OPA (Offerta pubblica
d’acquisto)
Proposta
di acquisto avente ad oggetto un determinato quantitativo
di azioni (emesse da una società) ovvero
un determinato quantitativo di altri strumenti finanziari
ad un prezzo determinato, proposta rivolta
pubblicamente a tutti i possessori di tali titoli.
LOPA può avere una pluralità di
scopi, quali quello di effettuare un investimento
finanziario, ovvero di acquisire il controllo della
società emittente i titoli, ovvero eliminare
gli azionisti di minoranza della stessa società
(squeeze-out).
Nella maggior parte dei paesi
industrializzati il procedimento dellOPA è
disciplinato al fine di assicurare trasparenza, serietà
e correttezza delloperazione. Nei vari ordinamenti,
peraltro, sono riscontrabili posizioni sostanzialmente
diverse con riguardo ai diritti degli azionisti di
minoranza in caso di offerte pubbliche di acquisto
che comportino lacquisizione del controllo di
una società. Secondo un primo approccio (c.d.
Market Rule) lordinamento non interviene
nelle scelte del mercato (Stati Uniti). Un altro approccio
(Equal Opportunity Rule) persegue il principio
di pari opportunità economiche fra azionista
di maggioranza ed azionisti di minoranza, disponendo
lobbligo a carico di chi acquisisca il
controllo di una società (o superi una determinata
soglia quantitativa di partecipazione al capitale
della società con diritto di voto) di
lanciare unOPA nei confronti di tutti i portatori
dei titoli della società (Inghilterra, Francia
e Italia) ad un prezzo che include in tutto o in parte
il premio di controllo (ossia il prezzo
pagato al precedente controllante, normalmente più
alto di quello di mercato delle azioni).
Fonti: artt. 102 e ss. d. lgs 24 febbraio 1998,
n. 58 TUF-testo unico della intermediazione
finanziaria
URL:
http://www.consob.it
OPA (clausola statutaria
di)
Clausola
statutaria con con cui una società per azioni
impone ai soci di osservare le norme vigenti –
nello Stato nella cui Borsa sia quotata la stessa
società, anche se quelle norme non sarebbero
ad essa direttamente applicabili a causa della diversa
nazionalità – in tema di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti ed in tema di offerte
pubbliche di acquisto volontarie ed obbligatorie,
disponendo la sospensione del diritto di voto per
le azioni che abbiano omesso o violato gli adempimenti
previste da tali norme.
Una simile clausola, che sulla base
dell’autonomia privata equiparare la società
straniera agli obblighi delle società nazionali,
è presente nello statuto di una società
italiana recentemente quotatasi nella Borsa di Zurigo
(BioXell s.p.a.). In Italia si pensa di richiedere
tale clausola statutaria per le società che
vogliano quotarsi al nuovo MAC (Mercato Alternativo
dei Capitali, rivolto soprattutto alle piccole imprese
azionarie; in realtà, non è un mercato
in senso tecnico-giuridico, poiché è
semplicemente un sistema di scambi organizzati promosso
da banche e istituzioni e gestito da Borsa Italiana)
e che, diversamente, sarebbero esenti dagli obblighi
di comunicazione e di OPA disposti dal TUF (d. lgs.
24 febbraio 1998, n. 58), obblighi che riguardano
soltanto le società quotate in mercati regolamentati,
tra i quali non rientra il MAC.
URL: www.bioxell.com/investors/corporate-governance/index.lbl
Operazione finanziaria
/ Attività finanziaria
Manca una definizione giuridica, una “nozione”
normativa di “operazione/attività finanziaria”.
In senso ampio può ritenersi “finanziaria”
l’operazione programmaticamente organizzata
dalle parti in modo da iniziare e terminare con il
denaro, questo così costituendo l’oggetto
fondamentale dell’interesse delle stesse parti.
Ben può essere che
nello svolgimento di una operazione “finanziaria”,
nel senso ora indicato, intervengano altri beni, altri
valori, ma allora in via strumentale alla realizzazione
di un interesse che sempre ha per oggetto il denaro.
Ad esempio, una “gestione” di patrimoni
può avere come strumento titoli ed anche beni
(metalli preziosi, ed altro), ma non sono questi l’oggetto
dell’interesse delle parti, intervenendo invece,
appunto, come strumenti per accrescere, e conservare,
una somma di denaro.
Sul piano generale, può
tentarsi una classificazione delle operazioni finanziarie,
fondata sul fattore intermedio tra il denaro iniziale
e quello finale. Si avranno così operazioni
creditizie, se il fattore intermedio è il “tempo”
necessario perché taluno goda, appunto, temporalmente,
della disponibilità di una somma di denaro;
operazioni di pagamento, se tra il denaro iniziale
e quello finale si interpone un fattore “spazio”;
operazioni di cambio, quando manca un fattore spaziale
o temporale.
Costituisce un derivato dalla
nozione di operazione finanziaria, così individuata,
la nozione di “attività finanziaria”,
consistente nel compimento, sistematico, e per ciò
organizzato, di operazioni finanziarie.
Infine, la qualifica di “finanziaria”
per una operazione o una attività è
funzionale all’applicazione di discipline “speciali”
rispetto al sistema generale privatistico, ed è
in principio indipendente, se pur possa interferire
con la qualifica, e relativa disciplina, dei singoli
atti, negozi giuridici, che possono intervenire nel
suo svolgimento.
