il diritto commerciale d’oggi
    IV.9 – settembre 2005

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z

 


IAS (International Accounting Standard)

Per prinìipi contabili internazionali si intendono, ai sensi del Regolamento CE 1606/2002, gli International Accounting Standard (IAS), gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e le relative Interpretazioni (SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni (denominate Standing interpretations committee: SIC), che saranno emessi o adottati in futuro dall’International Accounting Standard Board (IASB). Il procedimento di revisione è stato ultimato dallo IASB nel corso del 2004.
Gli IAS intendono armonizzare le informazioni contabili fornite dalle società (specie quotate) allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e, conseguentemente, un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.
In Italia il decreto legislativo n. 38 del 2005 ha recepito la disciplina comunitaria, disponendo l’applicazione degli IAS ai bilanci d’esercizio (obbligatoriamente per i bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2006) di società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia. Per i bilanci consolidati, invece, è prevista l’applicazione obbligatoria degli IAS per i soggetti sopra indicati sin dall’esercizio 2005. Un autonomo regime è, invece, stabilito per le società assicurative.
Per le società diverse da quelle sopra indicate e diverse, altresì, da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del cod. civ., è prevista la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio conformemente agli IAS (i) a partire dall’esercizio 2005, nel caso in cui queste siano incluse in un bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali ovvero optino per l’applicazione dei medesimi principi per la redazione del proprio bilancio consolidato e (ii) a partire dall’esercizio che sarà individuato con decreto interministeriale, negli altri casi.
Il decreto legislativo introduce, tra l’altro, specifici limiti alla distribuzione delle poste del patrimonio netto e degli utili alimentati con le rivalutazioni derivanti dall’applicazione del richiamato metodo del fair value. I criteri guida sono essenzialmente due: da un lato, quello di mantenere anche per le società che adottano gli IAS il principio di derivazione dell’imponibile dalle risultanze di bilancio e, dall’altro, compatibilmente con questo principio, il mantenimento della neutralità dell’imposizione tra tali imprese che redigono il bilancio con gli IAS e quelle che continuano ad applicare i principi nazionali.
L’entrata in vigore della disciplina IAS ha comportato l’adozione di provvedimenti della Consob (Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, modificativa del Regolamento Emittenti), con nuove disposizioni in materia di informativa infrannuale, nonchè la possibilità, per le società quotate, di pubblicare la prima relazione trimestrale IAS/IFRS entro 75 giorni dalla fine del primo trimestre, rispetto al termine ordinario di 45 giorni.
Fonti: Regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606; Regolamento CE 29 settembre 2003, n. 1725; Regolamento 19 novembre 2004, n. 2086; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2236; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2237; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2238 Direttiva CE n. 2001/65; Direttiva CE n. 2003/51
D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Gu n. 66 del 21 marzo 2005); Consob. Regolamento Emittenti modificato con Delibera 14 aprile 2005, n. 14490
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Insider trading

     Sfruttamento di informazioni privilegiate – riguardanti strumenti finanziari ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio. Oltre a tali soggetti, denominati insider primari, la normativa punisce anche “chiunque” si trovi in possesso delle medesime informazioni, in base all’ordinaria diligenza (c.d. insider secondario) e anche chi ponga in essere la medesima condotta, in seguito ad una condotta criminale (è il caso del ladro di appartamento o dell’hacker informatico) che lo ha portato a detenere l’informazione privilegiata (c.d. insider criminale).
   Lo sfruttamento di informazioni privilegiate, ritenuto contrario al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione dei mercati finanziari e vietato in precedenza dalla legge n. 157 del 1991, è ora punito dalle nuove norme del (TUF (come modificato dalla Legge Comunitaria del 2004, recependo la direttiva CE n. 2003/6 sul market abuse) come illecito penale e amministrativo. Sanzioni penali (reclusione, fino a due anni, o con la multa ) sono previste per gli insider cd. primari e, per la prima volta, anche per gli insider c.d. criminali; mentre sanzioni amministrative (nuovo art. 187 bis, lett. a) sono applicabili anche agli insider secondari.
   Oltre alla condotta di trading, la nuova disciplina – sia nazionale che comunitaria – prevede l’autonoma punibilità anche delle condotte di tipping (comunicare, senza giustificato motivo, le informazioni privilegiate ad altri soggetti) o di tuyautage (consigliare, sulla base di tali informazioni, il compimento di operazioni di investimento ad altri).
   A differenza del sistema precedente, non è sufficiente compiere le operazioni in questione, poiché occorre che il soggetto operi “avvalendosi” delle stesse informazioni; è così sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, bensì l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni. Non sembra compresa nel divieto la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate al fine di non far compiere operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di insider non trading).
   Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni privilegiate si abbia anche nel c.d. front running (letteralmente: correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario, ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione price sensitive su uno strumento finanziario, compia per proprio conto, poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra operazione, in modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione del cliente sulla quotazione del titolo.
Fonti: art. 180 ed artt. 184-187 bis del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria, come modificato dalla Legge n. 62 del 2005, in vigore dal 12 maggio 2005; direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE
URL: http://www.consob.it (percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)

 

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