STUDÎ E COMMENTI
Commento al d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società
cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*
a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO
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CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI
Sezione XI. Dei patrimoni
destinati ad uno specifico affare
La Legge Delega n. 366 del 2001
(Legge Delega) prevedeva all’art. 4, comma 4. lett. b) che «la
società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione,
con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità, disciplinare
il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti
detti patrimoni e la relativa insolvenza».
Il legislatore delegato, recependo tali indicazioni, ha previsto nel
Decreto legislativo n. 6 del 2003, questo nuovo istituto cui dedica
la Sezione XI del Capo V, dettagliando un’apposita disciplina
dall’art. 2447 bis all’art. 2447 decies..
Si tratta di un istituto del tutto nuovo per il sistema delle società
per azioni (cfr. P. FERRO-LUZZI, I patrimoni “dedicati”
e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Soc. 2002
e Riv. notariato 2002; F. FIMMANÒ, Il regime dei patrimoni
dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità,
in Le Società, 2002, 960; F. DI SABATO, Sui patrimoni dedicati
nella riforma societaria, in Le Società 2002, 665), seppur
forme di patrimoni destinati ad uno scopo costituiscano, per alcuni
versi, una realtà nota.
Nel nostro sistema infatti – sino alle disposizioni in commento
– non si aveva una definizione, né tanto meno una disciplina,
di “patrimonio destinato”, mentre si è spesso parlato
di patrimonio separato, autonomo o segregato: fenomeni diversi caratterizzati
da un diverso grado di autonomia patrimoniale. Ad esempio nell’art.
4.2. del D Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 recante “Disciplina delle
forme pensionistiche complementari” si faceva indistintamente
riferimento alla formula “patrimonio di destinazione”,
“patrimonio separato” e “autonomo” (norma
abrogata dall’art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 355, sulla
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
L’intenzione del legislatore delegato è quella di favorire
con strumenti più flessibili – cui potranno facoltativamente
far ricorso tutte le forme di società - il finanziamento di
operazioni rischiose o complesse.
Come conferma l’analisi della disciplina, si è creata
una nuova prassi per sfruttare possibilità nuove che potranno
aversi rispettivamente in due “modelli” di patrimoni destinati
e precisamente: i) costituzione di un patrimonio destinato ad uno
specifico affare individuato all’interno della società
(in base al business plan contenuto nella delibera di costituzione)
e ii) destinazione dei proventi di uno specifico affare a rimborso
di un finanziamento sulla base di un contratto da stipularsi.
L’“affare” è dunque sia destinatario del
finanziamento che fonte degli specifici proventi destinati al servizio
del finanziamento stesso.
2447-bis. Patrimoni destinati
ad uno specifico affare
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni
ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo
al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale
del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dellaffare
stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali,
i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del precedente comma
non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore
al dieci per cento del patrimonio netto della società.
La
nuova disciplina prevede che la società per azioni abbia avanti
a sé un’alternativa: la costituzione di uno o più
patrimoni destinati in via esclusiva a un singolo affare oppure l’accordo
sul rimborso totale o parziale del finanziamento di uno specifico
affare con i proventi dell’operazione stessa, o anche con una
parte di questi. In ogni caso, il limite da rispettare perché
sia consentita la destinazione è quello del 10% del patrimonio
netto della società e che i patrimoni non possono comunque
essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività
riservate in base a leggi speciali. Questo secondo limite è
una delle “modifiche” che si segnalano rispetto allo Schema
di Decreto legislativo approvato in data 30 settembre 2002.
2447-ter. Deliberazione costitutiva
del patrimonio destinato
La deliberazione che ai sensi della
lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis destina
un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) laffare al quale è destinato
il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi
in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da
cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione
dellaffare, le modalità e le regole relative al suo impiego,
il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte
ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le
modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai
risultati dellaffare;
e) la possibilità di emettere
strumenti finanziari di partecipazione allaffare, con la specifica
indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di
revisione per il controllo contabile sullandamento dellaffare,
quando la società non è assoggettata alla revisione
contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico
in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello
specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto,
la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal
consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Gli
elementi che deve contenere la deliberazione, se gli amministratori
decidono di percorrere la strada della costituzione del patrimonio
destinato, sono specificati dalla norma in commento. In particolare,
circa la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
all’affare, la Relazione al Decreto precisa che la costituzione
di un patrimonio separato non è necessariamente collegata ad
ipotesi di finanziamenti di terzi destinati all’affare stesso.
