il diritto commerciale d’oggi
    II.9 – ottobre 2003

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

I

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
in Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235 – Suppl. Ordinario n. 159
     Estratto: artt. 31 e 32

 

(Omissis)

Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Art. 31 – Gruppi di impresa
     1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
     2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all’articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l’esecuzione a una società consorziata.
     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

Art. 32 – Modifica all’articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
     1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d’azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma quinto dell’articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».
     2. All’articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 1676».

(Omissis)

 

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