• CORTE DI CASAZIONE, ordin. 8 febbraio
2006, n. 2637; Amit s.r.l. c. Lottomatica
s.p.a.
La fusione di una società mediante incorporazione
in un’altra società non determina l’estinzione
della prima società, la quale mantiene, invece, la propria
identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Conseguentemente,
non si interrompe, a seguito della fusione; il giudizio instaurato
nei confronti della società incorporata.
Costituisce organismo di diritto pubblico –
ed è, in quanto tale, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica
per l’affidamento a terzi di appalti – l’ente privato,
che sia istituito per perseguire, anche in modo non esclusivo, interessi
di carattere generale e che sia sotto la dominanza pubblica, usufruendo
di finanziamenti prevalenti dello Stato o di enti pubblici. »»