il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.2 – febbraio 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI,
PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI, RITA GISMONDI,
GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE, BARBARA PANSADORO,
MARIA RAFFAELLA SANCILIO

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI

 

Sezione XI. – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Legge Delega n. 366 del 2001 (Legge Delega) prevedeva all’art. 4, comma 4. lett. b) che «la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità, disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza».
Il legislatore delegato, recependo tali indicazioni, ha previsto nel Decreto legislativo n. 6 del 2003, questo nuovo istituto cui dedica la Sezione XI del Capo V, dettagliando un’apposita disciplina dall’art. 2447 bis all’art. 2447 decies..
Si tratta di un istituto del tutto nuovo per il sistema delle società per azioni (cfr. P. FERRO-LUZZI, I patrimoni “dedicati” e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Soc. 2002 e Riv. notariato 2002; F. FIMMANÒ, Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità, in Le Società, 2002, 960; F. DI SABATO, Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, in Le Società 2002, 665), seppur forme di patrimoni destinati ad uno scopo costituiscano, per alcuni versi, una realtà nota.
Nel nostro sistema infatti – sino alle disposizioni in commento – non si aveva una definizione, né tanto meno una disciplina, di “patrimonio destinato”, mentre si è spesso parlato di patrimonio separato, autonomo o segregato: fenomeni diversi caratterizzati da un diverso grado di autonomia patrimoniale. Ad esempio nell’art. 4.2. del D Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” si faceva indistintamente riferimento alla formula “patrimonio di destinazione”, “patrimonio separato” e “autonomo” (norma abrogata dall’art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 355, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
L’intenzione del legislatore delegato è quella di favorire con strumenti più flessibili – cui potranno facoltativamente far ricorso tutte le forme di società - il finanziamento di operazioni rischiose o complesse.
Come conferma l’analisi della disciplina, si è creata una nuova prassi per sfruttare possibilità nuove che potranno aversi rispettivamente in due “modelli” di patrimoni destinati e precisamente: i) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare individuato all’interno della società (in base al business plan contenuto nella delibera di costituzione) e ii) destinazione dei proventi di uno specifico affare a rimborso di un finanziamento sulla base di un contratto da stipularsi.
L’“affare” è dunque sia destinatario del finanziamento che fonte degli specifici proventi destinati al servizio del finanziamento stesso.

 

2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
     La società può:
     a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
     b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
     Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del precedente comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società.

     La nuova disciplina prevede che la società per azioni abbia avanti a sé un’alternativa: la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva a un singolo affare oppure l’accordo sul rimborso totale o parziale del finanziamento di uno specifico affare con i proventi dell’operazione stessa, o anche con una parte di questi. In ogni caso, il limite da rispettare perché sia consentita la destinazione è quello del 10% del patrimonio netto della società e che i patrimoni non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali. Questo secondo limite è una delle “modifiche” che si segnalano rispetto allo Schema di Decreto legislativo approvato in data 30 settembre 2002.

2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
     La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
     a) l’affare al quale è destinato il patrimonio;
     b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
     c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
     d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;
     e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
     f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
     g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
     Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     Gli elementi che deve contenere la deliberazione, se gli amministratori decidono di percorrere la strada della costituzione del patrimonio destinato, sono specificati dalla norma in commento. In particolare, circa la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, la Relazione al Decreto precisa che la costituzione di un patrimonio separato non è necessariamente collegata ad ipotesi di finanziamenti di terzi destinati all’affare stesso. L’ultimo comma – con una norma di carattere dispositivo («salvo diversa disposizione dello statuto») – richiede la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione o di gestione per l’approvazione della deliberazione.

2447-quater Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
     La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.
     Nel termine di due mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

     La deliberazione costitutiva deve essere iscritta nel Registro imprese, e nel termine dei due mesi successivi, i creditori sociali che possano fare valere un titolo con data antecedente all’iscrizione stessa hanno la facoltà di fare opposizione.
Il tribunale, in ogni caso, può decidere che la deliberazione sia eseguita a patto che la società fornisca idonee garanzie, a somiglianza di quanto previsto per tutte le ipotesi di opposizione dei creditori (vedi artt. 2445, 2482, 2487-ter, 2500-novies, 2503).

