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GIURISPRUDENZA
TRIBUNALE FIRENZE,
20 maggio 2004 (ord.) – Ferretti c. Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in
presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera
c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art.
6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono
una fase necessaria del procedimento.
Qualora sia disposto con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione
della causa dal ruolo, la decorrenza del termine di cui all’art.
6 d. lgs. n. 5/2003, ove non sia indicato nella stessa ordinanza,
deriva direttamente dal disposto dell’art. 1, comma 5, del
medesimo d. lgs. e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza
o dalla sua comunicazione.
TRIBUNALE FIRENZE, 7 ottobre
2004 (ord.) – Galli ed altri c. Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza
notificata, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 5/2003, in
copia unica presso il difensore costituito per più parti.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente
di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta
d’inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito
della controversia; l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs.
5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13,
n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione
del Collegio.
TRIBUNALE FIRENZE, 7 ottobre
2004 (ord.) – Tozzi Manfredi c. Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione
di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art.
8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria
di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di
cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del
procedimento.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente
di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta
d’inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito
della controversia; l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs.
5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13,
n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione
del Collegio.
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