»»
Trib. Roma, 3 maggio 2002; Corum Sud s.r.l. c. Italfondiario
s.p.a.
A seguito della legge 24/2001, di interpretazione
autentica della c.d. legge antiusura, non può essere eccepito
il superamento del tasso soglia per i mutui contratti prima dellentrata
in vigore della legge.
I mutui a tasso variabile sono radicalmente
esclusi dallambito di previsione normativa della legge 24/01 in
merito ai tassi di sostituzione, in quanto in tale tipo di mutuo si
ha un adeguamento automatico dellinteresse alle condizioni di
mercato.
»»
Cass., 9 maggio 2002, n. 6599; Distilleria A Marzadro
s.n.c. c. Ministero delle Finanze
Nella legislazione vigente lAmministrazione
Finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi
corrisposti agli amministratori nelle società di persone, per
cui tali compensi sono deducibili come costi della società.
»»
Cass., 16 maggio 2002; Azienda Agricola Fratelli
Lanari s.r.l. c. Unicredito Italiano s.p.a.
Le risultanze dellestratto di conto
corrente bancario, allegate dalla banca a sostegno della domanda di
pagamento del saldo, non solo legittimano lemissione del decreto
ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova
contraria.
La clausola del conto corrente bancario, secondo
la quale gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati
alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza, non è sufficientemente univoca e non può, quindi,
giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore
a quella legale.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi
dovuti dal cliente nel conto corrente bancario, in quanto basata su
un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria,
è nulla.
»»
Trib. Napoli, 28 maggio 2002; Giordano imp.
Non esiste una continuità
normativa tra lattuale e la precedente normativa relativa al reato
di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), richiedendosi
un evento in senso materiale, prima non integrante la fattispecie, ed
ora essenziale allesistenza del reato, laddove precedentemente
rilevava unicamente come circostanza e solo se il danno era di rilevante
gravità e direzionalmente subito dallimpresa.
»»
Trib. Napoli, 29 maggio 2002; Ferlaino ed altri
imp.
Esiste una continuità
normativa tra lattuale e la precedente normativa relativa al reato
di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), con la
conseguenza che, in un processo in corso al momento dell'entra in vigore
del D. Lgs. 11 aprile 2001, n. 61, non può essere disposto il
proscioglimento degli imputati ex art. 129 cod. proc. pen.