il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.1 – gennaio 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO 

 

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

 

CAPO VII
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

     Come si legge già nella Relazione alla Legge Delega n. 366/2001 (“Legge Delega”), il Legislatore Delegato ha espresso la volontà disegnare, per le società a responsabilità limitata (“srl”), un modello societario autonomo rispetto a quello della società per azioni (“Spa”). Il Legislatore Delegato si è dunque mosso nell’intenzione di creare una disciplina codicistica organica, distinta da quella della Spa: la srl è una struttura che non deve rispondere più ad un “tipo” già delineato ma deve costituire essa stessa un “modello”. Tale modello, fondato sul principio della rilevanza centrale del socio e della natura contrattuale dei rapporti tra soci (cfr. art. 3, comma 1, lett. a, della Legge Delega), intende circoscrivere - con riferimento a realtà societarie tendenzialmente ristrette e “chiuse” - le occasioni di tutela esterna ed indifferenziata, preferendo invece strumenti di regolazione degli interessi che tengano conto di quelli concretamente coinvolti.
     Nella Relazione allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre scorso (“Schema di Decreto”), viene palesato l’obiettivo di creare “uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità…imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali”; di conseguenza la nuova srl si presenta come “una società personale la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni”.
     L’obiettivo della semplificazione è riflesso anche in ulteriori principi contenuti nella Legge Delega, quali:
– un’ampia autonomia statutaria;
– la libertà di forme organizzative;
– la conferma, nella fase di costituzione, dell’applicazione, in materia di omologazione, dei principi della legge n. 340 del 2000, con l’obbligo di precisazione delle modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell’atto costitutivo.
     Il Legislatore Delegato, oltre ad individuare gli elementi essenziali dell’atto costitutivo e la misura minima del capitale sociale, è stato dunque chiamato a definire:
– la disciplina dei conferimenti, con modalità che ne garantissero l’effettiva formazione del capitale sociale e prevedessero una semplificazione delle procedure di valutazione dei conferimenti in natura;
– i modelli di funzionamento interno, prevedendosi un’ampia autonomia statutaria rispetto alle strutture organizzative, ai processi decisionali e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riguardo alle azioni di responsabilità;
– la disciplina del trasferimento delle quote e del recesso, ampliando l’autonomia statutaria con riferimento al loro contenuto e prevedendo la nullità di clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di recesso;
– norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché di liquidazione, in linea con l’intento di semplificazione delle procedure e coerenti con le necessità di tutela dei creditori sociali.
     Portata innovativa hanno, inoltre, le ulteriori previsioni contenute nella Legge Delega concernenti:
– la possibilità per la società di emettere obbligazioni (nella disciplina attuale tale possibilità è vietata dall’art. 2486 cod. civ.) collocandole presso operatori qualificati, con divieto di appello diretto al pubblico risparmio e di sollecitazione all’investimento in quote di capitale;
– la previsione di un sistema di controllo legale dei conti, in caso di superamento di limiti da definire.
     L’analisi che segue ha l’obiettivo di specificare in dettaglio le principali novità apportate dallo Schema di Decreto ai singoli articoli attualmente vigenti del codice civile, sulla considerazione che è stato interamente sostituito il Capo VII del Titolo V dello stesso codice civile, in base ai criteri anzidetti che hanno ispirato il Legislatore Delegato.

Sezione I. – Disposizioni generali

2462. Responsabilità
     Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
     In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

     Dalla partecipazione al capitale di una srl deriva ai soci la responsabilità limitata al valore del proprio rispettivo conferimento. Se nella società pluripersonale non vi sono eccezioni a questo principio, in quella monopersonale occorre fare alcune precisazioni, in quanto il beneficio della limitazione della responsabilità deriva dall’effettuazione di alcuni comportamenti. Dispone infatti il nuovo articolo 2462, comma secondo, che l’unico socio risponde illimitatamente, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona quando:
1) i conferimenti non siano stati interamente liberati e ciò con riguardo tanto ai conferimenti nell’atto costitutivo quanto a quelli conseguenti a operazioni sul capitale; oppure
2) non sia stata effettuata nel Registro imprese la prescritta pubblicità dell’unicità del socio.
     Nello Schema di Decreto non è più menzionata, quale ipotesi di responsabilità illimitata, la circostanza che la società sia costituita da una persona giuridica ovvero sia un socio unico di altra società di capitali (cfr. il vigente art. 2497, comma 2, lett. a).

2463. Costituzione
     La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
     L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
     1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
     2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
     3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
     4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
     5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
     6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
     7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori;
     8) la nomina dei primi amministratori e degli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
     9) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
     Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

     Nel confermare la natura contrattuale dell’atto costitutivo (quello stipulato da due o più soci), il Legislatore Delegato prevede, esplicitamente la possibilità che la srl sia costituita per atto unilaterale (in conformità a quanto già sancito dalla riforma attuata con il D. Lgs 88/93, in “Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio”).
     L’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, dovrà necessariamente indicare, tra gli altri elementi, un capitale sociale non inferiore a diecimila euro, la nomina dei primi amministratori e dei soggetti incaricati del controllo contabile, la quota di partecipazione di ciascun socio, nonché le norme relative al funzionamento della società.

