dircomm.it

giugno 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 – Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
(in Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 2002, n. 39)

Commento di Alessia Montonese

Art. 1.
     1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Art. 2.
     1. Ai fini del presente decreto si intende per:
     a) “firma elettronica” l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
     b) “certificatori” coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche;
     c) “certificatori accreditati” i certificatori accreditati in Italia ovvero in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;
     d) “certificati elettronici” gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi;
     e) “certificati qualificati” i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati dall’allegato II della medesima direttiva;
     f) “dispositivo per la creazione di una firma sicura” l’apparato strumentale, usato per la creazione di una firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 10;
     g) “firma elettronica avanzata” la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
     h) “accreditamento facoltativo” il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.

Art. 3.
     1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva.
     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: “Dipartimento”, svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 4.
     1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso, anche in via telematica, prima dell’inizio dell’attività, al Dipartimento.
     2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti tecnici ed organizzativi previsti dal regolamento di cui all’articolo 13 sono demandati al Dipartimento, che all’uopo può avvalersi degli organismi indicati nell’articolo 3, comma 2.
3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d’ufficio ovvero su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati.

Art. 5.
     1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.
     2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine alla solidità finanziaria ed alla onorabilità, rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui all’articolo 13.
     3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degli organismi indicati nell’articolo 3, comma 2.
     4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.

Art. 6.
     1. L’articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
     «Art. 10 (L). (Forma ed efficacia del documento informatico). – 1. Il documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
     2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
     3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.
     4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
     b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
     c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
     6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».

Art. 7.
     1. Dopo l’articolo 28 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è aggiunto il seguente:
     «Art. 28-bis (L). (Responsabilità del certificatore). – 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
     a) sull’esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
     b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
     c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.
     2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d’aver agito senza colpa.
     3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d’uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.»
.

Art. 8.
     1. All’articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:
     «1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica, del documento d’identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».
     2. All’articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
     «e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.».
     3. All’articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
     «4. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
     5. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.».

Art. 9.
     1. All’articolo 38 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:
     «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
     a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
     b) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).».

Art. 10.
     1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
     2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per l’accertamento di cui al comma stesso si procede in base al regime transitorio previsto dall’articolo 63 delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici stabilite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, e prorogato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2001.
     3. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

Art. 11.
     1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1o, 2o e 3o, e 9 del presente decreto.
     2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, risultano iscritti nell’elenco pubblico previsto dall’articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono iscritti d’ufficio nell’elenco pubblico previsto dall’articolo 5 del presente decreto, ed hanno facoltà di proseguire l’attività già svolta o di iniziarne l’esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo.
     3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i certificatori di cui all’articolo 4 sono tenuti all’osservanza delle disposizioni dell’articolo 28, comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione dell’attività, devono darne preventivo avviso al Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa.

Art. 12.
     1. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate nell’articolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.

Art. 13.
     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è emanato un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonché della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività dei certificatori.
     2. Il regolamento è emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

 

Top

Home Page