Parte dell’attività
aziendale (secondo la terminologia aziendalistica:
area d’affari o funzione aziendale), idonea
ad essere svolta – a seguito di cessione di
tale attività – in modo autonomo da un’altra
impresa.
Il codice civile, nel
testo originario, prevedeva soltanto la cessione dell’azienda
(ossia del complesso di beni organizzati dall’imprenditore
per esercitare l’impresa: artt. 2112 e 2555
ss.); tuttavia, nella pratica, nonché in giurisprudenza
e dottrina la disciplina della cessione di azienda
azienda (soprattutto per le norme a tutela dei lavoratori:
art. 2112 cod. civ. ed art. 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428) era ritenuta applicabile alla cessione
di una sua parte. Ora la figura di ramo aziendale
(“parte dell’azienda”) è
definita espressamente dal nuovo testo dell’art.
2112 (modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18),
che, al 5° comma, parla di «parte dell’azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma
di un’attività economica» e «presistente
come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identità».
La definizione di ramo
aziendale è destinata ad essere modificata
in attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30
(delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro), essendo previsto, in particolare, che
il requisito dell’autonomia funzionale per il
ramo aziendale non sia necessariamente preesistente,
ma debba sussistere nel momento del suo trasferimento.
Fonti: art. 2112 cod. civ. (modificato dal
d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18); legge 14 febbraio
2003, n. 30, art. 1, 2° comma, lettera p).