il diritto commerciale d’oggi
  II.3 – marzo 2003
RUBRICHE
 

DIZIONARIO

a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

 

 

 

 

 

Voci
Nel dizionario sono riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con l’indicazione delle relative fonti normative, nonché di taluni links per l’approfondimento in “rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci, né di sistematicità nella loro illustrazione.

 

 ADR (Alternative Dispute Resolution)

   Procedure utilizzate per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario o arbitrale. Molto diffuse all’estero, specie nel mondo anglosassone, le ADR si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione (con cui un terzo – che può essere anche il giudice o l’arbitro, prima di giudicare la controversia in un processo ordinario o arbitrale – aiuta le parti a comporre la lite e raggiungere un accordo transattivo), la mediation (una sorta di conciliazione, nella quale un terzo, il mediatore, ha funzione propositiva, indicando alle parti soluzioni, anche al di fuori della lite), mediation on line (sistema basato su un software, che – in controversie di carattere pecuniario, specie per ragioni risarcitorie – mette in comunicazione le proposte migliorative via via formulate da ciascuna parte, raggiungendosi l’accordo quanto la proposta di una parte rientri in una distanza minima preterminata rispetto all’ultima proposta dell’altra parte; nella blind mediation, una parte non conosce l’offerta dell’altra fino alla conclusione della procedura), mini-trial (processo simulato per consentire alle parti di valutare gli esiti di un giudizio ordinario – senza subirne i costi ed i tempi – e raggiungere così un accordo).
   In Italia è disciplinata espressamente la conciliazione in sede giudiziale; attualmente l’orientamento legislativo, anche sulla base di indicazioni della Comunità Europea (libro verde del 19 aprile 2002), è nel senso di favorire, in generale, le ADR, quanto meno per ridurre il ricorso alla giustizia statale. Inoltre, è riconosciuta efficacia a forme di tutela in sede di autodisciplina, quale – per la pubblicità ingannevole – il giurì del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. In Parlamento sono state presentate quattro proposte di legge (Camera dei Deputati, C-541, C-2463, C-2538 e C-2877); mentre per le controversie in materia societaria, finanziaria e bancaria il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, attuativo della riforma del diritto societario, ha disciplinato la conciliazione stragiudiziaria davanti ad appositi organismi di conciliazione.
Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del D. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega di riforma del diritto societario); artt. 38-40 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
URL: http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/availability/it_dpi_availability_number_2002_04.html

ADRs (American Depositary Receipts)

     Certificati emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense che rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili nei mercati statunitensi in valuta locale titoli emessi da società straniere, di cui tali certificati attestano il deposito presso una banca. In definitiva, non essendo consentita in quei mercati la negoziazione di titoli stranieri in valuta originaria, sono quotati titoli rappresentativi di questi ultimi, sulla base di programmi di investimento stabiliti dall’emittente degli ADRs e che presentano una varia tipologia. Per la quotazione degli ADRs possono essere richiesti adempimenti o prescrizioni a carico delle società straniere (le cui azioni o obbligazioni sono rappresentati da quei titoli), alle quali sembra ora applicabile la legge antifrode dal Congresso degli USA (Sarbanes-Oxley Act of 2002).
     Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti diritti analoghi a quelli spettanti agli azionisti della società “rappresentata”; tuttavia, non c’è uniformità di comportamento tra gli emittenti italiani quotati – per il tramite di ADRs – al New York Stock Exchange in ordine alla partecipazione di quei titolari all’assemblea della società; in particolare, è discusso se essi possano partecipare all’assemblea in proprio o debbano partecipare come delegati della banca depositaria.
URL: http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm http://www.sec.gov/answers/adrs.htm
 http://www.icgn.org/consultative/032602.html

Agente in attività finanziaria

     Chi è stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1, del d.lgs. 385/93, t.u. delle norme in materia bancaria e finanziaria; ossia le attività di: assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi).
    L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di “agente in attività finanziaria” è riservata ai soggetti iscritti in un elenco tenuto dall’UIC (Ufficio Italiano Cambi) ed è sottoposto a una specifica regolamentazione e forme di controllo pubblico Gli intermediari finanziari (iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del citato d.lgs. 385/93) potranno stabilmente avvalersi per la distribuzione di propri prodotti solo di detti “agenti”.
Fonti: d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 13 dicembre 2001, n. 485
URL: http://www.uic.it

Anatocismo

     Fattispecie in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una lunga tradizione che risente del diritto romano e degli influssi di orientamenti di carattere religioso, consente l’anatocismo soltanto a determinate condizioni e, precisamente, «solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi». La norma fa salvi gli usi contrari, aprendo la strada, per le operazioni bancarie, a forti contrasti interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) ed in un intervento della Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425).
     La capitalizzazione degli interessi nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria è oggetto di speciale regolamentazione nel Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) e nelle norme di attuazione; secondo tale disciplina è rimessa al contratto la determinazione dei tassi e della loro periodicità nel conto corrente (purché identica per i tassi attivi e passivi), escludendosi la sola capitalizzazione periodica successiva alla chiusura definitiva del conto. Nei contratti bancari e finanziari, qualora sia prevista la capitalizzazione infrannuale, devono essere indicati il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera del CICR del 9 febbraio 2000

