Partecipation
exemption (Pex)
Nuovo
istituto del diritto tributario, introdotto
nel nostro ordinamento con l’istituzione
dell’IRES (imposta sul reddito delle
società, entrata in vigore ex
d. lgs. n. 344/2003 il 1° gennaio
2004 al posto dell’IRPEG) ed in
sostituzione del credito d’imposta,
allo scopo di armonizzare il sistema impositivo
interno a quello comunitario (tale istituto
è già operativo o lo sta
diventando in Olanda, Lussemburgo, Regno
Unito, Germania, Danimarca, Austria, Belgio
e Spagna) per contrastare la sproporzionata
localizzazione delle holding
all’estero, ove in passato le stesse
potevano beneficiare del regime di esenzione.
La partecipation exemption
comporta l’esenzione dall’assoggettamento
ad imposta delle plusvalenze da realizzo
della cessione di azioni, quote di partecipazioni,
strumenti
finanziari similari alle azioni, effettuate
da società ed enti, escluse le
società semplici e gli enti equiparati,
purché siano rispettate quattro
condizioni.
Al fine di esercitare
validamente il regime di esenzione è
necessario, in primo luogo, che le partecipazioni
scontino un holding
period di dodici mesi precedenti
l’avvenuta cessione; per la valutazione
delle partecipazioni cedute il criterio
da utilizzare è quello del Lifo.
In secondo luogo, le partecipazioni devono
essere state iscritte durante l’holding
period nella categoria delle immobilizzioni
finanziarie. Inoltre, la società
partecipata deve avere la propria residenza
fiscale in un Paese non compreso nella
cosiddetta black list. Da ultimo,
la società partecipata deve esercitare
professionalmente ed abitualmente, anche
in modo non esclusivo, una delle attività
d’impresa indicate nell’art.
2195 cod. civ., ovvero alcune tipologie
di attività agricole fiscalmente
assimilate all’attività d’impresa.
Fonti: art. 87 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi
URL: www.finanze.it
Passivity Rule
Obbligo
posto a carico degli amministratori
di società quotate di astenersi
dal compiere atti od operazioni che contrastino
con il conseguimento degli obiettivi di
una OPA (Offerta
Pubblica d’Acquisto) in corso
(ad esempio, aumenti di capitale, cessioni
di rami dazienda, stipula di finanziamenti
ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dellassemblea
(ordinaria o straordinaria), la quale
anche in seconda o terza convocazione
devo deliberare con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentano almeno
il trenta per cento del capitale.
La regola, mutuata dallordinamento
inglese, pone limitazioni alle azioni
difensive che possono essere poste in
essere da parte della società target
in caso di OPA ostile, al fine di favorire
le operazioni di cambio del controllo
societario; queste ultime, infatti, rappresentano,
secondo la prevalente teoria economica,
uno strumento utile per favorire comportamenti
corretti ed efficienti degli amministratori
nelle società quotate (market
discipline).
Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio
1998, n. 58 TUF-testo unico dellintermediazione
finanziaria
URL:
http://www.consob.it
Patrimoni
destinati
Istituto
disciplinato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
in attuazione della riforma del diritto
societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366),
per consentire il finanziamento di uno
specifico affare. L’attività
riguardante quest’ultimo viene isolata
sotto il profilo patrimoniale (responsabilità
patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante
attività della società,
in deroga al generale principio stabilito
dallart. 2740 cod. civ.
Ogni società
per azioni può costituire uno o
più patrimoni destinati (uno per
ciascun affare). La deliberazione con
cui viene costituito il patrimonio destinato
stabilisce scopo, beni destinati, piano
economico finanziario dellaffare,
regole di rendicontazione. A fronte del
patrimonio destinato possono essere emessi
strumenti finanziari, anche nella forma
di titoli partecipativi.
Fonti: artt. 2447 bis ss. cod.
civ., norme introdotte dal d. lgs. 17
gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/
02-04.080_090.pdf
Patto
di famiglia
Contratto
con cui una persona trasmette ad uno o
più suoi discendenti, con il consenso
degli altri legittimari, l’azienda
(o un ramo aziendale) o le partecipazioni
sociali (in tutto o in parte), di cui
sia titolare.
