il diritto commerciale d’oggi
     VI.1– gennaio-giugno 2007

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Deadlock (clausole di)

   Clausole statutarie (o di patti parasociali) che, secondo la pratica internazionale degli affari, sono volte a superare situazioni di stallo decisionale nella gestione di una società o di una joint venture, preservando la funzionalità e la continuità della stessa impresa. A differenza dello stalemate, nel deadlock lo stallo deriva da una situazione di fatto, che naturalmente crea occasioni di impasse (ad esempio, per la partecipazione paritaria di due soci), cui le parti vogliono porre rimedio, introducendo preventivamente nello statuto o nel patto parasociale appositi meccanismi.
   Tra le clausole in questione vi sono: il casting vote (attribuire la prevalenza nell’organo operativo, in caso di parità di voti, alla determinazione del presidente, con un doppio voto); il cooling-off (prevedere apposite procedure per il riesame delle proposte in contrasto, con la partecipazione dell’alta direzione aziendale o di esperti per proporre soluzioni di compromesso) e l’arbitrato (affidare ad arbitri il compito di dirimere le divergenze gestionali).
   Pur non essendovi nel nostro diritto societario esplicite preclusioni per l’utilizzazione delle clausole di deadlock (un ostacolo, tuttavia, può essere considerata la competenza esclusiva degli amministratori per la gestione sociale, con divieto di delegarla a terzi), esse sono utilizzate raramente in Italia. Una diversa prospettiva, però si apre, a seguito della nuova disciplina delle controversie in materia societaria; infatti, è previsto espressamente che nelle società a responsabilità limitata e nelle società di persone l’atto costitutivo possa contenere «clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati da soggetto estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società», con una decisione vincolante, che è reclamabile davanti ad un collegio, soltanto se ciò sia previsto nello statuto sociale.
Fonti: art. 37, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5


  

Derivati su crediti

     Contratti aventi ad oggetto il trasferimento del rischio – relativo a un determinato credito (reference obligation) – da un soggetto che intende acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a un soggetto che intende prestarla (protection seller), senza trasferire il credito sottostante. Il modello contrattuale più semplice che risponde a questa definizione è il credit default swap.
     Nella pratica commerciale sono diffuse una serie di fattispecie più complesse. Le più comuni sono:
     – i credit spread swap, nei quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread di mercato e quello fissato dal contratto;
     – i total rate of return swap, con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi di cassa generati da un’attività di riferimento alla controparte (protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
     – le credit-linked notes, costituite dalla combinazione di un titolo (il c.d. “titolo ospite”, emesso dal protection buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione) e di un derivato su crediti.
Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento Governatore della Banca d’Italia 8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)


Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

   La legge sulla tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) ha disciplinato la figura di chi, nelle società quotate o, comunque, soggette al controllo della Consob, dirige l’ufficio che cura concretamente la tenuta della contabilità sociale, astrattamente affidata agli amministratori. Tale figura corrisponde sostanzialmente a quella del Chief Financial Officer nella prassi internazionale.
   Ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere nominato, previo parere dell’organo di controllo, con le modalità stabilite nello statuto sociale, attribuendogli i poteri ed imezzi necessari per assolvere all’incarico affidatogli. Egli deve predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per redigere il bilancio d’esercizio, quello consolidato ed ogni altra comunicazione di carattere finanziario; correlativamente, in tutti gli atti e comunicazioni della società egli deve dare attestarne, con apposita dichiarazione scritta, la corrispondenza al vero. Inoltre, il dirigente preposto alla contabilità di una società italiana quotata deve sottoscrivere il bilancio della società controllata estera, attestandone la veridicità e la correttezza della rappresentazione contabile.
   Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è assimilato, quanto agli obblighi ed alla responsabilità, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo ed ai direttori generali. In particolare, si applicano a tali dirigenti le norme sulla responsabilità degli amministratori. Parimenti, coloro che sono stati preposti alla redazione dei documenti contabili di una società non possono esercitare – allo stesso modo degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo – la revisione contabile della medesima società ovvero delle società controllanti, controllate o collegate, se non dopo che sia trascorso un triennio dalla cessazione dell'incarico.
Fonti: Artt. 115, 154-bis, 160, 165-quater, 165-quinquies, 165-sexies del TUF (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); artt. 2434, 2621, 2622, 2635, 2638 cod. civ.; artt. 32-bis, 35-bis, 622 cod. pen.; art. 50-bis cod. proc. civ.; norme tutte introdotte o modificate dalla legge n. 262 del 2005.


   

Droit de suite

     È il diritto (“diritto di seguito” o “folgerecht”) dell’autore (o dei suoi eredi) di opere figurative ad avere una percentuale del prezzo di ogni successiva vendita dell’opera, per tutta la durata del diritto d’autore.
   Tale diritto, previsto per la prima volta dal diritto francese nel 1920 e disciplinato (ma non attuato) dalla nostra legge sul diritto d’autore del 1941 (art. 144), deve ora essere introdotto in tutta la UE, in attuazione della direttiva 2001/84/CE, entro il 1° gennaio 2006; in Italia il recepimento è previsto dalla legge comunitaria 2004 in corso di approvazione.
Fonti:


   

Dumping

     Pratica commerciale che consiste nello scaricare sul mercato estero la produzione esuberante – rispetto al mercato interno – di un certo bene, vendendo all’estero il surplus ad un prezzo inferiore (normalmente sottocosto) a quello del mercato interno e coprendo tali perdite con l’extraprofitto realizzato in quest’ultimo mercato, grazie a dazi che ostacolino l’importazione degli stessi beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi mercati, con conseguente pregiudizio per i produttori del Paese importstore.
     A differenza dei prezzi predatori, il dumping riguarda unicamente le esportazioni da un mercato ad un altro, quando vi siano ostacoli al commercio tra i due mercati; esso è perciò preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per legittimare le azioni antidumping e le misure di salvaguardia adottate da uno Stato a favore dei propri produttori contro le importazioni in dumping provenienti dall’estero.
     La Comunità Europea ha disciplinato la materia, recependo le regole previste dall’Accordo Antidumping dell’OMC scaturito dall’Uruguay Round, relativo all’attuazione dell’art. VI del General Agreement on Tariffs and Trade-GATT.
Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97


 

Top

Home Page

  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi