il diritto commerciale d’oggi
    V.3 – marzo 2006
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n. 3-2006
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GIURISPRUDENZA

• CORTE DI CASAZIONE, ordin. 8 febbraio 2006, n. 2637; Amit s.r.l. c. Lottomatica s.p.a.
   La fusione di una società mediante incorporazione in un’altra società non determina l’estinzione della prima società, la quale mantiene, invece, la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Conseguentemente, non si interrompe, a seguito della fusione; il giudizio instaurato nei confronti della società incorporata.
   Costituisce organismo di diritto pubblico – ed è, in quanto tale, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi di appalti – l’ente privato, che sia istituito per perseguire, anche in modo non esclusivo, interessi di carattere generale e che sia sotto la dominanza pubblica, usufruendo di finanziamenti prevalenti dello Stato o di enti pubblici. »»

 


 

 

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