1. Premessa
Il legislatore comunitario ha aggiornato, colmandone per certi aspetti le lacune, la disciplina in materia di assicurazione e riassicurazione.
Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Direttiva 2005/68/CE (d’ora in avanti per brevità, semplicemente “Direttiva”), vengono infatti modificate i) le direttive 73/239/CEE e 92/49/EEC sull’assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita, ii) la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita e la direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
La Direttiva – prevista nel più generale contesto del Piano d’azione per i servizi finanziari, in cui si ritenne necessario un intervento comunitario nel settore riassicurativi per il mercato interno dei servizi finanziari – è stata richiesta anche dalle organizzazioni finanziarie come il Fondo monetario internazionale e l’International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale degli organi di vigilanza del settore assicurativo, IAIS) che lamentavano l’assenza, a livello comunitario, di norme di vigilanza armonizzate sulla riassicurazione.
La Direttiva in esame intende istituire un quadro prudenziale per le attività riassicurative esercitate nella Comunità. Essa è parte del corpus normativo comunitario relativo all’assicurazione sulla vita, diretto ad istituire il mercato interno dell’assicurazione.
Le direttive (73/239; 92/49; 2002/83 costituiscono il quadro giuridico che disciplina l’attività assicurativa nel mercato interno interno, sotto il duplice profilo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Furono adottate nell’intento di facilitare alle imprese di assicurazione aventi la sede nella Comunità l’assunzione di impegni all’interno della Comunità e consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri (cfr. 2° considerando della Direttiva).
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dicembre 2007.2. Ambito soggettivo di applicazione
L’ambito soggettivo di applicazione della Direttiva è individuato nell’art. 1 che circoscrive l’accesso alle attività indipendenti di riassicurazione, ed il relativo esercizio alle imprese di riassicurazione che esercitano esclusivamente l’attività riassicurativa e non praticano operazioni di assicurazione diretta. Essa dovrebbe, altresì, applicarsi alle cosiddette imprese di riassicurazione «captive» (tranne quando sono previste disposizioni speciali per le imprese di riassicurazione captive stesse) create o possedute da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione disciplinate dalla direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, o da una o varie imprese non finanziarie, la cui funzione è riassicurare esclusivamente le esposizioni ai rischi delle imprese cui appartengono. La Direttiva specifica inoltre che le imprese di riassicurazione captive non coprono i rischi derivanti dalle attività esterne dirette di assicurazione o riassicurazione di un’impresa di assicurazione o riassicurazione appartenente al gruppo e che le imprese di assicurazione o riassicurazione appartenenti a un conglomerato finanziario non possono possedere un’impresa captive.
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi invece alle imprese di assicurazione che già rientrano nel campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE.
Tuttavia, per garantire la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione esercenti anche la riassicurazione e tenere debito conto della specificità di tali attività nei loro requisiti patrimoniali, sarebbe opportuno applicare a tali imprese le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il margine di solvibilità richiesto, laddove il volume delle loro attività riassicurative rappresenti una parte significativa del volume globale delle loro attività.
La presente direttiva non si dovrebbe applicare alla copertura di riassicurazione effettuata o pienamente garantita da uno Stato membro per motivi di sostanziale interesse pubblico, nella capacità di riassicuratore di ultima istanza, in particolare qualora, in considerazione di una situazione specifica in un mercato, sia impossibile ottenere un’adeguata copertura commerciale.
La presente direttiva non si applica alle imprese di riassicurazione che al 10 dicembre 2007 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l’attività.3. Profili di vigilanza
Oltre ad istituire tale quadro normativo - instaurando un regime di vigilanza uniforme sulla riassicurazione, basato sui principi della “passaporto europeo” e del “controllo del paese d’origine” – la Direttiva prevede che le imprese di riassicurazione possano esercitare la propria attività sotto la vigilanza di autorità competenti nei loro paesi di origine e che, a tali condizioni, possano operare in tutta l’Unione europea. Ciò sarà possibile in ragione dell’estensione, alle imprese di riassicurazione, del sistema del mutuo riconoscimento e della vigilanza supplementare esercitata dallo Stato membro in cui l’impresa risiede (controllo dello Stato membro di origine).
Tale vigilanza avverrà in base alle disposizioni che tutti gli Stati membri saranno tenuti ad applicare. L’obiettivo – come indicato a suo tempo dalla Commissione - è duplice: i) rafforzare la stabilità finanziaria internazionale, tema che interessa tutte le grandi organizzazioni internazionali, e ii) colmare una lacuna nella legislazione comunitaria, che attualmente non copre le imprese di riassicurazione specializzate a differenza delle attività di riassicurazione esercitate dalle imprese di assicurazione.
La Direttiva definisce le condizioni minime necessarie per ottenere l’autorizzazione ufficiale per le attività di riassicurazione. Tali condizioni prevedono che le imprese devono avere una forma giuridica specifica (s.p.a. in Italia), presentare un programma di attività e disporre di un fondo minimo di garanzia.
La Direttiva contiene, inoltre, delle norme precauzionali che prevedono, da un lato, la costituzione di accantonamenti tecnici adeguati (l’ammontare che un’impresa di riassicurazione deve accantonare per poter onorare i propri obblighi contrattuali) e, dall’altro, la disponibilità di attivi a garanzia degli accantonamenti tecnici. Comprende inoltre disposizioni riguardanti i margini di solvibilità, i fondi minimi di garanzia e le misure che l’autorità competente deve adottare in caso di difficoltà delle imprese di riassicurazione. Infine, essa apporta alcune modifiche alle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE per garantire la coerenza delle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni.
La direttiva segue la stessa impostazione armonizzata già adottata per l’assicurazione diretta, garantendo il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo fra Stati membri.
La direttiva stabilisce poteri di vigilanza in caso di degrado della situazione finanziaria di un’impresa, in caso di mancanza di adeguate riserve tecniche o in caso di insufficiente solvibilità. Tali poteri prevedono l’obbligo di presentare un piano di risanamento, un piano di finanziamento e un piano di risanamento finanziario e permettono alle autorità di vigilanza di revocare un’autorizzazione. Uno Stato membro ospitante, se ritiene che le attività di un’impresa di riassicurazione possano comprometterne la solidità finanziaria, informa lo Stato membro d’origine che stabilirà se l’impresa rispetta o no le nuove regole prudenziali fissate nella direttiva.
Lo Stato membro d’origine ha la responsabilità esclusiva della vigilanza finanziaria di un’impresa di riassicurazione.
La direttiva non prevede una disciplina specifica per i riassicuratori professionali; inoltre instaura un regime di vigilanza uniforme sulla riassicurazione che pone fine alle restrizioni ancora vigenti nei riguardi delle imprese riassicuratrici in alcuni Stati membri dell’Unione Europea. Infatti la direttiva 64/225/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964, la prima specifica in materia di riassicurazione e di retrocessione, aveva soppresso le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi basate sulla nazionalità e residenza del riassicuratore ma non quelle derivanti dal divergere delle disposizioni nazionali sulla regolamentazione prudenziale della riassicurazione.