Sezione II. – Dei conferimenti e delle quote

2464. Conferimenti
     Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
     Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
     Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
     Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
     Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
     Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
     Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

     Il nuovo art. 2464 cod. civ. innanzitutto specifica che “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale” e che “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (quali i conferimenti di prestazioni di lavoro o di servizi) ed a ciò si aggiunge la possibilità di conferire beni in natura e crediti.
     Il comma 6 specifica poi che “il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società”. Si consente quindi al socio di conferire al capitale sociale della società la propria prestazione d’opera o di servizi, a condizione che gli obblighi assunti siano assistiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria che tuteli la società per il caso d’inadempimento degli obblighi da parte del socio. Peraltro, “se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società”.
     Si tratta fondamentalmente di una cautela che il Legislatore Delegato ha voluto per le operazioni di conferimento con apporti difficilmente valutabili, come possono essere le prestazioni lavorative. La soluzione in tal caso ipotizzata mira a tenere indenne la società stessa, e il capitale sociale, dall’inadempimento (volontario o involontario) degli obblighi assunti dal socio, stante la notevole aleatorietà intrinseca a siffatte tipologie di prestazioni.
     Nulla viene, invece, specificamente previsto per la determinazione del valore della prestazione d’opera o di servizi da conferirsi in società; il punto da chiarire è se anche nel caso del conferimento d’opera occorra o meno la relazione giurata dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 2465 cod. civ..
     Con riferimento ai conferimenti in danaro, lo schema di Decreto stabilisce che al momento della sottoscrizione deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro (il 100% in caso di costituzione per atto unilaterale).

2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
     Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto iscritto nell’albo dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.
     La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.
     Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

     Nel caso in cui vi sia il conferimento di beni in natura o di crediti si ha la relazione giurata dell’esperto iscritto nell’albo dei revisori contabili oppure di una società di revisione iscritta nell’apposito albo, la quale deve contenere:
– la descrizione dei beni o crediti conferiti;
– l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;
– l’attestazione che il valore dei beni o crediti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della formazione del capitale sociale.
     La principale novità è costituita dall’abolizione del requisito della necessità della nomina del perito da parte del Presidente del Tribunale. La stessa previsione si applica nel caso in cui la società operi un acquisto di beni o di crediti, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, (nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese) avendo come venditore un proprio socio o un proprio amministratore; in tal caso l’assemblea dei soci che autorizza l’acquisto dovrà essere supportata da una relazione peritale predisposta con le stesse modalità di quelle occorrenti per il conferimento in natura del capitale sociale.

2466. Mancata esecuzione dei conferimenti
     Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
     Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.
     Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
     Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

     La riforma prevede che, se il socio non esegue i conferimenti cui si è obbligato con la sottoscrizione del capitale sociale nel termine prescritto, oppure se per qualsiasi motivo scadono o divengono inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate quando il socio ha conferito la propria prestazione lavorativa o di servizi, gli amministratori diffidano il moroso a effettuare il versamento dei decimi (o la concessione di una nuova garanzia) nel termine di 30 giorni. Se il socio non provvede entro il termine, gli amministratori hanno la possibilità di scegliere tra una serie di opzioni:
– promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti nei confronti del socio moroso;
– vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato;
– in mancanza di offerte da parte dei soci per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, vendere la quota all’incanto;
se, infine, la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, escludere il socio, trattenendo le somme riscosse e procedere alla riduzione del capitale sociale in misura corrispondente.

2467. Finanziamenti dei soci
     Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
     Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

     Si tratta di una previsione del tutto nuova con la quale si è previsto che il rimborso dei finanziamenti dei soci (intendendosi per tale quelli effettuati in qualsiasi forma nei casi indicati dal secondo comma dell’art. 2467) a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

2468. Quote di partecipazione
     Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.
     Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
     La partecipazione di ciascun socio non può in nessun caso essere di ammontare inferiore a un euro.
     Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
     Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352 del codice civile.

     La principale caratteristica strutturale delle srl è che le quote di partecipazione al capitale sociale (di valore nominale pari almeno ad un euro) non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.
     Salvo le deroghe previste dall’atto costitutivo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno, la quale a sua volta è determinata in misura proporzionale al conferimento. L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
     L’articolo 2468, comma 4 dispone che i diritti (non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale) possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

2469. Trasferimento delle partecipazioni
     Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.
     Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

     È stata rivisitata la materia del trasferimento delle partecipazioni, ribadendo la norma per la quale le partecipazioni di srl “sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”. Si può, dunque, continuare a desumere che l’atto costitutivo può addirittura vietare la circolazione delle quote di srl così come contenere le clausole più varie, quali, a titolo esemplificativo, quelle di prelazione, gradimento o consolidazione in caso di morte del socio.
     Tuttavia, ove lo statuto disponga l’intrasferibilità assoluta e nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso dalla società, ai sensi dell’art. 2473.
     L’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

