il diritto commerciale d’oggi
    V.3 – marzo 2006

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Legge 23 febbraio 2006, n. 51 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative 
G.U. 28 febbraio 2006, n. 49, suppl. ordin. n. 47

 

Art. 1.
1.
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Omissis)

Articolo 39-novies. (Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela).
1. Dopo l’articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:
«ART. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

(Omissis)

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