Sono qui
riportate voci
del diritto commerciale
che rappresentano neologismi
(ovvero vecchie espressioni
che di recente hanno assunto
uno specifico significato
o hanno posto nuovi problemi),
con indicazioni delle relative
fonti normative,
nonché di taluni
links per lapprofondimento
“in rete.
Ovviamente, non cè
alcuna pretesa di completezza
nella raccolta delle voci,
né di sistematicità
nella loro illustrazione
SIIQ
e SIINQ
(Società di Investimento Immobiliare
Quotate
e Società di Investimento Immobiliare
Non Quotate)
1.
Assumono la qualifica di SIIQ (Società
di Investimento Immobiliare Quotate)
le s.p.a. residenti, ai fini fiscali,
in Italia ed operanti nel mercato
immobiliare, con azioni quotate in
mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea (o
degli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo).
Le SIIQ –
introdotte nell’ordinamento
italiano, sulla scia dei Real
Estate Investment Trust (REITs)
americani e delle Sociétés
d’Investissement Immobilières
Cotées (SIIC) francesi,
dalla Legge Finanziaria 2007, modificata
sul punto dalla Legge Finanziaria
2008 – beneficiano di un regime
speciale civile e fiscale quando presentino
determinati requisiti.
Circa l’assetto
proprietario delle SIIQ, si richiede
che nessun socio possieda, direttamente
o indirettamente, più del 51%
dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea
ordinaria e più del 51% dei
diritti di partecipazione agli utili,
e che almeno il 35% delle azioni sia
posseduto da soci che non detengono,
al momento dell’esercizio dell’opzione,
direttamente o indirettamente, più
del 2% dei diritti di voto in assemblea
e più del 2% dei diritti di
partecipazione agli utili. Circa l’oggetto
sociale si richiede che la società
svolga in via prevalente (ma non esclusiva)
attività di locazione immobiliare
e che, quindi, l’attivo patrimoniale
sia costituito per almeno l’80%
da immobili posseduti a titolo di
proprietà o di altro diritto
reale di godimento o detenuti in locazione
finanziaria e destinati all’attività
di locazione immobiliare e che, per
ogni esercizio, i componenti positivi
del conto economico siano rappresentati
per l’80% dai ricavi provenienti
dall’attività di locazione.
In presenza di tutte
queste condizioni, la società
può esercitare, entro il termine
del periodo d’imposta anteriore
a quello dal quale la stessa società
contribuente intende avvalersene,
l’opzione per essere assoggetta
al regime speciale. L’esercizio
dell’opzione, che, fatte salve
le ipotesi di decadenza del regime,
è irrevocabile, comporta, tra
l’altro, l’esenzione del
reddito derivante dall’attività
di locazione immobiliare sia ai fini
IRES che IRAP. La parte di utile ad
esso corrispondente viene assoggettata
integralmente a tassazione all’atto
della distribuzione in capo ai soggetti
partecipanti, diversi dalle SIIQ,
mediante applicazione di una ritenuta
operata a titolo di acconto in capo
ai soggetti imprenditori e a titolo
di imposta nei confronti degli altri
soggetti.
A fronte della tassazione
dell’utile prodotto dalla SIIQ
solo al momento della sua distribuzione
ai soci, la legge prevede l’obbligo
per le SIIQ di distribuire, in ciascun
esercizio, almeno l’85% degli
utili derivanti dall’attività
di locazione immobiliare. Le SIIQ,
inoltre, devono tenere contabilità
separate, per rilevare, da una parte,
i fatti di gestione relativi all’attività
di locazione immobiliare e, dall’altra,
quelli concernenti le altre attività,
dando indicazione, tra le informazioni
integrative al bilancio, dei criteri
adottati per la ripartizione dei costi
e degli altri componenti comuni.
È richiesto,
inoltre, che lo statuto sociale specifichi
le regole adottate dalla società
in materia di investimenti, i limiti
alla concentrazione dei rischi all’investimento
e il limite massimo di leva finanziaria
consentito a livello individuale e
di gruppo. Le SIIQ sono infine soggette
a vigilanza prudenziale esercitata
dalla Banca d’Italia e dalla
Consob nell’ambito dei poteri
stabiliti dalle norme vigenti.
