il diritto commerciale d’oggi
    2.3 – marzo 2003

ARGOMENTI

Patti parasociali artt. 2341-
bis-2341-ter
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Modificazioni statutarie – artt. 2436-2447
Patrimoni destinati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
Società cooperative – artt. 2511-2520
 

STUDÎ E COMMENTI

Commento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*

a cura di
GANLUCA BERTOLOTTI, CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI, PAOLO FERRO-LUZZI, ANTONIO GIOVANNONI,
RITA GISMONDI, GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE,
BARBARA PANSADORO, PAOLA PASTORE, MARIA RAFFAELLA SANCILIO

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

CAPO I
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 

Sezione I. – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

Tema vivacemente contrastato nel dibattito politico e durante i lavori che hanno preceduto la riforma del diritto societario recata dal decreto legislativo n.6 del 17 gennaio 2003, la disciplina delle società cooperative trova ora organica sistemazione nel codice civile ( per una compiuta e aggiornata analisi della pregressa normativa in tema di società cooperative previgente cfr. TATARANO, L’impresa cooperativa, in Tratt. di dir. civ. Cicu e Messineo, XXX, Milano, 2002).
     Invero, la nuova disciplina delle società cooperative introdotta dal citato decreto legislativo n. 6 del 2003, oltre a prevedere regole specifiche in tema di informativa contabile sul perseguimento effettivo del fine mutualistico, in tema di ristorni, in tema di “gruppo cooperativo paritetico” e in tema di trasformazione “eterogenea” (sul punto cfr. per tutti CABRAS, Le trasformazioni in Tratt. delle società per azioni, Colombo e Portale, VII, 3, I, Torino, 1997) ha incorporato gran parte delle disposizioni prima previste dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, c.d. legge “Basevi”. Si tratta dunque di una disciplina appunto “organica” dalla quale sembrano restar fuori solo le disposizioni in tema di consorzi e in tema di partecipazione in società di capitali.
     Nell’ambito delle società cooperative la novella ha ora distinto le società cooperative c.d. “a mutualità prevalente”, alle quali sono riservate agevolazioni fiscali, dalle “altre” società cooperative.
     Anche queste ultime società, diversamente da quanto prima facie si potrebbe ritenere, godono di talune agevolazioni sia pure di minor impatto rispetto a quelle delle quali beneficiano le società cooperative a mutualità prevalente. Invero le agevolazioni fiscali sono solo una parte del complesso sistema di provvidenze di cui beneficiano le società cooperative (a mero titolo esemplificativo si pensi alle agevolazioni di carattere previdenziale , finanziario, si pensi ancora al variegato sistema degli incentivi e ai privilegi processuali di cui godono le società cooperative) e poiché la legge 3 ottobre 2001, n. 366, che come è noto recava delega al governo per la riforma delle società di capitali e cooperative, imponeva che il legislatore delegato riservasse alle società cooperative “costituzionalmente riconosciute” (le società cooperative, cioè, che nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 sono definite società cooperative “a mutualità prevalente”) l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, si deve ritenere che le agevolazioni diverse da quelle fiscali continuino a trovare applicazione per tutte le società cooperative e non solo per le cooperative a mutualità prevalente.
     In conformità alla secolare tradizione legislativa in tema di società cooperative anche nella nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 2003 continua a mancare una definizione della causa mutualistica (critico sul punto BONFANTE, La riforma della cooperazione della commissione Vietti, in Società, 2002, 1333).

 

2511. Società cooperative
     1. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

     La tipicità della società cooperativa viene individuata al ricorrere di due requisiti uno strutturale che si fa consistere nella variabilità del capitale sociale e uno funzionale che si fa consistere nello scopo mutualistico del quale però manca una espressa definizione.

2512. Cooperativa a mutualità prevalente
     1. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
     1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
     2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
     3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
     2. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

     Le società cooperative per essere ritenute “ a mutualità prevalente”, e dunque per beneficiare, ad esempio, delle agevolazioni fiscali, devono attuare la gestione di servizio che il legislatore individua nella circostanza che l’attività sociale venga svolta in prevalenza a favore dei soci (I), nella circostanza che nell’esercizio dell’attività sociale le società cooperative si avvalgano con prevalenza delle prestazioni lavorative (II) e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (III).
     L’art. 2512 non prevede espressamente se gli indicati requisiti debbano essere concorrenti o alternativi, tuttavia la circostanza che nel comma primo si fa riferimento al “tipo di scambio mutualistico” (si fa dunque riferimento alla distinzione tra società cooperative di consumo e servizi e società cooperative di produzione e lavoro) induce a propendere per la seconda delle indicate soluzioni.
     Le società cooperative per essere considerate “ a mutualità prevalente”, oltre a possedere i requisiti prima indicati, devono iscriversi in un apposito albo tenuto presso il Ministero delle attività produttive e devono possedere gli ulteriori requisiti statutari previsti dall’art. 2514.
     Tuttavia, le società cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c. sono considerate “a mutualità prevalente” se il costo della produzione per i servizi ricevuti dai soci ovvero per beni da essi conferiti è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi e dei servizi di cui all’art. 2425, comma 1, punto B7 oppure al costo delle merci o materie prime di cui all’art. 2425, comma 1, punto B6.
     Le banche di credito cooperativo che rispettino le leggi speciali e le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n.381, sono considerate “a mutualità prevalente” a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 2513.

