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Nuove leggi e progetti di legge |
Legge 3 ottobre 2001, n. 366 Riforma del diritto societario
(in Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2001, n. 234)
Art. 1 Delega
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società
di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura
per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui allarticolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza
con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema
di crisi dellimpresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice
civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine
di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1
o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di novanta
giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma
4.
Art.
2 Principi generali in materia di società di capitali
1. La riforma del sistema delle società
di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del
codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi
generali:
a) perseguire lobiettivo prioritario di
favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle
società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità
degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società,
tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dellautonomia statutaria,
tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari
alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale
e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque lintroduzione
di vincoli automatici in ordine alladozione di uno specifico modello societario;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà
di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dellimpresa,
prevedere due modelli societari riferiti luno alla società a responsabilità
limitata e laltro alla società per azioni, ivi compresa la variante
della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società
in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci,
dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo
princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Art.
3 Società a responsabilità limitata
1. La riforma della disciplina della società
a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi
generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso
di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale
del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere unampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertà di forme organizzative,
nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
confermando in materia di omologazione i princìpi di cui allarticolo
32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti
non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi
e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità
del controllo notarile in relazione alle modifiche dellatto costitutivo;
b) individuare le indicazioni obbligatorie dellatto
costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione
economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale
da consentire lacquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dellimpresa sociale, a condizione che sia garantita leffettiva formazione
del capitale sociale; consentire ai soci di regolare lincidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo
alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società
e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento
alle azioni di responsabilità;
f) ampliare lautonomia statutaria con riferimento
alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela
dellintegrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori
sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità
non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti per lemissione
e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo
il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni
caso la sollecitazione allinvestimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio
un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili in materia di
formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di
liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel
contempo, una semplificazione delle procedure.
Art.
4 Società per azioni
1. La disciplina della società per
azioni è modellata sui princìpi della rilevanza centrale dellazione,
della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di
ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio
nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le
ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate
da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al
mercato del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dellautonomia statutaria,
individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili
a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme
inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il
controllo sullamministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore
esterno;
2) consentire lazione
sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa
di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare linsorgenza
di una eccessiva conflittualità tra i soci;
3) fissare congrui
quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la
denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera
d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità
nelladempimento dei doveri degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere
lefficienza e la correttezza della gestione dellimpresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, delloggetto
e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i princìpi di cui
allarticolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d) che nellatto costitutivo non sia richiesta
lindicazione della durata della società;
e) che sia consentita la costituzione della società
da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.
3. In particolare, riguardo alla disciplina
della costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto
minimo obbligatorio dellatto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale,
la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in
coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti
e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere
strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di
pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni
riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti,
la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale
da consentire lacquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dellimpresa sociale, a condizione che sia garantita leffettiva formazione
del capitale sociale; consentire ai soci di regolare lincidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a
tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni
e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere
azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della
circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative
alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso
al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste
dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione
di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi
diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone
o rimuovendone i limiti e consentendo allautonomia statutaria di determinare
lorgano competente e le relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dellassemblea
e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio allautonomia
statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità
e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità
di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in
modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità
e certezza dellattività sociale, individuando le ipotesi di invalidità,
i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione,
anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni
assunte, e leventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali,
concernenti le società per azioni o le società che le controllano,
che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società
di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza
attraverso forme adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato spazio allautonomia
statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi e
deliberativi dellassemblea, in relazione alloggetto della deliberazione,
in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento
dellorgano assembleare, lasciando allautonomia statutaria di stabilire
il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dellamministrazione
e dei controlli sullamministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire allautonomia statutaria un
adeguato spazio con riferimento allarticolazione interna dellorgano
amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra
i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti
e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali,
la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dellorgano amministrativo
con riferimento allesclusiva responsabilità di gestione dellimpresa
sociale;
d) prevedere che le società per azioni
possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente
che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti,
e un collegio sindacale;
2) un sistema che
preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza
eletto dallassemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze
in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio,
di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione
ed esercizio dellazione di responsabilità nei confronti di questi;
3) un sistema che
preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, allinterno del
quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione,
composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti
di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione
e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo
favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta
statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);
f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie
di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le società
che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei conti,
avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla
normativa vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i doveri di fedeltà dei
componenti dellorgano amministrativo, in particolare con riferimento alle
situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire
in modo informato.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni
statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con
facoltà per lautonomia statutaria di demandare alla competenza
dellorgano amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura
gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive
dei soci;
b) rivedere la disciplina dellaumento di
capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati
controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori
per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina
a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione
del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale
determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo
che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del
socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società;
individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati
alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso lintegrità
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art.
5 Società cooperative
1. La riforma della disciplina delle società
cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa
connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dallarticolo
2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione
sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei
soci cooperatori;
b) definire la cooperazione costituzionalmente
riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti
richiamati dallarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente
in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria
attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla
riconoscibile da parte dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente
riconosciuta, conformemente ai princìpi della disciplina vigente, favorendo
il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori
alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno
sulla gestione;
e) riservare lapplicazione delle disposizioni
fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente
riconosciute;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo
quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti
a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri
ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri
una gestione unitaria;
g) prevedere che alle società cooperative
si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata,
le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società
a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dellimpresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di
soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società
cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate per le società
per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative
a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina
dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano
patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici
perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto
agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione
delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando
i più ampi spazi possibili allautonomia statutaria;
b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso
al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo
mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la
possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari,
partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e
amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano lapertura
della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari,
anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento
della possibilità di delegare lesercizio del diritto di voto, sia
pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo
scopo mutualistico;
d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti
al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la regola generale del voto
capitario possa subire deroghe in considerazione dellinteresse mutualistico
del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere la possibilità per le società
cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società
lucrative, fermo il disposto di cui allarticolo 17 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, concernente lobbligo di devolvere il patrimonio in essere
alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i
dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui allarticolo
11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo
giudiziario disciplinato dallarticolo 2409 del codice civile, salvo quanto
previsto dallarticolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
3. Sono esclusi dallambito di applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché
le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione
bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva
lemanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili
di carattere sostanziale della relativa disciplina.