Con riferimento
all’ammissione alla quotazione,
come disciplinata dal Regolamento
dei mercati organizzati e gestiti
da Borsa Italiana S.p.A., le SIIQ
possono essere quotate sul Mercato
Telematico Azionario (MTA) e, ove
ne ricorrano i presupposti, sul relativo
Segmento Star, ovvero sul Mercato
Expandi, assumendo, in tal caso, la
qualifica di Real Estate Investment
Companies (REIC) e usufruendo di un
iter semplificato in termini di documentazione
richiesta e di tempistica.
Le SIIQ, operando
nel mercato immobiliare, si affiancano
allo strumento dei fondi comuni di
investimento immobiliare, da cui si
differenziano, tuttavia, per diversi
aspetti, quali, tra l’altro,
la forma giuridica, essendo le SIIQ
società per azioni, dotate
di personalità giuridica, mentre
i fondi immobiliari consistono in
un patrimonio autonomo condiviso dai
partecipanti pro quota, privo di personalità
giuridica, che risponde esclusivamente
delle obbligazioni contratte nell’attività
di investimento e sul quale non sono
ammesse né azioni da parte
dei creditori della società
di gestione del risparmio che lo ha
istituito e lo gestisce, né
da parte dei creditori del fondo,
né da parte dei creditori dei
partecipanti. Le SIIQ presuppongono
la sufficiente diffusione dei titoli
fra il pubblico e l’ammissione
degli stessi titoli a quotazione,
laddove, nell’ambito della disciplina
dei fondi immobiliari, è richiesta
la pluralità dei sottoscrittori,
senza che sia però prescritto
un flottante minimo, mentre la quotazione
diviene obbligatoria solo nell’ipotesi
in cui il valore della quota sia inferiore
ad Euro 25.000. Sotto il profilo della
governance, nelle SIIQ trova
applicazione la disciplina tipica
delle s.p.a.; nei fondi immobiliari,
invece, alla governance propria
della società di gestione del
risparmio, quale società di
capitali, si affianca una governance
propria del fondo attraverso la quale
i titolari delle quote possono trovare
espressione ed esercitare poteri di
intervento nella stessa gestione del
fondo. Le SIIQ, inoltre, possono essere
costituite a tempo indeterminato,
mentre i fondi immobiliari non possono
avere una durata superiore a 30 anni. 2.
Le Società di Investimento
Immobiliare Non Quotate (SIINQ) sono
s.p.a. residenti, ai fini fiscali,
in Italia, con azioni non ammesse
alle negoziazioni su mercati regolamentati.
Tali società possono
beneficiare del regime speciale civile
e fiscale previsto per le SIIQ, a
condizione che: a) svolgano attività
di locazione immobiliare in via prevalente
(ossia che abbiano un attivo patrimoniale
costituito per almeno l’80%
da immobili posseduti a titolo di
proprietà o di altro diritto
reale di godimento o detenuti in locazione
finanziaria e destinati all’attività
di locazione immobiliare e abbiano,
per ogni esercizio, componenti positivi
del conto economico rappresentati
per l’80% dai ricavi provenienti
dall’attività di locazione);
b) siano controllate da una SIIQ che
abbia i requisiti di cui agli articoli
117 e 120 del TUIR ai fini dell’applicazione
del regime di tassazione di gruppo
(c.d. consolidamento nazionale); c)
siano possedute da una SIIQ, anche
congiuntamente ad altre SIIQ, per
almeno il 95% in relazione ai diritti
di voto nell’assemblea ordinaria
ed alla partecipazione agli utili;
d) esercitino l’opzione per
il regime speciale congiuntamente
con la SIIQ controllante.
Per effetto dell’adesione
al regime speciale di gruppo, la SIINQ
dovrà conformarsi alla disciplina
prevista per le SIIQ e sarà
tenuta a redigere il bilancio di esercizio
in conformità ai principi contabili
internazionali. Fonti:
legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge Finanziaria 2007), art. 1,
commi da 119 a 141, come modificato
dall’art. 1, comma 374, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge
Finanziaria 2008); decreto Ministro
dell’Economia del 7 settembre
2007, n. 174 URL:http://www.altalex.com/index.php?idnot=38778 www.tfr.gov.it/NR/rdonlyres/DB98FCA6-A550-4FAE-BC8E-1E4AA6541983/0/Circolare_Entrate_31012008.pdf
Sistema
multilaterale di negoziazione
Sistemi
multilaterali (corrispondenti in Italia
ai sistemi di scambi organizzati, di
cui all’art. 78 del d. lgs. n.