Appalto integrato

     Appalto con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente e con un’unica gara, sia la costruzione di opere pubbliche, sia la loro progettazione esecutiva (ossia il completamento del progetto predisposto dall’ente appaltante, attraverso propri tecnici o con incarico professionale a professionisti esterni). In tal modo le imprese di costruzioni allargano il loro campo d’azione per i lavori pubblici, unificandosi il mercato delle costruzioni e quello della progettazione (sia pure solo esecutiva).
     Per la progettazione esecutiva di appalto integrato l’impresa appaltante deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto, individuandolo in sede di offerta o eventualmente associato. Inoltre, per evitare che l’affidamento della progettazione all’impresa costruttrice provochi aumenti di costi per l’ente appaltante, a causa di varianti rese necessarie dalla progettazione, è stabilito che l’appaltatore risponda dei conseguenti ritardi ed oneri, qualora le varianti siano imputabili a carenze del progetto esecutivo.
     La possibilità di ricorrere all’appalto integrato attualmente è consentita – con una modificazione alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109) – per lavori di importo inferiore ad euro 200 mila e per quelli pari o superiori ad euro 10 milioni, nonché per tutte le opere in cui la componente tecnologica-impiantistica sia superiore al 60% del valore dell’opera.
Fonti: art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall’art. 7, 1° comma, lettera l) della legge 1° agosto 2002, n. 166

Beni intangibili (intangibles)

     Vi si comprendono tutti i beni e le attività immateriali (intangibles, nella terminologia anglosassone): marchi, brevetti, tecnologie, segreti industriali, know-how, software, segreti industriali, concessioni, licenze, ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene non sia “tangibili” costituiscono risorse fondamentali per le imprese nell’economia attuale e che sono ritenuti di fondamentale importanza per la valutazione di un’impresa, specie se operante nella c.d. new economy. Si tratta di beni immateriali ad utilità differita nel tempo e di durata indeterminata, i quali, pur non avendo solitamente un costo storico, sono suscettibili di essere trasferiti a terzi e, quindi, di valutazione.
     La contabilità a livello internazionale attribuisce sempre più attenzione alla valorizzazione in bilancio per i beni immateriali (vedi lo IAS, n. 3928, § 8); agli intangibles fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis, cod. civ., secondo cui la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata».
Fonti: art. 2427, n. 3-bis, cod. civ.

Cartolarizzazione

     Operazione finanziaria (denominata anche securitization) con la quale un insieme di crediti pecuniari – esistenti o futuri, ed individuabili in blocco – ovvero anche un solo credito, è ceduto a una società “veicolo” che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni (Special Purpose Vehicles o SPV) e che emette, in relazione ad esse, titoli (asset backed securities) negoziabili.
     Le somme corrisposte alla SPV dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché per pagare i costi dell’operazione. Sorge così un vero e proprio patrimonio separato, con la segregazione – a garanzia dei portatori dei titoli emessi – del portafoglio di crediti ceduti e dei flussi finanziari da essi derivanti.
     Alle operazioni di cartolarizzazione partecipa necessariamente anche il servicer, ossia una società incaricata della riscossione dei crediti ceduti, nonché incaricata dei servizi di cassa e pagamento nell’ambito di tali operazioni.
Fonti: legge 30 aprile 1999, n. 130
URL: http://www.bancaditalia.it (Disposizioni per le società di cartolarizzazione)

Centrale d’Allarme Interbancaria

     Archivio informatico automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento in cui vengono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista, al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dall’intero circuito degli assegni bancari e postali (“revoca di sistema”). Sono, inoltre, registrate informazioni sui soggetti cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, nonché l’indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati.
     La Centrale è stata istituita a seguito della depenalizzazione dell’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista e la conseguente trasformazione della fattispecie in illecito amministrativo.
Fonti: d. lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205; decreto del Ministro della Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458; regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002
URL: http://www.bancaditalia.it

 

Compliance programs: vedi “Modelli di organizzazione

Contratti di garanzia finanziaria

     Contratti con cui una parte costituisce a favore dell’altra parte una garanzia su contante o strumenti finanziari mediante trasferimento della proprietà o costituzione di pegno.
     Tali garanzie sono disciplinate da una direttiva comunitaria allo scopo di migliorarne la certezza giuridica; in particolare, la direttiva si propone di evitare che trovino applicazione ai contratti di garanzia le disposizioni nazionali sull’insolvenza, che ostacolino il realizzo delle garanzie stesse, ovvero che pongano in dubbio la validità di compensazione bilaterale per “close-out”. La nuova normativa si applica ai rapporti fra imprese finanziarie, nonché a quelli in cui almeno una delle parti sia un’impresa finanziaria; la normativa non riguarda i casi in cui beneficiario o datore delle garanzia sia una persona fisica.
Fonti: direttiva CE 20002/47/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