L’ultimo comma – con una norma di carattere dispositivo
(«salvo diversa disposizione dello statuto») – richiede
la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione
o di gestione per l’approvazione della deliberazione.
2447-quater Pubblicità
della costituzione del patrimonio destinato
La deliberazione prevista dal precedente
articolo deve essere depositata e iscritta a norma dellarticolo
2436.
Nel termine di due mesi dalliscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali
anteriori alliscrizione possono fare opposizione. Il tribunale,
nonostante lopposizione, può disporre che la deliberazione
sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea
garanzia.
La
deliberazione costitutiva deve essere iscritta nel Registro imprese,
e nel termine dei due mesi successivi, i creditori sociali che possano
fare valere un titolo con data antecedente all’iscrizione stessa
hanno la facoltà di fare opposizione.
Il tribunale, in ogni caso, può decidere che la deliberazione
sia eseguita a patto che la società fornisca idonee garanzie,
a somiglianza di quanto previsto per tutte le ipotesi di opposizione
dei creditori (vedi artt. 2445, 2482, 2487-ter, 2500-novies, 2503).
2447-quinquies. Diritti dei
creditori
Decorso il termine di cui al secondo
comma del precedente articolo ovvero dopo liscrizione nel registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori
della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio
destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte
spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione
del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo
specifico affare non è annotata nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dallarticolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte
in relazione allo specifico affare la società risponde nei
limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto
illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo
specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione;
in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
Trascorso
il termine dei due mesi, i creditori della società non potranno
far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, a meno che in questo
non siano inseriti beni mobili o immobili da iscrivere in pubblici
registri. In quest’ultimo caso, infatti, serve una specifica
annotazione. Con tale previsione il legislatore delegato ha ribadito
il principio di separazione del patrimonio dalla società.
2447-sexies. Libri obbligatori
e altre scritture contabili
Con riferimento allo specifico affare
cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del
primo comma dellarticolo 2447-bis, gli amministratori
o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano
emessi strumenti finanziari, la società deve altresì
tenere un libro indicante le loro caratteristiche, lammontare
di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari
degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Qualora siano emessi strumenti finanziari,
la società deve altresì tenere un libro indicante le
loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli
estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi
e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
2447-septies. Bilancio
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni
destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo
2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale
della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio
della società gli amministratori devono illustrare il valore
e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri
adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva
del patrimonio destinato prevede una responsabilità illimitata
della società per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, limpegno da ciò derivante deve risultare
in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione
secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
Con
riferimento allo specifico affare gli amministratori o il consiglio
di gestione devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli artt. 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti
finanziari, la società deve tenere un libro distinto indicante
le loro caratteristiche. Nello stato patrimoniale dell’impresa
sono anche inseriti distintamente i beni ed i rapporti compresi nei
patrimoni destinati mentre gli amministratori dovranno comunque stilare
un rendiconto separato. Nella nota integrativa gli amministratori
dovranno illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti
giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato. Nello stato patrimoniale
va indicata la possibilità che la società risponda illimitatamente
per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare.
2447-octies. Assemblee speciali
Per ogni categoria di strumenti finanziari
previsti dalla lettera e) del primo comma dellarticolo 2447-ter
lassemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti
comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare
andamento dello specifico affare, e sullazione di responsabilità
nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per
le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori
degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti
dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società
e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse
comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto
e quinto comma, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2420-ter.
