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ottobre 2002

Nuove leggi e progetti di legge

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 19 luglio 2002, n. 1606/02, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali
in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 11 settembre 2002, n. L243

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

   (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l’esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del Piano d’azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell’informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici.

   (2) Ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati. Inoltre, è importante che i principi dell’informativa finanziaria applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari siano accettate a livello internazionale e costituiscano principi di carattere veramente globale. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili attualmente utilizzati a livello internazionale, con l’obiettivo finale di conseguire un insieme unico di principi contabili su scala mondiale.

   (3) La direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati 2, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari 3, e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione 4, sono altresì rivolte alle società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici. Gli obblighi in materia informativa stabiliti da queste direttive non possono garantire l’elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria da parte di tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, che costituisce una condizione necessaria per creare un mercato dei capitali integrato operante in modo efficace, agevole ed efficiente. È quindi necessario integrare il quadro giuridico applicabile alle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici.

   (4) Il presente regolamento mira a contribuire ad un funzionamento efficiente, sotto il profilo operativo e dei costi, dei mercati dei capitali. La tutela degli investitori e il mantenimento della fiducia sono anch’essi aspetti importanti del completamento del mercato interno nel settore finanziario. Il presente regolamento rafforza la libertà di movimento dei capitali nel mercato interno e contribuisce a mettere le imprese comunitarie nelle condizioni di competere ad armi pari per l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali nonché in quelli mondiali.

   (5) È fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali promuovere la convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci, introducendo l’uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l’ammissione alla quotazione ovunque nel mondo.

   (6) Il 13 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire” nella quale propone che tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici preparino i loro conti consolidati conformemente ad un insieme unico di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi nel 2005.

   (7) Gli International Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall’International Accounting Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Il 1° aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello IASC, il nuovo Consiglio, adottando una delle sue prime decisioni, ha ridenominato lo IASC International Accounting Standards Board (IASB) e, per quanto riguarda i futuri principi contabili internazionali, gli IAS sono stati ridenominati International Financial Reporting Standards (IFRS). L’uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell’informativa finanziaria nella Comunità, andrebbe reso obbligatorio per tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico.

   (8) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1 e tenuto debito conto della dichiarazione rilasciata dalla Commissione al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull’attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari.

   (9) Per adottare un principio contabile internazionale da applicare nella Comunità, è necessario in primo luogo che esso rispetti il requisito di base stabilito dalle direttive del Consiglio sopra menzionate, vale a dire che la sua applicazione comporti un’autentica ed equa visione della posizione finanziaria e delle prestazioni di un’impresa – principio che occorre valutare alla luce delle suddette direttive del Consiglio senza implicare un rigoroso adeguamento a tutte le disposizioni di tali direttive. In secondo luogo, è necessario che, in ossequio alle conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2000, il principio contribuisca all’interesse pubblico europeo e, infine, rispetti i criteri fondamentali per quanto riguarda la qualità dell’informazione prevista per le dichiarazioni finanziarie di cui si avvalgono gli utenti.

   (10) Un comitato tecnico di contabilità provvederà a fornire alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali.

   (11) Il meccanismo di omologazione dovrebbe essere in grado di decidere rapidamente in merito ai principi contabili internazionali proposti e costituire altresì una sede di deliberazione, di riflessione e di scambio di informazioni in merito ai principi contabili internazionali per le principali parti interessate, in particolare gli organi di normazione contabile a livello nazionale, le autorità di vigilanza del settore dei valori mobiliari, del settore bancario e delle assicurazioni, le banche centrali compresa la BCE, i contabili e gli utilizzatori e gli estensori dei conti. Il meccanismo dovrebbe favorire un’interpretazione comune dei principi contabili internazionali adottati nella Comunità.

   (12) Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento, che prescrivono alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico di conformarsi ad un insieme unico di principi contabili internazionali, sono necessarie per contribuire all’efficienza, in termini operativi e di costi, dei mercati comunitari dei capitali e quindi per il completamento del mercato interno.

   (13) Conformemente allo stesso principio, è necessario che, per quanto riguarda i conti annuali, sia data agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura stabilita nel presente regolamento. Gli Stati membri possono decidere di estendere tale facoltà o tale obbligo anche ad altre società per quanto riguarda la redazione dei loro conti consolidati e/o dei loro conti annuali.

