il diritto commerciale d’oggi
     VII.1 – gennaio 2008

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


Partecipation exemption (Pex)

   Nuovo istituto del diritto tributario, introdotto nel nostro ordinamento con l’istituzione dell’IRES (imposta sul reddito delle società, entrata in vigore ex d. lgs. n. 344/2003 il 1° gennaio 2004 al posto dell’IRPEG) ed in sostituzione del credito d’imposta, allo scopo di armonizzare il sistema impositivo interno a quello comunitario (tale istituto è già operativo o lo sta diventando in Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Danimarca, Austria, Belgio e Spagna) per contrastare la sproporzionata localizzazione delle holding all’estero, ove in passato le stesse potevano beneficiare del regime di esenzione.
   La partecipation exemption comporta l’esenzione dall’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze da realizzo della cessione di azioni, quote di partecipazioni, strumenti finanziari similari alle azioni, effettuate da società ed enti, escluse le società semplici e gli enti equiparati, purché siano rispettate quattro condizioni.
   Al fine di esercitare validamente il regime di esenzione è necessario, in primo luogo, che le partecipazioni scontino un holding period di dodici mesi precedenti l’avvenuta cessione; per la valutazione delle partecipazioni cedute il criterio da utilizzare è quello del Lifo. In secondo luogo, le partecipazioni devono essere state iscritte durante l’holding period nella categoria delle immobilizzioni finanziarie. Inoltre, la società partecipata deve avere la propria residenza fiscale in un Paese non compreso nella cosiddetta black list. Da ultimo, la società partecipata deve esercitare professionalmente ed abitualmente, anche in modo non esclusivo, una delle attività d’impresa indicate nell’art. 2195 cod. civ., ovvero alcune tipologie di attività agricole fiscalmente assimilate all’attività d’impresa.
Fonti: art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
URL: www.finanze.it


  

Passivity Rule

   Obbligo – posto a carico degli amministratori di società quotate – di astenersi dal compiere atti od operazioni che contrastino con il conseguimento degli obiettivi di una OPA (Offerta Pubblica d’Acquisto) in corso (ad esempio, aumenti di capitale, cessioni di rami d’azienda, stipula di finanziamenti ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria), la quale anche in seconda o terza convocazione devo deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
   La regola, mutuata dall’ordinamento inglese, pone limitazioni alle azioni difensive che possono essere poste in essere da parte della società target in caso di OPA ostile, al fine di favorire le operazioni di cambio del controllo societario; queste ultime, infatti, rappresentano, secondo la prevalente teoria economica, uno strumento utile per favorire comportamenti corretti ed efficienti degli amministratori nelle società quotate (market discipline).
Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it


    

Patrimoni destinati

   Istituto disciplinato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in attuazione della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366), per consentire il finanziamento di uno specifico affare. L’attività riguardante quest’ultimo viene isolata sotto il profilo patrimoniale (responsabilità patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante attività della società, in deroga al generale principio stabilito dall’art. 2740 cod. civ.
   Ogni società per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati (uno per ciascun affare). La deliberazione con cui viene costituito il patrimonio destinato stabilisce scopo, beni destinati, piano economico finanziario dell’affare, regole di rendicontazione. A fronte del patrimonio destinato possono essere emessi strumenti finanziari, anche nella forma di titoli partecipativi.
Fonti: artt. 2447 bis ss. cod. civ., norme introdotte dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
          www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/ 02-04.080_090.pdf


    

