Sono
qui riportate voci del diritto
commerciale che rappresentano neologismi
(ovvero vecchie espressioni che di recente
hanno assunto uno specifico significato
o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni
delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per
lapprofondimento “in rete.
Ovviamente, non cè alcuna
pretesa di completezza nella raccolta
delle voci,
né di sistematicità nella
loro illustrazione
Sistemi multilaterali (corrispondenti
in Italia ai sistemi di scambi organizzati,
di cui all’art. 78 del d. lgs. n. 58/1998)
organizzati e gestiti da un’impresa di
investimento o da un gestore del mercato per
consentire l’incontro – al suo interno
ed in base a regole non discrezionali –
di interessi multipli di terzi per l’acquisto
e la vendita di strumenti finanziari, in modo
da configurare contratti disciplinati dalle
stesse norme applicabili alle imprese di investimento.
La Direttiva n. 2004/39/CE ha stabilito
che le imprese di investimento, i mercati regolamentati
ed i sistemi multilaterali di negoziazione sono
soggetti a norme analoghe, che disciplinano
il regime di autorizzazione e le condizioni
di fornitura dei servizi di investimento, essendo
stata abolita la facoltà di imporre la
concentrazione delle negoziazione nel mercato
regolamentato in cui le azioni sono quotate.
Tali azioni perciò potranno essere negoziate
anche sui “sistemi multilaterali di negoziazione”
oppure attraverso l’internalizzazione
degli ordini ad opera di una impresa di investimento.
Ne conseguirà che i mercati regolamentati
si troveranno ad operare in regime di concorrenza,
da un lato, con i sistemi multilaterali di negoziazione
e, dall’altro, con i c.d. “internalizzatori
sistematici”, ossia con quelle imprese
di investimento che in modo organizzato, frequente
e sistematico negozino per conto proprio, eseguendo
ordini del cliente al di fuori dei mercati regolamentati
o dei sistemi multilaterali di negoziazione. Fonti: art. 4 della Direttiva
n. 2004/39/CE URL:http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio
Costituiscono
un modello di società, delineato dalla riforma del
diritto societario e finora individuato usualmente con il
nome di “società aperta” (in contrapposizione
alla “società chiusa”), al fine di applicare
ad esse, in ragione della diffusione tra il pubblico dei
risparmiatori dei titoli emessi, particolari regole
Le società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio sono le società con
azioni quotate in mercati regolamentati o “diffuse
fra il pubblico in misura rilevante”. In base al rinvio
alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in
attuazione del Testo unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998),
le azioni si considerano “diffuse in maniera rilevante”
tra il pubblico se ricorrono, contemporaneamente, condizioni
di tipo quantitativo e qualitativo: a) un rilevante numero
di azionisti non di controllo (200), titolari, nel complesso,
di una quota significativa (5%) del capitale sociale (significativa
perché ad essa fanno riferimento alcune nuove disposizioni,
come gli artt. 2393, 2393-bis e 2409 cod. civ.);
b) limiti dimensionali minimi dell’impresa gestita
(ricavati indirettamente dai criteri utilizzati per individuare
le società che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata: art. 2435-bis cod. cov.); c) essere
state le azioni diffuse tra il pubblico attraverso sollecitazione
all’investimento o collocamento o negoziazione su
sistemi di scambi organizzati o ancora emissione da parte
di banche e, quindi, sottoscrizione o acquisto presso loro
sedi (quest’ultimo requisito tende ad assicurare un
principio di intenzionalità nel ricorso al mercato
dei capitali di rischio).
La maggior parte delle disposizioni
particolari previste per le “società aperte”
mirano a tutelare gli azionisti di minoranza. Si tratta
di norme che favoriscono la partecipazione alla vita sociale
e l’esercizio del diritto di voto, anche mediante
investitori istituzionali, (artt. 2351, 2° c.; 2366,
3° c.; 2370, 2° c.); riducono i quorum
di capitale richiesti per l’esercizio dell’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori
(artt. 2393, 5° c.; 2393-bis, 1° c.); rafforzano
i controlli interni ed esterni sulla gestione e la possibilità
per una quota non elevata di azionisti di attivarli (artt.
2408, 2° c.; 2409, 1° c.; 2409-bis, 2°
c.; 2409-octodecies, 1° c.); escludono la possibilità
che lo statuto preveda clausole di devoluzione ad arbitri
di controversie tra soci o tra soci e società (art.