   (14) Per facilitare lo scambio di opinioni e consentire agli Stati membri di coordinare le proprie posizioni, la Commissione dovrebbe informare a intervalli regolari il comitato di regolamentazione contabile sui progetti attivi, i documenti oggetto di discussione, i progetti preliminari e le successive proposte di principi contabili emessi dallo IASB e sui relativi lavori tecnici effettuati dal comitato tecnico di contabilità. È altresì importante che il Comitato di regolamentazione contabile sia informato tempestivamente qualora la Commissione intenda non proporre l’adozione di un principio contabile internazionale.

   (15) Nelle deliberazioni volte a definire le sue posizioni sui documenti pubblicati dallo IASB nel quadro dello sviluppo dei principi contabili internazionali (IFRS e SIC-IFRIC), la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che occorrerebbe evitare svantaggi concorrenziali per le società europee che operano sul mercato globale e, nella massima misura possibile, del punto di vista delle delegazioni in seno al comitato di regolamentazione contabile. La Commissione deve essere rappresentata negli organi costituenti dello IASB.

   (16) Un sistema di esecuzione adeguato e rigoroso è fondamentale al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. A norma dell’articolo 10 del trattato, gli Stati membri devono adottare misure adeguate per garantire il rispetto dei principi contabili internazionali. La Commissione deve mantenere il contatto con gli Stati membri, in particolare per il tramite del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), per stabilire un approccio comune in merito all’applicazione.

   (17) È inoltre necessario autorizzare gli Stati membri a differire al 2007 l’applicazione di talune disposizioni per le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico nella Comunità e in un mercato regolamentato di un paese terzo e che già applicano un altro insieme di principi internazionalmente riconosciuti come base principale dei loro conti consolidati, nonché per le società i cui titoli di debito sono negoziati unicamente in un mercato regolamentato. È nondimeno cruciale che, al più tardi nel 2007, un insieme unico di principi contabili internazionali (IAS) sia applicato a tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico regolamentato della Comunità.

   (18) Per consentire agli Stati membri e alle imprese di effettuare gli adeguamenti necessari per rendere possibile l’applicazione dei principi contabili internazionali, è necessario che talune disposizioni del presente regolamento entrino in applicazione solo nel 2005. È opportuno stabilire disposizioni adeguate per la prima applicazione degli IAS da parte delle società, a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero essere stabilite a livello internazionale, onde garantire il riconoscimento sul piano internazionale delle sanzioni adottate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 – Obiettivo
   Il presente regolamento ha come obiettivo l’adozione e l’utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle società di cui all’articolo 4, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l’efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

Articolo 2 – Definizioni
   Ai fini del presente regolamento, si intendono per “principi contabili internazionali” gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall’International Accounting Standards Board (IASB).

Articolo 3 – Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali
   1. Secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità.
   2. I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se:
    – non sono contrari al principio di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE e all’articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all’interesse pubblico europeo;
    – rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall’informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione.
   3. Al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2 decide in merito all’applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
   4. I principi contabili internazionali adottati sono pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4 – Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico
   Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

Articolo 5 – Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico
   Gli Stati membri possono consentire o prescrivere
   a) alle società di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti annuali
   b) alle società diverse da quelle di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali,
conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6 – Procedura di comitatologia
   1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione contabile, in seguito denominato “il comitato”.
   2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
   3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 – Informativa e coordinamento
   1. La Commissione mantiene un contatto regolare con il comitato sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull’adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.
   2. La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al comitato quando intende non proporre l’adozione di un principio.

Articolo 8 – Comunicazione
   Gli Stati membri che adottano misure ai sensi dell’articolo 5 le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie
   In deroga all’articolo 4, gli Stati membri possono disporre che i requisiti di cui a detto articolo siano applicabili unicamente a ogni esercizio finanziario avente inizio nel gennaio 2007, o dopo tale data, alle società:
   a) i cui soli titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 93/22/CEE; o
   b) i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10 – Informazione e riesame
   La Commissione esamina l’applicazione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2007.

Articolo 11 – Entrata in vigore
   Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

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