58/1998) organizzati e gestiti da un’impresa
di investimento o da un gestore del
mercato per consentire l’incontro
– al loro interno ed in base a
regole non discrezionali – di
interessi multipli di terzi per l’acquisto
e la vendita di strumenti finanziari,
in modo da configurare contratti disciplinati
dalle stesse norme applicabili alle
imprese di investimento.
La Direttiva n. 2004/39/CE
(MIFID)
ha stabilito che le imprese di investimento,
i mercati regolamentati ed i sistemi
multilaterali di negoziazione siano
soggetti a norme analoghe, che disciplinano
il regime di autorizzazione e le condizioni
di fornitura dei servizi di investimento,
essendo stata abolita la facoltà
di imporre la concentrazione delle negoziazione
nel mercato regolamentato in cui le
azioni sono quotate.
Tali azioni perciò
potranno essere negoziate anche sui
“sistemi multilaterali di negoziazione”
oppure attraverso l’internalizzazione
degli ordini ad opera di una impresa
di investimento. Ne consegue che i mercati
regolamentati si trovano ad operare
in regime di concorrenza, da un lato,
con i sistemi multilaterali di negoziazione
e, dall’altro, con i c.d. “internalizzatori
sistematici”, ossia con quelle
imprese di investimento che in modo
organizzato, frequente e sistematico
negozino per conto proprio, eseguendo
ordini del cliente al di fuori dei mercati
regolamentati o dei sistemi multilaterali
di negoziazione. Fonti:
art. 4 della Direttiva n. 2004/39/CE URL:http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società
che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio
Costituiscono
un modello di società, delineato
dalla riforma del diritto societario
e finora individuato usualmente con
il nome di “società aperta”
(in contrapposizione alla “società
chiusa”), al fine di applicare
ad esse, in ragione della diffusione
tra il pubblico dei risparmiatori
dei titoli emessi, particolari regole
Le società
che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio sono le società
con azioni quotate in mercati regolamentati
o “diffuse fra il pubblico in
misura rilevante”. In base al
rinvio alle disposizioni regolamentari
emanate dalla Consob in attuazione
del Testo unico della Finanza (d.
lgs. n. 58/1998), le azioni si considerano
“diffuse in maniera rilevante”
tra il pubblico se ricorrono, contemporaneamente,
condizioni di tipo quantitativo e
qualitativo: a) un rilevante numero
di azionisti non di controllo (200),
titolari, nel complesso, di una quota
significativa (5%) del capitale sociale
(significativa perché ad essa
fanno riferimento alcune nuove disposizioni,
come gli artt. 2393, 2393-bis e 2409
cod. civ.); b) limiti dimensionali
minimi dell’impresa gestita
(ricavati indirettamente dai criteri
utilizzati per individuare le società
che possono redigere il bilancio in
forma abbreviata: art. 2435-bis cod.
cov.); c) essere state le azioni diffuse
tra il pubblico attraverso sollecitazione
all’investimento o collocamento
o negoziazione su sistemi di scambi
organizzati o ancora emissione da
parte di banche e, quindi, sottoscrizione
o acquisto presso loro sedi (quest’ultimo
requisito tende ad assicurare un principio
di intenzionalità nel ricorso
al mercato dei capitali di rischio).
La maggior parte
delle disposizioni particolari previste
per le “società aperte”
mirano a tutelare gli azionisti di
minoranza. Si tratta di norme che
favoriscono la partecipazione alla
vita sociale e l’esercizio del
diritto di voto, anche mediante investitori
istituzionali, (artt. 2351, 2°
c.; 2366, 3° c.; 2370, 2°
c.); riducono i quorum di capitale
richiesti per l’esercizio dell’azione
di responsabilità nei confronti
degli amministratori (artt. 2393,
5° c.; 2393-bis, 1°
c.); rafforzano i controlli interni
ed esterni sulla gestione e la possibilità
per una quota non elevata di azionisti
di attivarli (artt. 2408, 2° c.;
2409, 1° c.; 2409-bis,
2° c.; 2409-octodecies,
1° c.); escludono la possibilità
che lo statuto preveda clausole di
devoluzione ad arbitri di controversie
tra soci o tra soci e società
(art. 34, 1° c., d. lgs. n. 5/2003).
