• CORTE DI CASSAZIONE, 12 aprile 2006,
n. 8516; Presid. Proto – Estens. Napoleoni; Primerano c. Fallimento
Marotta
L’accordo con cui due coniugi, in sede di
separazione consensuale, stabiliscano di costituire un diritto reale
immobiliare (nel caso di specie, diritto di abitazione) a favore di
uno di essi, è suscettibile di revocatoria ai sensi degli artt.
67 e 69 legge fall., in caso di fallimento dell’altro coniuge,
ancorché tale accordo sia stato omologato dal tribunale. »»
• CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 2006,
n. 174; Presid. Bile – Estens. Finocchiaro
È costituzionalmente illegittima la norma
che prevede l’anticipazione dell’Erario, in caso di fallimento
privo di denaro sufficiente per gli atti richiesti dalla legge, per
«le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato», senza
porre a carico dello stesso Erario l’anticipazione delle spese
e degli onorari al curatore. »»