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    IV.4 – aprile 2005
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n. 4-2005
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GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE FIRENZE, 20 maggio 2004 (ord.) – Ferretti c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
Qualora sia disposto con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, la decorrenza del termine di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/2003, ove non sia indicato nella stessa ordinanza, deriva direttamente dal disposto dell’art. 1, comma 5, del medesimo d. lgs. e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione.

TRIBUNALE FIRENZE, 7 ottobre 2004 (ord.) – Galli ed altri c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 5/2003, in copia unica presso il difensore costituito per più parti.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito della controversia; l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione del Collegio.

TRIBUNALE FIRENZE, 7 ottobre 2004 (ord.) – Tozzi Manfredi c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito della controversia; l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione del Collegio.

 


 

 

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