nuovi conferimenti
In caso di decisione di aumento
del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci
il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni
da essi possedute. Latto costitutivo può prevedere,
salvo per il caso di cui allarticolo 2482-ter, che
laumento di capitale possa essere attuato anche mediante
offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta
ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di
recesso a norma dellarticolo 2473.
La decisione di aumento di capitale
prevede leventuale sovrapprezzo e le modalità ed
i termini entro i quali può essere esercitato il diritto
di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a
trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che
laumento di capitale può essere sottoscritto. La
decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità,
che la parte dellaumento di capitale non sottoscritta da
uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se laumento di capitale non
è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla
decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima
lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo
periodo del terzo comma e dal quinto comma dellarticolo
2464, i sottoscrittori dellaumento di capitale devono, allatto
della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque
per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto,
lintero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura
o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dellarticolo
2464.
Se laumento di capitale è sottoscritto dallunico
socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato
allatto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dallavvenuta
sottoscrizione gli amministratori devono depositare per liscrizione
nel registro delle imprese unattestazione che laumento
di capitale è stato eseguito.
In
caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi
conferimenti, viene dunque ribadito che spetta ai soci il diritto
di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi
possedute: al riguardo, va ricordato che i sottoscrittori dellaumento
di capitale devono, allatto della sottoscrizione, versare
alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta
e, se previsto, lintero sovrapprezzo (se laumento
di capitale è sottoscritto dallunico socio, il conferimento
in danaro deve invece essere integralmente versato allatto
della sottoscrizione).
Latto costitutivo può
comunque prevedere che laumento di capitale possa essere
attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi
ma, in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione il diritto di recesso.
La decisione di aumento di capitale
può prevedere leventuale sovrapprezzo e deve comunque
stabilire le modalità e i termini entro i quali può
essere esercitato il diritto di sottoscrizione: tali termini,
in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta giorni dal
momento in cui viene comunicato ai soci (la norma non prevede
lutilizzo del Registro imprese, come nella Spa) che laumento
di capitale può essere sottoscritto. La decisione può
anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte
dellaumento di capitale non sottoscritta da uno o più
soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se peraltro laumento di capitale
non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito
dalla decisione di aumento, il capitale si intende aumentato di
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito (interpretando la norma
si direbbe che, in caso contrario, non si ha aumento e la delibera
si ha come se non fosse stata adottata). Nei trenta giorni dallavvenuta
sottoscrizione gli amministratori devono depositare per liscrizione
nel registro delle imprese unattestazione che laumento
di capitale è stato eseguito.
2481-ter. Passaggio di
riserve a capitale
La società può aumentare
il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti
in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione
di ciascun socio resta immutata.
Per
tale fattispecie non si segnalano novità rispetto al sistema
precedente, essendo previsto che la srl potrà continuare
ad aumentare il capitale imputando ad esso la parte disponibile
delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo
caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta ovviamente
immutata.
2482. Riduzione del capitale
sociale
La riduzione del capitale sociale
può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dellarticolo
2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante
liberazione di essi dallobbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre
il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre
mesi dal giorno delliscrizione nel registro delle imprese
della decisione medesima, purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore alliscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato
il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società
abbia prestato unidonea garanzia, dispone che lesecuzione
abbia luogo nonostante lopposizione.
Attualmente
(sino a quando non entrerà in vigore tale nuova disposizione)
la riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti
per le società per azioni e quindi o per perdite
o per esuberanza. La riforma invece reca la previsione secondo
cui la riduzione del capitale sociale può avere luogo
... mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione
di essi dallobbligo dei versamenti ancora dovuti e
quindi senza più la necessità della giustificazione
discendente dalla sua esuberanza rispetto alloggetto sociale.
Resta fermo peraltro, a tutela dei
creditori sociali, che la decisione dei soci di ridurre il capitale
sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno delliscrizione nel registro delle imprese della decisione
medesima, purché entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore alliscrizione abbia fatto opposizione.
Tuttavia, quando il Tribunale ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
unidonea garanzia, può essere disposto che lesecuzione
abbia luogo nonostante lopposizione dei creditori.
2482-bis. Riduzione del
capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori
devono senza indugio convocare lassemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
Allassemblea deve essere sottoposta
una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale
della società, con le osservazioni nei casi previsti dallarticolo
2477 del collegio sindacale o del revisore. Se latto costitutivo
non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni
deve essere depositata nella sede della società almeno
otto giorni prima dellassemblea, perché i soci possano
prenderne visione.
Nellassemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione
della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro lesercizio successivo
la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, lassemblea
convocata per lapprovazione del bilancio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli
amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dellarticolo
2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione
del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di
qualsiasi interessato, provvede mediante decreto che deve essere
iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte dappello
entro trenta giorni dalliscrizione.
Si applica lultimo comma dellarticolo
2446.
Quando
risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza
indugio convocare lassemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti. Allassemblea deve essere sottoposta
una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale
della società, con le osservazioni del collegio sindacale
o del revisore; nellassemblea gli amministratori devono
pure dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione
della medesima relazione. Se latto costitutivo non prevede
diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve
essere depositata nella sede della società almeno otto
giorni prima dellassemblea, perché i soci possano
prenderne visione.
Se entro lesercizio successivo
la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, gli amministratori
devono convocare lassemblea per lapprovazione del
bilancio e la riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate (in mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore
devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio).
2482-ter. Riduzione del
capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dal numero 4) dellarticolo 2463, gli amministratori devono
senza indugio convocare lassemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra
non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità
di deliberare la trasformazione della società.
Se
invece, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo
si riduce al disotto del minimo di diecimila euro (art. 2463,
n.4), gli amministratori devono senza indugio convocare lassemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento
del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo; è
peraltro salva la possibilità, ma con deliberazione unanime
dei soci, di deliberare la trasformazione della società.
2482-quater. Riduzione
del capitale per perdite e diritti dei soci
In tutti i casi di riduzione del
capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle
quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
In
tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa
ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti
spettanti ai soci.
2483. Emissione di titoli di
debito
Se latto costitutivo lo prevede,
la società può emettere titoli di debito. In tal
caso latto costitutivo attribuisce la relativa competenza
ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti,
le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente
comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati.
In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde
della solvenza della società.
La decisione di emissione dei titoli
prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso
ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Può altresì prevedere che, previo
consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società
possa modificare tali condizioni e modalità.».
Lo
Schema di Decreto consente alla srl di emettere titoli di debito;
tali titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti
risponde della solvenza della società. La deliberazione
di emissione dei titoli fissa le condizioni del prestito e le
modalità del rimborso. Previo consenso della maggioranza
dei possessori dei titoli, la società può modificare
condizioni e modalità.
Si tratta di una rilevante novità
per il sistema delle srl, poiché è noto che nella
distinzione tra spa e srl questultimo aspetto costituiva
senzaltro un forte discrimine ed un costo. Il
Legislatore Delegato, a tale riguardo, ha nuovamente sottolineato
limportanza della piena autonomia statutaria, lasciando
allatto costituivo ogni previsione: non vi sono infatti
disposizioni concernenti la disciplina delle emissioni, se non
quella che riguarda la riserva di sottoscrizione agli investitori
professionali e la garanzia della solvenza in caso di circolazione
diffusa dei predetti titoli.
*
Per una migliore comprensione del commento, questo è riportato
in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli del codice civile
novellato (su sfondo crema).
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