2447-quinquies. Diritti dei creditori
     Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
     Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è annotata nei rispettivi registri.
     Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
     Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

     Trascorso il termine dei due mesi, i creditori della società non potranno far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, a meno che in questo non siano inseriti beni mobili o immobili da iscrivere in pubblici registri. In quest’ultimo caso, infatti, serve una specifica annotazione. Con tale previsione il legislatore delegato ha ribadito il principio di separazione del patrimonio dalla società.

2447-sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili
     Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

2447-septies. Bilancio
     I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.
     Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
     Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
     Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

     Con riferimento allo specifico affare gli amministratori o il consiglio di gestione devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve tenere un libro distinto indicante le loro caratteristiche. Nello stato patrimoniale dell’impresa sono anche inseriti distintamente i beni ed i rapporti compresi nei patrimoni destinati mentre gli amministratori dovranno comunque stilare un rendiconto separato. Nella nota integrativa gli amministratori dovranno illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato. Nello stato patrimoniale va indicata la possibilità che la società risponda illimitatamente per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare.

2447-octies. Assemblee speciali
     Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei possessori delibera:
     1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
     2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
     3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
     4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
     5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
     Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2420-ter.

     Nel caso in cui la società abbia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, ne risente la struttura organizzativa della stessa società, essendo stabilito che vi siamo assemblee separate per ciascuna categoria di strumenti finanziari emessi. Più precisamente, per i finanziamenti a carattere “partecipativo” è prevista un’ampia possibilità di articolazione dei diritti patrimoniali ed un principio di organizzazione (assemblea speciale, con relativo rappresentante comune, al quale si applicano le disposizioni degli artt. 2417 e 2418, secondo il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2447 octies, richiamo non previsto nello Schema di Decreto approvato il 30 settembre 2002 ) a tutela di questi, principio di organizzazione che ricorda lo schema dell’assemblea degli obbligazionisti.

2447-novies. Rendiconto finale
     Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
     Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
     Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall’articolo 2447-quinquies.
     La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

    La norma in commento prescrive alla società emittente di redigere un rendiconto finale, quando l’affare si è realizzato o anche nel caso sia diventato impossibile; il documento dovrà essere accompagnato da una relazione dei sindaci e dalla eventuale certificazione della società di revisione.

2447-decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare
     Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso.
     Il contratto deve contenere:
     a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
     b) il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
     c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione;
     d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione;
     e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione;
     f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
     g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
     h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
     I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
     a) che la copia del contratto sia depositata presso l’ufficio del registro delle imprese;
     b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
     Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne l’ipotesi di garanzia parziale di cui al comma 2, lett. f).
     I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lett. g), sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
     Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui al terzo e quarto comma.
     Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
     La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

     L’articolo in esame concerne la seconda alternativa (accanto alla costituzione) concessa alla società, qual è la stipula di un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare. In tal casso, qualora cioè la società decida di procedere al finanziamento dedicato per un singolo affare, il contratto deve contenere una serie di elementi indicati nella norma in commento, quali ad esempio: la descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto, i costi, il piano finanziario, i beni strumentali, le garanzie offerte in ordine all’obbligo di esecuzione ed i controlli del finanziatore.
     I proventi dell’operazione devono rappresentare un patrimonio separato da quello della società, a condizione che i termini essenziali del contratto siano pubblicati nel Registro delle Imprese e che la società adotti sistemi di incasso e contabilizzazione adatti ad identificare in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati dal resto del patrimonio della società.
     Se queste condizioni sono rispettate e il contratto indica tutti gli elementi necessari, non saranno ammesse azioni da parte dei creditori sociali, i quali, però, potranno esercitare azioni conservative a difesa dei loro diritti. Importante è la precisazione che, al di fuori dell’attuale normativa sulla cartolarizzazione, il finanziamento non potrà essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli del codice civile novellato (riportati su sfondo crema).

 

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