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Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
(in Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 2002, n. 39)
Art. 1.
1. Il presente decreto reca le disposizioni
legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per
le firme elettroniche.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) firma elettronica linsieme
dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
b) certificatori coloro che prestano
servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi
connessi alle firme elettroniche;
c) certificatori accreditati i certificatori
accreditati in Italia ovvero in altri Stati membri dellUnione europea,
ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;
d) certificati elettronici gli attestati
elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche
ai titolari e confermano lidentità dei titolari stessi;
e) certificati qualificati i certificati
elettronici conformi ai requisiti di cui allallegato I della direttiva
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati
dallallegato II della medesima direttiva;
f) dispositivo per la creazione di una firma
sicura lapparato strumentale, usato per la creazione di una firma
elettronica, rispondente ai requisiti di cui allarticolo 10;
g) firma elettronica avanzata la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se
i dati stessi siano stati successivamente modificati;
h) accreditamento facoltativo il riconoscimento
del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.
Art. 3.
1. Lattività dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dellUnione europea è
libera e non necessita di autorizzazione preventiva.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per linnovazione e le tecnologie, di seguito denominato:
Dipartimento, svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore,
anche avvalendosi dellAutorità per linformatica nella pubblica
amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per linnovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 4.
1. I certificatori stabiliti in Italia
che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso,
anche in via telematica, prima dellinizio dellattività, al
Dipartimento.
2. I controlli volti ad accertare se il
certificatore che emette al pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti
tecnici ed organizzativi previsti dal regolamento di cui allarticolo 13
sono demandati al Dipartimento, che alluopo può avvalersi degli
organismi indicati nellarticolo 3, comma 2.
3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati dufficio ovvero su segnalazione
motivata di soggetti pubblici o privati.
Art. 5.
1. I certificatori che intendono conseguire
dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere
accreditati.
2. Il richiedente deve essere dotato di
ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine alla solidità
finanziaria ed alla onorabilità, rispetto a quelli richiesti per gli
altri certificatori ai sensi del regolamento di cui allarticolo 13.
3. Il Dipartimento, per il vaglio delle
domande presentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degli organismi
indicati nellarticolo 3, comma 2.
4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento
dispone liscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile
anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.
Art. 6.
1. Larticolo 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (L). (Forma ed efficacia del documento
informatico). 1. Il documento informatico ha lefficacia probatoria
prevista dallarticolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle
cose rappresentate.
2. Il documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano
probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre
soddisfa lobbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile
e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
3. Il documento informatico, quando è sottoscritto
con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma
è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi lha
sottoscritto.
4. Al documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica
né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto
che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non
è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata
su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato
o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di
un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dellUnione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui
alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito
da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei
requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore,
è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze.».
Art. 7.
1. Dopo larticolo 28 del testo unico
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è
aggiunto il seguente:
«Art. 28-bis (L). (Responsabilità
del certificatore). 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato o che garantisce al pubblico laffidabilità del certificato
è responsabile, se non prova daver agito senza colpa, del danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sullesattezza delle informazioni in esso
contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti
fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio
del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati
nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione
e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei
casi in cui il certificatore generi entrambi.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano
ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto
della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo
che provi daver agito senza colpa.
3. Il certificatore può indicare, in un
certificato qualificato, i limiti duso di detto certificato ovvero un
valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato
stesso, purché i limiti duso o il valore limite siano riconoscibili
da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti
dalluso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo
stesso o derivanti dal superamento del valore limite.».
Art. 8.
1. Allarticolo 36 del testo unico
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. Le caratteristiche e le modalità
per il rilascio della carta didentità elettronica, del documento
didentità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro per linnovazione e le tecnologie e
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.».
2. Allarticolo 36 del testo unico
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma
3 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le procedure informatiche e le informazioni
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da
altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.».
3. Allarticolo 36 del testo unico
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 i commi
4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. La carta didentità elettronica
e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
del Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sentita la Banca dItalia.
5. Con decreto del Ministro dellinterno,
del Ministro per linnovazione e le tecnologie e del Ministro delleconomia
e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche
e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
della carta di identità elettronica, del documento di identità
elettronico e della carta nazionale dei servizi.».
Art. 9.
1. Allarticolo 38 del testo unico
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate
per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale,
basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando lautore è identificato
dal sistema informatico con luso della carta didentità elettronica
o della carta nazionale dei servizi (L).».
Art. 10.
1. La conformità dei dispositivi
per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dallallegato
III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dellinformazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per linnovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive
e delleconomia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato ed individua lorganismo pubblico incaricato
di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali,
anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la
data sino alla quale per laccertamento di cui al comma stesso si procede
in base al regime transitorio previsto dallarticolo 63 delle regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici stabilite, ai sensi
dellarticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999,
e prorogato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2001.
3. La conformità dei dispositivi
per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dallallegato
III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata
da un organismo alluopo designato da un altro Stato membro e notificato
ai sensi dellarticolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 11.
1. I documenti sottoscritti con firma digitale
basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nellelenco
pubblico tenuto dallAutorità per linformatica nella pubblica
amministrazione ai sensi dellarticolo 27, comma 3, del testo unico approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli
effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1o, 2o e 3o, e 9 del presente decreto.
2. I certificatori che, alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui allarticolo 13, risultano iscritti nellelenco
pubblico previsto dallarticolo 27, comma 3, del testo unico approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono iscritti
dufficio nellelenco pubblico previsto dallarticolo 5 del presente
decreto, ed hanno facoltà di proseguire lattività già
svolta o di iniziarne lesercizio, se non precedentemente avviato, con
gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui allarticolo 13, i certificatori di cui allarticolo
4 sono tenuti allosservanza delle disposizioni dellarticolo 28,
comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione
dellattività, devono darne preventivo avviso al Dipartimento, comunicando
contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da parte di
altro certificatore o lannullamento della stessa.
Art. 12.
1. Le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via
telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate
nellarticolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata,
con riferimento ai singoli settori, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati, entro il
30 novembre 2002. La suddetta data non può comunque essere posteriore
al 31 dicembre 2005.
Art. 13.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto è emanato un regolamento ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento
delle disposizioni del testo unico emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente decreto
e dalla direttiva 1999/93/CE, nonché della fissazione dei requisiti necessari
per lo svolgimento dellattività dei certificatori.
2. Il regolamento è emanato su proposta
e con il concerto dei Ministri indicati nellarticolo 1, comma 2, della
legge 29 dicembre 2000, n. 422.