il diritto commerciale d’oggi
    2.3 – marzo 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Modificazioni statutarie – artt. 2436-2447
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
Società cooperative – artt. 2511-2520
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
GANLUCA BERTOLOTTI, CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI, PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI,
RITA GISMONDI, GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE,
BARBARA PANSADORO, PAOLA PASTORE, MARIA RAFFAELLA SANCILIO

 

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI

Sezione III-bis. – Dei patti parasociali

     Gli articoli in commento si contraddistinguono perché introducono finalmente a pieno titolo i patti parasociali nell’ambito del nostro ordinamento e segnatamente nel settore societario. È inutile in questa sede rammentare che la giurisprudenza prima e leggi di settore poi avevano già dimostrato la piena conformità di tali strumenti di governance delle società rispetto al nostro ordinamento. Tuttavia non può che prendersi atto, con favore, del fatto che l’occasione della riforma non è stata persa per dare piena legittimazione a tali accordi e per dettarne una, sia pur sintetica, disciplina.
     Ai fini della normativa dettata dagli articoli in esame sono considerati patti parasociali i patti che “al fine di stabilizzare gli assetti propietari o il governo della società”: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni e nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.

2341-bis. Patti parasociali
     I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
     a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
     b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti;
     c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
     Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
     Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.

     L’art. 2341 bis stabilisce che per tali patti è ammessa la libertà della forma (“in qualunque forma stipulati”) e che la loro durata non può essere superiore a cinque anni. Nel caso in cui le parti abbiano previsto un termine di durata più lungo, lo stesso si riduce ex lege nei limiti del quinquennio. Nel caso in cui le parti non abbiano fissato un termine di durata dell’accordo, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
     I patti parasociali sono, comunque, rinnovabili alla loro scadenza.
     L’ultimo comma dell’art. 2341 bis chiarisce che «le disposizioni di questo articolo non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo».

2341-ter. Pubblicità dei patti parasociali
     Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
     In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

     La nuova norma detta una specifica disciplina, ispirata ai principi della trasparenza e della disclosure, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In questo caso i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. È inoltre prescritto che la dichiarazione sia trascritta nel verbale e che questo sia depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
     La violazione dell’obbligo di dichiarazione testè evidenziato determina che i soci aderenti al patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e che le deliberazioni assembleari eventualmente «adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’art. 2377».
     La disciplina, così configurata, non presenterebbe particolari problemi interpretativi; tuttavia, non possono nascondersi alcuni problemi di coordinamento tra la nuova normativa e le disposizioni del TUIF.
     Infatti, non ci sembra dubitabile che la prima si applichi anche alle società quotate, in base all’esplicito riferimento a queste ultime contenuto nell’art. 2341-ter cod. civ. Peraltro, attesa la parziale differenza tra le due discipline, si potrebbe arrivare alla conseguenza che, ad esempio, i patti concernenti l’acquisto di azioni in società quotate debba essere comunicato alla CONSOB, ma non all’assemblea, al contrario di quanto avviene per tutti gli altri patti, per i quali vige il doppio regime di pubblicità.
     Per risolvere una antinomia, che non troverebbe alcuna razionale giustificazione, bisogna arrivare ad ammettere che l’art. 2341-bis cod. civ. abbia di fatto modificato l’art. 122 del TUF; dunque, a nostro avviso, i patti sull’acquisto delle azioni non rientrano più tra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione del regime di pubblicità. Analogamente, deve ritenersi che il termine di tre anni di cui all’art. 123 del TUF sia stato modificato in cinque anni, ai sensi della nuova normativa.
     A diverse conseguenze, a nostro avviso, deve arrivarsi in ordine al regime di pubblicità. Infatti, come si è visto, la nuova disciplina (art. 2341-ter cod. civ.) impone per le società quotate la comunicazione dei patti parasociali in limine all’assemblea, e la pubblicazione del relativo verbale sul registro delle imprese. Viceversa, l’art. 122 TUF prevede un regime di pubblicità composito, che comprende la pubblicazione nel registro delle imprese ma anche, e soprattutto, la comunicazione alla CONSOB e la pubblicazione sulla stampa quotidiana. Ci sembra, in proposito, che la nuova disciplina debba integrare quella previgente, anche perchè a ritenere che quest’ultima sia stata implicitamente abrogata, potrebbe ipotizzarsi un problema di eccesso di delega. Infatti, l’art. 4 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte dedicata ai patti parasociali, si è limitato a stabilire il principio in base al quale il decreto delegato dovesse prevedere, per le società quotate, procedimenti che assicurassero «il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità».
     Dunque, ove la norma delegata dovesse semplificare il regime pubblicitario per i patti parasociali, richiedendo semplicemente la comunicazione alla stessa assemblea (sia pure accompagnata dalla pubblicazione sul registro delle imprese), e limitando così notevolmente la pubblicità richiesta per il patto, si potrebbe dubitare della sua stessa legittimità costituzionale. Al limite, si può viceversa ritenere che, mentre il testo dell’art. 2341-ter cod. civ. prenda in considerazione la sola pubblicità “privatistica”, ossia volta alla tutela di soci e creditori sociali, il TUF preveda la pubblicità “pubblicistica”, ossia volta al mercato ed al suo organo di vigilanza.
     Ad ogni modo, l’inserimento nel codice civile di una disciplina organica, sia pure estremamente generale, dei patti parasociali, non potrà che contribuire a fare chiarezza in una materia nella quale, in passato si sono posti notevoli dubbi sulla stessa legittimità della fattispecie.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati su sfondo crema) del codice civile novellato.

 

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