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Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze, 13 dicembre 2001, n. 485 Regolamento emanato ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria
(in Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio 2002, n. 40)
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini
del presente regolamento:
a) per decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
b) per testo unico bancario si intende
il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
c) per UIC si intende lUfficio
italiano dei cambi;
d) per intermediari finanziari si
intendono gli intermediari iscritti nellelenco generale previsto dallarticolo
106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nellelenco speciale
previsto dallarticolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti
del pubblico.
Art. 2 Contenuto dellattività
1. Ai fini del decreto legislativo e del
presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico lattività
di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da
uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti
riconducibili allesercizio delle attività finanziarie previste
dallarticolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di
autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non
integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di
fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nellesercizio delle
attività finanziarie previste dallarticolo 106, comma 1, del testo
unico bancario unicamente per lacquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
Art. 3 E l e n c o
1. Lesercizio professionale nei
confronti del pubblico dellattività di agenzia in attività
finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nellelenco istituito
presso lUIC ai sensi dellarticolo 3 del decreto.
2. Possono iscriversi nellelenco
le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nellarticolo 3,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso
dei requisiti previsti nellarticolo 3, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di
forma giuridica previsti nel codice civile.
3. Le persone fisiche di cui si avvalgono
le società italiane e i soggetti esteri di cui allarticolo 4 per
lo svolgimento dellattività di cui al comma 1 devono essere iscritte
nellelenco tenuto dallUIC.
4. La permanenza delliscrizione
nellelenco è condizionata alleffettivo svolgimento dellattività
di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dalliscrizione
nellelenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di
decadenza, apposita dichiarazione allUIC.
5. Entro novanta giorni dallentrata
in vigore del presente regolamento, lUIC disciplina con proprio provvedimento
la procedura e i termini per liscrizione nellelenco, per la comunicazione
delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le
forme di pubblicità dellelenco stesso, ai sensi dellarticolo
3, comma 7, del decreto legislativo.
Art. 4 Soggetti esteri
1. Lesercizio nel territorio della
Repubblica dellagenzia in attività finanziaria da parte di soggetti
aventi sede legale allestero, diversi dalle persone fisiche, è
subordinato alla iscrizione nellelenco previsto dallarticolo 3.
2. LUIC procede alliscrizione
nellelenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale
in uno Stato dellUnione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:
a) previsione, nelloggetto sociale, dello
svolgimento dellattività di agenzia in attività finanziaria
o di attività di natura finanziaria;
b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;
c) possesso dei requisiti di onorabilità
previsti dallarticolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti
che svolgono funzioni di direzione dellorganizzazione operante in Italia.
3. LUIC procede alliscrizione
nellelenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo
riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e delladeguamento
del Paese dorigine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni
emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate
in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza
dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione
di equivalenza sostanziale.
Art. 5 Altre attività esercitabili
1. I soggetti iscritti nellelenco
previsto dallarticolo 3 possono svolgere attività strumentali e
connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. è strumentale
lattività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di
agenzia; è connessa lattività accessoria che consente di
sviluppare lattività di agenzia.
2. Sono compatibili con lagenzia
in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nellelenco
previsto dallarticolo 3, le attività seguenti:
a) attività di agenzia per la promozione
di contratti stipulati da banche nellesercizio delle attività indicate
nellarticolo 106, comma 1, del testo unico bancario;
b) altre attività professionali per le
quali sia richiesta liscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti
da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime
proprio di ciascuna.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nellelenco
previsto dallarticolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento
consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna
delle disponibilità da trasferire.
Art. 6 Cancellazione e sospensione
cautelare dallelenco
1. Nei casi di gravi violazioni di legge,
di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, lUIC
contesta gli addebiti allinteressato e, valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dallelenco
al Ministro delleconomia e delle finanze, che la dispone con provvedimento
motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto
mesi dalla notificazione dellatto di contestazione.
2. La cancellazione dallelenco è
disposta dallUIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dellattività
di agenzia in attività finanziaria ovvero dufficio in caso di accertata
inattività protrattasi per oltre un anno e nellipotesi prevista
nellarticolo 3, comma 4.
3. Il Ministro delleconomia e delle
finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su
proposta dellUIC, può disporre la sospensione cautelare dallelenco
per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4
e 5.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta dellUIC e previa comunicazione della proposta
stessa allinteressato, può disporre la sospensione delle persone
fisiche iscritte nellelenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio
per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita
dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione
conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio.
5. La sospensione di cui al comma
4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato,
di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente
condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca
della misura di prevenzione.
Art. 7 Disposizioni finali
1. Ai sensi dellarticolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente
nei confronti del pubblico lattività di agenzia in attività
finanziaria senza essere iscritto nellelenco di cui allarticolo
3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Le disposizioni contenute nel
presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento,
alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari
finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.