2470. Efficacia e pubblicità
     Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.
     L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.
     Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
     Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.
     Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.
     L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
     Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti terzo e quarto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

     Sostanzialmente invariato rispetto all’attuale previsione è il sistema di pubblicità che prevede per il trasferimento delle partecipazioni l’efficacia di fronte alla società dal momento dell’iscrizione (dell’atto di trasferimento e dell’iscrizione del trasferimento) nel libro dei soci. Di rilievo, invece, è la previsione, nel caso di alienazione della quota a più persone, con successivi contratti, della prevalenza del principio di buona fede nell’iscrizione nel registro rispetto a titoli di data posteriore.
     La nuova formulazione dell’articolo, nel caso di partecipazione in mano ad un unico socio o in caso di mutamento dell’unico socio, prevede che sia compito degli amministratori (e facoltà dell’unico socio) depositare per l’iscrizione la dichiarazione contenente i dati dell’unico socio e lo stesso adempimento deve essere posto in essere quando si ricostituisce la pluralità dei soci.

2471. Espropriazione della partecipazione
     La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva annotazione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci.
     L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
     Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

     Anche le partecipazioni al capitale della srl possono formare oggetto di espropriazione da parte dei creditori del socio. La legge dispone che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società (gli amministratori devono procedere “senza indugio” all’annotazione nel libro dei soci) e successiva annotazione nel Registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
     Sia nel caso di espropriazione che di fallimento di un socio, se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo.

2472. Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti
     Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
     Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

     L’articolo è rimasto invariato.

2473. Recesso del socio
     L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all’estero e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
     Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
     I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.
     Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulta possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

     L’atto costitutivo prevede il diritto di recesso ed il conseguente rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
     Lo Schema di Decreto amplia le attuali possibilità di recesso, che risulta essere lo strumento più efficace di tutela del socio; oltre a quelli stabiliti dall’atto costitutivo della società; esso “in ogni caso” compete ai soci che non hanno consentito a:
– il cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
– la fusione o scissione della società;
– il trasferimento della sede all’estero;
– il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società;
– il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei “particolari diritti” attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, comma 4, in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili;
– la mancata fissazione di un termine di durata della società e in questo caso il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi (termine elevabile fino a un anno mediante apposita previsione statutaria).
     Va comunque ricordato che per l’articolo 2469, comma 2, hanno diritto di recesso il socio (o i suoi eredi) qualora l’atto costitutivo:
– preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;
– ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti;
– ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte.
     In questi ultimi tre casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione del la partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
     Inoltre, risultano applicabili le disposizioni ex art. 2497-quater che disciplinano le ipotesi di recesso nel caso di società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
     Occorre evidenziare che, rispetto alla disciplina delle Spa, mancano per srl le ipotesi di recesso indicate nell’art. 2437, quali:
– la revoca dello stato di liquidazione;
– l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
– la proroga del termine di durata della società;
– l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
     I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; il valore è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente); il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso alla società; esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale e qualora, sulla base di esso; non risulti possibile il rimborso, la società viene posta in liquidazione.
     La normativa prevista dal Legislatore Delegato nulla dice sulle modalità di esercizio che dovranno allora essere previste nell’atto costitutivo.

2473-bis. Esclusione del socio
     L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

     Accanto alle ipotesi di recesso l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. In tal caso trovano applicazioni le disposizioni in tema di recesso (vedi commento articolo 2473 cod. civ.), esclusa la parte relativa al rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni
     In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

     Come già evidenziato nel commento dell’art. 2468 cod. civ. (cui si rimanda) la principale caratteristica strutturale delle srl è che le quote di partecipazione al capitale sociale (di valore nominale pari almeno ad un euro) non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento e secondo la nuova disciplina in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Sezione III. – Dell’amministrazione della società e dei controlli

2475. Amministrazione della società
     Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
     All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 2383.
     Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
     Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
     La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

