il diritto commerciale d’oggi
    IV.12 – dicembre 2005

STUDÎ & COMMENTI

 

ALESSANDRO NAPOLITANO
I ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali:
un malcostume difficile da combattere?

 

   1.
   Con l’emanazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è stata data attuazione nel nostro paese alla direttiva 2000/35/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento e i periodi di pagamento eccessivi nelle transazioni commerciali.
   Peraltro, dopo quasi due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, l’applicazione della nuova disciplina di legge emanata per combattere il fenomeno del ritardo nell’adempimento nei rapporti commerciali stenta a decollare.
   In considerazione anche di tale circostanza, unita ai problemi di liquidità in cui sovente incorre un crescente numero di aziende, si rende sempre più necessaria una gestione efficace e dinamica del portafoglio crediti, coinvolgendo in particolare entità professionalmente organizzate.

   2.
   Non sarà sfuggito ai lettori di questa rivista on-line che, con l’emanazione del Decreto 231, il Governo si era prefissato l’obiettivo di ostacolare il diffuso malvezzo della morosità, che normalmente si rivela alquanto attraente per i debitori i quali, in particolare in assenza di pattuizione di un oneroso tasso moratorio, trovano assai più conveniente mantenere un debito con i loro creditori anziché estinguerlo alla scadenza.
   Del resto, in assenza delle adeguate sanzioni di legge e con un creditore a volte colpevolmente inerte, è evidente che la parte inadempiente aveva tutto l’interesse per restare tale, avvantaggiandosi indebitamente a danno di chi il credito doveva invece riscuoterlo.
   Per risolvere il problema, sono state dunque introdotte dal legislatore sia contromisure a carattere sostanziale (in particolare, la decorrenza automatica degli interessi moratori - ad un tasso variabile parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento – nonché il risarcimento dei costi per il recupero dei crediti) che processuale.
   Rammento che le norme in questione si applicano a tutti i rapporti commerciali (definiti nel Decreto "transazioni commerciali"), posti in essere da imprese che comportano la consegna di merci o la prestazione dei servizi, contro il pagamento di un prezzo, con le uniche eccezione dei debiti a carico di società fallite o assoggettate ad altra procedura concorsuale, ai pagamenti da effettuarsi a titolo di risarcimento del danno (e, a tal proposito, il Decreto cita espressamente i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore) e ai pagamenti di interessi inferiori a 5 euro.
   Inoltre, nel caso di contratti di subfornitura, ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, la nuova disciplina dispone espressamente che il committente incorra in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini di pagamento.
   Particolare punto di forza della nuova disciplina è costituito proprio dalla decorrenza automatica degli interessi moratori a carico del debitore, e ciò a far data dal giorno successivo la scadenza del termine di pagamento e, soprattutto, prescindendo da qualsiasi atto di messa in mora o altro sollecito.
   Inoltre, l'unico caso ammesso dalla legge in cui il debitore non è tenuto a corrispondere gli interessi moratori è quello in cui il ritardo di pagamento è dovuto ad una situazione di impossibilità derivante da fatti esterni (quale forza maggiore o caso fortuito).

   3.
   Vale la pena rammentare che, laddove le parti non abbiano espressamente pattuito un termine per il pagamento, la nuova disciplina introduce un termine legale non derogabile pari rispettivamente a 30 giorni a far data:
   (a) dal ricevimento della fattura da parte del debitore o della richiesta di pagamento;
   (b) dal ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi (se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento);
   (c) dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, qualora la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.
   (d) dall’effettuazione della verifica o dall'accettazione, eventualmente prevista da legge o dal contratto, qualora il debitore riceve la richiesta di pagamento anteriormente.
   Infine, la nuova disciplina prevede specifici termini applicabili alle vendite di prodotti alimentari deteriorabili.
   A prima vista, la nuova disciplina è apparsa, per certi versi, quasi eccessivamente punitiva a carico di chi ritarda l’adempimento delle proprie obbligazioni. Va peraltro rammentato che il Decreto 231 non preclude alle parti di pattuire termini e tassi di interesse moratorio diversi da quelli previsti per legge.
   È evidente però lo scopo in tal modo perseguito dal nostro legislatore, in particolare evitare quanto più possibile l’abuso dell’autonomia contrattuale, specialmente nei casi in cui il debitore si trovi in una posizione di netto predominio, con piena facoltà per le parti di pattuire termini di pagamento più elastici o tassi moratori più blandi.
   Tali deroghe convenzionali ben potranno peraltro essere dichiarate nulle laddove risultino inique. Il Decreto dispone che, per valutarne l'eventuale iniquità, i giudici dovranno tenere conto della prassi commerciale, della natura della merce o dei servizi, condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, verificando altresì se tali deroghe nei pagamenti hanno l'effetto di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.
   In particolare, l'eventuale patto convenzionale derogatorio dei criteri di legge sarà considerato iniquo quando il debitore avrà preteso di imporre al creditore termini di pagamento o saggi di interesse sproporzionati rispetto a quelli ad esso stesso concessi.

   4.
   Oltre alle previsioni in tema di interessi moratori, la tutela dei creditori viene altresì rafforzata dal Decreto tramite la concessione della legittimazione ad agire, innanzi all’Autorità giudiziaria, alle associazioni di categoria le quali, in base alla nuova disciplina, ben potranno richiedere l’inibizione delle condizioni inique nonché l’adozione di misure appropriate ed efficaci.
   Infine, last but not least, il legislatore ha specificamente introdotto una procedura di recupero dei costi stragiudiziali nei quali sia eventualmente incorso il creditore e che siano conseguenza diretta del ritardo nei pagamenti, prevedendo espressamente la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento di tutti i costi subiti per il recupero.
   Particolarmente rilevante è anche la nuova possibilità offerta dal Decreto che, introducendo una apposita modifica al codice di procedura civile, ha sostanzialmente reso possibile la pronuncia di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore con sede all'estero.
   Insomma, si può tranquillamente affermare che, sulla spinta propulsiva della comunità europea, il nostro legislatore abbia fatto tutto il possibile per dotare il creditore degli strumenti legali che gli consentano di non soffrire eccessivo pregiudizio dal ritardo nell’adempimento da parte del debitore: va da sé però che, come accade sovente, chi ha il coltello dalla parte del manico deve essere anche pronto ad utilizzarlo, vale a dire adottare tutte le precauzioni necessarie per migliorare la gestione del proprio portafoglio, ciò al fine di accrescerne la produttività in termini finanziari.
   In tal senso, si rende oggi semmai ancora più opportuno ricorrere a forme di gestione professionale dei portafogli crediti, sfruttando appieno tutti gli strumenti che la legge offre per contenere il pregiudizio derivante dall’inadempienza del debitore che nel nostro paese, purtroppo, è un malcostume mediamente più diffuso che nel resto del mondo.