Sono qui
riportate voci
del diritto commerciale
che rappresentano neologismi
(ovvero vecchie espressioni
che di recente hanno assunto
uno specifico significato
o hanno posto nuovi problemi),
con indicazioni delle relative
fonti normative,
nonché di taluni
links per lapprofondimento
“in rete.
Ovviamente, non cè
alcuna pretesa di completezza
nella raccolta delle voci,
né di sistematicità
nella loro illustrazione
Parte dell’attività
aziendale (secondo la terminologia aziendalistica:
area d’affari o funzione aziendale), idonea
ad essere svolta – a seguito di cessione di
tale attività – in modo autonomo da un’altra
impresa.
Il codice civile, nel testo originario,
prevedeva soltanto la cessione dell’azienda
(ossia del complesso di beni organizzati dall’imprenditore
per esercitare l’impresa: artt. 2112 e 2555
ss.); tuttavia, nella pratica, nonché in giurisprudenza
e dottrina la disciplina della cessione di azienda
azienda (soprattutto per le norme a tutela dei lavoratori:
art. 2112 cod. civ. ed art. 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428) era ritenuta applicabile alla cessione
di una sua parte. La figura di ramo aziendale (“parte
dell’azienda”) è stata poi definita
espressamente dall’art. 2112, 5° comma (introdotto
dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18), che ne ha dato
la nozione: «parte dell’azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività
economica organizzata […] presistente come tale
al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identità».
La nozione di ramo aziendale è
stata ora modificata in attuazione della legge 14
febbraio 2003, n. 30 (delega al Governo in materia
di occupazione e mercato del lavoro), disponendo,
in particolare, che il requisito dell’autonomia
funzionale per il ramo aziendale non debba essere
necessariamente preesistente, ma debba sussistere
nel momento del suo trasferimento, secondo le determinazioni
dei contraenti nel contratto di cessione («parte
dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un’attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario
al momento del suo trasferimento»: art. 32 del
d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Ciò conferma
la discrezionalità delle stesse parti contraenti
di fissare il perimetro del settore di attività,
dei beni e dei rapporti giuridici da comprendere nella
cessione del ramo aziendale. Fonti: art. 2112 cod. civ. (modificato dal
d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e dal d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276); legge 14 febbraio 2003, n. 30, art.
1, 2° comma, lettera p).
Recovery ratio
Tasso o percentuale del credito
recuperato nei confronti di un’impresa debitrice,
che sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
Poiché a seconda del credito ovvero a seconda
della classe in cui il credito, nei concordati preventivi
o fallimentari, è compreso, la percentuale
di recupero può essere diversa, i recovery
ratios indicano in quale misura ciascun tipo
di credito è recuperato.
Qualora il credito verso una
società in procedura concorsuale (concordato
preventivo, fallimento o amministrazione straordinaria)
sia soddisfatto mediante conversione del credito
di capitale di rischio (tale possibilità
è ora espressamente prevista dall’art.
160, 1° comma, legge fall.), recovery ratio
indica il rapporto di conversione del credito in
capitale. Per il concordato della Parmalat in amministrazione
straordinaria nel programma di ristrutturazione
del gruppo sono stati indicati i recovery ratios
per ciascun tipo di credito e per ciascuna società
debitrice.