Patto di famiglia

   Contratto con cui una persona trasmette ad uno o più suoi discendenti, con il consenso degli altri legittimari, l’azienda (o un ramo aziendale) o le partecipazioni sociali (in tutto o in parte), di cui sia titolare.
   Al patto di famiglia (sotto pena di nullità, in forma di atto pubblico) devono partecipare il coniuge del trasferente e tutti coloro che sarebbero legittimari qualora in quel momento dovesse aprirsi la successione dello stesso trasferente. Ai discendenti legittimari e non assegnatari devono essere corrisposte (salvo che vi rinuncino in tutto o in parte) somme di denaro o o assegnati altri beni, per un valore non inferiore a quello delle quote di legittima loro spettanti; senza possibilità di riduzione e collazione. Le attribuzioni di beni ai legittimari non beneficiari dell’azienda o delle quote possono essere previste anche in accordi separati, collaterali al patto di famiglia, a condizione che siano stipulati per atto pubblico tra le stesse parti del patto e con espresso richiamo ad esso.
   All’apertura della successione del de cuius, il coniuge ogli altri legittimari che non rivestivano tale qualifica al momento della stipula del patto, possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva loro spettanti, aumentata degli interessi legali. Il patto di famiglia può essere sciolto per mutuo dissenso di tutte le parti ovvero per recesso, qualora previsto nello stesso patto.
   La nuova figura contrattuale, che pone un’eccezione al secolare divieto dei patti successori (ossia di ogni atto diverso dal testamento e volto a regolare le sorti del patrimonio di una persona dopo la sua morte), è stata istituita dalla legge n. 55/2006, per favorire – in conformità alla Raccomandazione della Commissione CE 7 dicembre 1994 (per rendere più razionali ed efficienti le norme successorie che regolano il trasferimento di imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell’imprenditore) – la trasmissione generazionale delle aziende individuali o sociali, senza provocare dissidi tra i familiari al momento della successione   
Fonti: artt. 768-bis - 768-octies cod. civ, norme introdotte dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55
URL:


  

Periodo di grazia

1.   Nel sistema della proprietà intellettuale, per “periodo di grazia“ si intende il tempo – solitamente 6 o 12 mesi – durante il quale la divulgazione di una invenzione industriale ovvero di un modello o disegno industriale non fa venir meno la novità della stessa invenzione, disegno o modello e non ne preclude perciò la brevettazione o registrazione.
     Tale istituto è riconosciuto per le invenzioni dalle leggi brevettuali di molti Stati (quali USA, Canada, Giappone), ma non dalla legge italiana o degli altri Paesi dell'Unione Europea. È allo studio l’introduzione del periodo di grazia nella disciplina comunitaria, per evitare che alle invenzioni delle imprese dell’Unione Europea sia preclusa nei loro Paesi – in caso di divulgazione (divulgazione che per talune invenzioni è pressoché impossibile evitare) – la protezione brevettuale, riconosciuta in altri Stati. Nel nostro ordinamento è previsto soltanto che l’invenzione non perde il carattere della novità, qualora la divulgazione avvenga in esposizioni ufficiali (art. 47, 2° c., cod. propr. ind.); tale disposizione, tuttavia, è di scarsa applicazione e non risolve il problema della divulgazione necessaria o occasionale delle invenzioni.
     Nel diritto italiano il periodo di grazia è riconosciuto, in applicazione di una direttiva comunitaria, per i modelli o disegni ornamentali; infatti, non costituisce divulgazione, ai fini della perdita della novità, il fatto che il disegno o il modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di registrazione (art. 34 cod. propr. ind.).
2.  In una diversa accezione “periodo di grazia” indica, in una operazione creditizia, il periodo di tempo durante il quale non c’è l’obbligo di restituire il capitale mutuato. Più precisamente, quando un mutuo deve essere restituito dal mutuatario in rate periodiche, secondo un piano di ammortamento, può essere stabilito che il medesimo ammortamento inizi a decorrere dopo un certo lasso di tempo, rispetto alla erogazione della somma di danaro mutuata.
Fonti:
artt. 34, 46 e 47 d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
URL: http://www.sib.it/itasib/novita/pat/310103.htm


  