Corporate governance

     L’insieme di regole e sistemi predisposti – a livello legislativo o regolamentare, ovvero, in via di autoregolamentazione, da una società di capitali – per governare con efficienza e trasparenza l’impresa societaria, coordinando gli interessi degli imprenditori e degli investitori, nonché disciplinando le funzioni dei managers. La corporate governance investe vari aspetti dell’organizzazione societaria, riguardando i rapporti tra soci ed amministratori, i sistemi di gestione e di controllo delle società, nonché l’assetto proprietario delle società ed il mercato dei capitali.
     Il codice civile e, soprattutto, il decreto Draghi del 1998 stabiliscono le regole minime di corporate governance; altre regole, più restrittive, possono essere stabilite – come condizione per la quotazione e la negoziazione nei mercati regolamentati – dalle borse e dai gestori dei mercati riconosciuti, ovvero da codici di autoregolamentazione, cui la società si sottoponga volontariamente, dandone comunicazione al mercato.
Fonti: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
URL: http://www.consob.ithttp://www.icgn.org/documents/globalcorpgov.htm
         http://www.borsaitalia.it/ita/servizi/pubblicazioni/ (codice di autodisciplina)

Covered bonds

     Strumenti finanziari che riconoscono all’investitore un privilegio su una porzione dell’attivo dell’emittente rappresentata, in genere, da finanziamenti immobiliari o da crediti verso il settore pubblico. Tali titoli si sono originariamente sviluppati in Germania (Pfandbriefe), ma strumenti analoghi sono stati introdotti anche in Francia (obligations foncières) e in Spagna (cedulas ipotecarias); nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica.
     L’emissione di questi strumenti finanziari è particolarmente vantaggiosa per gli intermediari bancari, siccome tali titoli beneficiano di un trattamento preferenziale in termini di regolamentazione prudenziale e soddisfano le condizioni richieste dal Sistema europeo delle banche centrali per l’inserimento nella lista delle attività idonee come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
URL: http://www.hypverband.de/hypverband

Derivati su crediti

     Contratti aventi a oggetto il trasferimento del rischio – relativo a un determinato credito (reference obligation) – da un soggetto che intende acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a un soggetto che intende prestarla (protection seller), senza trasferire il credito sottostante. Il modello contrattuale più semplice che risponde a questa definizione è il credit default swap.
     Nella pratica commerciale sono diffuse una serie di fattispecie più complesse. Le più comuni sono:
     – i credit spread swap, nei quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread di mercato e quello fissato dal contratto;
     – i total rate of return swap, con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi di cassa generati da un’attività di riferimento alla controparte (protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
     – le credit-linked notes, costituite dalla combinazione di un titolo (il c.d. “titolo ospite”, emesso dal protection buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione) e di un derivato su crediti.
Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento Governatore della Banca d’Italia 8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)

Dumping

     Pratica commerciale che consiste nello scaricare sul mercato estero la produzione esuberante – rispetto al mercato interno – di un certo bene, vendendo all’estero la quantità esuberante ad un prezzo inferiore (normalmente sottocosto) a quello del mercato interno e coprendo tali perdite con l’extraprofitto realizzato in quest’ultimo mercato, grazie a dazi che ostacolino l’importazione degli stessi beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi mercati, con conseguente pregiudizio per i produttori del Paese importstore. A differenza dei prezzi predatori, il dumping riguarda unicamente le esportazioni da un mercato ad un altro, quando vi siano ostacoli al commercio tra i due mercati; esso è perciò preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per legittimare le azioni antidumping e le misure di salvaguardia adottate da uno Stato a favore dei propri produttori contro le importazioni in dumping provenienti dall’estero.
     La Comunità Europea ha disciplinato la materia, recependo le regole previste dall’Accordo Antidumping dell’OMC scaturito dall’Uruguay Round, relativo all’attuazione dell’art. VI del General Agreement on Tariffs and Trade-GATT.
Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97

Earn-out (clausola di)

     Clausola con la quale, nei contratti di acquisizione di società operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico (la c.d. new economy), il pagamento di una parte del prezzo (ovvero di una somma aggiuntiva al prezzo) è subordinato ad un determinato risultato economico della società acquisita in un periodo di tempo successivo al perfezionamento della cessione (closing).
     Nell’esperienza statunitense si distinguono due tipi di clausole: economic earn-out e performance earn-out. Con il primo tipo di clausole il prezzo è composto da una parte fissa e da una variabile, quest’ultima da corrispondersi al venditore per un certo periodo di tempo successivo al closing e commisurata all’andamento economico della società acquisita (ad esempio, il fatturato); ovvero la parte variabile è corrisposta direttamente dalla società acquisita al venditore a titolo di collaborazione per le prestazioni professionali che il medesimo si impegna ad effettuare per un certo periodo di tempo a favore della stessa società al fine di assicurare la migliore transizione tra la precedente e la nuova compagine sociale. Con il secondo tipo di clausole, invece, la parte variabile del prezzo è condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo (aumento delle vendite, della clientela, buon esito di un investimento, ecc.) previsti per i successivi anni in un business plan predisposto dal venditore.