Diverso (se pur connesso)
dalla qualifica come finanziaria di una attività,
è l’esame sotto il profilo finanziario,
possibile per ogni attività di impresa, ben
potendosi ogni attività di impresa considerarsi
sotto l’aspetto dell’ingresso, ed uscita,
di mezzi finanziari.
Opt-in
e opt-out (clausole di/regole di/lista di)
Criterio
discretivo (convenzionale o legislativo) in base al
quale una determinata regola (o conseguenza) si applica
soltanto se la parte interessata esprime la sua adesione
(opt-in) ovvero non si applica soltanto la
parte interessata esprime la sua opposizione (opt-out).
Ad esempio, in tema
di trattamento dei dati personali da parte di privati
(trattamento che solitamente sta alla base delle comunicazioni
postali o elettroniche, c.d. spamming) il
nostro ordinamento richiede il consenso espresso dell’interessato
(opt-in); mentre altri ordinamenti seguono
il criterio opt-out, basandosi sulla libertà
di comunicazione fino a dichiarazione contraria dell’interessato.
La Direttiva CE sul commercio elettronico considera
la questione dello spamming, lasciando agli
Stati membri di stabilire che l’inserimento
di un utente in una lista avvenga esclusivamente con
il suo consenso espresso (opt-in) oppure
che la cancellazione dell’utente da una lista
avvenga solo dietro sua richiesta (opt-out).
Il sistema opt-in/opt-out
è utilizzato ampiamente dalla riforma del diritto
societario (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) per regolare
la sfera di autonomia privata, quando si prevede che
una determinata regola legale si applichi ad una società
soltanto se lo statuto ne disponga l’applicazione
(opt-in; ad es. art. 2348: lo statuto può
creare diverse categorie di azioni) o, al contrario,
che si applichi una regola legale, salvo che lo statuto
disponga diversamente (opt-out; ad es., art.
2409-bis: salvo diversa disposizione statutaria,
il controllo contabile è esercitato da un revisore
contabile o da una società di revisione). Si
tratta di una tecnica normativa che pretermina e,
quindi, delimita l’autonomia privata e, in particolare,
la libertà di scelta, come avviene anche in
altri rapporti giuridici. Più precisamente,
adottando la soluzione opt-out, la riforma
societaria esprime una agevolazione legislativa per
l’operatività della regola legale, che
si applica in difetto di una diversa determinazione
statutaria e che può trovare così grande
diffusione. D’altro canto, con la soluzione
opt-in, l’autonomia privata trova,
sia pure indirettamente, una limitazione ancora più
forte, poiché in tal modo il legislatore consente
alle parti di adottare solo regole espressamente previste
dalla novella.
URL: http://www.club-cmmc.it/attivita/normative.htm
Marchetti,
Le linee generali della riforma
Outsourcing
Processo
aziendale (denominato anche “esternalizzazione”)
con cui un’impresa dismette la gestione di parte
della propria attività produttiva, di un servizio
o di una funzione aziendale per affidarne la gestione
ad un’altra impresa (denominata outsourcer,
ovvero provider). La medesima espressione
di outsourcing designa pure il contratto,
con cui il provider si impegna a svolgere
quella fase produttiva, quel servizio o quella funzione
aziendale a favore della prima impresa, utilizzando
le strutture ed solitamente anche il personale dismessi
dalla medesima; tale contratto, pur comprendendo prestazioni
simili a quelle di un contratto di appalto o di somministrazione,
assume nella pratica una sua tipizzazione.
Qualora il provider,
per lo svolgimento dell’incarico affidato in
outsourcing, assuma lavoratori che già
svolgevano l’attività o servizio nell’impresa
rifornita, si discute circa la configurazione dell’operazione
come cessione di ramo
aziendale (e, quindi, circa l’applicabilità
degli strumenti a tutela dei lavoratori previsti per
quest’ultimo caso). Nell’ambito della
riforma Biagi del lavoro, è prevista la responsabilità
solidale tra committente ed appaltatore, con rinvio
all’art. 1676 cod. civ., nel caso in cui un’impresa
affidi ad altra impresa un appalto da eseguire utilizzando
il ramo d’impresa ceduto (art. 32 del d. lgs.
10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto il 6°
comma dell'art. 2112 cod. civ.).
L’outsourcing
serve per focalizzare l’impresa sull’attività
principale (perciò può essere accostato
all’operazione di
spin-off), ossia il c.d. core business
e può presentarsi pure in attività non
imprenditoriali, come nel caso della Pubblica Amministrazione,
per l’affidamento a terzi di servizi non caratteristici
della stessa Amministrazione (vedi, da ultimo, la
“esternalizzazione” dei servizi prescritta
alle aziende sanitarie ed ospedaliere dall’art.
49 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).
L’operazione in
questione si distingue dal decentramento produttivo,
con cui un’impresa smette di essere produttrice
dei propri prodotti, affidandone la realizzazione
su commissione a tante piccole imprese (c.d. “terziste”).
Fonti: art. 29 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (modificata dalla legge 16 gennaio 2003, n.
3); art.
32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276
URL: http://www.unitec.it/ita/tesi/venturini/index.html;
http://www.mef.gov.it/DAG/quaderni.asp
(quaderni dell'innovazione, n. 5)