2513. Criteri per la definizione della prevalenza
      1. Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
     a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
     b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9;
     c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.
     2. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
     3. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

     Al fine di verificare se il fine mutualistico sia stato concretamente perseguito durante l’esercizio sociale, sindaci e amministratori non possono limitarsi a generiche indicazioni sull’osservanza del fine mutualistico ma devono fornire in nota integrativa adeguata documentazione “della condizione di prevalenza” e dare evidenza contabile a talune voci di bilancio.
     L’ultimo comma individua un criterio speciale per la determinazione della condizione di prevalenza nelle cooperative agricole.

2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
     1. Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
     a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
     b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
     c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
     d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
     2. Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

     L’articolo ripropone nella sostanza i criteri c.d. “di non lucratività” previsti dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577 (c.d. legge Basevi).Si tratta di requisiti che devono essere contenuti negli statuti delle società cooperative “a mutualità prevalente” tesi a comprimere il lucro soggettivo, la percezione cioè da parte del socio dell’utile di esercizio.
     Inoltre, al fine di evitare manovre volte ad eludere le disposizioni che comprimono l’appropriazione dell’utile di esercizio, si dispone che in caso di scioglimento il patrimonio sociale non può essere ripartito fra i soci ma deve essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fatto salvo la somma corrispondente al capitale sociale e ai dividendi eventualmente maturati.

2515. Denominazione sociale
     1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.
     2. L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
     3. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente.

     Come già nella pregressa disciplina si stabilisce che la denominazione di società cooperativa può essere utilizzata esclusivamente dalle società che hanno scopo mutualistico, tuttavia per tener conto della circostanza che con la nuova disciplina scompare la distinzione fra società cooperative a responsabilità limitata e società cooperativa a responsabilità illimitata si è provveduto ad eliminare ogni riferimento in tal senso.

2516. Rapporti con i soci
     1. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

     La norma muove dal presupposto implicito che il rapporto mutualistico sia distinto dal rapporto sociale e prevede solo per lo svolgersi del rapporto mutualistico il principio della parità di trattamento.

2517. Enti mutualistici
     1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

     Gli enti mutualistici che non assumono la forma societaria non soggiacciono alla disciplina prevista per le società cooperative.

2518. Responsabilità per le obbligazioni sociali
     1. Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

     Nella pregressa disciplina le società cooperative potevano essere a responsabilità illimitata o limitata e, in questo secondo caso, l’atto costitutivo poteva stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ogni socio rispondesse, in via solidale e sussidiaria, per una somma pari ad un multiplo della sua quota.
     La norma in commento, avvicinando sensibilmente la disciplina delle società cooperative a quella delle società di capitali, prevede ora il principio di autonomia patrimoniale perfetta tra soci cooperatori e società cooperativa stabilendo che le obbligazioni sociali gravano esclusivamente sul patrimonio della società.

2519. Norme applicabili
     1. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
     2. L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

     Nei casi non previsti dalla disciplina specifica in tema di società cooperative recata dal codice civile, il legislatore pone una regola di carattere suppletivo per l’ipotesi che l’atto costitutivo non abbia previsto diversamente ovvero nulla disponga al riguardo e non sussistano talune condizioni dimensionali: si applica la disciplina della società per azioni, salvo il limite di compatibilità.
     Se invece le società cooperative risultano formate da un numero di soci inferiore a venti ovvero se l’attivo dello stato patrimoniale non supera un milione di euro l’atto costitutivo può prevedere che, per quanto non previsto dalla specifica disciplina in tema di società cooperative, trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata. Anche in questo caso è fatto comunque salvo il limite di compatibilità.

2520. Leggi speciali
     1. Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
     2. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

     Come è noto sono numeroso le leggi speciali che regolano società cooperative che svolgono particolari attività, si pensi ad esempio alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Pertanto, così come già previsto nella pregressa disciplina, si stabilisce che le società cooperative regolate da leggi speciali siano soggette anzitutto alla disciplina recata da quelle stesse leggi, mentre le disposizioni generali presenti sul codice civile in tema di società cooperative troveranno applicazione solo “in quanto compatibili”.
     Il secondo comma dell’art. 2520 riserva alla legge la facoltà di prevedere la costituzione di cooperative che svolgano la propria attività senza l’osservanza della gestione di servizio a favore dei soci o prevalentemente a favore dei soci.
     Secondo la relazione illustrativa tale secondo comma ha la finalità di mantenere la natura mutualistica e il connesso trattamento alle società cooperative previste da leggi speciali e che forniscono beni e servizi non già ai propri soci, sebbene in favore di categorie svantaggiate o meritevoli di protezione, quali ad esempio le cooperative sociali che erogano servizi di assistenza a categorie sociali svantaggiate.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati su sfondo crema) del codice civile novellato.

 

Top

Home Page