Art.
6 Disciplina del bilancio
1. La revisione della disciplina del bilancio
è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio
dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica
della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto
del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità
differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste
del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine
alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione
al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria
e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali
le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del
carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi
contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso
il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico
semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui alle
lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune
disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data
di entrata in vigore di tali innovazioni.
Art.
7 Trasformazione, fusione, scissione.
1. La riforma della disciplina della trasformazione,
fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel
rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive
comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni
e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo
bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società,
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dellaltra,
non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni
proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice
civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per lacquisto
o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui allarticolo 2358 del codice
civile;
e) introdurre disposizioni dirette a semplificare
e favorire la trasformazione delle società di persone in società
di capitali.
Art.
8 Scioglimento e liquidazione
1. La riforma della disciplina dello scioglimento
e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con
particolare riguardo a quelle relative allaccertamento delle cause di
scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare
gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese,
il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze
attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità
per la conservazione delleventuale valore dellimpresa, anche prevedendo,
nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure
per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri
degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento
di nuove operazioni;
c) disciplinare la redazione dei bilanci nella
fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.
Art.
9 Cancellazione
1. La riforma in materia di cancellazione
è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso
il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze,
cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della
cancellazione dal registro delle imprese.
Art.
10 Gruppi
1. La riforma in materia di gruppi è
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo
princìpi di trasparenza e tale da assicurare che lattività
di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente linteresse del
gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una
valutazione dellinteresse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dellappartenenza
al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate
forme di tutela al socio al momento dellingresso e delluscita della
società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non
sussistono le condizioni per lobbligo di offerta pubblica di acquisto.
Art.
11 Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le
società commerciali
1. La riforma della disciplina penale delle
società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità
in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci
e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei
ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con
lintenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la
stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione
è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve
essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti
e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,
anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda
che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori, e di conseguenza:
1.1)
quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
la pena dellarresto fino a un anno e sei mesi;
1.2)
quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori:
1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità
a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte
IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la
pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità dufficio
nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in
materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni
estimative;
2) falso in prospetto,
consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
allinvestimento o dellammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con la consapevolezza della falsità e lintenzione
di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad
indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea
a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate
a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
2.1)
la pena dellarresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari;
2.2)
la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari;
3) falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente
nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e lintenzione
di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che
la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o
per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea
a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
3.1)
la pena dellarresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari;
3.2)
la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo,
consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività
di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali
ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa
fino a lire venti milioni; nellipotesi in cui ne derivi un danno ai soci
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità
a querela;
5) omessa esecuzione
di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi
tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nellambito
di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro
milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia
del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti
che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società
mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro
valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione
dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione
fino ad un anno;
7) indebita restituzione
dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente,
i conferimenti ai soci o li liberano dallobbligo di eseguirli; prevedere
la pena della reclusione fino ad un anno;
8) illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dellarresto
fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine
previsto per lapprovazione del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni
sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente
nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società controllante, cagionando una lesione allintegrità
del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere
la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve
sono ricostituiti prima del termine previsto per lapprovazione del bilancio
relativo allesercizio in relazione al quale è stata posta in essere
la condotta, il reato è estinto;
10) operazioni in
pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni
del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando
danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno
ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
11) indebita ripartizione
dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori,
i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dellaccantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano
un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del
danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
12) infedeltà
patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali
e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo
o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio,
intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere
la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni
posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando
a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto
il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato
da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento
o dallappartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
13) comportamento
infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci,
liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione
o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società;
prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità
a chi dà o promette lutilità; prevedere la procedibilità
a querela;
14) indebita influenza
sullassemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode,
determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé
o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;
15) omessa convocazione
dellassemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci,
i quali omettono di convocare lassemblea nei casi in cui vi sono obbligati
per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano
uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale lillecito
si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se lobbligo di convocazione
consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio,
consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni
simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo
sullaffidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche
o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie
riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche
di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni
alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge
alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie
a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste
dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale
sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente
legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione
di notizie sociali riservate, prevista dallarticolo 2622 del codice civile,
introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto
professionale, previsto dallarticolo 622 del codice penale, qualora il
fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori
o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì
le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari
governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dallarticolo
137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati
di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato unoffesa
di particolare tenuità;
e) prevedere che, qualora lautore della
condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità
di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è
tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in
assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo
i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì
che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dallautorità giudiziaria o dallautorità
pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa
posseduti o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e
b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile lindividuazione
o lapprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro
o beni di valore equivalente;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari
che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole
condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare
il dissesto della società;
h) prevedere, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità
amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati
nelle lettere a) e b) sia commesso, nellinteresse della società,
da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato
se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla
loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del
libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte
in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime
le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità
di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante labrogazione,
la riformulazione o laccorpamento delle norme stesse, individuando altresì
la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i
procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la competenza sia sempre del
tribunale in composizione collegiale.
Art.
12 Nuove norme di procedura
1. Il Governo è inoltre delegato
ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per
materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione
di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità
e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) lattribuzione di tutte le controversie
nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo
ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli
interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva
instaurazione della causa di merito dopo lemanazione di un provvedimento
emesso allesito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle
controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività
degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non
acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità
diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato
a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio,
che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di
efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare
un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi
essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo successivamente conto dellatteggiamento al riguardo assunto dalle
parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche
mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere
la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi
del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi
medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti
trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo può altresì
prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali
contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808
del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie
di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi
ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità,
ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere
forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche
dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà
ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.