Al patto di famiglia
(sotto pena di nullità, in forma
di atto pubblico) devono partecipare il
coniuge del trasferente e tutti coloro
che sarebbero legittimari qualora in quel
momento dovesse aprirsi la successione
dello stesso trasferente. Ai discendenti
legittimari e non assegnatari devono essere
corrisposte (salvo che vi rinuncino in
tutto o in parte) somme di denaro o o
assegnati altri beni, per un valore non
inferiore a quello delle quote di legittima
loro spettanti; senza possibilità
di riduzione e collazione. Le attribuzioni
di beni ai legittimari non beneficiari
dell’azienda o delle quote possono
essere previste anche in accordi separati,
collaterali al patto di famiglia, a condizione
che siano stipulati per atto pubblico
tra le stesse parti del patto e con espresso
richiamo ad esso.
All’apertura della
successione del de cuius, il
coniuge ogli altri legittimari che non
rivestivano tale qualifica al momento
della stipula del patto, possono chiedere
ai beneficiari del contratto il pagamento
di una somma corrispondente al valore
delle quote di riserva loro spettanti,
aumentata degli interessi legali. Il
patto di famiglia può essere sciolto
per mutuo dissenso di tutte le parti ovvero
per recesso, qualora previsto nello stesso
patto.
La nuova figura contrattuale,
che pone un’eccezione al secolare
divieto dei patti successori (ossia di
ogni atto diverso dal testamento e volto
a regolare le sorti del patrimonio di
una persona dopo la sua morte), è
stata istituita dalla legge n. 55/2006,
per favorire – in conformità
alla Raccomandazione della Commissione
CE 7 dicembre 1994 (per rendere più
razionali ed efficienti le norme successorie
che regolano il trasferimento di imprese
di piccole e medie dimensioni alla morte
dell’imprenditore) – la trasmissione
generazionale delle aziende individuali
o sociali, senza provocare dissidi tra
i familiari al momento della successione
Fonti: artt. 768-bis - 768-octies
cod. civ, norme introdotte dalla legge
14 febbraio 2006, n. 55
URL:
Periodo
di grazia
1. Nel
sistema della proprietà intellettuale,
per “periodo di grazia“ si
intende il tempo – solitamente 6
o 12 mesi – durante il quale la
divulgazione di una invenzione industriale
ovvero di un modello o disegno industriale
non fa venir meno la novità della
stessa invenzione, disegno o modello e
non ne preclude perciò la brevettazione
o registrazione.
Tale istituto
è riconosciuto per le invenzioni
dalle leggi brevettuali di molti Stati
(quali USA, Canada, Giappone), ma non
dalla legge italiana o degli altri Paesi
dell'Unione Europea. È allo studio
l’introduzione del periodo di grazia
nella disciplina comunitaria, per evitare
che alle invenzioni delle imprese dell’Unione
Europea sia preclusa nei loro Paesi –
in caso di divulgazione (divulgazione
che per talune invenzioni è pressoché
impossibile evitare) – la protezione
brevettuale, riconosciuta in altri Stati.
Nel nostro ordinamento è previsto
soltanto che l’invenzione non perde
il carattere della novità, qualora
la divulgazione avvenga in esposizioni
ufficiali (art. 47, 2° c., cod. propr.
ind.); tale disposizione, tuttavia, è
di scarsa applicazione e non risolve il
problema della divulgazione necessaria
o occasionale delle invenzioni.
Nel diritto
italiano il periodo di grazia è
riconosciuto, in applicazione di una direttiva
comunitaria, per i modelli o disegni ornamentali;
infatti, non costituisce divulgazione,
ai fini della perdita della novità,
il fatto che il disegno o il modello sia
stato reso accessibile al pubblico nei
dodici mesi precedenti la presentazione
della domanda di registrazione (art. 34
cod. propr. ind.).
2. In
una diversa accezione “periodo di
grazia” indica, in una operazione
creditizia, il periodo di tempo durante
il quale non c’è l’obbligo
di restituire il capitale mutuato. Più
precisamente, quando un mutuo deve essere
restituito dal mutuatario in rate periodiche,
secondo un piano di ammortamento, può
essere stabilito che il medesimo ammortamento
inizi a decorrere dopo un certo lasso
di tempo, rispetto alla erogazione della
somma di danaro mutuata.
Fonti: artt. 34, 46 e 47 d. lgs. 10
febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà
industriale)
URL: http://www.sib.it/itasib/novita/pat/310103.htm
Piggyback
1. Nel
mercato finanziario il piggiback
(letter.: “a cavalluccio”)
indica il collocamento di titoli azionari
di nuova emissione presso investitori
professionali, quando a questi ultimi
sono offerte congiuntamente anche azioni
già esistenti della società
emittente.
