il diritto commerciale d’oggi
    II.7 – luglio-agosto 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
G
H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


Dead-lock (clausole di)

     Clausole statutarie (o di patti parasociali) che, secondo la pratica internazionale degli affari, sono volte a superare situazioni di stallo decisionale nella gestione dell’impresa sociale (specie se costituita come joint venture paritetica), preservandone la funzionalità e la continuità attraverso vari meccanismi, tra i quali: il casting vote (attribuire la prevalenza nell’organo operativo, in caso di parità di voti, alla determinazione del presidente, con un doppio voto); il cooling-off (prevedere apposite procedure per il riesame delle proposte in contrasto, con la partecipazione dell’alta direzione aziendale o di esperti per proporre soluzioni di compromesso) o l’arbitrato (affidare ad arbitri il compito di dirimere le divergenze gestionali).
     Pur non essendovi nel nostro diritto societario esplicite preclusioni per l’utilizzazione di simili clausole (un ostacolo, tuttavia, può essere considerata la competenza esclusiva degli amministratori per la gestione sociale, con divieto di delegarla a terzi), esse sono utilizzate raramente in Italia. Una diversa prospettiva, però si apre, a seguito della nuova disciplina delle controversie in materia societaria; infatti, è previsto espressamente che nelle società a responsabilità limitata e nelle società di persone l’atto costitutivo possa contenere «clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati da soggetto estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società», con una decisione vincolante, reclamabile davanti ad un collegio, soltanto se ciò sia previsto nello statuto sociale.
Fonti: art. 37, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5


Derivati su crediti

     Contratti aventi a oggetto il trasferimento del rischio – relativo a un determinato credito (reference obligation) – da un soggetto che intende acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a un soggetto che intende prestarla (protection seller), senza trasferire il credito sottostante. Il modello contrattuale più semplice che risponde a questa definizione è il credit default swap.
     Nella pratica commerciale sono diffuse una serie di fattispecie più complesse. Le più comuni sono:
     – i credit spread swap, nei quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread di mercato e quello fissato dal contratto;
     – i total rate of return swap, con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi di cassa generati da un’attività di riferimento alla controparte (protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
     – le credit-linked notes, costituite dalla combinazione di un titolo (il c.d. “titolo ospite”, emesso dal protection buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione) e di un derivato su crediti.
Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento Governatore della Banca d’Italia 8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)


Dumping

     Pratica commerciale che consiste nello scaricare sul mercato estero la produzione esuberante – rispetto al mercato interno – di un certo bene, vendendo all’estero la quantità esuberante ad un prezzo inferiore (normalmente sottocosto) a quello del mercato interno e coprendo tali perdite con l’extraprofitto realizzato in quest’ultimo mercato, grazie a dazi che ostacolino l’importazione degli stessi beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi mercati, con conseguente pregiudizio per i produttori del Paese importstore.
     A differenza dei prezzi predatori, il dumping riguarda unicamente le esportazioni da un mercato ad un altro, quando vi siano ostacoli al commercio tra i due mercati; esso è perciò preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per legittimare le azioni antidumping e le misure di salvaguardia adottate da uno Stato a favore dei propri produttori contro le importazioni in dumping provenienti dall’estero.
     La Comunità Europea ha disciplinato la materia, recependo le regole previste dall’Accordo Antidumping dell’OMC scaturito dall’Uruguay Round, relativo all’attuazione dell’art. VI del General Agreement on Tariffs and Trade-GATT.
Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97


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