Altre disposizioni,
considerate le caratteristiche dell’assetto
proprietario e della diffusione dei
titoli di queste società, stabiliscono
regole che contemperano l’interesse
dei soci di minoranza con quello della
società. In tal senso, si ricordano
le norme in tema di quorum
deliberativi dell’assemblea
(artt. 2368, 2° c., e 2369, 5°
c.) le quali, considerata l’elevata
frammentazione che caratterizza il
capitale di queste società,
si preoccupano di agevolare comunque
la possibilità di assumere
decisioni. Nella stessa ottica va
vista la norma che esclude la facoltà
di inserire nello statuto delle società
aperte cause di recesso ulteriori
rispetto a quelle sancite per legge
(art. 2437, 3° c.), tenuto conto
dell’esistenza di un mercato
secondario di questi titoli. Fonti:
art. 2325-bis cod. civ.;
art. 116 del d. lgs. n. 58/1998; art.
2-bis reg. Consob 14/5/99,
n. 11971. URL:www.consob.it
(percorso: www.consob.it/xp-cgi/ziponfly.cgi/
produzione/ Regolamentazione/ lavori_preparatori)
Società
Europea (SE)
Nuovo
tipo di società di capitali,
che si affianca a quelli già
esistenti negli ordinamenti nazionali
della Unione Europea e che può
essere adottato solo da imprese ad
operatività transnazionale.
La SE può
essere costituita da società
aventi la sede legale in almeno due
differenti Stati membri (ovvero da
parte di società comunque operanti
già da tempo in più
Stati dell’Unione attraverso
società affiliate), con cinque
diverse modalità, delle quali
le principali sono la costituzione
mediante fusione
trasnazionale e la costituzione
di una holding.
La SE è disciplinata
dal regolamento comunitario CE n.
2157/2001 e, per gli aspetti da questo
non coperti, dalle normative degli
Stati membri, siano esse previste,
in applicazione delle norme comunitarie,
per disciplinare specificamente le
SE, ovvero riguardino in generale
le società per azioni. Disposizioni
particolari sono state stabilite con
direttiva comunitaria (2001/86/CE)
per favorire il coinvolgimento dei
lavoratori nella gestione della società.
Sia il regolamento,
sia la direttiva sono entrati in vigore
l’8 ottobre 2004. Si deve segnalare
che, il 22° “considerando”
del regolamento specifica che «l’entrata
in vigore del regolamento stesso debba
essere considerata differita, affinché
ciascuno Stato membro possa prima
procedere al recepimento delle disposizioni
della direttiva 2001/86 nel diritto
nazionale ed all’instaurazione
dei meccanismi necessari a permettere
la costituzione ed il funzionamento
delle SE aventi sede nel suo territorio».
Solo le imprese
degli Stati membri che hanno recepito
le disposizioni idonee a rendere applicabile
la direttiva potranno ricorrere all’alternativa
offerta dal modello SE. In Italia
la direttiva n. 2001/86 è stata
ora attuata in Italia con il d. lgs.
n. 188/2005. Fonti:
regolamento CE n. 2157/2001 e direttiva
2001/86/CE; d. lgs. 19 agosto 2005,
n. 188. URL:http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società
tra avvocati (STA)
Società
introdotta nel nostro ordinamento
dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.
96 (nell’ambito dell’attuazione
di una direttiva comunitaria, volta
a favorire il libero esercizio della
professione forense nei Paesi dell’Unione
Europea) ed avente ad oggetto esclusivo
l’esercizio in comune della
professione di avvocato (più
precisamente, l’attività
professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio)
dei soci, i quali devono essere
tutti in possesso di tale titolo
e non possono partecipare ad altra
STA.
Al fine di preservare
il principio di personalità
della prestazione professionale
(art. 2232 cod. civ.), l’incarico
professionale conferito alla STA
può essere eseguito solo
dai soci in possesso dei requisiti
necessari per la specifica attività
richiesta. In particolare, il cliente
può richiedere che l’incarico
sia affidato ad un socio da lui
indicato per iscritto; in difetto
di tale scelta, la società
deve comunicare al cliente il socio
incaricato.
L’amministrazione
della società può
essere affidata solo ai soci. Per
le obbligazioni derivanti dall’attività
professionale risponde la società
con il proprio patrimonio, nonché
in modo illimitato il socio incaricato
della prestazione professionale;
invece, per le obbligazioni sociali
diverse non derivanti dall’attività
professionale rispondono tutti i
soci illimitatamente.
La società
tra avvocati è disciplinata
– per quanto non previsto
dal D. Lgs. n. 96 (che prevede,
tra l’altro, un peculiare
regime di pubblicità: iscrizione
nel registro delle imprese, in apposita
sezione speciale, con funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità
notizia; ed iscrizione nell’albo
degli avvocati) – dalle norme
che regolano le società in
nome collettivo, nonché è
soggetta alle norme professionali
e deontologiche della professione
forense.