     In attuazione dell’art. 3, comma 2, lettera f) della Legge Delega, lo Schema di Decreto ha lasciato all’autonomia statutaria la facoltà di scegliere la struttura organizzativa ed i procedimenti decisionali della società.
     Come si è detto, la riforma intende introdurre una disciplina ad hoc per le srl, il cui assetto organizzativo attualmente ricalca il modello base delle Spa.
     L’art. 2475 prevede numerose innovazioni per la struttura dell’organo amministrativo nelle srl., il cui assetto può essere liberamente conformato dai soci nell’atto costitutivo. L’amministrazione può essere affidata a uno o più soci (l’atto costitutivo può derogarvi affidando la gestione anche a non soci) e si può liberamente scegliere tra le seguenti opzioni:
– amministratore unico;
– consiglio di amministrazione;
– organo amministrativo di natura non collegiale, composto da una pluralità di amministratori; in tal caso, ricalcando la disciplina delle società di persone, l’atto costitutivo dovrà specificare se l’amministrazione della società spetti a ciascun socio disgiuntamente dagli altri o se diversamente l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci, per cui è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento delle operazioni sociali; al riguardo, l’art. 2475 rinvia espressamente alle disposizioni ex artt. 2257 e 2258, che per le società semplici disciplinano rispettivamente l’amministrazione disgiuntiva e quella congiuntiva.
     Qualora si scelga per il modello di amministrazione con il consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può derogare al funzionamento di tale organo con le tipiche modalità “collegiali”, in base alle quali le delibere sono assunte a seguito di una riunione dei suoi componenti; si può prevedere, infatti, che le decisioni siano adottate mediante “consultazione scritta” oppure sulla base del “consenso espresso per iscritto”. L’articolo 2475, comma 4, dispone che dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
     Non è chiara la differenza tra “consultazione scritta” e “consenso espresso per iscritto”; probabilmente nel primo caso la decisione è frutto dell’iniziativa di un amministratore che sottopone agli altri un determinato argomento. Sarà opportuno, inoltre, un’indicazione più precisa dei mezzi di telecomunicazione ammissibili; sicuramente il fax risulta essere uno strumento adatto a tali forme di decisioni. Al riguardo si osserva che, a livello di diritto comparato, ordinamenti, quali quello olandese e quello lussemburghese, consentono allo statuto di introdurre le “circular resolution”, decisioni prese a distanza con scambio di documenti e manifestazione del voto tramite fax, posta, telefax.
     Tali disposizioni rappresentano una delle principali innovazioni, in quanto sanciscono il superamento del principio di collegialità, che come si vedrà successivamente non riguarda solo l’organo amministrativo ma anche le decisioni che sono di competenza dei soci.
     Occorre notare che manca la disciplina della validità delle delibere del consiglio di amministrazione, che nelle Spa è contenuta nel novellato art. 2388, nonché le disposizioni in tema di delega dei poteri del consiglio di amministrazione (art. 2381 per le Spa); si dovrà verificare se è possibile, come sembra, un’applicazione analogica di tali norme.

2475-bis. Rappresentanza della società
     Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
     Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

     L’art. 2475-bis, comma 1, attribuisce agli amministratori la rappresentanza generale della società. Analogamente all’art. 2384 per le Spa, le limitazioni ai poteri degli amministratori, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.
     Al riguardo la Relazione allo Schema di Decreto legislativo, con riferimento all’analoga norma ex art. 2384 per le Spa, ha precisato che nei rapporti esterni si è inteso tutelare l’affidamento dei terzi, salvo prova dell’exceptio doli, sia nel caso dell’amministratore munito di potere di rappresentanza ma privo di potere gestorio (atti estranei all’oggetto sociale), sia nel caso dell’amministratore che abbia compiuto atti che eccedono i limiti dei poteri di gestione o rappresentanza, anche se pubblicati; nei rapporti interni la mancanza o eccesso di potere o l’estraneità all’oggetto sociale sono rilevanti per l’azione di responsabilità o costituiscono giusta causa di revoca.
     Occorre, in ogni caso evidenziare, come sia stato eliminato nella disciplina delle Spa l’art. 2384-bis, disposizione, cui la vigente disciplina delle srl fa esplicito rinvio e che prescrive i casi di efficacia nei confronti dei terzi degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società ma estranei all’oggetto sociale. L’importante impatto conseguente all’eliminazione dell’art. 2384-bis riguarda la prova della mala fede del terzo. L’attuale art. 2384-bis, infatti, esclude l’efficacia nei confronti di terzi degli atti estranei all’oggetto sociale, qualora si provi la mala fede del terzo, e quindi che il terzo sapeva o comunque non poteva ignorare, che considerate le circostanze concrete, l’atto non era nemmeno potenzialmente diretto a realizzare l’oggetto sociale.
     Sulla base dello Schema di Decreto legislativo, risulta, come si è detto, applicabile all’ipotesi di atti estranei all’oggetto sociale il secondo comma dell’art. 2384 per le Spa e lo speculare secondo comma dell’art. 2475-bis per le srl, che comporta un aggravamento nell’onere della prova per la società, in quanto non basta provare l’effettiva conoscenza (mala fede) del terzo ma anche l’esistenza di un accordo fraudolento fra amministratore e terzo diretto a danneggiarla (exceptio doli).

2475-ter. Conflitto di interessi
     I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
     Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