34, 1° c., d. lgs n. 5/2003).
Altre disposizioni, considerate
le caratteristiche dell’assetto proprietario e della
diffusione dei titoli di queste società, stabiliscono
regole che contemperano l’interesse dei soci di minoranza
con quello della società. In tal senso, si ricordano
le norme in tema di quorum deliberativi dell’assemblea
(artt. 2368, 2° c., e 2369, 5° c.) le quali, considerata
l’elevata frammentazione che caratterizza il capitale
di queste società, si preoccupano di agevolare comunque
la possibilità di assumere decisioni. Nella stessa
ottica va vista la norma che esclude la facoltà di
inserire nello statuto delle società aperte cause
di recesso ulteriori rispetto a quelle sancite per legge
(art. 2437, 3° c.), tenuto conto dell’esistenza
di un mercato secondario di questi titoli. Fonti: art. 2325-bis; art. 116 del d.lgs.
58/1998; art. 2-bis reg. Consob 14/5/99, n. 11971. URL:www.consob.it
(percorso: www.consob.it/xp-cgi/ziponfly.cgi/ produzione/
Regolamentazione/ lavori_preparatori)
Società
Europea (SE)
Nuovo
tipo di società di capitali, che si affianca
a quelli già esistenti negli ordinamenti
nazionali della Unione Europea e che può
essere adottato solo da imprese ad operatività
transnazionale.
La SE può essere costituita
da società aventi la sede legale in almeno
due differenti Stati membri (ovvero da parte di
società comunque operanti già da
tempo in più Stati dellUnione attraverso
società affiliate), con cinque diverse
modalità, delle quali le principali sono
la costituzione mediante fusione
trasnazionale e la costituzione di una holding.
La SE è disciplinata
dal regolamento comunitario CE n. 2157/2001 e,
per gli aspetti da questo non coperti, dalle normative
degli Stati membri, siano esse previste, in applicazione
delle norme comunitarie, per disciplinare specificamente
le SE, ovvero riguardino in generale le società
per azioni. Disposizioni particolari sono state
stabilite con direttiva comunitaria (2001/86/CE)
per favorire il coinvolgimento dei lavoratori
nella gestione della società.
Sia il regolamento, sia la direttiva
sono entrati in vigore l’8 ottobre 2004.
Si deve segnalare che, il 22° “considerando”
del regolamento specifica che «l’entrata
in vigore del regolamento stesso debba essere
considerata differita, affinché ciascuno
Stato membro possa prima procedere al recepimento
delle disposizioni della direttiva 2001/86 nel
diritto nazionale ed all’instaurazione dei
meccanismi necessari a permettere la costituzione
ed il funzionamento delle SE aventi sede nel suo
territorio».
Solo le imprese degli Stati
membri che hanno recepito le disposizioni idonee
a rendere applicabile la direttiva potranno ricorrere
all’alternativa offerta dal modello SE.
In Italia la direttiva n. 2001/86 è stata
ora attuata in Italia con il d. lgs. n. 188/2005. Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e direttiva
2001/86/CE; d. lgs. 19 agosto 2005, n. 188. URL:http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società
tra avvocati (STA)
Società
introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs.
2 febbraio 2001, n. 96 (nellambito dellattuazione
di una direttiva comunitaria, volta a favorire
il libero esercizio della professione forense
nei Paesi dellUnione Europea) ed avente
ad oggetto esclusivo lesercizio in comune
della professione di avvocato (più precisamente,
lattività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio) dei soci, i quali
devono essere tutti in possesso di tale titolo
e non possono partecipare ad altra STA.
Al fine di preservare il principio
di personalità della prestazione professionale
(art. 2232 cod. civ.), lincarico professionale
conferito alla STA può essere eseguito
solo dai soci in possesso dei requisiti necessari
per la specifica attività richiesta. In
particolare, il cliente può richiedere
che lincarico sia affidato ad un socio da
lui indicato per iscritto; in difetto di tale
scelta, la società deve comunicare al cliente
il socio incaricato.
L’amministrazione della
società può essere affidata solo
ai soci. Per le obbligazioni derivanti dall’attività
professionale risponde la società con il
proprio patrimonio, nonché in modo illimitato
il socio incaricato della prestazione professionale;
invece, per le obbligazioni sociali diverse non
derivanti dall’attività professionale
rispondono tutti i soci illimitatamente.