Fair value

     Criterio di valutazione degli strumenti finanziari in bilancio, secondo un principio di contabilità internazionale (IAS 39), adottato dallo IASC (International Accounting Standards Committee), organismo privato che svolge attività di autoregolamentazione nella materia.
     Il “fair value” corrisponde – nel caso di strumenti quotati – al valore di mercato; negli altri casi occorre fare riferimento al valore di mercato di strumenti analoghi, ove esistenti, oppure a un valore stimato in base ai modelli generalmente utilizzati sul mercato. Una recente disposizione comunitaria impone l’utilizzo di questo criterio per la valutazione di tutti gli strumenti finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli detenuti fino a scadenza (held-to-maturity investments), dei crediti erogati direttamente dall’impresa che redige il bilancio (originated loans), delle partecipazioni in società controllate in modo esclusivo o congiunto e in quelle collegate, nonché delle passività diverse da quelle di trading.
     Più in generale, il regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606/02, impone alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato (e, se previsto dalla legge nazionale, anche alle altre società per azioni) di seguire tutti i princìpi IAS a partire dal 2005. Da ultimo, il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della riforma del diritto societario, prevede che nella nota integrativa al bilancio d’esercizio si debba fare riferimento – per le riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata – al loro valore di mercato (art. 2427, n. 3-bis, nuovo testo).
Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha modificato le norme europee in materia di bilanci individuali e consolidati (direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE)
URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
         http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

Firma digitale

     Sistema di elaborazione di un documento informatico in modo da rendere manifesta e verificare la sua autenticità ed integrità, analogamente a quanto avviene con il documento olografo e sottoscritto con la firma dell’autore.
     Nel sistema vigente (ma non ancora pienamente operativo) in Italia, la firma digitale si basa su una doppia chiave asimmetrica (due algoritmi per criptare e decriptare un documento informatico), attribuite entrambe da un ente di certificazione delle firme digitali (l’elenco di tali enti è tenuto dalla Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA) a chi voglia dotarsi della firma digitale, ossia al titolare: la prima chiave, conosciuta soltanto da quest’ultimo, per codificare i documenti prima di trasmetterli a terzi; la seconda chiave, messa a disposizione del pubblico, per verificare la provenienza di ogni documento dal titolare ed accertarne l’integrità.
Fonti:
art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.10 novembre 1997, n. 513; d. lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp

Fondazioni bancarie

     Enti costituiti a seguito delle operazioni di ristrutturazione effettuate – a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso (legge 30 luglio 1990, n. 218 e d. lgs. 356/1990) – dalle allora banche pubbliche, le quali hanno conferito l’azienda bancaria in società per azioni, ricevendo in cambio azioni rappresentative del capitale. Secondo la vigente disciplina civilistica le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private; la legge pone limiti ai fini che tali enti devono perseguire, alla destinazione del reddito, alla composizione e competenza degli organi. In particolare, sono individuati i “settori ammessi”, verso i quali prioritariamente le fondazioni dovranno indirizzare la propria attività, in rapporto prevalente con il territorio di competenza.
     Le fondazioni bancarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Economia (finché detengono il controllo delle partecipazioni bancarie, ma anche successivamente fino alla istituzione di un’autorità di controllo su tutti gli enti non-profit disciplinata dal codice civile). Specifiche disposizioni stabiliscono tempi e modalità circa la dismissione delle partecipazioni di controllo ancora detenute dalle società bancarie conferitarie.
Fonti: legge 23 dicembre 1998, n. 461; d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
URL: http://www.bancaditalia.it (Relazione annuale sul 2001)

Fondi speculativi

   Fondi di investimento che possono investire il proprio patrimonio anche in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia per i fondi comuni di investimento. I fondi speculativi possono ricorrere all’indebitamento, sia in liquidità, sia sotto forma di prestito titoli.
   Nell’esperienza internazionale, tali fondi si avvalgono di un soggetto specializzato, il c.d. prime broker, che offre un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore della quota, monitoraggio del rischio assunto, clearing delle operazioni. etc.). I finanziamenti erogati da tali soggetti sono assistiti normalmente da una garanzia avente ad oggetto i beni del fondo finanziato.
URL: http://www.bancaditalia.it (percorso: pubblicazioni/ Vigilanza/ Bollettino di Vigilanza)

 

Front running: vedi: “Insider trading

Insider trading

   Sfruttamento di informazioni riservate – riguardanti strumenti finanziari ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni in virtù della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio. Tale comportamento, ritenuto contrario al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione dei mercati finanziari, è vietato (più precisamente, è qualificato come reato, punito con la reclusione fino a due anni e con la multa; la materia è destinata ad essere disciplinata dalla Comunità Europea: vedi la proposta di direttiva sul market abuse, con il parere della Commissione), quando il possessore di quelle informazioni, avvalendosi di esse, acquisti, venda o compia altre operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di trading), ovvero comunichi, senza giustificato motivo, le stesse informazioni ad altri (comportamento definito di tipping) o consigli operazioni di investimento ad altri (comportamento definito di tuyautage). Non è sufficiente perciò compiere le operazioni in questione (come previsto, in precedenza, dalla legge 17 maggio 1991, n. 157), poiché occorre che il soggetto operi “avvalendosi” delle stesse informazioni; è così sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, bensì l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni.
   Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni riservate si abbia anche nel c.d. front running (letteralmente, correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario, ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione price sensitive su uno strumento finanziario, compia per proprio conto, poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra operazione, in modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione del cliente sulla quotazione del titolo. La Consob ha deciso di contrastare tale pratica, segnalando di recente alla magistratura gli operatori che se ne siano avvalsi.
Fonti: art. 180 ed artt. 185-187 del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it (percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)