     Rispetto all’attuale disciplina in tema di conflitto di interesse vi è da notare l’introduzione delle disposizioni contenute nell’art. 2475-ter, comma 1, in base alle quali i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi con la società possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
     Il secondo comma prescrive che le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, se cagionano un danno patrimoniale alla stessa, sono impugnabili entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dal collegio sindacale o dal revisore.
     Al riguardo sorge un dubbio sulla legittimazione alla suddetta impugnazione, in quanto il Legislatore Delegato indica esplicitamente solo gli “amministratori”, senza specificare se intende riferirsi agli amministratori assenti o dissenzienti o come ha indicato nella Relazione allo Schema di Decreto, (in commento alle disposizioni ex art. 2391) anche agli amministratori presenti e “consenzienti che non siano stati debitamente informati”. In tale ultima ipotesi sarebbe stata opportuna nell’art. 2475-ter l’indicazione espressa che legittimati all’impugnativa sono gli amministratori assenti, dissenzienti o presenti ma non debitamente informati, nonché l’introduzione di specifici obblighi di disclosure per gli amministratori in conflitto di interessi, così si è previsto nel novellato art. 2391 per le Spa.
     Occorre notare come rispetto all’attuale disciplina, manca la prescrizione per l’amministratore in conflitto di interesse di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, ove esistente, e di astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione.
     Tale scelta potrebbe essere giustificata dall’intento del Legislatore Delegato di estendere anche alle srl le importanti innovazioni introdotte dal novellato art. 2391; ovviamente mancando un esplicito rinvio, sarà lasciato agli interpreti e agli operatori interrogarsi sulla possibilità di un’applicazione analogica).
     Il primo comma del nuovo art. 2391, infatti, prevede l’obbligo dell’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata (se si tratta di amministratore delegato di Spa, egli deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale); qualora si verifichi tale fattispecie il comma 2, impone, che la deliberazione del consiglio di amministrazione sia adeguatamente motivata circa le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
     Manca inoltre nell’art. 2475-ter anche la previsione, contenuta nel comma 5 del novellato art. 2391, in base alla quale l’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.

2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
     Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa o comunque abbiano fatto constare del proprio dissenso.
     I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
     L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
     In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
     Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
     Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
     Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
     L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

     In conseguenza del carattere più spiccatamente personalistico della nuova srl e dell’accentuazione del significato contrattuale dei rapporti sociali, l’art. 2476 ha disposto che l’azione di responsabilità non derivi più da una decisione assembleare, come nell’attuale disciplina, ma sia nella disponibilità di ciascun socio, al quale compete anche di domandare al giudice, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
     La responsabilità degli amministratori verso la società, nel caso di inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, è esclusa per gli amministratori dissenzienti o per quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
     E’ previsto, inoltre, che sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi; questo si spiega in considerazione della circostanza, come è stato rilevato nella Relazione, che spesso nella realtà concreta le decisioni vengano adottate dal socio “forte” che non sia amministratore. Il Legislatore Delegato intende infatti perseguire facili elusioni finalizzate ad evitare la responsabilità che incombe su chi gestisce effettivamente la società; la Relazione, al riguardo, affida all’interprete il compito di individuare le caratteristiche concrete del comportamento del socio non amministratore, tali da comportare l’estensione della responsabilità.
     Per i soci non amministratori spetta un potere di controllo individuale sugli atti della società anche nei casi in cui vi sia il collegio sindacale. In particolare sono previsti il diritto di chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ed diritto di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, non solo come prima i libri sociali ma anche i documenti relativi all’amministrazione. Sul punto, peraltro, la Relazione motiva tale estensione del potere di controllo individuale del socio nella volontà del Legislatore di accentuare il significato contrattuale dei rapporti sociali.
     In caso di accoglimento della domanda di responsabilità, la società (salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori) rimborsa agli attori le spese di giudizio.
     L’articolo 2476, comma quattro, dispone, con norma derogabile, che la rinuncia o la transazione da parte della società possono essere decise purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. In ogni caso se la società rinuncia o transige, ciò non pregiudica il diritto del singolo socio o del terzo al risarcimento dei danni subiti per dolo o colpa degli amministratori.
     L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica la liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
     Si osserva che a differenza dell’articolo 2393, comma 3, che disciplina l’azione di responsabilità per le Spa, l’art. 2476 non prevede un termine di prescrizione dell’azione in cinque anni; inoltre manca un rinvio o una disciplina simile a quella prevista dall’art. 2394, comma 1, secondo cui gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Sarà opportuno verificare se tali disposizioni saranno applicabili per analogia alla disciplina delle srl.
     Al riguardo la Relazione precisa che non è applicabile analogicamente alle srl l’art. 2409, in quanto si ritengono sufficienti i rimedi previsti dall’art. 2476 in commento; l’attribuzione della legittimazione alla proposizione dell’azione di responsabilità da parte di ogni socio e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelari, quali la revoca degli amministratori, consente ai soci di risolvere i conflitti interni della società.

2477. Controllo legale dei conti
     L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435 bis del codice civile; in tale caso al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

     Il controllo legale dei conti può essere affidato ad un collegio sindacale o ad un revisore unico; è obbligatoria la presenza del collegio sindacale quando il capitale sociale della srl non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa (centoventimila euro) oppure se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435 bis del Codice civile affinché una Spa possa redigere un bilancio in forma abbreviata.
     Lo Schema di Decreto ha mantenuto, nel controllo legale dei conti delle Srl, l’assetto normativo dell’attuale articolo 2488; il nuovo articolo 2477, infatti, conferma l’esistenza di una diversa disciplina legata alle dimensioni aziendali e, nelle società di ridotte dimensioni, lascia all’autonomia statutaria la possibilità di prevedere la nomina di un organo di controllo. Inoltre, sempre per le società di ridotte dimensioni, è consentito il ricorso a un “organo monocratico” (un revisore unico) in alternativa all’organo collegiale.
     Non sono stati scelti parametri diversi rispetto agli attuali per individuare i casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio in quanto, come si legge nella la Relazione allo Schema di Decreto, l’utilizzazione di altri parametri, quali quelli relativi alle dimensioni del patrimonio netto o dell’indebitamento avrebbe potuto introdurre gravi elementi di incertezza in una materia che richiede invece sicurezza di disciplina; inoltre il riferimento a parametri diversi da quelli che normalmente risultano nella disponibilità dei soci, non avrebbe consentito di conseguire l’obiettivo di assicurare un’effettiva tutela agli interessi che si vogliono salvaguardare.

