il diritto commerciale d’oggi
    IV.6 – giugno 2005

GIURISPRUDENZA

 

TRIBUNALE PADOVA, decr. 21 maggio 2005 – Giud. Del. Amenduni; ABN AMRO Bank N.V. c. Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
   La deliberazione di nomina degli amministratori può essere sospesa, con provvedimento d’urgenza, anche dopo che gli amministratratori nominati abbiano accettato l’incarico,purché gli effetti della deliberazione non si siano definitivamente realizzati ed esauriti.
   Con provvedimento d’urgenza, può essere sospesa l’efficacia della deliberazione assembleare che sia stata adottata con il voto determinante di soci, il cui diritto di voto debba considerarsi sospeso per avere acquistato le azioni di concerto tra gli stessi soci in base ad un patto parazociale, senza adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dal TUF.

Commento di A. Giovannoni

Il Giudice Delegato,
   letto il ricorso ex art. 2378, 3 co., cod. civ. presentato da ABN AMRO Bank N.V. per la sospensione delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria dei soci della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. adottate in data 30.4.2005, letti gli atti e visti i documenti allegati, rileva quanto segue.
   La ABN AMRO Bank N.V. (in seguito ABN AMRO) con atto di citazione ha impugnato la delibera dell’assemblea ordinaria dei soci della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (in seguito Antonveneta) in data 30.4.2005, nella parte in cui sono stati nominati i nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in sostituzione dei precedenti organi sociali il cui mandato risultava scaduto; La AB AMRO sostiene che la deliberazione in questione sarebbe stata adottata grazie al voto favorevole di alcuni soci, il cui diritto di voto doveva ritenersi sospeso e, quindi, non esercitatile.
   Con ricorso depositato in data 18.5.2005 la ABN AMRO ha chiesto al Tribunale di Padova, la sospensione della citata deliberazione assembleare.
   Ciò premesso, preliminarmente, occorre precisare che questo Giudicante intende aderire al filone giurisprudenziale che ritiene possibile, in via astratta, la sospensione di deliberazioni immediatamente esecutive – quali quella di nomina degli organi sociali -, cioè quelle non suscettibili di ulteriore esecuzione da parte dell’organo gestorio (in tal senso cfr. Trib. Roma 21 febbraio 1952, in Foro it., 1952, I, 1612; Trib. Avezzano 19 luglio 1974 e Trib. Chieti 23 ottobre 1975, in Foro it., Rep. 1976, voce Società, nn. 126, 245; Trib. Roma 15 gennaio 1988, in Foro it., 1989, I, 257; Trib. Piacenza, 6 maggio 1989, in Riv. dir. comm., 1990, II, 181; Trib. Milano 4 maggio 1990, in Foro it., 1990, I, 2033; Trib. Napoli 13 gennaio 1993, in Dir. fall., 1993, II, 572; Trib. Nocera Inferiore, 28 luglio 2003, in Giur. comm. 2004, II, 443), e di quelle delibere che hanno già avuto integrale esecuzione, se ancora produttive di danno grave ed irreparabile, purché gli effetti delle stesse non siano definitivamente realizzati ed esauriti, al punto da risultare irreversibili (cfr. Trib. Milano 31 ottobre 1995, in Giur. comm., 1996, II, 828): il fondamento logico-giuridico di tale opzione ermeneutica risiede nella considerazione secondo la quale non vi può essere una distinzione tra efficacia sostanziale della delibera e mera esecuzione della stessa; ciò che al massimo potrebbe rappresentare un limite ostativo alla sospensione è dato dalla circostanza che gli effetti, diretti e indiretti, della deliberazione si siano definitivamente esauriti; ciò, tuttavia, non ricorre in relazione alla deliberazione di nomina degli organi sociali, atteso che essa, per sua natura, non si risolve in un mero atto di individuazione delle persone deputate a svolgere i poteri gestori e le funzioni di controllo, ma si esplica con un’efficacia ed una imperatività che potrebbero definirsi permanenti.
   L’intervento giudiziale sospensivo è ammissibile, allora, tutte le volte in cui vi sia la necessità di scongiurare la realizzazione di conseguenze pregiudizievoli, che trovino la loro fonte, diretta o indiretta, nella deliberazione assembleare invalida.
   Ritenuta così l’ammissibilità dell’invocata cautela, si deve procedere ad esaminare il requisito del fumus boni iuris della domanda.
   Al riguardo, gli elementi che il Giudicante intende porre alla base del proprio convincimento sono rappresentati dagli stessi accertamenti contenuti nei provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza della Consob e della Banca d’Italia.