Piggyback

1.  Nel mercato finanziario il piggiback (letter.: “a cavalluccio”) indica il collocamento di titoli azionari di nuova emissione presso investitori professionali, quando a questi ultimi sono offerte congiuntamente anche azioni già esistenti della società emittente.
2.  Strategia commerciale che consente ad un’impresa di vendere le proprie merci in un mercato straniero, avvalendosi della struttura distributiva di un’impresa già presente nello stesso mercato steso. In senso analogo, il piggyback o co-marketing indica una modalità particolare di export, con cui un’azienda già affermata sui mercati internazionali amplia la propria offerta con prodotti complementari di altre aziende.
3. Nell’attività di marcketing, offerta di un prodotto legato all’offerta principale di un altro prodotto.
4.  Nei contratti di trasporto per ferrovia, il trasporto di rimorchi in modo sovrapposto nei carri ferroviari.


   

Preference shares

     Strumenti finanziari con caratteristiche, sia dei titoli di credito, sia dei titoli di rischio; più precisamente, essi prevedono una remunerazione, in misura fissa o variabile, in correlazione al valore nominale dei titoli, subordinata alla circostanza che la società emittente abbia prodotto utili nell’anno precedente alla data del pagamento degli interessi.
     Le preference shares prevedono la postergazione nel rimborso del capitale e sono prive di diritti amministrativi.
URL: http://www.bancaditalia.it (percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni di vigilanza per le banche/titolo IV, cap. 1, § 3)


   

Prezzi predatori (predatory pricing)

   Vendita di beni o prestazione di servizi effettuate sottocosto da imprese in posizione dominante, al fine di estromettere dal mercato concorrenti attuali o potenziali, che non siano in grado di sostenere per un lungo periodo di tempo la “guerra dei prezzi”. Tale comportamento è considerato abuso di posizione dominante e, quindi, illecito in base alla disciplina antitrust italiana e comunitaria, qualora l’impresa sia in posizione dominante e pratichi un prezzo inferiore al costo marginale (vedi la Relazione della Commissione Europea sulla politica della concorrenza del 24 aprile 2002).
   Per valutare la illiceità di simili pratiche, assume rilevanza la possibilità – per l’impresa che le pone in essere – di godere di “sussidi incrociati”, ossia di bilanciare le perdite sostenute nel mercato con extra-profitti ottenuti dalla stessa su un mercato collegato. Più in generale, si ritiene necessario, per qualificare come predatoria l’operazione, che la struttura di mercato consenta all’impresa, che pratichi tale comportamento, di recuperare le somme investite nella vendita sottocosto (c.d. recoupment test).
    L’uso di prezzi predatori si distingue dalle vendite sottocosto, che riguardano esclusivamente la vendita al pubblico di beni e che sono considerate come atti di concorrenza sleale, quando ricorrono taluni presupposti.
Fonti: art. 3, lett. b), della legge n. 287/1990; art. 82 (ex 86) del Trattato CE
URL: www.agcm.it (percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267: Diano/Tourist, Ferry boat – Caronte shipping – Navigazione Generale Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/ committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf


    

Project financing

    Operazione complessa, nata nei paesi di common law, consistente nella copertura finanziaria di un progetto imprenditoriale (frequentemente infrastrutture nel settore delle opere pubbliche) sulla base delle prospettive di reddito e sui flussi di cassa attesi dalla specifica iniziativa; essa è realizzata attraverso più contratti collegati. All’operazione partecipa, normalmente, una banca (arranger) che organizza il prestito (reperisce i fondi sul mercato assicurando comunque la sottoscrizione diretta di un certo ammontare); i termini e le condizioni del finanziamento sono stabiliti nel term sheet. La banca, inoltre, effettua l’analisi dei costi, dei ricavi del progetto, della ripartizione dei rischi (information memorandum). Il finanziamento avviene mediante l’apporto di fondi assimilabili a capitale proprio (prestiti o anticipazioni a rimborso subordinato), ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti tradizionali con priorità di rimborso che possono essere con o senza garanzia reale).
   Regole particolari, specie con riguardo al piano economico e finanziario, sono previste per le operazioni realizzate nell’ambito di lavori pubblici.
Fonti: legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis
URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html


  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi