CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI
Sezione IV Dei conferimenti
Come
evidenziato dalla Relazione illustrativa, la riforma in tema
di disciplina dei conferimenti nella società per azioni
attua il quinto comma dellart. 4 della Legge Delega,
tenendo conto dei limiti, particolarmente incisivi, posti
dalla seconda direttiva comunitaria (77/91) in materia di
società.
In relazione ai conferimenti
è prevista, in particolare, una disciplina improntata
ai seguenti principi generali: da un lato, rendere possibilee
lacquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dellimpresa sociale, a condizione che sia
garantita leffettiva formazione del capitale sociale,
e consentire ai soci di regolare lincidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (art.
4, comma 5, lett. a); dallaltro, semplificare le procedure
di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del
principio di certezza del valore a tutela dei terzi (art.
4, comma 5, lett. b).
2342 (Conferimenti)
1. Se nellatto
costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
2. Alla sottoscrizione
dellatto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in
danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il
loro intero ammontare.
3. Per i conferimenti
di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
4. Se viene
meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati entro novanta giorni.
5. Non possono
formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o
di servizi.
La
previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 2342
costituisce una novità rispetto al regime vigente in
materia di conferimenti. In particolare, alla sottoscrizione
dell’atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro (si noti che
in precedenza l’art. 2329, comma 1, n. 2, richiedeva
il versamento di almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro).
Nel caso di costituzione della società con atto unilaterale
(consentita dalla riforma societaria anche per le società
per azioni e non più soltanto per le società
a responsabilità limitata: cfr. art. 2328, comma 1),
i conferimenti in danaro devono essere versati per l’intero
ammontare, al fine di garantire una maggiore tutela dei creditori.
Viene previsto, inoltre, nel
quarto comma l’obbligo di effettuare i versamenti ancora
dovuti entro novanta giorni, nell’ipotesi in cui venga
meno la pluralità dei soci, analogamente a quanto già
disposto per le società a responsabilità limitata
(art. 2476 comma 3).
Non sono state modificate le
rimanenti previsioni (obbligo di conferimento in denaro, salvo
diversa previsione dell’atto costitutivo; disciplina
dei conferimenti in natura ed obbligo di integrale liberazione
delle azioni al momento della sottoscrizione; divieto di conferire
prestazioni di opera o servizi).
2343 (Stima dei conferimenti
di beni in natura e di crediti)
1. Chi conferisce
beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata
di unesperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la società, contenente la descrizione dei beni
o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro
valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione
deve essere allegata all’atto costitutivo.
2. L’esperto
risponde dei danni causati alla società, ai soci e
ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo
64 del codice di procedura civile.
3. Gli amministratori
devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione
della società, controllare le valutazioni contenute
nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano
fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le
azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e
devono restare depositate presso la società.
4. Se risulta
che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento,
la società deve proporzionalmente ridurre il capitale
sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia
il socio conferente può versare la differenza in danaro
o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto
alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile
in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può
prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma
dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento
delle azioni disposto nel presente comma si determini una
loro diversa ripartizione tra i soci.
In
tema di conferimenti di beni in natura e di crediti va rilevata,
anzitutto, la previsione della responsabilità dell’esperto
incaricato della relazione giurata di stima per i danni causati
alla società, ai soci e ai terzi, che si aggiunge alle
responsabilità civili e penali già gravanti
sul consulente tecnico d’ufficio ex art. 64 cod. proc.
civ.
Per quanto concerne il procedimento
di nomina dell’esperto, il testo definitivo del Decreto
legislativo ha innovato rispetto al meccanismo previsto dal
vigente art. 2343 c.c. (che era stato confermato nello Schema
di decreto legislativo al 30 settembre 2002): resta ferma
la competenza territoriale del tribunale per la nomina dell’esperto
(finora si discute se possa valere come criterio di collegamento,
oltre al luogo della sede legale della società, il
luogo in cui si trovano i beni oggetto del conferimento),
ma la designazione non è più riservata al Presidente
del tribunale, bensì spetta al tribunale. La modificazione,
dallo schema di decreto al testo definitivo, è dovuta
ad un coordinamento con il contestuale decreto legislativo
sulle controversie societarie (d. lgs.17 gennaio 2003, n.