Leveraged buy-out (LBO)

   Operazione (in realtà, una pluralità di operazioni) volta ad acquisire il controllo di una società (target), utilizzando la leva finanziaria e ricorrendo ai flussi di cassa (ovvero alla cessione di assets) della società acquisita per rimborsare i capitali necessari per la stessa operazione ed i relativi interessi. Si parla di managemet buy-out quando l’operazione è condotta dai managers della società da acquisire allo scopo di migliorare – divenuti essi proprietari del capitale di comando – la gestione e la redditività della stessa società.
   Il leveraged buy-out si realizza solitamente attraverso varie fasi: costituzione di una apposita società (NewCo), la quale raccoglie i mezzi finanziari occorrenti e, una volta acquisito il controllo della target, si fonde con la NewCo, in modo che i propri debiti siano adempiuti dalla società risultante dalla fusione e, quindi, con il patrimonio e con l’attività originariamente della target
   Poiché nel nostro ordinamento non è consentito che una società finanzi o garantisca l’acquisto delle proprie azioni (art. 2358 cod. civ., divieto sanzionato penalmente), si è dubitato circa la legittimità di tale operazione (vedi, in particolare, Cass. pen., 4 febbraio 2000, n. 5503); tali dubbi sono totalmente fugati dalla riforma del diritto societario (art. 7 della legge 3 ottobre 2001, n. 366; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), che, introducendo il nuovo l’art. 2501-bis cod. civ. ha prescritto una maggiore trasparenza per tale operazione (il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per soddisfare le obbligazioni della società risultante dell’operazione, con specifiche indicazioni nella relazione degli amministratori e degli esperti).
Fonti: art. 2501-bis cod. civ., nel nuovo testo introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

 

Management buy-out : vedi: “Leverage buy-out

 

MBO (Management by objectives): vedi: “Stock options

Mediatore creditizio

   Chi professionalmente o abitualmente “mette in relazione” – anche attraverso attività di consulenza – banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti, senza essere legato ad alcuna delle parti da legami di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
    Ai mediatori creditizi è preclusa la possibilità di concludere i contratti, nonché di erogare i finanziamenti. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo, istituito presso il Ministero dell’Economia, che si avvale dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi). La riserva di attività in favore dei mediatori creditizi, penalmente sanzionata, non opera nei confronti di banche, intermediari finanziari, promotori finanziari e imprese assicurative. Non costituisce mediazione creditizia la raccolta di richieste di finanziamento effettuata, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi o di soggetti iscritti in albi, elenchi o ruoli.  
Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, regolamento
URL: http://www.uic.it

Modelli di organizzazione

     Tale espressione (più precisamente, “modelli di organizzazione dell’ente”) definisce, in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta adottati da una società (o altri enti) per impedire che gli amministratori ed i dirigenti (i c.d. “soggetti in posizione apicale”) e le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza commettano determinati reati nel suo interesse o vantaggio, reati di cui – in base alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di convenzioni internazionali – sia chiamata a rispondere direttamente la stessa società con una apposita sanzione (oltre che, in base al diritto penale, il suo autore materiale).
     Il modello di organizzazione (predisposto dalla società interessata, anche sulla base di codici di comportamento delle associazioni rappresentative) introduce una procedimentalizzazione nell’attività di impresa, creando una apposita struttura di sorveglianza, volta a prevenire il compimento dei reati ed idonea ad evitarne l’imputazione alla medesima società, a somiglianza di quanto avviene con i compliance programs nel diritto statunitense. Nel nostro ordinamento la responsabilità dell’ente è esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: l’ente abbia adottato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenirlo; sia stato affidato ad un organismo interno dell’ente il il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei predetto modello; il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente lo stesso modello; l’organismo interno abbia adeguatamente vigilato.
Fonti: artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231
URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc 75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument

Moneta elettronica

     Dispositivi elettronici che consentono di movimentare – con valore solutorio analogo a quello della moneta “materiale” – saldi monetari. La moneta elettronica (rappresentata solitamente da una tessera di plastica con incorporato un processore elettronico, nel quale è memorizzato il valore monetario attribuito alla stessa tessera, per consentire al titolare di compiere operazioni di pagamento) può essere emessa solo previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso.
     L’attività di emissione di moneta elettronica è riservata alle banche o ad imprese specializzate (Istituti di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere, altresì, attività connesse e strumentali, nonché offrire servizi di pagamento; ad essi è preclusa l’attività di concessione di crediti in qualunque forma.
Fonti: art. 55, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001), che, in attuazione di direttive comunitarie, ha modificato il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
URL: http://www.bancaditalia.it (Gli istituti di moneta elettronica)
http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html

OPA (Offerta pubblica d’acquisto)