La società tra avvocati è
disciplinata per quanto non previsto dal
D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra laltro,
un peculiare regime di pubblicità: iscrizione
nel registro delle imprese, in apposita sezione
speciale, con funzione di certificazione anagrafica
e di pubblicità notizia; ed iscrizione
nellalbo degli avvocati) dalle norme
che regolano le società in nome collettivo,
nonché è soggetta alle norme professionali
e deontologiche della professione forense.
Si discute se si tratta di un
nuovo tipo di società ovvero
di una società (appartenente ai tipi codificati)
di diritto speciale. Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Spin-off
1. Procedimento
con cui un’impresa (solitamente una società) scorpora
una funzione aziendale (con il relativo personale,
attrezzature ecc.), attribuendo ad essa autonomonia
come nuova impresa e riconoscendone la titolarità
all’impresa scorporante (e, in caso di società,
ai suoi soci) ovvero ad un soggetto legato alla
stessa (ex manager, ex dipendente o un
fornitore).
Lo spin-off
può realizzarsi con varie operazioni: cessione
di ramo
aziendale ovvero scissione di società
(artt. 2504-septies ss. cod. civ.; artt. 2506
ss., nel testo introdotto dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ecc.; quel che
importa, per qualificare l’operazione come
spin-off, è che l’obiettivo
economico-funzionale sia quello di consentire
all’impresa scorporante di concentrarsi
– dismettendo settori o funzioni secondari
ed accompagnando lo sviluppo della nuova impresa
fino al raggiungimento della effettiva indipendenza
– sulla propria attività principale
(tale scopo può essere perciò analogo
a quello perseguito con lo outsourcing).
Nel caso di spin-off
effettuato da società quotate nel Nuovo
Mercato (mercato regolamentato organizzato da
Borsa s.p.a. per la negoziazione di azioni emesse
da società italiane e straniere con elevate
prospettiva di crescita: le c.d. high growth
companies) non è necessario proporre
un’OPA
(regolamento del Nuovo Mercato approvato dalla
Consob, da ultimo, con delibera del 15 aprile
2003, n. 14032). 2. In un diverso significato,
si parla di “spin-off accademico”
per il distacco di ricercatori e docenti universitari
presso imprese, in modo da favorire l’avvio
di iniziative economiche, utilizzando ricerche
realizzate nelle Università (d. lgs. 27
luglio 1999, n. 297, sul sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla diffusione delle
tecnologie e sulla mobilità dei ricercatori),
ovvero per “incubatori” di imprese,
promossi da enti pubblici o organismi incaricati
dall’Unione Europea (BIC o European
Business and Innovation Centre Network-E.B.N.)
per favorire lo sviluppo economico locale. Fonti: Regolamento del Nuovo Mercato URL: http://www.giovanieuropei.net/leggi
/dpcm.html; 213.254.4.222/cataloghi/ pdfires/508.pdf
Stalemate
L’espressione
si riferisce al caso in cui, in una iniziativa
comune (società o joint venture)
tra più parti, nessuna di esse, pur sebbene
usando tutti i suoi poteri per far prevalere la
propria posizione, non sia in grado di superare
l’altra; per usare una analogia propria
del gioco degli scacchi, lo stalemate
rappresenta un pareggio, una impasse.
La situazione di stalemate
si verifica quando, in relazione ad una disputa
decisionale, specialmente nella gestione di una
società, lo stallo dipenda da particolari
regole convenzionali che abbiano attribuito alla
minoranza un potere di veto (perciò nello
stalemate, a differenza del deadlock,
la possibilità di stallo è, per
così dire, creata dalle stesse parti);
in tal caso le parti vogliono evitare che una
parte prevalga sull’altra, preferendo perseguire
una gestione concertata o, in difetto, trovare
una soluzione negoziata.
Qualora il conflitto sia particolarmente
intenso o costoso, in termini emozionali od economici,
la situazione viene spesso definita come un hurting
stalemate, ovvero una situazione in cui continuare
la disputa comporterebbe soltanto danni e svantaggi,
senza alcun beneficio o progresso per le parti.
In tale situazione, l’unica via di uscita
è che le parti decidano di negoziare quantomeno
una soluzione temporanea o una tregua.