2478. Libri sociali obbligatori
     Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:
     1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
     2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
     3) il libro delle decisioni degli amministratori;
     4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’articolo 2477.
     I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
     I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel n. 3 del precedente primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

     La disciplina dell’art. 2478 è rimasta sostanzialmente invariata, salvo la sopramenzionata novità riguardante il diritto di ispezione e disclosure attribuito al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 1.

2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
     Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall’articolo 2435-bis.
     Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio approvato e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
     La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
     Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
     Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
     Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

     Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza degli articoli 2423-2431 (gli stessi che regolano la redazione del bilancio delle Spa), salvo quanto disposto dall’articolo 2435 bis, che disciplina il bilancio in forma abbreviata.
     L’articolo in commento precisa che la decisione dei soci che approva il bilancio, decide anche sulla ripartizione degli utili; possono essere distribuiti solo gli utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. Non si dà luogo a distribuzione di utili, ove si verifichi una perdita del capitale sociale, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto.
     Entro trenta giorni dalla suddetta decisione dei soci, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, copia del bilancio approvato e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Sezione IV. – Delle decisioni dei soci

2479. Decisioni dei soci
     I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:
     In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
     1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
     2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
     3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
     4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
     5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
     L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
     Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis.
     Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
     Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

     Lo Schema di Decreto ha introdotto importanti innovazioni sul tema delle decisioni dei soci, nell’ottica della semplificazione, della liberalizzazione rispetto alle formalità attuali e dell’ampliamento dell’autonomia statutaria; sono state facilitate e snellite le procedure delle deliberazioni, sono state ridotte le competenze dell’assemblea. Si passa quindi ad una struttura flessibile della srl, fondata sull’assoluto rilievo riconosciuto alle persone dei soci e sulla loro facoltà di autodeterminarsi.
     Con riferimento alla ripartizione di competenze tra soci e amministratori, la scelta adottata dal Legislatore Delegato è stata quella di lasciare al contratto sociale, la facoltà di distribuire tali competenze, in considerazione della nuova struttura personalistica attribuita alle srl.
     Al riguardo, sempre nell’ottica di un potenziamento dell’autonomia statutaria, l’art. 2463, n. 7, stabilisce che l’atto costitutivo deve indicare, nell’ambito delle norme sul funzionamento della società, la ripartizione di competenze tra soci ed amministratori. Inoltre è data facoltà ai soci di decidere sugli argomenti che sono loro sottoposti da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479). «In ogni caso» sono riservate ex lege alla competenza dei soci le seguenti materie (articolo 2479 comma 2):
– l’approvazione del bilancio;
– la distribuzione degli utili;
– la nomina degli amministratori (se prevista nell’atto costitutivo);
– la nomina di sindaci e del presidente del collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2477 o del revisore;
– le modificazioni dell’atto costitutivo;
– le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
     Inoltre l’art. 2475, comma 5, sancisce la competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, se nominato, con funzionamento collegiale o meno, nelle seguenti materie:
– la redazione del progetto di bilancio;
– la redazione dei progetti di fusione o scissione;
– le decisioni di aumento del capitale delegato dall’assemblea ex art. 2481.
     Un’altra importante novità introdotta dallo Schema di Decreto riguardano le modalità con le quali si forma la volontà dei soci. Come nella disciplina che riguarda le decisioni degli amministratori, anche l’art. 2479, comma 3 prescrive che è rimessa all’autonomia statutaria la possibilità di prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante “consultazione scritta” o sulla base del “consenso espresso per iscritto”, e quindi in deroga al principio della collegialità.
     Come si è detto in tema della formazione delle decisioni degli amministratori, non risulta chiara la differenza tra le sopracitate espressioni consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, probabilmente la prima potrebbe far pensare ad una decisione presa su impulso di qualcuno dei soci che sottoponga agli altri un determinato argomento.
     Resta fermo che, svolgendosi questa raccolta di decisioni individuali al di fuori di una riunione collegiale, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e che comunque dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Al riguardo l’art. 2478 prevede che anche le decisioni dei soci adottate in deroga al principio della collegialità devono essere conservate nel libro delle decisioni dei soci.
     Il quarto comma dell’art. 2479, prescrive che non si può derogare al principio della collegialità e che quindi occorre una decisione collegiale quando:
– nell’atto costitutivo non sia espressamente previsto il sistema decisionale non collegiale;
– si tratta di decidere in materia di modifica dell’atto costitutivo o se la decisione verta sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, comma 2, numeri 4 e 5);
– lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2479-bis. Assemblea dei soci
     L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
     Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, primo comma, numero 2).
     Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
     L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
     In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