   Proposta di acquisto avente ad oggetto un determinato quantitativo di azioni (emesse da una società) – ovvero un determinato quantitativo di altri strumenti finanziari – ad un prezzo determinato, proposta rivolta pubblicamente a tutti i possessori di tali titoli. L’OPA può avere una pluralità di scopi, quali quello di effettuare un investimento finanziario, ovvero di acquisire il controllo della società emittente i titoli, ovvero eliminare gli azionisti di minoranza della stessa società (squeeze-out).
    Nella maggior parte dei paesi industrializzati il procedimento dell’OPA è disciplinato al fine di assicurare trasparenza, serietà e correttezza dell’operazione. Nei vari ordinamenti, peraltro, sono riscontrabili posizioni sostanzialmente diverse con riguardo ai diritti degli azionisti di minoranza in caso di offerte pubbliche di acquisto che comportino l’acquisizione del controllo di una società. Secondo un primo approccio (c.d. Market Rule) l’ordinamento non interviene nelle scelte del mercato (Stati Uniti). Un altro approccio (Equal Opportunity Rule) persegue il principio di pari opportunità economiche fra azionista di maggioranza ed azionisti di minoranza, disponendo l’obbligo – a carico di chi acquisisca il controllo di una società (o superi una determinata soglia quantitativa di partecipazione al capitale della società con diritto di voto) – di lanciare un’OPA nei confronti di tutti i portatori dei titoli della società (Inghilterra, Francia e Italia) ad un prezzo che include in tutto o in parte il “premio di controllo” (ossia il prezzo pagato al precedente controllante, normalmente più alto di quello di mercato delle azioni).  
Fonti: artt. 102 e segg. del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico della intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it

Passivity Rule

   Obbligo – posto a carico degli amministratori di società quotate – di astenersi dal compiere atti od operazioni che contrastino con il conseguimento degli obiettivi di una OPA in corso (ad esempio, aumenti di capitale, cessioni di rami d’azienda, stipula di finanziamenti ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria), la quale anche in seconda o terza convocazione devo deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
    La regola, mutuata dall’ordinamento inglese, pone limitazioni alle azioni difensive che possono essere poste in essere da parte della società target in caso di OPA ostile, al fine di favorire le operazioni di cambio del controllo societario; queste ultime, infatti, rappresentano, secondo la prevalente teoria economica, uno strumento utile per favorire comportamenti corretti ed efficienti degli amministratori nelle società quotate (market discipline).
Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it

Patrimoni destinati

   Istituto disciplinato dal d. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in attuazione della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366), predisposto dalla Commissione Vietti, per consentire il finanziamento di uno specifico affare. Quest’ultimo viene isolato sotto il profilo patrimoniale (responsabilità patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante attività della società, in deroga al generale principio stabilito dall’art. 2740 cod. civ.
   Ogni società può costituire uno o più patrimoni destinati (uno per ciascun affare). La deliberazione con cui viene costituito il patrimonio destinato stabilisce scopo, beni destinati, piano economico finanziario dell’affare, regole di rendicontazione. A fronte del patrimonio destinato possono essere emessi strumenti finanziari, anche nella forma di titoli partecipativi.
Fonti: art. 2447 bis ss. cod. civ., norme introdotte dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
          www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/ 02-04.080_090.pdf


Preference shares

   Strumenti finanziari con caratteristiche sia dei titoli di credito sia dei titoli di rischio; più precisamente, essi prevedono una remunerazione, in misura fissa o variabile, in correlazione al valore nominale dei titoli, subordinata alla circostanza che la società emittente abbia prodotto utili nell’anno precedente alla data del pagamento degli interessi.
   Le preference shares prevedono la postergazione nel rimborso del capitale e sono prive di diritti amministrativi.
URL: http://www.bancaditalia.it (percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni di vigilanza per le banche/titolo IV, cap. 1, § 3)

Prezzi predatori (predatory pricing)

   Vendita di beni o prestazione di servizi effettuate sottocosto da imprese in posizione dominante, al fine di estromettere dal mercato concorrenti attuali o potenziali, che non siano in grado di sostenere per un lungo periodo di tempo la “guerra dei prezzi”. Tale comportamento è considerato abuso di posizione dominante e, quindi, illecito in base alla disciplina antitrust italiana e comunitaria, qualora l’impresa sia in posizione dominante e pratichi un prezzo inferiore al costo marginale (vedi la Relazione della Commissione Europea sulla politica della concorrenza del 24 aprile 2002).
   Per valutare la illiceità di simili pratiche, assume rilevanza la possibilità – per l’impresa che le pone in essere – di godere di “sussidi incrociati”, ossia di bilanciare le perdite sostenute nel mercato con extra-profitti ottenuti dalla stessa su un mercato collegato. Più in generale, si ritiene necessario, per qualificare come predatoria l’operazione, che la struttura di mercato consenta all’impresa, che pratichi tale comportamento, di recuperare le somme investite nella vendita sottocosto (c.d. recoupment test).
    L’uso di prezzi predatori si distingue dalle vendite sottocosto, che riguardano esclusivamente la vendita al pubblico di beni e che sono considerate come atti di concorrenza sleale, quando ricorrono taluni presupposti.
Fonti: art. 3, lett. b), della legge n. 287/1990; art. 82 (ex 86) del Trattato CE
URL: www.agcm.it (percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267: Diano/Tourist, Ferry boat – Caronte shipping – Navigazione Generale Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf

