Dead-lock
(clausole di)
Clausole
statutarie (o di patti parasociali) che, secondo la
pratica internazionale degli affari, sono volte a
superare situazioni di stallo decisionale nella gestione
dell’impresa sociale (specie se costituita come
joint venture paritetica), preservandone
la funzionalità e la continuità attraverso
vari meccanismi, tra i quali: il casting vote
(attribuire la prevalenza nell’organo operativo,
in caso di parità di voti, alla determinazione
del presidente, con un doppio voto); il cooling-off
(prevedere apposite procedure per il riesame delle
proposte in contrasto, con la partecipazione dell’alta
direzione aziendale o di esperti per proporre soluzioni
di compromesso) o l’arbitrato (affidare ad arbitri
il compito di dirimere le divergenze gestionali).
Pur non essendovi nel
nostro diritto societario esplicite preclusioni per
l’utilizzazione di simili clausole (un ostacolo,
tuttavia, può essere considerata la competenza
esclusiva degli amministratori per la gestione sociale,
con divieto di delegarla a terzi), esse sono utilizzate
raramente in Italia. Una diversa prospettiva, però
si apre, a seguito della nuova disciplina delle controversie
in materia societaria; infatti, è previsto
espressamente che nelle società a responsabilità
limitata e nelle società di persone l’atto
costitutivo possa contenere «clausole con le
quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati
da soggetto estraneo alla società, i contrasti
tra coloro che hanno il potere di amministrazione
in ordine alle decisioni da adottare nella gestione
della società», con una decisione vincolante,
reclamabile davanti ad un collegio, soltanto se ciò
sia previsto nello statuto sociale.
Fonti:
art.
37, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
Derivati su crediti
Contratti
aventi a oggetto il trasferimento del rischio
relativo a un determinato credito (reference obligation)
da un soggetto che intende acquisire copertura
dal suddetto rischio (protection buyer) a un
soggetto che intende prestarla (protection seller),
senza trasferire il credito sottostante. Il modello
contrattuale più semplice che risponde a questa
definizione è il credit default swap.
Nella pratica commerciale
sono diffuse una serie di fattispecie più complesse.
Le più comuni sono:
i credit spread
swap, nei quali il protection buyer acquisisce
il diritto di riscuotere dal protection seller
una somma pari alla differenza tra lo spread
di mercato e quello fissato dal contratto;
i total rate
of return swap, con i quali un soggetto (protection
buyer) cede tutti i flussi di cassa generati da
unattività di riferimento alla controparte
(protection seller) che, a sua volta, trasferisce
al protection buyer flussi di cassa collegati
ad un indice di mercato aumentato o diminuito di un
determinato spread (il reference rate);
le credit-linked
notes, costituite dalla combinazione di un titolo
(il c.d. titolo ospite, emesso dal protection
buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione)
e di un derivato su crediti.
Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58; provvedimento Governatore della Banca dItalia
8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it
(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti
finanziari derivati)
Dumping
Pratica
commerciale che consiste nello scaricare sul mercato
estero la produzione esuberante – rispetto al
mercato interno – di un certo bene, vendendo
all’estero la quantità esuberante ad
un prezzo inferiore (normalmente sottocosto) a quello
del mercato interno e coprendo tali perdite con l’extraprofitto
realizzato in quest’ultimo mercato, grazie a
dazi che ostacolino l’importazione degli stessi
beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi
mercati, con conseguente pregiudizio per i produttori
del Paese importstore.
A differenza dei prezzi
predatori, il dumping riguarda unicamente
le esportazioni da un mercato ad un altro, quando
vi siano ostacoli al commercio tra i due mercati;
esso è perciò preso in considerazione
dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
per legittimare le azioni antidumping e le
misure di salvaguardia adottate da uno Stato a favore
dei propri produttori contro le importazioni in dumping
provenienti dall’estero.
La Comunità Europea
ha disciplinato la materia, recependo le regole previste
dall’Accordo Antidumping dell’OMC
scaturito dall’Uruguay Round, relativo
all’attuazione dell’art. VI del General
Agreement on Tariffs and Trade-GATT.
Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97