il diritto commerciale d’oggi
     VI.2 – febbraio 2007

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Banche a carattere regionale

   Sono così definite le casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale nonché gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, banche la cui disciplina rientra nella potestà legislativa concorrente – con la potestà legislativa statale – delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, 3° comma, Cost. Le banche a carattere regionale devono avere la sede e le succursali localizzate nel territorio di una sola Regione, salvo un’operatività marginale al di fuori di tale territorio.
   Ciascuna Regione esercita la potestà legislativa sulle banche a carattere regionale, osservando, oltre che la Costituzione e le norme dell’ordinamento comunitario, i principi fondamentali individuati dallo Stato con il d. lgs. 18 aprile 2006, n. 171, con rinvio, ferma restando la competenza statale per la vigilanza sulle banche, all’art. 159 del TUB (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385), il quale qualifica come inderogabili le norme, di cui agli artt. 15 (succursali), 16 (libera prestazione dei servizi), 26 (requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) e 47 (finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici) del TUB.
Fonti: art. 117, 3° comma, Cost.; art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (nel testo modificato dall’art. 2 del D. lgs. n. 319/2000); D. lgs. 18 aprile 2006, n. 171


  

Beauty contest

   Sistema per selezionare tra più imprese, interessate ad acquisire la gestione di un’attività produttiva o di un servizio complesso, l’impresa che, per l’esperienza già maturata, le risorse finanziarie e professionali possedute ed il piano industriale presentato, presenti adeguate capcità per gestire proficuamente l’attività o il servizio. Il sistema di beauty contest (letteralmente: concorso di bellezza) è solitamente utilizzato per fare una selezione di base tra le imprese interessate, procedendo poi con procedure competitive, quali l’asta.
  TaIe criterio è stato seguito in Italia, ad esempio, per l’assegnazione delle licenze UMTS. Più precisamente, il Governo italiano ha scelto la strada della licitazione privata in due fasi: una prima selezione in base all’affidabilità dell'operatore e al piano industriale (beauty contest) e poi un'asta “calmierata” sul prezzo finale.


  

Benchmark

1.   Nei fondi comuni di investimento il benchmarck (letteralmente: collimatore, paletto di riferimento) indica il «parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione» (art. 50 regol. Consob); esso è solitamente costituito da un paniere di titoli, di fondi o altri indici ed ha lo scopo di individuare il settore in cui il fondo investe (il citato regolamento parla percio di «obiettivi di investimento») e, soprattutto, di consentire di valutarne il rendimento, confrontandolo con quel parametro.
     Le società di gestione del risparmio e le SICAV sono tenute ad indicare nel prospetto informativo il benchmarck, nonché a fornire periodicamente informazioni circa lo scostamento, positivo o negativo, del fondo rispetto all’andamento di tale parametro. Invero, l’efficacia del benchmark come misuratore circa l’abilità del gestore è un po’ scemata, siccome è possibile acquistare gli Exchange Traded Fund (ETD), prodotti finanziari che riproducono l’andamento di indici finanziari.
   Di recente, la Consob ha precisato che l’indicatore esterno, qual è il benchmarck, può essere sostituito dal VaR (Value at Risk), quando la composizione patrimoniale del portafoglio gestito sia soggetta a continue modificazioni nella tipologia degli strumenti finanziari.
2.   In un diverso significato, benchmarck indica il titolo più trattato all’interno di una categoria omogenea di titoli.
Fonti: art. 50 del regolamento Consob sugli intermediari (delibera 1° luglio 1998, n. 11522 e successive modificazioni).


   

Beni intangibili (Intangibles)

     Vi si comprendono tutti i beni e le attività immateriali (intangibles, nella terminologia anglosassone): marchi, brevetti, tecnologie, segreti industriali, know-how, software, segreti industriali, concessioni, licenze, ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene non siano “tangibili”, nell’economia attuale costituiscono risorse fondamentali per le imprese e sono ritenuti di grande importanza per la valutazione di un’impresa, specie se operante nella c.d. new economy. Si tratta di beni immateriali ad utilità differita nel tempo e di durata indeterminata, i quali, pur non avendo solitamente un costo storico, sono suscettibili di essere trasferiti a terzi e, quindi, di valutazione.
     La contabilità a livello internazionale attribuisce sempre più attenzione alla valorizzazione in bilancio per i beni immateriali (vedi lo IAS, n. 3928, § 8). Agli intangibles fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis, cod. civ., secondo cui la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata».
Fonti: art. 2427, n. 3-bis, cod. civ.

 


    

Bundling

     Con l’espressione bundling (pacchetto) si intende l’accorpamento di due prodotti o servizi tra di loro collegati, immessi nel mercato – da un’impresa in posizione dominante per uno di essi – come “pacchetto” ad un prezzo inferiore a quello del loro acquisto separato. La Commissione europea, a partire dal caso General Electric-Honeywell, ha ritenuto che tale comportamento – già noto nell'esperienza antitrust degli USA – costituisca una pratica “legante” illegittima, qualora limiti la competitività delle imprese, ed ha imposto perciò lo “spacchettamento” (unbundling) dei prodotti o servizi.
     Il bundling si differenzia dai contratti abbinati (tying-contracts o tie-in sales), poiché in quest’ultimo caso i beni o servizi abbinati non sono disponibili separatamente.
Fonti: artt. 82, lettera d), Trattato CE; artt. 3, lettera d), legge 10 ottobre 1990, n. 287
URL: http://diec.ec.unipg.it/~diec/repit.htm


 

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