il diritto commerciale d’oggi
    2.3 – marzo 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Modificazioni statutarie – artt. 2436-2447
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
Società cooperative – artt. 2511-2520
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
GANLUCA BERTOLOTTI, CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI, PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI,
RITA GISMONDI, GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE,
BARBARA PANSADORO, PAOLA PASTORE, MARIA RAFFAELLA SANCILIO

 

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI

Sezione IV – Dei conferimenti

          Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la riforma in tema di disciplina dei conferimenti nella società per azioni attua il quinto comma dell’art. 4 della Legge Delega, tenendo conto dei limiti, particolarmente incisivi, posti dalla seconda direttiva comunitaria (77/91) in materia di società.
     In relazione ai conferimenti è prevista, in particolare, una disciplina improntata ai seguenti principi generali: da un lato, rendere possibilee l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale, e consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (art. 4, comma 5, lett. a); dall’altro, semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi (art. 4, comma 5, lett. b).

2342 (Conferimenti)
     1. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
     2. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
     3. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
     4. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
     5. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi.

      La previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 2342 costituisce una novità rispetto al regime vigente in materia di conferimenti. In particolare, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro (si noti che in precedenza l’art. 2329, comma 1, n. 2, richiedeva il versamento di almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro). Nel caso di costituzione della società con atto unilaterale (consentita dalla riforma societaria anche per le società per azioni e non più soltanto per le società a responsabilità limitata: cfr. art. 2328, comma 1), i conferimenti in danaro devono essere versati per l’intero ammontare, al fine di garantire una maggiore tutela dei creditori.
     Viene previsto, inoltre, nel quarto comma l’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni, nell’ipotesi in cui venga meno la pluralità dei soci, analogamente a quanto già disposto per le società a responsabilità limitata (art. 2476 comma 3).
     Non sono state modificate le rimanenti previsioni (obbligo di conferimento in denaro, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo; disciplina dei conferimenti in natura ed obbligo di integrale liberazione delle azioni al momento della sottoscrizione; divieto di conferire prestazioni di opera o servizi).

2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)
     1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di unesperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
     2. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
     3. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
     4. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

