dircomm.it

luglio-agosto 2002


GIURISPRUDENZA

Sommario

 


»» Trib. Roma, 3 maggio 2002; Corum Sud s.r.l. c. Italfondiario s.p.a.
     A seguito della legge 24/2001, di interpretazione autentica della c.d. legge antiusura, non può essere eccepito il superamento del tasso soglia per i mutui contratti prima dell’entrata in vigore della legge.
     I mutui a tasso variabile sono radicalmente esclusi dall’ambito di previsione normativa della legge 24/01 in merito ai tassi di sostituzione, in quanto in tale tipo di mutuo si ha un adeguamento automatico dell’interesse alle condizioni di mercato.

»» Cass., 9 maggio 2002, n. 6599; Distilleria A Marzadro s.n.c. c. Ministero delle Finanze
     Nella legislazione vigente l’Amministrazione Finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori nelle società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi della società.

»» Cass., 16 maggio 2002; Azienda Agricola Fratelli Lanari s.r.l. c. Unicredito Italiano s.p.a.
     Le risultanze dell’estratto di conto corrente bancario, allegate dalla banca a sostegno della domanda di pagamento del saldo, non solo legittimano l’emissione del decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria.
     La clausola del conto corrente bancario, secondo la quale gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficientemente univoca e non può, quindi, giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale.
     La capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente nel conto corrente bancario, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla.

»» Trib. Napoli, 28 maggio 2002; Giordano imp.
       Non esiste una continuità normativa tra l’attuale e la precedente normativa relativa al reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), richiedendosi un evento in senso materiale, prima non integrante la fattispecie, ed ora essenziale all’esistenza del reato, laddove precedentemente rilevava unicamente come circostanza e solo se il danno era di rilevante gravità e direzionalmente subito dall’impresa.

»» Trib. Napoli, 29 maggio 2002; Ferlaino ed altri imp.
  
     Esiste una continuità normativa tra l’attuale e la precedente normativa relativa al reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), con la conseguenza che, in un processo in corso al momento dell'entra in vigore del D. Lgs. 11 aprile 2001, n. 61, non può essere disposto il proscioglimento degli imputati ex art. 129 cod. proc. pen.