Nel
caso in cui la società abbia costituito un patrimonio destinato
ad uno specifico affare, con possibilità di emettere strumenti
finanziari di partecipazione all’affare, ne risente la struttura
organizzativa della stessa società, essendo stabilito che vi
siamo assemblee separate per ciascuna categoria di strumenti finanziari
emessi. Più precisamente, per i finanziamenti a carattere “partecipativo”
è prevista un’ampia possibilità di articolazione
dei diritti patrimoniali ed un principio di organizzazione (assemblea
speciale, con relativo rappresentante comune, al quale si applicano
le disposizioni degli artt. 2417 e 2418, secondo il richiamo contenuto
nell’ultimo comma dell’art. 2447 octies, richiamo non
previsto nello Schema di Decreto approvato il 30 settembre 2002 )
a tutela di questi, principio di organizzazione che ricorda lo schema
dell’assemblea degli obbligazionisti.
2447-novies. Rendiconto finale
Quando si realizza ovvero è divenuto
impossibile laffare cui è stato destinato un patrimonio
ai sensi della lettera a) del primo comma dellarticolo 2447-bis,
gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto
finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto
incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso
lufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente
soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico
affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono
chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare
alla società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente.
Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla
liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento
ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei
creditori previsti dallarticolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della
destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi
ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni
del presente articolo.
La norma
in commento prescrive alla società emittente di redigere un
rendiconto finale, quando l’affare si è realizzato o
anche nel caso sia diventato impossibile; il documento dovrà
essere accompagnato da una relazione dei sindaci e dalla eventuale
certificazione della società di revisione.
2447-decies. Finanziamento
destinato ad uno specifico affare
Il contratto relativo al finanziamento
di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma
dellarticolo 2447-bis può prevedere che al rimborso
totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva,
tutti o parte dei proventi dellaffare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione delloperazione
che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità
ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario delloperazione,
indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della
società;
c) i beni strumentali necessari alla
realizzazione delloperazione;
d) le specifiche garanzie che la società
offre in ordine allobbligo di esecuzione del contratto e di
corretta e tempestiva realizzazione delloperazione;
e) i controlli che il finanziatore,
o soggetto da lui delegato, può effettuare sullesecuzione
delloperazione;
f) la parte dei proventi destinati al
rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società
presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso
il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi delloperazione costituiscono
patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo
ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della
presente disposizione, a condizione:
a) che la copia del contratto sia depositata
presso lufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi
di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento
i proventi dellaffare ed a tenerli separati dal restante patrimonio
della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente,
sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente
effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse
azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle
obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente
il patrimonio separato, tranne lipotesi di garanzia parziale
di cui al comma 2, lett. f).
I creditori della società, sino
al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui
al secondo comma, lett. g), sui beni strumentali destinati alla realizzazione
delloperazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative
a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società
impedisce la realizzazione o la continuazione delloperazione
cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore
ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto
delle somme di cui al terzo e quarto comma.
Fuori dallipotesi di cartolarizzazione
previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio
relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto
comma, deve contenere lindicazione della destinazione dei proventi
e dei vincoli relativi ai beni.
L’articolo
in esame concerne la seconda alternativa (accanto alla costituzione)
concessa alla società, qual è la stipula di un contratto
di finanziamento destinato ad uno specifico affare. In tal casso,
qualora cioè la società decida di procedere al finanziamento
dedicato per un singolo affare, il contratto deve contenere una serie
di elementi indicati nella norma in commento, quali ad esempio: la
descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo
specifico oggetto, i costi, il piano finanziario, i beni strumentali,
le garanzie offerte in ordine all’obbligo di esecuzione ed i
controlli del finanziatore.
I proventi dell’operazione devono
rappresentare un patrimonio separato da quello della società,
a condizione che i termini essenziali del contratto siano pubblicati
nel Registro delle Imprese e che la società adotti sistemi
di incasso e contabilizzazione adatti ad identificare in ogni momento
i proventi dell’affare e a tenerli separati dal resto del patrimonio
della società.
Se queste condizioni sono rispettate
e il contratto indica tutti gli elementi necessari, non saranno ammesse
azioni da parte dei creditori sociali, i quali, però, potranno
esercitare azioni conservative a difesa dei loro diritti. Importante
è la precisazione che, al di fuori dell’attuale normativa
sulla cartolarizzazione, il finanziamento non potrà essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
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in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli del codice civile
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