Nello statuto sociale o in un patto
parasociale può essere previsto l’obbligo
delle parti di negoziare in buona fede un accordo
tra di esse per porre fine alla controversia tra
loro insorta, quando si verifichi una specifica
situazione di stalemate, quale: il fallimento
di manovre tattiche, la lunga durata della situazione
conflittuale, l’esaurimento delle risorse
disponibili, il costo eccessivamente elevato di
un conflitto. URL: www.colorado.edu/conflict/peace/problem/stalemat.htm; www.websters-online-dictionary.org/definition/stalemate
Stock options
Le
Stock options (e, più precisamente,
i piani di stock options) costituiscono
modi con cui una società remunera i propri
amministratori (ovvero dirigenti o altri dipendenti),
concedendo loro opzioni per il futuro acquisto
o sottoscrizione di azioni della stessa società
ad una determinata data (entro tale periodo di
tempo, c.d. vesting period, la società
può comunque deliberare nuovi aumenti di
capitale) e ad un prezzo prestabilito (se le azioni
sono attribuite a titolo gratuito si parla di
stock grant). Esse costituiscono perciò
forme retributive (normalmente aggiuntive a quelle
tradizionali), a carattere incentivante, essendo
i beneficiari di tali piani (amministratori, dirigenti
o altri dipendenti) stimolati a contribuire alla
crescita di valore delle azioni, in modo da poterle
acquistare o sottoscrivere ad un prezzo inferiore
al loro valore di mercato (è possibile
che ne sia vietata l’alienazione per un
determinato periodo di tempo, c. d. holding
period).
Per lo stock granting
a favore dei dipendenti la Consob ha ritenuto
necessaria una deliberazione dell’assemblea,
trattandosi di utilizzazione degli utili, con
effetti solo sul patrimonio netto e non sul conto
economico dell’esercizio (comunicazione
Consob 30 luglio 2002, n. 2053725).
Diversi dai piani
di stock options sono i management by
objectives-MBO, compensi aggiuntivi (bonus,
solitamente annuali) che una società si
impegna a corrispondere ai propri dirigenti o
amministratori, nel caso in cui essi raggiungano
determinati obiettivi nello svolgimento del loro
incarico.
Le stock options sono
disciplinate, sotto il profilo fiscale, dal TUIR
(che distingue i piani rivolti alla generalità
dei dipendenti ed i piani per singole categorie
di dipendenti o singoli dipendenti) e sono ora
previste dalla riforma del diritto societario.
Per le società quotate in borsa devono
essere indicati nella nota integrativa al bilancio
i compensi corrisposti agli amministratori, compresi
i piani di stock options. Fonti: art. 48, 2° comma, lettere g)
e g-bis) del TUIR-D.P.R. n. 917/1986;
art.
2389, 2° c., cod. civ. (nel testo introdotto
dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Consob, delibera n. 13613/2002; comunicazione
n. 2053725/2002 URL:www.borsaitalia,it
Strumenti finanziari
partecipativi
Nuovo
strumento finanziario, introdotto – accanto
alle azioni – nella nuova disciplina della
società per azioni, nell’ottica di
favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento
della società, rimettendo allo statuto le
modalità e le condizione di emissione. Tali
strumenti possono attribuire diritti patrimoniali
o anche amministrativi, ma mai il diritto di voto
nell’assemblea generale degli azionisti.
Gli strumenti finanziari
partecipativo sono titoli emessi a fronte di apporti
che non costituiscono conferimenti al capitale della
società e, quindi, non sono rappresentativi
di una quota del capitale della società;
su tale presupposto viene consentito che l’apporto
consista anche in opera o servizi prestati da soci
o terzi.
La natura giuridica degli
strumenti finanziari partecipativi è incerta,
atteso che essi si pongono lungo una linea di confine
(resa più labile dalle novità introdotte
con la riforma societaria) tra titoli di rischio
e titoli di debito; la legge, inoltre, rimanda agli
statuti il compito di definire elementi necessari
ai fini di comprendere questa distinzione come quelli
relativi ai diritti patrimoniali. Gli strumenti
finanziari in discorso, peraltro, appaiono più
affini alle azioni per la possibilità di
attribuire ai portatori alcuni diritti di partecipazione
alla vita societaria e soprattutto di controllo
sulla gestione (l’art. 2351, 5° comma,
prevede che lo statuto possa riservare agli strumenti
finanziari partecipativi la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco),
tipicamente esclusi per gli obbligazionisti. Fonti: art. 2346, 6° comma,
cod. civ. URL:http://www.fondazionelucapacioli.it http://www.assogestioni.it/pdf/ArticoloNotari.pdf