5), che per i procedimenti in camera di consiglio nei confronti
di una sola parte (compresi espressamente quelli ex art. 2343
cod. civ.: art. 29 del d. lgs. n. 5) stabilisce che il presidente
del tribunale debba nominare «il magistrato incaricato
della decisione» (art. 28 d, lgs. n. 5).
Va segnalato, inoltre, che le
modalità procedurali in tema di conferimenti in natura
previste per le s.p.a. sono diverse rispetto alle società
a responsabilità limitata: in queste ultime, infatti,
l’esperto (o la società di revisione) non è
designato dall’autorità giudiziaria (deve però
essere iscritto nel registro dei revisori contabili: cfr.
art. 2465). La Relazione illustrativa sottolinea che la seconda
direttiva comunitaria consente ben pochi spazi alle esigenze
di semplificazione delle procedure di valutazione di cui all’art.
4 comma 5 lett. b) della Legge delega e rende necessario mantenere
una disciplina imperniata sulla perizia di un esperto designato
dall’autorità giudiziaria. Tuttavia, è
stato osservato che la disciplina comunitaria non pone una
rigida preclusione all’adozione di un regime semplificato
nelle società per azioni: l’art. 10 della direttiva
sopramenzionata prevede, infatti, che la stima sia effettuata
da esperti indipendenti, «designati o autorizzati da
un’autorità amministrativa o giudiziaria».
Il compito di controllare le
valutazioni contenute nella relazione dell’esperto ed
eventualmente, in presenza di fondati motivi, procedere alla
revisione della stima (art. 2343 comma 3) è stato riservato
agli amministratori, in funzione di tutela del capitale sociale
e dei soci. Non è più prevista in questa fase
la partecipazione dei sindaci: tale circostanza consente di
superare problemi applicativi di difficile soluzione che si
erano posti in relazione ai modi in cui i due organi dovessero
collaborare e ai casi di contrasto di valutazioni.
È stato parzialmente
modificato anche il contenuto della relazione giurata: oltre
alla descrizione dei beni o crediti conferiti e ai criteri
di valutazione seguiti, deve essere prevista l’attestazione
che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (nello Schema
di decreto legislativo al 30 settembre 2002 il riferimento
era all’attestazione del valore a ciascuno di essi attribuito).
Va segnalato, inoltre, che il riferimento alla determinazione
del capitale sociale ha sostituito quello al valore nominale
delle azioni, contenuto nel precedente testo dell’art.
2343 cod. civ., come conseguenza del principio di cui art.
4, comma 6 lettera a) della Legge delega, che consente l’emissione
di azioni senza indicazione del valore nominale (cfr. art.
2328 n. 5 e art. 2346 comma 3).
Come è stato messo in
luce nella Relazione illustrativa, quello che conta, sia ai
fini della posizione dei soci, sia ai fini della tutela del
capitale sociale, non è la cifra individuata come valore
nominale delle azioni, ma il numero di quelle emesse e quindi
la percentuale che ciascuna rappresenta rispetto al totale.
La tutela del capitale sociale non è più ricercata
ponendo un rigido rapporto tra valore del conferimento del
singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono
assegnate, bensì sulla base di una considerazione globale,
sia dei conferimenti, sia del capitale stesso.
Tale circostanza rende possibile
che nei rapporti tra i soci l’assegnazione delle azioni
avvenga sulla base di scelte contrattuali e quindi anche di
considerazioni diverse da quella del valore del conferimento
del singolo (cfr. art. 4 comma 5 lett. a). In altri termini,
il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti
e numero delle azioni assegnate al socio è derogabile
con scelta statutaria, fermo restando il principio della effettiva
formazione del capitale sociale (cfr. infra, 2346 commi 4
e 5).
In linea con tale principio
appare anche la disciplina dell’art. 2343, comma 4:
nell’ipotesi di revisione della stima ad opera degli
amministratori è ammissibile, pertanto, che in virtù
di apposita pattuizione dell’atto costitutivo dall’annullamento
delle azioni derivi una diversa ripartizione tra i soci.
Con la soluzione appena richiamata
si individua anche una delle possibili strade tecniche per
consentire, ai sensi dell’art. 4, comma 5 lett. a) della
Legge delega, l’acquisizione di ogni elemento utile
per il proficuo svolgimento dell’attività sociale.
