Fair value
Criterio
di valutazione degli strumenti finanziari
in bilancio, secondo un principio di contabilità
internazionale (IAS 39), adottato dallo IASC
(International Accounting Standards Committee),
organismo privato che svolge attività
di autoregolamentazione nella materia.
Il fair value
corrisponde nel caso di strumenti quotati
al valore di mercato; negli altri casi
occorre fare riferimento al valore di mercato
di strumenti analoghi, ove esistenti, oppure
a un valore stimato in base ai modelli generalmente
utilizzati sul mercato. Una recente disposizione
comunitaria impone lutilizzo di questo
criterio per la valutazione di tutti gli strumenti
finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli
detenuti fino a scadenza (held-to-maturity
investments), dei crediti erogati direttamente
dallimpresa che redige il bilancio (originated
loans), delle partecipazioni in società
controllate in modo esclusivo o congiunto
e in quelle collegate, nonché delle
passività diverse da quelle di trading.
Più in generale,
il regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606/02,
impone alle società tenute alla redazione
del bilancio consolidato (e, se previsto dalla
legge nazionale, anche alle altre società
per azioni) di seguire tutti i princìpi
IAS a partire dal 2005. Da ultimo, il d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione
della riforma del diritto societario, dispone
che nella nota integrativa al bilancio desercizio
si debba fare riferimento – per le riduzioni
di valore delle immobilizzazioni immateriali
di durata indeterminata – al loro valore
di mercato (art. 2427, n. 3-bis, nuovo testo).
Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha
modificato le norme europee in materia di
bilanci individuali e consolidati (direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE)
URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Firma digitale
Sistema
di elaborazione di un documento informatico
in modo da rendere manifesta e verificare
la sua autenticità ed integrità,
analogamente a quanto avviene con il documento
olografo e sottoscritto con la firma dellautore.
Nel sistema
vigente (ma non ancora pienamente operativo)
in Italia, la firma digitale si basa su una
doppia chiave asimmetrica (due algoritmi per
criptare e decriptare un documento informatico),
attribuite entrambe da un ente di certificazione
delle firme digitali (lelenco di tali
enti è tenuto dalla Autorità
per lInformatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA)
a chi voglia dotarsi della firma digitale,
ossia al titolare: la prima chiave, conosciuta
soltanto da questultimo, per codificare
i documenti prima di trasmetterli a terzi;
la seconda chiave, messa a disposizione del
pubblico, per verificare la provenienza di
ogni documento dal titolare ed accertarne
lintegrità.
Fonti: art. 15 della legge 15 marzo 1997,
n. 59; D.P.R.10 novembre 1997, n. 513; d. lgs. 23
gennaio 2002, n. 10; DPR
7 aprile 2003, n. 137
URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp
Fondi speculativi
Fondi
di investimento che possono investire il proprio
patrimonio anche in deroga ai divieti e alle
norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia
per i fondi comuni di investimento. I fondi
speculativi possono ricorrere all’indebitamento,
sia in liquidità, sia sotto forma di
prestito titoli.
Nellesperienza
internazionale, tali fondi si avvalgono di
un soggetto specializzato, il c.d. prime
broker, che offre un complesso di servizi
integrati (finanziamenti, prestito titoli,
servizi di custodia, supporto informatico,
calcolo del valore della quota, monitoraggio
del rischio assunto, clearing delle
operazioni, etc.). I finanziamenti erogati
da tali soggetti sono assistiti normalmente
da una garanzia avente ad oggetto i beni del
fondo finanziato.
URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/Vigilanza/Bollettino
di Vigilanza)
Forfaiting
(o sconto a forfait)
Operazione
di credito commerciale per il finanziamento
a breve-medio termine delle esportazioni di
beni strumentali o servizi. L’operazione
si realizza con la cessione di titoli di credito
da parte dell’esportatore ad una finanziaria
denominata forfaiter, contro anticipazione
del corrispettivo in denaro, al netto degli
interessi e di una provvigione.
Il forfaiter è
un intermediario, solitamente internazionale,
specializzato nello smobilizzo di crediti
e che sconta gli effetti ad un tasso stabilito
per un determinato periodo di tempo, previa
valutazione dei rischi operazione.
I crediti ceduti, in genere
di importo rilevante, sono rappresentati da
cambiali tratte internazionali (bills
of exchange), emesse dall’esportatore
verso i propri clienti esteri, ovvero da pagherò
cambiari (promissory notes), emessi
dagli importatori esteri in favore degli esportatori
nazionali. Tali effetti devono avere una scadenza
compresa fra i 6 mesi e i 10 anni (usualmente
fino ai 5 anni) ed essere assistiti dall’avallo
o una garanzia (fideiussione, lettera di credito
a pagamento differito o standby L/C)
di primaria banca dell’importatore.
Lo sconto degli effetti
può essere: pro soluto o senza
ricorso (l’esportatore è liberato
da qualsiasi responsabilità, dal momento
in cui è stata consegnata la merce
o i documenti comprovanti la spedizione) ovvero
pro solvendo o “forfaiting
improprio” (in caso di mancato pagamento
dell’acquirente straniero, l’esportatore
è tenuto a corrispondere al forfaiter
la somma dovuta).
Fonti: art. 1, co. 2 lett.
f), n. 2 del T.U.B. 385/93
URL: www.magistra.it
Fusione transfrontaliera
Fusione
tra società costituite in Stati diversi
e, quindi, costituite in conformità
alla legislazione dello Stato di appartenenza
e soggette alla medesima legislazione.
Secondo il sitema di diritto
internazionale privato vigente in Italia (legge
31 maggio 1995, n. 218), tali fusioni sono
soggette alle leggi degli Stati interessati.
Pertanto, la fusione trasfrontaliera è
ammissibile nel nostro ordinamento giuridico
e può realizzarsi rispettando le norme
nazionali di ciascuna società partecipante;
ciò rende l’operazione alquanto
complessa, potendovi essere difformità,
anche sostanziali, nella disciplina della
fusione in ciascuno Stato interessato.
Per regolamentare le fusioni
tranfrontaliere la Commissione CE ha proposto
una direttiva CE (proposta di Direttiva del
18 novembre 2003), riguardante le società
di capitali costituite secondo la legislazione
di uno Stato membro ed aventi la loro sede
statutaria, la loro amministrazione centrale
o il loro principale luogo di stabilimento
all’interno della Unione Europea, purché
almeno due delle società interessate
siano soggette alla legislazione di Stati
membri diversi.
Pur mancanza di una disciplina
comunitaria ad hoc, attualmente le
fusioni transfrontaliere devono ritenersi
ammissibili in tutti gli Stati membri, poiché
Il regolamento CE n. 2157/2001, che introduce
la Società
europea-SE, ha previsto che questa possa
formarsi anche attraverso la fusione di due
o più società, costituite secondo
la legge di uno Stato membro, con sede legale
o direzione centrale all’interno della
Comunità, purché almeno due
di tali società siano disciplinate
dalla legge di uno Stato differente.
Fonti: art. 25, legge 31
maggio 1995, n. 218; regolamento CE 8 ottobre
2001, n. 2157, sulla società europea;
proposta di direttiva del 18 novembre 2003
sulle fusioni transfrontaliere delle società
di capitali
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