il diritto commerciale d’oggi
     VI.1– gennaio-giugno 2007

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Fair value

     Criterio di valutazione degli strumenti finanziari in bilancio, secondo un principio di contabilità internazionale (IAS 39), adottato dallo IASC (International Accounting Standards Committee), organismo privato che svolge attività di autoregolamentazione nella materia.
     Il “fair value” corrisponde – nel caso di strumenti quotati – al valore di mercato; negli altri casi occorre fare riferimento al valore di mercato di strumenti analoghi, ove esistenti, oppure a un valore stimato in base ai modelli generalmente utilizzati sul mercato. Una recente disposizione comunitaria impone l’utilizzo di questo criterio per la valutazione di tutti gli strumenti finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli detenuti fino a scadenza (held-to-maturity investments), dei crediti erogati direttamente dall’impresa che redige il bilancio (originated loans), delle partecipazioni in società controllate in modo esclusivo o congiunto e in quelle collegate, nonché delle passività diverse da quelle di trading.
     Più in generale, il regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606/02, impone alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato (e, se previsto dalla legge nazionale, anche alle altre società per azioni) di seguire tutti i princìpi IAS a partire dal 2005. Da ultimo, il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della riforma del diritto societario, dispone che nella nota integrativa al bilancio d’esercizio si debba fare riferimento – per le riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata – al loro valore di mercato (art. 2427, n. 3-bis, nuovo testo).
Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha modificato le norme europee in materia di bilanci individuali e consolidati (direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE)
URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
        http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html


  

Firma digitale

     Sistema di elaborazione di un documento informatico in modo da rendere manifesta e verificare la sua autenticità ed integrità, analogamente a quanto avviene con il documento olografo e sottoscritto con la firma dell’autore.
     Nel sistema vigente (ma non ancora pienamente operativo) in Italia, la firma digitale si basa su una doppia chiave asimmetrica (due algoritmi per criptare e decriptare un documento informatico), attribuite entrambe da un ente di certificazione delle firme digitali (l’elenco di tali enti è tenuto dalla Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA) a chi voglia dotarsi della firma digitale, ossia al titolare: la prima chiave, conosciuta soltanto da quest’ultimo, per codificare i documenti prima di trasmetterli a terzi; la seconda chiave, messa a disposizione del pubblico, per verificare la provenienza di ogni documento dal titolare ed accertarne l’integrità.
Fonti:
art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.10 novembre 1997, n. 513; d. lgs. 23 gennaio 2002, n. 10; DPR 7 aprile 2003, n. 137
URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp


  

Fondi speculativi

     Fondi di investimento che possono investire il proprio patrimonio anche in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia per i fondi comuni di investimento. I fondi speculativi possono ricorrere all’indebitamento, sia in liquidità, sia sotto forma di prestito titoli.
     Nell’esperienza internazionale, tali fondi si avvalgono di un soggetto specializzato, il c.d. prime broker, che offre un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore della quota, monitoraggio del rischio assunto, clearing delle operazioni, etc.). I finanziamenti erogati da tali soggetti sono assistiti normalmente da una garanzia avente ad oggetto i beni del fondo finanziato.
URL: http://www.bancaditalia.it (percorso: pubblicazioni/Vigilanza/Bollettino di Vigilanza)


  

Forfaiting (o sconto a forfait)

   Operazione di credito commerciale per il finanziamento a breve-medio termine delle esportazioni di beni strumentali o servizi. L’operazione si realizza con la cessione di titoli di credito da parte dell’esportatore ad una finanziaria denominata forfaiter, contro anticipazione del corrispettivo in denaro, al netto degli interessi e di una provvigione.
   Il forfaiter è un intermediario, solitamente internazionale, specializzato nello smobilizzo di crediti e che sconta gli effetti ad un tasso stabilito per un determinato periodo di tempo, previa valutazione dei rischi operazione.
   I crediti ceduti, in genere di importo rilevante, sono rappresentati da cambiali tratte internazionali (bills of exchange), emesse dall’esportatore verso i propri clienti esteri, ovvero da pagherò cambiari (promissory notes), emessi dagli importatori esteri in favore degli esportatori nazionali. Tali effetti devono avere una scadenza compresa fra i 6 mesi e i 10 anni (usualmente fino ai 5 anni) ed essere assistiti dall’avallo o una garanzia (fideiussione, lettera di credito a pagamento differito o standby L/C) di primaria banca dell’importatore.
   Lo sconto degli effetti può essere: pro soluto o senza ricorso (l’esportatore è liberato da qualsiasi responsabilità, dal momento in cui è stata consegnata la merce o i documenti comprovanti la spedizione) ovvero pro solvendo o “forfaiting improprio” (in caso di mancato pagamento dell’acquirente straniero, l’esportatore è tenuto a corrispondere al forfaiter la somma dovuta).
Fonti: art. 1, co. 2 lett. f), n. 2 del T.U.B. 385/93
URL: www.magistra.it


Fusione transfrontaliera

   Fusione tra società costituite in Stati diversi e, quindi, costituite in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza e soggette alla medesima legislazione.
   Secondo il sitema di diritto internazionale privato vigente in Italia (legge 31 maggio 1995, n. 218), tali fusioni sono soggette alle leggi degli Stati interessati. Pertanto, la fusione trasfrontaliera è ammissibile nel nostro ordinamento giuridico e può realizzarsi rispettando le norme nazionali di ciascuna società partecipante; ciò rende l’operazione alquanto complessa, potendovi essere difformità, anche sostanziali, nella disciplina della fusione in ciascuno Stato interessato.
   Per regolamentare le fusioni tranfrontaliere la Commissione CE ha proposto una direttiva CE (proposta di Direttiva del 18 novembre 2003), riguardante le società di capitali costituite secondo la legislazione di uno Stato membro ed aventi la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro principale luogo di stabilimento all’interno della Unione Europea, purché almeno due delle società interessate siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi.
   Pur mancanza di una disciplina comunitaria ad hoc, attualmente le fusioni transfrontaliere devono ritenersi ammissibili in tutti gli Stati membri, poiché Il regolamento CE n. 2157/2001, che introduce la Società europea-SE, ha previsto che questa possa formarsi anche attraverso la fusione di due o più società, costituite secondo la legge di uno Stato membro, con sede legale o direzione centrale all’interno della Comunità, purché almeno due di tali società siano disciplinate dalla legge di uno Stato differente.
Fonti: art. 25, legge 31 maggio 1995, n. 218; regolamento CE 8 ottobre 2001, n. 2157, sulla società europea; proposta di direttiva del 18 novembre 2003 sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali
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