     L’art. 2479-bis disciplina i casi in cui la decisione dei soci venga assunta con metodo collegiale e prevede notevoli innovazioni sul tema: l’abolizione dell’assemblea straordinaria, la semplificazione della convocazione, l’affiancamento del principio di maggioranza al principio di conta delle “teste”.
     L’abolizione dell’assemblea straordinaria comporterà la necessità di un tempestivo adeguamento per molti statuti oggi vigenti. Nella disciplina attuale, infatti, la divaricazione di competenze tra assemblea ordinaria e straordinaria è sancita dalla legge.
     Per quel che concerne la convocazione, il primo comma dell’art. 2479-bis prescrive che le formalità sono rimesse alla disciplina statutaria, ma devono essere tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Non sono specificati i mezzi di comunicazione utilizzabili; probabilmente sarà consentito l’impiego anche della posta elettronica; solo in mancanza di queste previsioni statutarie la convocazione è effettuata, mediante lettera raccomandata, spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.
     In tema di rappresentanza in assemblea, la nuova norma stabilisce semplicemente che se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci.
     Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi, il terzo comma dell’art. 2479-bis prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, nel metodo collegiale, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; se la decisione riguarda una modifica statutaria o operazioni che comportano un sostanziale cambiamento dell’oggetto sociale oppure una rilevante modifica dei diritti dei soci, è necessario adottare le decisioni con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
     Le decisioni dei soci assunte con il metodo non collegiale, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
     L’attuale art. 2486 stabilisce che, in attuazione del principio di maggioranza, e, salvo diversa disposizione statutaria, l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre quella straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Si può notare come nello Schema di Decreto all’attuale espressione «maggioranza del capitale sociale» si sia sostituita l’espressione «almeno la metà del capitale sociale».
     Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione; a sua volta, la misura della partecipazione, come stabilisce il nuovo articolo 2468, è di regola proporzionale ai conferimenti al capitale sociale, ma potrà essere pure determinata in diversa misura dall’atto costitutivo.
     Con riferimento alle regole di funzionamento dell’assemblea, il quarto comma dell’art. 2479-bis stabilisce che il presidente dell’assemblea, indicato nell’atto costitutivo o, in mancanza, eletto dalla maggioranza dei presenti, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, riportandoli nel verbale.
     Occorre notare come manchi nella disciplina delle srl una previsione simile all’art. 2370, ultimo comma, che nella Spa consente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza; occorrerà verificare un’eventuale applicazione analogica di tale previsione.
     In tema di assemblea totalitaria, l’ultimo comma dell’art. 2479-bis dispone che la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Si noti la differenza con la Spa; l’art. 2366, ultimo comma, stabilisce che il concetto di assemblea totalitaria ricorre ove sia rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

2479-ter. Invalidità delle decisioni dei soci
     Le decisioni dei soci, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
     Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo e quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
     Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
     Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
     La sentenza che accoglie l’impugnativa prevista dai precedenti commi ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
     Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto e settimo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

     L’art. 2479-ter disciplina le ipotesi di invalidità delle decisioni dei soci, ovvero di quelle decisioni che non siano prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo e che, quindi, non vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
     Lo Schema di Decreto conferma l’articolazione tra cause di invalidità che provocano l’annullabilità della decisione e quelle che ne determinano invece la radicale nullità.
     Sono annullabili:
– le decisioni non adottate «in conformità della legge o dell’atto costitutivo»;
– quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza;
– quelle assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora possano arrecare danno alla società.
     Inoltre, in conseguenza dell’espresso rinvio all’art. 2377, comma 4, sono annullabili anche le decisioni assunte:
– in mancanza di legittimazione degli intervenuti alla partecipazione all’assemblea (a meno che, senza la partecipazione delle – persone non legittimate, l’assemblea si riveli non regolarmente costituita);
– per invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, a meno che, senza tali voti, non risulti comunque raggiunta la necessaria maggioranza;
– con verbalizzazione «incompleta» o «inesatta», a meno che detta incompletezza o inesattezza non impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
     Tali decisioni possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può peraltro assegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità.
     Come nella disciplina attuale, sono sanzionate dalla nullità, le decisioni «aventi oggetto illecito o impossibile»; ad esse si aggiungono le decisioni «prese in assenza assoluta di informazione». L’inserimento di quest’ultima nuova causa di nullità, che non ritroviamo nella nuova disciplina delle Spa, trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare la formazione della volontà dei soci, che come si è detto, secondo le disposizioni dello Schema di Decreto può avvenire in deroga al principio della collegialità.
     Occorrerà verificare l’eventuale applicazione analogica anche delle altre ipotesi di delibere nulle previste dal nuovo art. 2379 per le Spa: mancata convocazione dell’assemblea e mancanza del verbale. Costituisce argomentazione a sostegno della tesi favorevole a tale applicazione analogica, la circostanza che l’art. 2479-ter fa esplicito rinvio all’art.2379-bis, che disciplina la sanatoria della nullità delle deliberazioni invalide proprio nei casi di mancata convocazione e di mancanza di verbale.
     Per la nullità in generale, le decisioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.
     Per la nullità conseguente a decisione di modifica dell’oggetto sociale con la previsione di attività impossibili o illecite, le decisioni possono invece essere impugnate senza limiti di tempo.
     Nella Relazione allo Schema di Decreto legislativo vengono specificate le motivazioni della novità consistente nel far decorrere il termine per l’impugnativa delle delibere annullabili e di quelle nulle dalla trascrizione nel libro dei soci: «da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in cui la decisione viene formalizzata; dall’altro lato, il tipo societario della srl, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società: sicché, a differenza di quanto avverrebbe con un mero investitore estraneo all’attività sociale, assume maggior rilievo una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna, quale per esempio quella realizzata con l’iscrizione nel registro delle imprese».

