Trib. Padova, decr. 21 maggio 2005
– Giud. Amenduni; ABN AMRO Bank N.V. c. Banca Antoniana Popolare
Veneta s.p.a. »»
La deliberazione di nomina degli amministratori può
essere sospesa, con provvedimento d’urgenza, anche dopo che
gli amministratratori nominati abbiano accettato l’incarico,purché
gli effetti della deliberazione non si siano definitivamente realizzati
ed esauriti.
Con provvedimento d’urgenza, può
essere sospesa l’efficacia della deliberazione assembleare
che sia stata adottata con il voto determinante di soci, il cui
diritto di voto debba considerarsi sospeso per avere acquistato
le azioni di concerto tra gli stessi soci in base ad un patto parazociale,
senza adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dal
TUF.