CORTE COSTITUZIONALE, ordin. 14 novembre
2005, n. 421 – Pres. Marini – Est. Vaccarella »»
È manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all’art.
3 Cost., dell’art. 1, 2° comma, legge fall., nella parte
in cui non esonera dal fallimento le società commerciali
quando possiedono i requisiti dimensionali dei piccoli imprenditori.
TRIBUNALE PARMA, ordin. 18 novembre
2005; Parmalat s.p.a. in ammin. straord. c. HSBC Bank plc »»
Non è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge
23 dicembre 2003 (che consente di esercitare l’azione revocatoria
fallimentare nelle procedure di amministrazione straordinaria pur
in presenza di autorizzazione all’esecuzione del programma
di ristrutturazione), in riferimento all’art. 3 Cost, in quanto
le azioni revocatorie non sono consentite nell’analoga procedura
di amministrazione straordinaria di cui al d. lgs. 8 luglio 1999,
n. 270, e in riferimento all’art. 41 Cost., in quanto il risanamento
dell’impresa mediante l’esperimento dell’azione
revocatoria fallimentare costituisce un ingiustificato privilegio
per l’impresa ammessa alla procedura.