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giugno 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 13 dicembre 2001, n. 485 – Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria
(in Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio 2002, n. 40)

Commento di Ranieri Razzante

Art. 1 – Definizioni
     
1. Ai fini del presente regolamento:
      a) per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
      b) per “testo unico bancario” si intende il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
      c) per “UIC” si intende l’Ufficio italiano dei cambi;
      d) per “intermediari finanziari” si intendono gli intermediari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.

Art. 2 – Contenuto dell’attività
      1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
      2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:
      a) la distribuzione di carte di pagamento;
      b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.

Art. 3 – E l e n c o
      1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell’elenco istituito presso l’UIC ai sensi dell’articolo 3 del decreto.
      2. Possono iscriversi nell’elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile.
      3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti esteri di cui all’articolo 4 per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 devono essere iscritte nell’elenco tenuto dall’UIC.
      4. La permanenza dell’iscrizione nell’elenco è condizionata all’effettivo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall’iscrizione nell’elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all’UIC.
      5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l’iscrizione nell’elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di pubblicità dell’elenco stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.

Art. 4 – Soggetti esteri
      1. L’esercizio nel territorio della Repubblica dell’agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 3.
      2. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:
      a) previsione, nell’oggetto sociale, dello svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria o di attività di natura finanziaria;
      b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;
      c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell’organizzazione operante in Italia.
      3. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell’adeguamento del Paese d’origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
      4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5 – Altre attività esercitabili
      1. I soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. è strumentale l’attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l’attività accessoria che consente di sviluppare l’attività di agenzia.
      2. Sono compatibili con l’agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3, le attività seguenti:
      a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell’esercizio delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario;
      b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

Art. 6 – Cancellazione e sospensione cautelare dall’elenco
      1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l’UIC contesta gli addebiti all’interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall’elenco al Ministro dell’economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell’atto di contestazione.
      2. La cancellazione dall’elenco è disposta dall’UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell’attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d’ufficio in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nell’ipotesi prevista nell’articolo 3, comma 4.
      3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell’UIC, può disporre la sospensione cautelare dall’elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.
      4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’UIC e previa comunicazione della proposta stessa all’interessato, può disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell’elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio.
      5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

Art. 7 – Disposizioni finali
      1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
      2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.

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