2. Strategia
commerciale che consente ad un’impresa
di vendere le proprie merci in un mercato
straniero, avvalendosi della struttura
distributiva di un’impresa già
presente nello stesso mercato steso. In
senso analogo, il piggyback o
co-marketing indica una modalità
particolare di export, con cui un’azienda
già affermata sui mercati internazionali
amplia la propria offerta con prodotti
complementari di altre aziende.
3. Nell’attività
di marcketing, offerta di un
prodotto legato all’offerta principale
di un altro prodotto.
4. Nei
contratti di trasporto per ferrovia, il
trasporto di rimorchi in modo sovrapposto
nei carri ferroviari.
Preference
shares
Strumenti
finanziari con caratteristiche, sia dei
titoli di credito, sia dei titoli di rischio;
più precisamente, essi prevedono
una remunerazione, in misura fissa o variabile,
in correlazione al valore nominale dei
titoli, subordinata alla circostanza che
la società emittente abbia prodotto
utili nell’anno precedente alla
data del pagamento degli interessi.
Le preference
shares prevedono la postergazione
nel rimborso del capitale e sono prive
di diritti amministrativi.
URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni
di vigilanza per le banche/titolo IV,
cap. 1, § 3)
Prezzi
predatori (predatory pricing)
Vendita
di beni o prestazione di servizi effettuate
sottocosto da imprese in posizione dominante,
al fine di estromettere dal mercato concorrenti
attuali o potenziali, che non siano in
grado di sostenere per un lungo periodo
di tempo la “guerra dei prezzi”.
Tale comportamento è considerato
abuso di posizione dominante e, quindi,
illecito in base alla disciplina antitrust
italiana e comunitaria, qualora l’impresa
sia in posizione dominante e pratichi
un prezzo inferiore al costo marginale
(vedi la Relazione della Commissione Europea
sulla politica della concorrenza del 24
aprile 2002).
Per valutare la illiceità
di simili pratiche, assume rilevanza la
possibilità – per l’impresa
che le pone in essere – di godere
di “sussidi incrociati”, ossia
di bilanciare le perdite sostenute nel
mercato con extra-profitti ottenuti dalla
stessa su un mercato collegato. Più
in generale, si ritiene necessario, per
qualificare come predatoria l’operazione,
che la struttura di mercato consenta all’impresa,
che pratichi tale comportamento, di recuperare
le somme investite nella vendita sottocosto
(c.d. recoupment test).
L’uso di prezzi
predatori si distingue dalle vendite sottocosto,
che riguardano esclusivamente la vendita
al pubblico di beni e che sono considerate
come atti di concorrenza sleale, quando
ricorrono taluni presupposti.
Fonti: art. 3, lett. b), della
legge n. 287/1990; art. 82 (ex 86) del
Trattato CE
URL: www.agcm.it
(percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267:
Diano/Tourist, Ferry boat – Caronte
shipping – Navigazione Generale
Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/
committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf
Project
financing
Operazione complessa, nata nei paesi di
common law, consistente nella copertura
finanziaria di un progetto imprenditoriale
(frequentemente infrastrutture nel settore
delle opere pubbliche) sulla base delle
prospettive di reddito e sui flussi di
cassa attesi dalla specifica iniziativa;
essa è realizzata attraverso più
contratti collegati. Alloperazione
partecipa, normalmente, una banca (arranger)
che organizza il prestito (reperisce i
fondi sul mercato assicurando comunque
la sottoscrizione diretta di un certo
ammontare); i termini e le condizioni
del finanziamento sono stabiliti nel term
sheet. La banca, inoltre, effettua
lanalisi dei costi, dei ricavi del
progetto, della ripartizione dei rischi
(information memorandum). Il finanziamento
avviene mediante lapporto di fondi
assimilabili a capitale proprio (prestiti
o anticipazioni a rimborso subordinato),
ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti
tradizionali con priorità di rimborso
che possono essere con o senza garanzia
reale).
Regole particolari, specie
con riguardo al piano economico e finanziario,
sono previste per le operazioni realizzate
nellambito di lavori pubblici.
Fonti: legge 11 febbraio 1994,
n. 109, art. 37-bis
URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html