il diritto commerciale d’oggi
     VII.1 – gennaio 2008

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


    

Ramo d’azienda

  Parte dell’attività aziendale (secondo la terminologia aziendalistica: area d’affari o funzione aziendale), idonea ad essere svolta – a seguito di cessione di tale attività – in modo autonomo da un’altra impresa.
   Il codice civile, nel testo originario, prevedeva soltanto la cessione dell’azienda (ossia del complesso di beni organizzati dall’imprenditore per esercitare l’impresa: artt. 2112 e 2555 ss.); tuttavia, nella pratica, nonché in giurisprudenza e dottrina la disciplina della cessione di azienda azienda (soprattutto per le norme a tutela dei lavoratori: art. 2112 cod. civ. ed art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) era ritenuta applicabile alla cessione di una sua parte. La figura di ramo aziendale (“parte dell’azienda”) è stata poi definita espressamente dall’art. 2112, 5° comma (introdotto dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18), che ne ha dato la nozione: «parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata […] presistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità».
   La nozione di ramo aziendale è stata ora modificata in attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), disponendo, in particolare, che il requisito dell’autonomia funzionale per il ramo aziendale non debba essere necessariamente preesistente, ma debba sussistere nel momento del suo trasferimento, secondo le determinazioni dei contraenti nel contratto di cessione («parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»: art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Ciò conferma la discrezionalità delle stesse parti contraenti di fissare il perimetro del settore di attività, dei beni e dei rapporti giuridici da comprendere nella cessione del ramo aziendale.
Fonti: art. 2112 cod. civ. (modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276); legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, 2° comma, lettera p).


Recovery ratio

     

   Tasso o percentuale del credito recuperato nei confronti di un’impresa debitrice, che sia assoggettata ad una procedura concorsuale. Poiché a seconda del credito ovvero a seconda della classe in cui il credito, nei concordati preventivi o fallimentari, è compreso, la percentuale di recupero può essere diversa, i recovery ratios indicano in quale misura ciascun tipo di credito è recuperato.
    Qualora il credito verso una società in procedura concorsuale (concordato preventivo, fallimento o amministrazione straordinaria) sia soddisfatto mediante conversione del credito di capitale di rischio (tale possibilità è ora espressamente prevista dall’art. 160, 1° comma, legge fall.), recovery ratio indica il rapporto di conversione del credito in capitale. Per il concordato della Parmalat in amministrazione straordinaria nel programma di ristrutturazione del gruppo sono stati indicati i recovery ratios per ciascun tipo di credito e per ciascuna società debitrice.
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Riassicurazione

   Attività finanziaria principale che permette agli assicuratori diretti, attraverso una più ampia distribuzione dei rischi a livello mondiale, di ampliare la capacità di sottoscrivere rischi e di fornire copertura assicurativa, nonché di ridurre i costi di capitale. La riassicurazione assolve il ruolo fondamentale di stabilizzatore finanziario, in quanto contribuisce in misura sostanziale a garantire la solidità finanziaria e la stabilità dei mercati dell’assicurazione diretta, nonché del sistema finanziario globale, poiché coinvolge importanti intermediari finanziari ed investitori istituzionali.
L’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione.
Nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, per riassicurazione si intende anche l’attività consistente nell’accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s. (cfr. art. 2 lett. a) della Direttiva 2005/68/CE)
Fonti: Direttiva 2005/68/CE 16 novembre 2005 relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
URL: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_323/l_ 32320051209it00010050 .pdf


 

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