TRIBUNALE MONZA, 17 ottobre 2005,
n. 229/2005; BE.MA.FIN. s.p.a. »»
Nella nuova disciplina del concordato preventivo,
l’esistenza di un piano fattibile di ristrutturazione dei
debiti e di soddisfacimento dei creditori costituisce una condizione
per l’ammissibilità dell’impresa al concordato,
con la conseguenza che, qualora risulti la non fattibilità
di tale piano, deve essere dichiarato il fallimento della stessa
impresa.
GIUDICE
DI PACE DI LECCE, 26 settembre 2005; De Gaetanis c. Banca Centrale
Europea-Banca Centrale d’Italia »»
A seguito della circolazione della moneta cartacea
(in sostituzione di quella aurea), l’introito della banca
centrale per l’emissione della moneta (c.d. diritto di signoraggio)
va attribuito pro quota a ciascun cittadino, qualora alla banca
centrale partecipino, anziché enti pubblici, enti privati.