Mediatore creditizio
Chi
professionalmente o abitualmente mette in
relazione anche attraverso attività
di consulenza banche o intermediari finanziari
con la potenziale clientela al fine della concessione
di finanziamenti, senza essere legato ad alcuna
delle parti da legami di collaborazione, dipendenza
o rappresentanza.
Ai mediatori creditizi
è preclusa la possibilità di concludere
i contratti, nonché di erogare i finanziamenti.
Lattività di mediazione o di consulenza
nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari è riservata
ai soggetti iscritti in apposito albo, istituito
presso il Ministero dellEconomia, che si
avvale dellUIC (Ufficio Italiano Cambi).
La riserva di attività in favore dei mediatori
creditizi, penalmente sanzionata, non opera nei
confronti di banche, intermediari finanziari,
promotori finanziari e imprese assicurative. Non
costituisce mediazione creditizia la raccolta
di richieste di finanziamento effettuata, nellambito
della specifica attività svolta e strumentalmente
ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi
o di soggetti iscritti in albi, elenchi o ruoli.
Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108; D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, regolamento
URL:
http://www.uic.it
Mercato
L’aggregato
degli scambi potenzialmente interferenti.
Rispetto al tradizionale
riferimento territoriale (“mercato è
il luogo …”), è meglio far
riferimento – considerati anche gli attuali
mezzi di comunicazione – alla generica espressione
“aggregato” (ma si potrebbe pure parlare
di “insieme”); ciò che fa di
una pluralità un insieme è allora
la circostanza che, comunque, e dunque non solo
per unicità di luogo, gli scambi possono
interferire. Che il “mercato” sia
un fenomeno costituito da “scambi”
è sicuro e tradizionale; ciò che
di una pluralità di scambi fa un “mercato”
è la circostanza che – un tempo,
per svolgersi nello stesso luogo; oggi, per la
facilità di comunicazioni e conoscenze
a distanza – gli scambi possono interferire
per quantità, condizioni e prezzi.
Individuata la realtà
economica e fattuale, più difficile è
individuare la rilevanza giuridica del mercato
in quanto tale. Probabilmente, si tratta di un
centro, ossia di un punto di riferimento di interessi
(e dunque di norme) non personificato, nel senso
che gli interessi, che le norme di disciplina
del mercato tendono a tutelare, sono in sé
diversi, hanno natura pubblica e privata, nonché
fanno capo a soggetti diversi (gli operatori,
i clienti, l’efficienza del sistema economico,
ecc.).
Nel nostro ordinamento
manca una espressa definizione legislativa di
mercato (non è, però, una manchevolezza)
ed anche una disciplina generale; vi sono, invece,
specifiche considerazioni del mercato, a seconda
del criterio di rilevanza giuridica: vedi, in
particolare, la nozione di mercato presupposta
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, la quale
disciplina la concorrenza – ossia il sistema
di interferenza degli scambi – nel mercato
e gli interessi che vi sono coinvolti.
Fonti: legge 16 ottobre 1990, n. 287
Modelli di organizzazione
Tale
espressione (più precisamente, modelli
di organizzazione dellente) definisce,
in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta
adottati da una società (o altri enti)
per impedire che gli amministratori ed i dirigenti
(i c.d. soggetti in posizione apicale)
e le persone sottoposte alla loro direzione o
vigilanza commettano determinati reati nel suo
interesse o vantaggio, reati di cui in
base alla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche (d. lgs. 8 giugno 2001,
n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di
convenzioni internazionali sia chiamata
a rispondere direttamente la stessa società
con una apposita sanzione (oltre che, in base
al diritto penale, il suo autore materiale).
Il modello di organizzazione
(predisposto dalla società interessata,
anche sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative) introduce
una procedimentalizzazione nellattività
di impresa, creando una apposita struttura di
sorveglianza, volta a prevenire il compimento
dei reati ed idonea ad evitarne limputazione
alla medesima società, a somiglianza di
quanto avviene con i compliance programs
nel diritto statunitense. Nel nostro ordinamento
la responsabilità dellente è
esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
lente abbia adottato, prima della commissione
del reato, un modello idoneo a prevenirlo; sia
stato affidato ad un organismo interno dellente
il il compito di vigilare sul funzionamento e
losservanza dei predetto modello; il reato
sia stato commesso eludendo fraudolentemente lo
stesso modello; lorganismo interno abbia
adeguatamente vigilato.
Fonti: artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno
2001, n. 231
URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc
75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument
Moneta elettronica
Dispositivi
elettronici che consentono di movimentare
con valore solutorio analogo a quello della moneta
materiale saldi monetari. La
moneta elettronica (rappresentata solitamente
da una tessera di plastica con incorporato un
processore elettronico, nel quale è memorizzato
il valore monetario attribuito alla stessa tessera,
per consentire al titolare di compiere operazioni
di pagamento) può essere emessa solo previa
ricezione di fondi di valore non inferiore al
valore monetario emesso.
Lattività
di emissione di moneta elettronica è riservata
alle banche o ad imprese specializzate (Istituti
di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere,
altresì, attività connesse e strumentali,
nonché offrire servizi di pagamento; ad
essi è preclusa lattività
di concessione di crediti in qualunque forma.
Fonti: art. 55, della legge 1° marzo
2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001), che,
in attuazione di direttive comunitarie, ha modificato
il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
URL: http://www.bancaditalia.it
(Gli istituti di moneta elettronica)
http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html