   Ed infatti, risulta che la Consob, con delibera n. 15029 del 10.2.2005, ha accertato «l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla Banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 del d. lgs. n. 58 del 1998, tra: la Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l., il sig. Emilio Gnutti, la Fingruppo Holding s.p.a., la G.P. Finanziaria s.p.a., il sig. Tiberio Lonati, il sig. Fausto Lonati, il sig. Ettore Lonati, il sig. Danilo Coppola, (per il tramite di Finpaco Project s.p.a. e di Tjkal Plaza s.a.); ciò nei tempi, nei modi e per le motivazioni indicati nell’”Atto di accertamento” che è unito alla presente delibera della quale forma parte integrante e necessarie. Il patto è stato stipulato quantomeno in data 18.4.2005, con superamento della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d. lgs. n. 58 del 1998, in data 19 aprile 2005.».
   Orbene, se si attribuisce all’accertamento compiuto dalla Consob il valore e la natura di prova particolarmente significativa – chiaramente nei limiti del giudizio di pregnante verosimiglianza del diritto affermato -, e in tal modo il Giudicante intende procedere, risultano sufficientemente forniti tutti gli elementi idonei a dimostrare l’esistenza di una violazione da parte degli aderenti al patto parasociale occulto degli obblighi di pubblicità prescritti dall’art. 122 del T.U.F., per non aver reso pubblico il patto secondo la modalità prevista nel Regolamento Consob n. 11971/1999. Per tale ragione il patto parasociale in questione, che, è bene ricordare, avrebbe ad oggetto l’acquisto concertato di azioni e l’esercizio del diritto di voto al fine di acquistare un’influenza dominante di Antonveneta, è affetto da nullità.
   L’ulteriore sanzione per la violazione in questione è quella comminata dall’art. 122, 4 comma, T.U.F., che prevede l’impossibilità di esercitare il diritto di voto relativo alle azioni quotate per le quali vi sia stata la violazione di cui al primo comma.
   È possibile, inoltre, sussumere la fattispecie accertata dalla Consob nella disciplina discendente dal combinato disposto degli artt. 20 e 24 T.U.B.: infatti, l’art. 20, co. 2, del D. lgs. 385/93 T.U.B. stabilisce che ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca deve essere comunicato alla Banca d’Italia; l’art. 24 T.U.B. prevede, poi, che il diritto di voto non può essere esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dall’art. 20; in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile secondo le norme del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote.
   A questa ricostruzione fattuale (con tutto il sistema precettivo e sanzionatorio che ne discende secondo la disciplina contenuta nel T.U.F. e nel T.U.B.) effettuata dalla stessa delibera Consob (meglio rappresentata nel relativo atto di accertamento), aderisce la stessa Banca d’Italia, come si evince dalla sua missiva indirizzata alla ABN AMRO nella quale si dice che «in conseguenza di quanto deliberato dalla Consob e da quest’ultima comunicato alla Banca d’Italia l’11 maggio u.s., questo Istituto ha provveduto, in data 13 maggio u.s., a rappresentare gli azionisti interessati e a Banca Antonveneta che trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 24, comma 1, del Testo Unico bancario con riferimento all’ipotesi di omessa comunicazione di cui all’art. 20 del medesimo Testo Unico».
   Seppure al limitato scopo dell’accertamento del requisito del fumus boni iuris, si può concludere che la prospettazione di parte ricorrente risulta condivisibile e sufficientemente documentata: il materiale, documentato appena citato è, ad avviso del Giudicante, dotato di una capacità probatoria forte e significativa, anche in ragione dell’autorevolezza, dell’indipendenza e del ruolo istituzionale che gli enti pubblici citati rivestono.
   In conseguenza di quanto sopra affermato, le deliberazioni impugnate risulterebbero affette da invalidità per essere state adottate con il voto favorevole di alcuni soci, il cui relativo diritto non poteva essere esercitato ai sensi dell’art. 122, 4 co. T.U.F. e dell’art. 24 T.U.B.
In ordine alla valutazione del requisito del periculum in mora è opportuno premettere alcune considerazioni.
   Il legislatore con il d. lgs. 6/2003, nel riformare l’art. 2378 cod. civ., ha prescritto al Giudice investito dell’impugnativa di operare una valutazione comparativa «del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della delibera».