Sezione V. – Delle modificazioni dell’atto costitutivo

     La normativa di riforma delle srl dedica un’ampia attenzione alle operazioni sul capitale, finora consegnate ad un mero rinvio alle norme dettate in tema di Spa (basti a titolo esemplificativo pensare alla disciplina del diritto d’opzione dei soci in caso di aumento del capitale).

2480. Modificazioni dell’atto costitutivo
     Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Si applica l’articolo 2436.

     Vedi commento art. 2479-bis

2481. Aumento di capitale
     L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.
     La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

     L’articolo in commento specifica che questa tematica è propria dell’assemblea dei soci oppure, ove l’atto costitutivo lo consenta, dell’organo amministrativo, a ciò appositamente delegato (e che in tal caso opera con le formalità di verbalizzazione e pubblicità proprie delle assemblee straordinarie).
     Va sottolineato che le decisioni sul capitale non possono essere adottate dai soci al di fuori della sede assembleare, come invero è possibile per altre materie, in quanto il tema delle modifiche statutarie è appunto inderogabilmente affidato ad una sessione collegiale.

2481-bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
     In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473.
     La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
     Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
     Salvo quanto previsto dal secondo periodo del terzo comma e dal quinto comma dell’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 2464.
Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.
     Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.

     In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, viene dunque ribadito che spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute: al riguardo, va ricordato che i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo (se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve invece essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione).
     L’atto costitutivo può comunque prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ma, in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
     La decisione di aumento di capitale può prevedere l’eventuale sovrapprezzo e deve comunque stabilire le modalità e i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione: tali termini, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci (la norma non prevede l’utilizzo del Registro imprese, come nella Spa) che l’aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
     Se peraltro l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione di aumento, il capitale si intende aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito (interpretando la norma si direbbe che, in caso contrario, non si ha aumento e la delibera si ha come se non fosse stata adottata). Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.

2481-ter. Passaggio di riserve a capitale
     La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
     In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

     Per tale fattispecie non si segnalano novità rispetto al sistema precedente, essendo previsto che la srl potrà continuare ad aumentare il capitale imputando ad esso la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta ovviamente immutata.

2482. Riduzione del capitale sociale
     La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
     La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
     Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

     Attualmente (sino a quando non entrerà in vigore tale nuova disposizione) “la riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni” e quindi o per perdite o per esuberanza. La riforma invece reca la previsione secondo cui “la riduzione del capitale sociale può avere luogo ... mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti” e quindi senza più la necessità della giustificazione discendente dalla sua esuberanza rispetto all’oggetto sociale.
     Resta fermo peraltro, a tutela dei creditori sociali, che la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Tuttavia, quando il Tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, può essere disposto che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione dei creditori.

2482-bis. Riduzione del capitale per perdite
     Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
     All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
     Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
     Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
     Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dall’iscrizione.
     Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2446.

     Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori “devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore; nell’assemblea gli amministratori devono pure dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della medesima relazione. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
     Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (in mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio).

2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
     Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
     È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

     Se invece, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo di diecimila euro (art. 2463, n.4), gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo; è peraltro salva la possibilità, ma con deliberazione unanime dei soci, di deliberare la trasformazione della società.

2482-quater. Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci
     In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

     In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

2483. Emissione di titoli di debito
     Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
     I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.
     La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.».

     Lo Schema di Decreto consente alla srl di emettere titoli di debito; tali titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società. La deliberazione di emissione dei titoli fissa le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società può modificare condizioni e modalità.
     Si tratta di una rilevante novità per il sistema delle srl, poiché è noto che nella distinzione tra spa e srl quest’ultimo aspetto costituiva senz’altro un forte discrimine ed un “costo”. Il Legislatore Delegato, a tale riguardo, ha nuovamente sottolineato l’importanza della piena autonomia statutaria, lasciando all’atto costituivo ogni previsione: non vi sono infatti disposizioni concernenti la disciplina delle emissioni, se non quella che riguarda la riserva di sottoscrizione agli investitori professionali e la garanzia della solvenza in caso di circolazione diffusa dei predetti titoli.

 


* Per una migliore comprensione del commento, questo è riportato in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli del codice civile novellato (su sfondo crema).

 

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