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settembre 2002

Materiali

Deliberazione Consob 6 agosto 2002, n. 13710 – Modifiche e integrazioni al regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli intermediari *
in Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2002, n. 192

 

     1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, è modificato ed integrato come segue:

     nell’articolo 5:
     nel comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:
«f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico;
g) gli estremi dell’istanza prevista dall’art. 11.»;

     nel comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le lettere:
«g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico;
h) gli estremi dell’istanza prevista dall’art. 11»;

     nel comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:
«f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico;
g) gli estremi dell’istanza prevista dall’art. 11.»;

     nel comma 4, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera:
«h) gli estremi del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 57 del testo unico.».

     Nell’art. 7, il comma 2 è abrogato.

     Nell’art. 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato n. 2 sono rese ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell’allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.».

     Nell’art. 12, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.».

     Nell’art. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. 1 termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.».

     Nell’art. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell’istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell’autorizzazione.».

     L’art. 19 è abrogato.

     Nell’art. 23, il comma 4 è abrogato.

     Nell’art. 25, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) “intermediari autorizzati” o “intermediari”: le SIM, ivi comprese le società di cui all’art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Poste Italiane S.p.a. autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.».

     L’art. 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori) – 1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.
2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.».

     L’art. 39 è sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Categorie di strumenti finanziari) 1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari:
a) titoli di debito;
b) titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
d) strumenti finanziari derivati;
e) titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).
2. Nell’ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:
a) la valuta di denominazione;
b) la negoziazione in mercati regolamentati;
c) le aree geografiche di riferimento;
d) le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti sopranazionali, emittenti societari);
e) i settori industriali.
3. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:
a) con riferimento ai titoli di debito:
1) la durata media finanziaria (duration);
2) il merito creditizio dell’emittente (rating) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
b) con riferimento ai titoli rappresentativi del capitale di rischio: il grado di capitalizzazione dell’emittente;
c) con riferimento alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo:
1) la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria;
2) la volatilità;
d) con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura e ai titoli strutturati: il risultato finanziario a scadenza (c.d. pay-off).».

     Nell’art. 56, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l’insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi.
2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:
a) assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi;
b) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.».

     Nell’art. 57, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, in occasione dell’esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un’apposita relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell’anno. La relazione riporta, in modo separato per ciascun servizio, l’oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell’organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto anche conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l’anno successivo. Nell’ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.».

     Nell’art. 59, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall’analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell’ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.».

     Nell’art. 71, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) “intermediari autorizzati”: le imprese di investimento, le banche e Poste Italiane S.p.a. autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all’art. 1, comma 5, lettera c), del testo unico, nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’art. 18, comma 3, del testo unico, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio;
c) “soggetti abilitati”: le SIM, ivi comprese le società di cui all’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), del testo unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’art. 18, comma 3, del testo unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, Poste Italiane S.p.a., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.».

     Nell’art. 72, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale.».

     Nell’art. 89, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l’istante ha la residenza ovvero, se residente all’estero, il domicilio. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà ritenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.».

     Nell’art. 90:
     nel comma 1, la prima parte è sostituita dalla seguente:
«1. Nella domanda di iscrizione all’albo, l’istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l’obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se residente all’estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell’eserciziodella attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l’istante abbia superato la prova valutativa di cui all’art. 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:»;

     nel comma 2, la prima parte è sostituita dalla seguente:
«2. La domanda dev’essere corredata della seguente ulteriore documentazione:»;
nel comma 2, lettera d), la prima parte è sostituita dalla seguente:
«d) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell’istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

     Nell’allegato 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza;».

     Nell’allegato 4, schema L3 (Situazione degli strumenti finanziari), nella parte relativa alle “Operazioni su derivati”, il secondo alinea del punto b2) è sostituito dal seguente:
«– nello schema “L3” sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nell’allegato n. 5 (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo);».


     2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le modifiche apportate all’art. 39 che entrano in vigore il 1 luglio 2003.

 

   * Il testo coordinato del regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, con le modificazioni disposte da questa delibera, può leggersi in http://www.consob.it/

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