   Parte ricorrente sostiene che il periculum in mora sarebbe in re ipsa, connaturato al fumus, cui risulterebbe addirittura saldato, anche in ragione della particolare vicenda che ha interessato alcuni dei soci di Antonveneta: al riguardo afferma che «l’interesse di ABN AMRO a che le impugnate deliberazioni non costituiscano la base per alcun atto degli organi gestori e/o di controllo di Antonveneta è tutt’altro che esclusivo o divergente rispetto agli ipotizzabili interessi della stessa Antonveneta».
   Ad avviso di chi scrive è opportuno, a questo punto, esaminare la questione relativa all’esistenza del periculum unicamente alla verifica dei presupposti per la concessione del provvedimento inaudita altera parte.
   L’assunto di parte ricorrente secondo il quale il proprio interesse al rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore coinciderebbe con l’interesse della società ad evitare il protrarsi di una situazione di illegittimità che possa ridondare sull’ente prima e sullo stesso socio poi, è condivisibile: sempre prendendo le mosse dal valore dei provvedimenti delle autorità di vigilanza e di controllo e dalla loro capacità di incidere significativamente nelle dinamiche del mercato e negli assetti azionari, non può negarsi che l’interesse della banca Antonveneta sia proprio ad una sana, prudente e corretta gestione.
   Orbene, ritiene il Giudicante che tale aspirazione possa risultare travolta dagli eventi che possono scaturire dal mercato ed essere vanificata da una gestione della Banca Antonveneta niente affatto prudente e oculata: nel caso concreto, non può non rilevarsi che un componente del c.d.a. della banca Antonveneta nominato all’assemblea dei soci del 30.4.2005, il sig. Giampiero Fiorani, vero e proprio dominus della costituzione del patto parasociale occulto secondo l’accertamento della Consob, fa parte allo stesso tempo dell’organo gestorio della Banca Popolare di Lodi che, giusta comunicazione ai sensi dell’art. 102 T.U.F., ha dichiarato di volere promuovere due diverse offerte pubbliche, una di acquisto obbligatoria, un’altra di acquisto e di scambio, di azioni emesse dalla Banca Antoniana Popolare Veneta.
   Ritiene il Giudicante che questo stato di cose, caratterizzato da una cointeressenza e da una coincidenza di plurimi interessi in capo allo stesso Fiorani, ove perdurasse, potrebbe venire, di fatto, a costituire le basi per una configurazione dell’organizzazione societaria asservita al soddisfacimento di interessi esclusivi di un socio a danno di altri.
   Ed infatti, il nuovo consiglio di amministrazione di Antonveneta, proprio in tale ottica, diversamente da quanto espressa dalle precedente c.d.a. allorquando, nel rispetto della c.d. passivity rule, non ritenne opportuno convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 104 T.U.F. allo scopo di ottenere l’autorizzazione a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’OPA lanciata da ABN AMRO, potrebbe dichiarare l’ostilità dell’offerta di quest’ultima, così favorendo l’iniziativa della Banca Popolare di Lodi.
   Si ritiene, pertanto, che sia interesse della Banca emittente e dei suoi azionisti (anche piccoli) non alterare le regole che sovrintendono alla realizzazione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, pericolo che potrebbe essere scongiurato solo con la sospensione della deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Antonveneta nella parte in cui ha nominato i componenti il nuovo consiglio di amministrazione e l’organo di controllo.

p.q.m.

visto l’art. 2378 cod. civ., ritenuta l’urgenza,
   1. SOSPENDE la deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA s.p.a. tenutasi il 30 aprile 2005, con la quale è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, nelle persone dei signori Giustina Mistrello Destro, Mario Bonsembiante, Tommaso Cartone, Zeno Soave, Giampiero Fiorani, Antonio Aiello, Giovanni Benevento, Arturo Lattanti, Alfredo Bianchini, Vendemmiano Sartor, Gianfranco Macchini e Alberto Varett, e il nuovo Collegio sindacale, nelle perone dei signori Gianandrea Goisis, Guido Penso, Stefano Burighel, Gianni Cagnoni e Alberto Della libera.
   2. Fissa per il giorno 6 giugno 2005, ore 10,30 l’udienza per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento, assegnando al ricorrente termine fino al 26.5.2005 (incluso) per la notifica alla controparte del ricorso e del presente provvedimento, con facoltà per quest’ultima di depositare una memoria entro il 3.6.2005.
   Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento a mezzo fax.
(Omissis)

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