Project financing

    Operazione complessa, nata nei paesi di common law, consistente nella copertura finanziaria di un progetto imprenditoriale (frequentemente infrastrutture nel settore delle opere pubbliche) sulla base delle prospettive di reddito e sui flussi di cassa attesi dalla specifica iniziativa; essa è realizzata attraverso più contratti collegati. All’operazione partecipa, normalmente, una banca (arranger) che organizza il prestito (reperisce i fondi sul mercato assicurando comunque la sottoscrizione diretta di un certo ammontare); i termini e le condizioni del finanziamento sono stabiliti nel term sheet. La banca, inoltre, effettua l’analisi dei costi, dei ricavi del progetto, della ripartizione dei rischi (information memorandum). Il finanziamento avviene mediante l’apporto di fondi assimilabili a capitale proprio (prestiti o anticipazioni a rimborso subordinato), ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti tradizionali con priorità di rimborso che possono essere con o senza garanzia reale).
   Regole particolari, specie con riguardo al piano economico e finanziario, sono previste per le operazioni realizzate nell’ambito di lavori pubblici.
Fonti: legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis
URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html

 

Reverse convertible: vedi: “Titoli strutturati

Società Europea (SE)

   Nuovo tipo di società di capitali, che si affianca a quelli già esistenti negli ordinamenti nazionali, adottabile solo da imprese ad operatività transnazionale; l’iniziativa per la costituzione della SE, infatti, può essere avviata solo da due società aventi la sede legale in differenti Stati membri, ovvero da parte di società comunque operanti già da tempo in altri Stati dell’Unione attraverso società affiliate.
   La SE è disciplinata da regolamento comunitario e, per gli aspetti da questo non coperti, dalle normative degli Stati membri, siano esse previste, in applicazione delle norme comunitarie, per disciplinare specificamente le SE, ovvero riguardino in generale le società per azioni. Disposizioni particolari sono state stabilite con direttiva comunitaria per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società.
Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e dir. 2001/86/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

Società tra avvocati (STA)

   Società – introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96, nell’ambito dell’attuazione di una direttiva comunitaria, volta a favorire il libero esercizio della professione forense nei Paesi dell’Unione Europea – avente ad oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione di avvocato (più precisamente, l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio) dei soci, i quali devono essere tutti in possesso di tale titolo e non possono partecipare ad altra STA.
   La società tra avvocati è disciplinata – per quanto non previsto dal D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra l’altro, un peculiare regime di pubblicità: iscrizione nel registro delle imprese, in apposita sezione speciale, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia; ed iscrizione nell’albo degli avvocati) – dalle norme che regolano le società in nome collettivo, nonché è soggetta alle norme professionali e deontologiche della professione forense.
   Al fine di preservare il principio di personalità della prestazione professionale (art. 2232 cod. civ.), l’incarico professionale conferito alla STA può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti necessari per la specifica attività richiesta. In particolare, il cliente può richiedere che l’incarico sia affidato ad un socio da lui indicato per iscritto; in difetto di tale scelta, la società deve comunicare al cliente il socio incaricato.
   Si discute se si tratta di un nuovo “tipo” di società ovvero di una società (appartenente ai tipi codificati) di diritto speciale.
Fonti: d. lgs.2 febbraio 2001, n. 96

 

Soggetti in posizione apicale: vedi: “Modelli di organizzazione

 

Stock options

   Le Stock options (e, più precisamente, i piani di stock options) costituiscono modi con cui una società remunera i propri amministratori (ovvero dirigenti o altri dipendenti), concedendo loro opzioni per il futuro acquisto o sottoscrizione di azioni della stessa società ad una determinata data (entro tale periodo di tempo, c.d. vesting period, la società può comunque deliberare nuovi aumenti di capitale) e ad un prezzo prestabilito (se le azioni sono attribuite a titolo gratuito si parla di stock grant). Esse costituiscono percio forme retributive (normalmente aggiuntive a quelle tradizionali), a carattere incentivante, essendo i beneficiari di tali piani (amministratori, dirigenti o altri dipendenti) stimolati a contribuire alla crescita di valore delle azioni, in modo da poterle acquistare o sottoscrivere ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato (è possibile che ne sia vietata l’alienazione per un determinato periodo di tempo, c. d. holding period).
   Diversi dai piani di stock options sono i management by objectives-MBO, compensi aggiuntivi (bonus, soltamente annuali) che una società si impegna a corrispondere ai propri dirigenti o amministratori, nel caso in cui essi raggiungano determinati obiettivi nello svolgimento del loro incarico.
   Le stock options sono ora previste dalla riforma del diritto societario e sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, dal TUIR (che distingue i piani rivolti alla generalità dei dipendenti ed i piani per singole categorie di dipendenti o singoli dipendenti). Per le società quotate in borsa devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio i compensi corrisposti agli amministratori, compresi i piani piani di stock options.
Fonti: art. 48, 2° comma, lettere g) e g-bis) del TUIR-D.P.R. n. 917/1986 (modificato dall’art. 13 del d. lgs. n. 505/1999); Delibera Consob n. 13613/2002; art. 2389, 2° comma, cod. civ. (nel testo introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
URL: www.borsaitalia,it