Si discute se
si tratta di un nuovo “tipo”
di società ovvero di una
società (appartenente ai
tipi codificati) di diritto speciale. Fonti:
d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Spin-off
1.
Procedimento con cui un’impresa
(solitamente una società)
scorpora una funzione aziendale
(con il relativo personale, attrezzature,
ecc.), attribuendo ad essa autonomonia
come nuova impresa e riconoscendone
la titolarità all’impresa
scorporante (e, in caso di società,
ai suoi soci) ovvero ad un soggetto
legato alla stessa (ex manager,
ex dipendente o un fornitore).
Lo spin-off
può realizzarsi con varie
operazioni: cessione di ramo
aziendale ovvero scissione
di società (artt. 2504-septies
ss. cod. civ.; artt. 2506 ss.,
nel testo introdotto dal d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6), ecc.;
quel che importa, per qualificare
l’operazione come spin-off,
è che l’obiettivo
economico-funzionale sia quello
di consentire all’impresa
scorporante di concentrarsi –
dismettendo settori o funzioni
secondari ed accompagnando lo
sviluppo della nuova impresa fino
al raggiungimento della effettiva
indipendenza – sulla propria
attività principale (tale
scopo può essere perciò
analogo a quello perseguito con
lo outsourcing).
Nel caso di
spin-off effettuato da società
quotate nel Nuovo Mercato (mercato
regolamentato organizzato da Borsa
s.p.a. per la negoziazione di
azioni emesse da società
italiane e straniere con elevate
prospettiva di crescita: le c.d.
high growth companies)
non è necessario proporre
un’OPA
(regolamento del Nuovo Mercato
approvato dalla Consob, da ultimo,
con delibera del 15 aprile 2003,
n. 14032). 2.
In un diverso significato, si
parla di “spin-off
accademico” per il distacco
di ricercatori e docenti universitari
presso imprese, in modo da favorire
l’avvio di iniziative economiche,
utilizzando ricerche realizzate
nelle Università (d. lgs.
27 luglio 1999, n. 297, sul sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica,
sulla diffusione delle tecnologie
e sulla mobilità dei ricercatori),
ovvero per “incubatori”
di imprese, promossi da enti pubblici
o organismi incaricati dall’Unione
Europea (BIC o European Business
and Innovation Centre Network-E.B.N.)
per favorire lo sviluppo economico
locale. Fonti:
Regolamento del Nuovo Mercato
URL:http://www.giovanieuropei.net/leggi
/dpcm.html; 213.254.4.222/cataloghi/
pdfires/508.pdf
Stalemate
L’espressione
si riferisce al caso in cui, in
una iniziativa comune (società
o joint venture) tra
più parti, nessuna di esse,
pur sebbene usando tutti i suoi
poteri per far prevalere la propria
posizione, non sia in grado di
superare l’altra; per usare
una analogia propria del gioco
degli scacchi, lo stalemate
rappresenta un pareggio, una impasse.
La situazione
di stalemate si verifica
quando, in relazione ad una disputa
decisionale, specialmente nella
gestione di una società,
lo stallo dipenda da particolari
regole convenzionali che abbiano
attribuito alla minoranza un potere
di veto (perciò nello stalemate,
a differenza del deadlock,
la possibilità di stallo
è, per così dire,
creata dalle stesse parti); in
tal caso le parti vogliono evitare
che una parte prevalga sull’altra,
preferendo perseguire una gestione
concertata o, in difetto, trovare
una soluzione negoziata.
Qualora il conflitto
sia particolarmente intenso o
costoso, in termini emozionali
od economici, la situazione viene
spesso definita come un hurting
stalemate, ovvero una situazione
in cui continuare la disputa comporterebbe
soltanto danni e svantaggi, senza
alcun beneficio o progresso per
le parti. In tale situazione,
l’unica via di uscita è
che le parti decidano di negoziare
quantomeno una soluzione temporanea
o una tregua.
