CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE
ASSICURATRICI
CAPO I
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
Sezione I. Disposizioni
generali. Cooperative a mutualità prevalente
Tema vivacemente contrastato
nel dibattito politico e durante i lavori che hanno preceduto
la riforma del diritto societario recata dal decreto legislativo
n.6 del 17 gennaio 2003, la disciplina delle società
cooperative trova ora organica sistemazione nel codice civile
( per una compiuta e aggiornata analisi della pregressa normativa
in tema di società cooperative previgente cfr. TATARANO,
L’impresa cooperativa, in Tratt. di dir. civ. Cicu e
Messineo, XXX, Milano, 2002).
Invero, la nuova disciplina
delle società cooperative introdotta dal citato decreto
legislativo n. 6 del 2003, oltre a prevedere regole specifiche
in tema di informativa contabile sul perseguimento effettivo
del fine mutualistico, in tema di ristorni, in tema di “gruppo
cooperativo paritetico” e in tema di trasformazione
“eterogenea” (sul punto cfr. per tutti CABRAS,
Le trasformazioni in Tratt. delle società per azioni,
Colombo e Portale, VII, 3, I, Torino, 1997) ha incorporato
gran parte delle disposizioni prima previste dal D.L.C.P.S.
14 dicembre 1947, n.1577, c.d. legge “Basevi”.
Si tratta dunque di una disciplina appunto “organica”
dalla quale sembrano restar fuori solo le disposizioni in
tema di consorzi e in tema di partecipazione in società
di capitali.
Nell’ambito delle società
cooperative la novella ha ora distinto le società cooperative
c.d. “a mutualità prevalente”, alle quali
sono riservate agevolazioni fiscali, dalle “altre”
società cooperative.
Anche queste ultime società,
diversamente da quanto prima facie si potrebbe ritenere, godono
di talune agevolazioni sia pure di minor impatto rispetto
a quelle delle quali beneficiano le società cooperative
a mutualità prevalente. Invero le agevolazioni fiscali
sono solo una parte del complesso sistema di provvidenze di
cui beneficiano le società cooperative (a mero titolo
esemplificativo si pensi alle agevolazioni di carattere previdenziale
, finanziario, si pensi ancora al variegato sistema degli
incentivi e ai privilegi processuali di cui godono le società
cooperative) e poiché la legge 3 ottobre 2001, n. 366,
che come è noto recava delega al governo per la riforma
delle società di capitali e cooperative, imponeva che
il legislatore delegato riservasse alle società cooperative
“costituzionalmente riconosciute” (le società
cooperative, cioè, che nel decreto legislativo 17 gennaio
2003, n.6 sono definite società cooperative “a
mutualità prevalente”) l’applicazione delle
disposizioni fiscali di carattere agevolativo, si deve ritenere
che le agevolazioni diverse da quelle fiscali continuino a
trovare applicazione per tutte le società cooperative
e non solo per le cooperative a mutualità prevalente.
In conformità alla secolare
tradizione legislativa in tema di società cooperative
anche nella nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo
n. 6 del 2003 continua a mancare una definizione della causa
mutualistica (critico sul punto BONFANTE, La riforma della
cooperazione della commissione Vietti, in Società,
2002, 1333).
2511. Società cooperative
1. Le cooperative
sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
La
tipicità della società cooperativa viene individuata
al ricorrere di due requisiti uno strutturale che si fa consistere
nella variabilità del capitale sociale e uno funzionale
che si fa consistere nello scopo mutualistico del quale però
manca una espressa definizione.
2512. Cooperativa a mutualità
prevalente
1. Sono
società cooperative a mutualità prevalente,
in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività
prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di
beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente,
nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni
lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente,
nello svolgimento della loro attività, degli apporti
di beni o servizi da parte dei soci.
2. Le società
cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in
un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i
propri bilanci.