Titoli strutturati

   Titoli che uniscono in un unico strumento finanziario le caratteristiche di una obbligazione e di un contratto derivato. I flussi di pagamento per interessi sono indicizzati all’andamento del parametro sottostante alla componente derivata; a seconda del tipo di indicizzazione delle cedole e/o del pagamento del capitale a scadenza, i titoli strutturati sono diversamente denominati: le equity linked sono indicizzate all’andamento di titoli o indici azionari; le fixed reverse floaters l’indicizzazione è collegata in maniera complessa all’andamento dei tassi di interessi.
   Per una particolare tipologia di titoli strutturati, denominati reverse convertible e consistenti – di fatto – nella vendita all’investitore di una put option su specifici titoli azionari, il valore di rimborso può risultare inferiore a quello di sottoscrizione. La caratteristica dei titoli reverse convertible è quella di prevedere:
– la corresponsione di un tasso di interesse fisso;
– un diritto di opzione a favore dell’emittente che gli conferisce la facoltà di rimborsare il capitale alla scadenza mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una determinata società.
   Si tratta di titoli strutturati aventi normalmente durata pari o inferiore all’anno.
Fonti: Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, modificato con deliberazione 6 agosto 2002, n. 13710; art. 2411 cod. civ. (nel testo modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
URL: www.consob.it (percorso: pubblicazioni e commenti/ Quaderni di Finanza/ n. 35)

Valori mobiliari “standard”

   Titoli che, in ragione di “caratteristiche” consolidate sul mercato nazionale - connesse all’emittente, al rendimento, ai parametri di indicizzazione, ai tassi, alla periodicità della cedola, al rimborso del capitale - possono essere collocati senza la preventiva comunicazione alla Banca d’Italia, prevista dall’art. 129 del Testo unico bancario al fine di garantire la stabilità e l’efficienza del mercato dei valori mobiliari.
   Ai fini dell’esonero dalla comunicazione, l’importo delle operazioni non deve superare, su base annua, la soglia di 50 milioni di euro (150 milioni di euro in caso di titoli quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati).
Fonti: art. 129, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. IX, Cap. I
URL: www.bancaditalia.it (percorso: Pubblicazioni – Vigilanza – Bollettino di vigilanza giugno 2002)

Vendite sottocosto

   Vendita al pubblico di beni ad un prezzo inferiore a quello di acquisto (ossia inferiore al prezzo risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa con il prodotto, nonché diminuito degli eventuali sconti).
   Le vendite sottocosto – che si differenziano dal dumping e dai prezzi predatori, per la specificità della fattispecie qui considerata – sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che, in attuazione dell’art. 15 del Decreto Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114), le vieta agli esercizi commerciali che da soli o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo, detengano una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio; mentre le consente agli altri esercizi come modalità di vendita straordinaria (legge 19 marzo 1980, n. 80), per non più di tre volte l’anno, con una durata non superiore a 10 giorni per volta e distanziate da almeno 20 giorni. Sono comunque consentite le vendite sottocosto per prodotti deperibili o simili, obsoleti o difettati.
   La disciplina delle vendite sottocosto suscita perplessità: innanzitutto, per la obiettiva difficoltà di individuare, nel complesso sistema della distribuzione commerciale, quale sia il prezzo effettivo di acquisto per ciascun prodotto, al fine di verificarne la inferiorità rispetto al prezzo di rivendita (ossia, essere sottocosto la vendita); inoltre, per la possibilità che il divieto o le le limitazioni delle vendite sottocosto rappresentino modi per restringere nella distribuzione commerciale al dettaglio quella concorrenza che il Decreto Bersani vi ha cercato di introdurre con l’abolizione (in realtà, non completamente attuata) delle licenze di commercio.
Fonti: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218

Venture capital

   Finanziamento, con apporto di capitale di rischio (il venture capital costituisce perciò un tipo di private equity), a imprese medie-piccole o che generano utili dopo un lungo periodo di tempo. Il finanziamento viene realizzato attraverso l’acquisto di una partecipazione azionaria (o obbligazioni convertibili), in molti casi effettuato da un fondo chiuso, al cui capitale partecipano intermediari finanziari, investitori privati e fondi pensione.
   Il contratto tra il venture capitalist e l’impresa prevede normalmente lo staging: i fondi necessari per realizzare il progetto imprenditoriale vengono erogati in fasi successive, a condizione che determinati obiettivi reddituali e di crescita siano stati raggiunti. Ai finanziatori sono attribuiti poteri di controllo sulla gestione dell’impresa, normalmente, attraverso la assegnazione di un certo numero di posti nel consiglio di amministrazione (è abbastanza comune che i fondatori dell’iniziativa e gli investitori esterni abbiano un uguale numero di posti; in caso di controversie, un ruolo determinante è svolto dagli altri componenti l’organo amministrativo).
Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
URL: www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Intermedia