È agevole infatti prevedere che una delle ipotesi in
cui potrà risultare economicamente giustificata una
ripartizione delle azioni tra i soci in misura diversa da
quella che risulterebbe sulla base di un criterio di proporzionalità
con il valore dei loro conferimenti sarà quella in
cui un socio apporta alla società elementi utili per
la sua attività, ma non corrispondenti ai requisiti
richiesti per la loro imputazione al capitale. In questo caso,
tramite appunto una ripartizione non proporzionale delle azioni,
diviene possibile tener conto anche di tali elementi ed è
consentito, in considerazione di essi, definire i rapporti
reciproci tra i soci.
In merito deve, infatti, notarsi
che ciò che interessa al fine di quella acquisizione
è la possibilità di considerarla non tanto per
il suo valore assoluto, quanto sul piano dei rapporti sociali
e dellequilibrio che ne deriva nei suoi rapporti con
altri: le azioni, cioè, non valgono di per sé,
ma per i diritti che conferiscono ed essi contano su un piano
di proporzionalità con il totale delle azioni emesse. La
dottrina ha, inoltre, evidenziato ulteriori finalità
che si possono perseguire con tale strumento, quali il mantenimento
dellequilibrio raggiunto dai soci nei loro accordi preventivi,
quando lesperto attribuisce ad un conferimento in natura
un valore inferiore rispetto a quello attribuitovi dai soci;
una forma di remunerazione anticipata per incarichi da svolgere
allinterno della società o per prestazioni da
eseguire nei confronti della società; e così
via.
Rispetto al testo dello schema
di Decreto legislativo al 30 settembre 2002, nel testo definitivo
del decreto l’art. 2343, ultimo comma, precisa che,
nel caso in cui il valore dei beni o dei crediti conferiti
sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne
il conferimento, il socio recedente ha diritto alla restituzione
del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte
in natura.
2343-bis (Acquisto
della società da promotori, fondatori, soci e amministratori)
1. L’acquisto
da parte della società, per un corrispettivo pari o
superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti
dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della società nel registro
delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea
ordinaria.
2. L’alienante
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato
dal tribunale nel cui circondario ha sede la società
contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore
a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti,
nonché l’attestazione che tale valore non è
inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
3. La relazione
deve essere depositata nella sede della società durante
i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci
possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione
il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione
dell’esperto designato dal tribunale, deve essere depositato
a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro
delle imprese.
4. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni
correnti della società né a quelli che avvengono
nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità
giudiziaria o amministrativa.
5. In caso
di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili
per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.
In
attuazione degli obblighi comunitari volti a prevenire la
possibilità di elusione della disciplina dei conferimenti,
l’art. 2343-bis, ultimo comma, prevede la responsabilità
solidale degli amministratori e dell’alienante per i
danni arrecati alla società, ai soci e ai terzi a seguito
della violazione delle norme in tema di acquisto da parte
della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori,
dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni
dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
Come è stato messo in
luce nella Relazione illustrativa, dalla responsabilità
non scaturisce l’invalidità o l’inefficacia
dell’acquisto, in funzione di tutela dei terzi: si assicura
così che i beni acquisiti non vengano sottratti (e
proprio da chi ha violato la norma) alla garanzia dei terzi
e si supera, nel contempo, un dubbio interpretativo che in
passato non era stato univocamente risolto.
2344 (Mancato pagamento delle
quote)
1. Se il socio
non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere
azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le
azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione,
per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora
dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni
a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di
un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
2. Qualora
la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori,
gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo
le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
3. Le azioni
non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione
entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza
del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente
riduzione del capitale.
4. Il socio
in mora nei versamenti non può esercitare il diritto
di voto.
La
disposizione si segnala in quanto viene riconosciuta agli
amministratori la possibilità di agire per l’esecuzione
del conferimento, oppure di offrire le azioni agli altri soci,
in proporzione della loro partecipazione per un corrispettivo
non inferiore ai conferimenti ancora dovuti (il vecchio testo
dell’art. 2344 cod. civ. prevedeva solo la possibilità
di vendere le azioni a rischio e pericolo del socio).
2345 (Prestazioni accessorie)
1. Oltre lobbligo
dei conferimenti, latto costitutivo può stabilire
lobbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie
non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la
durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari
sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione
del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
2. Le azioni
alle quali è connesso lobbligo delle prestazioni
anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili
senza il consenso degli amministratori.
3. Se non è
diversamente disposto dallatto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati
senza il consenso di tutti i soci.
La
disciplina in tema di prestazioni accessorie è rimasta
immutata.