Le
società cooperative per essere ritenute “ a mutualità
prevalente”, e dunque per beneficiare, ad esempio, delle
agevolazioni fiscali, devono attuare la gestione di servizio
che il legislatore individua nella circostanza che l’attività
sociale venga svolta in prevalenza a favore dei soci (I),
nella circostanza che nell’esercizio dell’attività
sociale le società cooperative si avvalgano con prevalenza
delle prestazioni lavorative (II) e degli apporti di beni
o servizi da parte dei soci (III).
L’art. 2512 non prevede
espressamente se gli indicati requisiti debbano essere concorrenti
o alternativi, tuttavia la circostanza che nel comma primo
si fa riferimento al “tipo di scambio mutualistico”
(si fa dunque riferimento alla distinzione tra società
cooperative di consumo e servizi e società cooperative
di produzione e lavoro) induce a propendere per la seconda
delle indicate soluzioni.
Le società cooperative
per essere considerate “ a mutualità prevalente”,
oltre a possedere i requisiti prima indicati, devono iscriversi
in un apposito albo tenuto presso il Ministero delle attività
produttive e devono possedere gli ulteriori requisiti statutari
previsti dall’art. 2514.
Tuttavia, le società
cooperative agricole che esercitano le attività di
cui all’art. 2135 c.c. sono considerate “a mutualità
prevalente” se il costo della produzione per i servizi
ricevuti dai soci ovvero per beni da essi conferiti è
rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale
dei costi e dei servizi di cui all’art. 2425, comma
1, punto B7 oppure al costo delle merci o materie prime di
cui all’art. 2425, comma 1, punto B6.
Le banche di credito cooperativo
che rispettino le leggi speciali e le cooperative sociali
disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n.381, sono considerate
“a mutualità prevalente” a prescindere
dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 2513.
2513. Criteri per la definizione
della prevalenza
1. Gli
amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza
di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio,
evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni
e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori
al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo
comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è
superiore al cinquanta per cento del totale del costo del
lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto
B9;
c) il costo della produzione per
servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci
è rispettivamente superiore al cinquanta per cento
del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo
2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o
materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo
2425, primo comma, punto B6.
2. Quando si
realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico,
la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento
alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
3. Nelle cooperative
agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità
o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore
al cinquanta per cento della quantità o del valore
totale dei prodotti.
Al
fine di verificare se il fine mutualistico sia stato concretamente
perseguito durante l’esercizio sociale, sindaci e amministratori
non possono limitarsi a generiche indicazioni sull’osservanza
del fine mutualistico ma devono fornire in nota integrativa
adeguata documentazione “della condizione di prevalenza”
e dare evidenza contabile a talune voci di bilancio.
L’ultimo comma individua
un criterio speciale per la determinazione della condizione
di prevalenza nelle cooperative agricole.
2514. Requisiti delle cooperative
a mutualità prevalente
1. Le cooperative
a mutualità prevalente devono prevedere nei propri
statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi
in misura superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto
al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve
fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione,
in caso di scioglimento della società, dell’intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e
i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Le cooperative
deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole
di cui al comma precedente con le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria.
L’articolo
ripropone nella sostanza i criteri c.d. “di non lucratività”
previsti dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577 (c.d. legge
Basevi).Si tratta di requisiti che devono essere contenuti
negli statuti delle società cooperative “a mutualità
prevalente” tesi a comprimere il lucro soggettivo, la
percezione cioè da parte del socio dell’utile
di esercizio.
Inoltre, al fine di evitare
manovre volte ad eludere le disposizioni che comprimono l’appropriazione
dell’utile di esercizio, si dispone che in caso di scioglimento
il patrimonio sociale non può essere ripartito fra
i soci ma deve essere devoluto a fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, fatto salvo la
somma corrispondente al capitale sociale e ai dividendi eventualmente
maturati.
2515. Denominazione sociale
1. La denominazione
sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione
di società cooperativa.
2. L’indicazione
di cooperativa non può essere usata da società
che non hanno scopo mutualistico.