Nello statuto
sociale o in un patto parasociale
può essere previsto l’obbligo
delle parti di negoziare in buona
fede un accordo tra di esse per
porre fine alla controversia tra
loro insorta, quando si verifichi
una specifica situazione di stalemate,
quale: il fallimento di manovre
tattiche, la lunga durata della
situazione conflittuale, l’esaurimento
delle risorse disponibili, il
costo eccessivamente elevato di
un conflitto. URL:www.colorado.edu/conflict/peace/problem/stalemat.htm; www.websters-online-dictionary.org/definition/stalemate
Stock
options
Le Stock options (e,
più precisamente, i piani
di stock options) costituiscono
modi con cui una società
remunera i propri amministratori
(ovvero dirigenti o altri dipendenti),
concedendo loro opzioni per
il futuro acquisto o sottoscrizione
di azioni della stessa società
ad una determinata data (entro
tale periodo di tempo, c.d.
vesting period, la società
può comunque deliberare
nuovi aumenti di capitale) e
ad un prezzo prestabilito (se
le azioni sono attribuite a
titolo gratuito si parla di
stock grant). Esse
costituiscono perciò
forme retributive (normalmente
aggiuntive a quelle tradizionali),
a carattere incentivante, essendo
i beneficiari di tali piani
(amministratori, dirigenti o
altri dipendenti) stimolati
a contribuire alla crescita
di valore delle azioni, in modo
da poterle acquistare o sottoscrivere
ad un prezzo inferiore al loro
valore di mercato (è
possibile che ne sia vietata
l’alienazione per un determinato
periodo di tempo, c. d. holding
period).
Per lo stock
granting a favore dei dipendenti
la Consob ha ritenuto necessaria
una deliberazione dell’assemblea,
trattandosi di utilizzazione
degli utili, con effetti solo
sul patrimonio netto e non sul
conto economico dell’esercizio
(comunicazione Consob 30 luglio
2002, n. 2053725).
Diversi dai
piani di stock options
sono i management by objectives-MBO,
compensi aggiuntivi (bonus,
solitamente annuali) che una
società si impegna a
corrispondere ai propri dirigenti
o amministratori, nel caso in
cui essi raggiungano determinati
obiettivi nello svolgimento
del loro incarico.
Le stock
options sono disciplinate,
sotto il profilo fiscale, dal
TUIR (che distingue i piani
rivolti alla generalità
dei dipendenti ed i piani per
singole categorie di dipendenti
o singoli dipendenti) e sono
ora previste dalla riforma del
diritto societario. Per le società
quotate in borsa devono essere
indicati nella nota integrativa
al bilancio i compensi corrisposti
agli amministratori, compresi
i piani di stock options. Fonti:
art. 48, 2° comma, lettere
g) e g-bis) del TUIR-D.P.R.
n. 917/1986;
art. 2389, 2° c., cod. civ.
(nel testo introdotto dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Consob, delibera n. 13613/2002;
comunicazione n. 2053725/2002;
Agenzia delle Entrate, risoluzione
7 aprile 2008, n. 133/E URL:www.borsaitalia.it
Strumenti
finanziari partecipativi
Nuovo
strumento finanziario, introdotto
– accanto alle azioni –
nella nuova disciplina della società
per azioni, nell’ottica di
favorire la diversificazione delle
fonti di finanziamento della società,
rimettendo allo statuto le modalità
e le condizione di emissione. Tali
strumenti possono attribuire diritti
patrimoniali o anche amministrativi,
ma mai il diritto di voto nell’assemblea
generale degli azionisti.
Gli strumenti
finanziari partecipativo sono titoli
emessi a fronte di apporti che non
costituiscono conferimenti al capitale
della società e, quindi,
non sono rappresentativi di una
quota del capitale della società;
su tale presupposto viene consentito
che l’apporto consista anche
in opera o servizi prestati da soci
o terzi.
La natura giuridica
degli strumenti finanziari partecipativi
è incerta, atteso che essi
si pongono lungo una linea di confine
(resa più labile dalle novità
introdotte con la riforma societaria)
tra titoli di rischio e titoli di
debito; la legge, inoltre, rimanda
agli statuti il compito di definire
elementi necessari ai fini di comprendere
questa distinzione come quelli relativi
ai diritti patrimoniali. Gli strumenti
finanziari in discorso, peraltro,
appaiono più affini alle
azioni per la possibilità
di attribuire ai portatori alcuni
diritti di partecipazione alla vita
societaria e soprattutto di controllo
sulla gestione (l’art. 2351,
5° comma, cod. civ. prevede
che lo statuto possa riservare agli
strumenti finanziari partecipativi
la nomina di un componente indipendente
del consiglio di amministrazione
o del consiglio di sorveglianza
o di un sindaco), tipicamente esclusi
per gli obbligazionisti. Fonti:
art. 2346, 6° comma, cod. civ. URL:http://www.fondazionelucapacioli.it http://www.assogestioni.it/pdf/ArticoloNotari.pdf