     In tema di conferimenti di beni in natura e di crediti va rilevata, anzitutto, la previsione della responsabilità dell’esperto incaricato della relazione giurata di stima per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi, che si aggiunge alle responsabilità civili e penali già gravanti sul consulente tecnico d’ufficio ex art. 64 cod. proc. civ.
     Per quanto concerne il procedimento di nomina dell’esperto, il testo definitivo del Decreto legislativo ha innovato rispetto al meccanismo previsto dal vigente art. 2343 c.c. (che era stato confermato nello Schema di decreto legislativo al 30 settembre 2002): resta ferma la competenza territoriale del tribunale per la nomina dell’esperto (finora si discute se possa valere come criterio di collegamento, oltre al luogo della sede legale della società, il luogo in cui si trovano i beni oggetto del conferimento), ma la designazione non è più riservata al Presidente del tribunale, bensì spetta al tribunale. La modificazione, dallo schema di decreto al testo definitivo, è dovuta ad un coordinamento con il contestuale decreto legislativo sulle controversie societarie (d. lgs.17 gennaio 2003, n. 5), che per i procedimenti in camera di consiglio nei confronti di una sola parte (compresi espressamente quelli ex art. 2343 cod. civ.: art. 29 del d. lgs. n. 5) stabilisce che il presidente del tribunale debba nominare «il magistrato incaricato della decisione» (art. 28 d, lgs. n. 5).
     Va segnalato, inoltre, che le modalità procedurali in tema di conferimenti in natura previste per le s.p.a. sono diverse rispetto alle società a responsabilità limitata: in queste ultime, infatti, l’esperto (o la società di revisione) non è designato dall’autorità giudiziaria (deve però essere iscritto nel registro dei revisori contabili: cfr. art. 2465). La Relazione illustrativa sottolinea che la seconda direttiva comunitaria consente ben pochi spazi alle esigenze di semplificazione delle procedure di valutazione di cui all’art. 4 comma 5 lett. b) della Legge delega e rende necessario mantenere una disciplina imperniata sulla perizia di un esperto designato dall’autorità giudiziaria. Tuttavia, è stato osservato che la disciplina comunitaria non pone una rigida preclusione all’adozione di un regime semplificato nelle società per azioni: l’art. 10 della direttiva sopramenzionata prevede, infatti, che la stima sia effettuata da esperti indipendenti, «designati o autorizzati da un’autorità amministrativa o giudiziaria».
     Il compito di controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto ed eventualmente, in presenza di fondati motivi, procedere alla revisione della stima (art. 2343 comma 3) è stato riservato agli amministratori, in funzione di tutela del capitale sociale e dei soci. Non è più prevista in questa fase la partecipazione dei sindaci: tale circostanza consente di superare problemi applicativi di difficile soluzione che si erano posti in relazione ai modi in cui i due organi dovessero collaborare e ai casi di contrasto di valutazioni.
     È stato parzialmente modificato anche il contenuto della relazione giurata: oltre alla descrizione dei beni o crediti conferiti e ai criteri di valutazione seguiti, deve essere prevista l’attestazione che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (nello Schema di decreto legislativo al 30 settembre 2002 il riferimento era all’attestazione del valore a ciascuno di essi attribuito). Va segnalato, inoltre, che il riferimento alla determinazione del capitale sociale ha sostituito quello al valore nominale delle azioni, contenuto nel precedente testo dell’art. 2343 cod. civ., come conseguenza del principio di cui art. 4, comma 6 lettera a) della Legge delega, che consente l’emissione di azioni senza indicazione del valore nominale (cfr. art. 2328 n. 5 e art. 2346 comma 3).
     Come è stato messo in luce nella Relazione illustrativa, quello che conta, sia ai fini della posizione dei soci, sia ai fini della tutela del capitale sociale, non è la cifra individuata come valore nominale delle azioni, ma il numero di quelle emesse e quindi la percentuale che ciascuna rappresenta rispetto al totale. La tutela del capitale sociale non è più ricercata ponendo un rigido rapporto tra valore del conferimento del singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono assegnate, bensì sulla base di una considerazione globale, sia dei conferimenti, sia del capitale stesso.
     Tale circostanza rende possibile che nei rapporti tra i soci l’assegnazione delle azioni avvenga sulla base di scelte contrattuali e quindi anche di considerazioni diverse da quella del valore del conferimento del singolo (cfr. art. 4 comma 5 lett. a). In altri termini, il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti e numero delle azioni assegnate al socio è derogabile con scelta statutaria, fermo restando il principio della effettiva formazione del capitale sociale (cfr. infra, 2346 commi 4 e 5).
     In linea con tale principio appare anche la disciplina dell’art. 2343, comma 4: nell’ipotesi di revisione della stima ad opera degli amministratori è ammissibile, pertanto, che in virtù di apposita pattuizione dell’atto costitutivo dall’annullamento delle azioni derivi una diversa ripartizione tra i soci.
     Con la soluzione appena richiamata si individua anche una delle possibili strade tecniche per consentire, ai sensi dell’art. 4, comma 5 lett. a) della Legge delega, l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’attività sociale. È agevole infatti prevedere che una delle ipotesi in cui potrà risultare economicamente giustificata una ripartizione delle azioni tra i soci in misura diversa da quella che risulterebbe sulla base di un criterio di proporzionalità con il valore dei loro conferimenti sarà quella in cui un socio apporta alla società elementi utili per la sua attività, ma non corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro imputazione al capitale. In questo caso, tramite appunto una ripartizione non proporzionale delle azioni, diviene possibile tener conto anche di tali elementi ed è consentito, in considerazione di essi, definire i rapporti reciproci tra i soci.
     In merito deve, infatti, notarsi che ciò che interessa al fine di quella acquisizione è la possibilità di considerarla non tanto per il suo valore assoluto, quanto sul piano dei rapporti sociali e dell’equilibrio che ne deriva nei suoi rapporti con altri: le azioni, cioè, non valgono di per sé, ma per i diritti che conferiscono ed essi contano su un piano di proporzionalità con il totale delle azioni emesse. La dottrina ha, inoltre, evidenziato ulteriori finalità che si possono perseguire con tale strumento, quali il mantenimento dell’equilibrio raggiunto dai soci nei loro accordi preventivi, quando l’esperto attribuisce ad un conferimento in natura un valore inferiore rispetto a quello attribuitovi dai soci; una forma di remunerazione anticipata per incarichi da svolgere all’interno della società o per prestazioni da eseguire nei confronti della società; e così via.
     Rispetto al testo dello schema di Decreto legislativo al 30 settembre 2002, nel testo definitivo del decreto l’art. 2343, ultimo comma, precisa che, nel caso in cui il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori)
     1. L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.
     2. L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
     3. La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.
     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
     5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

     In attuazione degli obblighi comunitari volti a prevenire la possibilità di elusione della disciplina dei conferimenti, l’art. 2343-bis, ultimo comma, prevede la responsabilità solidale degli amministratori e dell’alienante per i danni arrecati alla società, ai soci e ai terzi a seguito della violazione delle norme in tema di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
     Come è stato messo in luce nella Relazione illustrativa, dalla responsabilità non scaturisce l’invalidità o l’inefficacia dell’acquisto, in funzione di tutela dei terzi: si assicura così che i beni acquisiti non vengano sottratti (e proprio da chi ha violato la norma) alla garanzia dei terzi e si supera, nel contempo, un dubbio interpretativo che in passato non era stato univocamente risolto.

2344 (Mancato pagamento delle quote)
     1. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
     2. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
     3. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
     4. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

     La disposizione si segnala in quanto viene riconosciuta agli amministratori la possibilità di agire per l’esecuzione del conferimento, oppure di offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti (il vecchio testo dell’art. 2344 cod. civ. prevedeva solo la possibilità di vendere le azioni a rischio e pericolo del socio).

2345 (Prestazioni accessorie)
     1. Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
     2. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
     3. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

     La disciplina in tema di prestazioni accessorie è rimasta immutata.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati su sfondo crema) del codice civile novellato.

 

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