3. Le società
cooperative a mutualità prevalente devono indicare
negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione
presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Come
già nella pregressa disciplina si stabilisce che la
denominazione di società cooperativa può essere
utilizzata esclusivamente dalle società che hanno scopo
mutualistico, tuttavia per tener conto della circostanza che
con la nuova disciplina scompare la distinzione fra società
cooperative a responsabilità limitata e società
cooperativa a responsabilità illimitata si è
provveduto ad eliminare ogni riferimento in tal senso.
2516. Rapporti con i soci
1. Nella costituzione
e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere
rispettato il principio di parità di trattamento.
La
norma muove dal presupposto implicito che il rapporto mutualistico
sia distinto dal rapporto sociale e prevede solo per lo svolgersi
del rapporto mutualistico il principio della parità
di trattamento.
2517. Enti mutualistici
1. Le disposizioni
del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici
diversi dalle società.
Gli
enti mutualistici che non assumono la forma societaria non
soggiacciono alla disciplina prevista per le società
cooperative.
2518. Responsabilità
per le obbligazioni sociali
1. Nelle
società cooperative per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
Nella
pregressa disciplina le società cooperative potevano
essere a responsabilità illimitata o limitata e, in
questo secondo caso, l’atto costitutivo poteva stabilire
che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento
della società ogni socio rispondesse, in via solidale
e sussidiaria, per una somma pari ad un multiplo della sua
quota.
La norma in commento, avvicinando
sensibilmente la disciplina delle società cooperative
a quella delle società di capitali, prevede ora il
principio di autonomia patrimoniale perfetta tra soci cooperatori
e società cooperativa stabilendo che le obbligazioni
sociali gravano esclusivamente sul patrimonio della società.
2519. Norme applicabili
1. Alle
società cooperative, per quanto non previsto dal presente
titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
sulla società per azioni.
2. L’atto
costitutivo può prevedere che trovino applicazione,
in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori
inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale
non superiore ad un milione di euro.
Nei
casi non previsti dalla disciplina specifica in tema di società
cooperative recata dal codice civile, il legislatore pone
una regola di carattere suppletivo per l’ipotesi che
l’atto costitutivo non abbia previsto diversamente ovvero
nulla disponga al riguardo e non sussistano talune condizioni
dimensionali: si applica la disciplina della società
per azioni, salvo il limite di compatibilità.
Se invece le società
cooperative risultano formate da un numero di soci inferiore
a venti ovvero se l’attivo dello stato patrimoniale
non supera un milione di euro l’atto costitutivo può
prevedere che, per quanto non previsto dalla specifica disciplina
in tema di società cooperative, trovino applicazione
le norme sulla società a responsabilità limitata.
Anche in questo caso è fatto comunque salvo il limite
di compatibilità.
2520. Leggi speciali
1. Le cooperative
regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni
del presente titolo, in quanto compatibili.
2. La legge
può prevedere la costituzione di cooperative destinate
a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari
categorie anche di non soci.
Come
è noto sono numeroso le leggi speciali che regolano
società cooperative che svolgono particolari attività,
si pensi ad esempio alle banche popolari e alle banche di
credito cooperativo. Pertanto, così come già
previsto nella pregressa disciplina, si stabilisce che le
società cooperative regolate da leggi speciali siano
soggette anzitutto alla disciplina recata da quelle stesse
leggi, mentre le disposizioni generali presenti sul codice
civile in tema di società cooperative troveranno applicazione
solo “in quanto compatibili”.
Il secondo comma dell’art.
2520 riserva alla legge la facoltà di prevedere la
costituzione di cooperative che svolgano la propria attività
senza l’osservanza della gestione di servizio a favore
dei soci o prevalentemente a favore dei soci.
Secondo la relazione illustrativa
tale secondo comma ha la finalità di mantenere la natura
mutualistica e il connesso trattamento alle società
cooperative previste da leggi speciali e che forniscono beni
e servizi non già ai propri soci, sebbene in favore
di categorie svantaggiate o meritevoli di protezione, quali
ad esempio le cooperative sociali che erogano servizi di assistenza
a categorie sociali svantaggiate.