a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra
Voci
Nel dizionario sono riportate voci del diritto
commerciale
che rappresentano neologismi
(ovvero vecchie espressioni
che di recente hanno assunto
uno specifico significato
o hanno posto nuovi problemi),
con indicazioni delle relative
fonti normative, nonché
di taluni links per lapprofondimento
“in rete.
Ovviamente, non cè alcuna pretesa
di completezza nella raccolta
delle voci, né di sistematicità
nella loro illustrazione.
ADR (Alternative Dispute
Resolution)
Procedure utilizzate
per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario o arbitrale.
Molto diffuse allestero, specie nel mondo anglosassone, le ADR
si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione (con
cui un terzo che può essere anche il giudice o larbitro,
prima di giudicare la controversia in un processo ordinario o arbitrale
aiuta le parti a comporre la lite e raggiungere un accordo transattivo),
la mediation (una sorta di conciliazione, nella quale un terzo,
il mediatore, ha funzione propositiva, indicando alle parti soluzioni,
anche al di fuori della lite), mediation on line (sistema basato
su un software, che in controversie di carattere pecuniario,
specie per ragioni risarcitorie mette in comunicazione le proposte
migliorative via via formulate da ciascuna parte, raggiungendosi laccordo
quanto la proposta di una parte rientri in una distanza minima preterminata
rispetto allultima proposta dellaltra parte; nella blind
mediation, una parte non conosce lofferta dellaltra
fino alla conclusione della procedura), mini-trial (processo
simulato per consentire alle parti di valutare gli esiti di un giudizio
ordinario senza subirne i costi ed i tempi e raggiungere
così un accordo).
In Italia è disciplinata espressamente la conciliazione
in sede giudiziale; attualmente lorientamento legislativo, anche
sulla base di indicazioni della Comunità Europea (libro verde
del 19 aprile 2002), è nel senso di favorire, in generale, le
ADR, quanto meno per ridurre il ricorso alla giustizia statale. Inoltre,
è riconosciuta efficacia a forme di tutela in sede di autodisciplina,
quale per la pubblicità ingannevole il giurì
del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. In Parlamento sono state
presentate quattro proposte di legge (Camera dei Deputati,
C-541, C-2463, C-2538 e C-2877); mentre per le controversie in materia
societaria, finanziaria e bancaria il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,
attuativo della riforma del diritto societario, ha disciplinato la conciliazione
stragiudiziaria davanti ad appositi organismi di conciliazione. Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del D. lgs.
25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(legge delega di riforma del diritto societario); artt. 38-40 del d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. URL:
http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/availability/it_dpi_availability_number_2002_04.html
Certificati
emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense
che rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili nei
mercati statunitensi in valuta locale titoli emessi da società
straniere, di cui tali certificati attestano il deposito presso una
banca. In definitiva, non essendo consentita in quei mercati la negoziazione
di titoli stranieri in valuta originaria, sono quotati titoli rappresentativi
di questi ultimi, sulla base di programmi di investimento stabiliti
dallemittente degli ADRs e che presentano una varia tipologia.
Per la quotazione degli ADRs possono essere richiesti adempimenti o
prescrizioni a carico delle società straniere (le cui azioni
o obbligazioni sono rappresentati da quei titoli), alle quali sembra
ora applicabile la legge antifrode dal Congresso degli USA (Sarbanes-Oxley
Act of 2002).
Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti diritti
analoghi a quelli spettanti agli azionisti della società rappresentata;
tuttavia, non cè uniformità di comportamento tra
gli emittenti italiani quotati per il tramite di ADRs
al New York Stock Exchange in ordine alla partecipazione di quei titolari
allassemblea della società; in particolare, è discusso
se essi possano partecipare allassemblea in proprio o debbano
partecipare come delegati della banca depositaria. URL:
http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm http://www.sec.gov/answers/adrs.htm http://www.icgn.org/consultative/032602.html
Chi è
stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di
promuovere e concludere contratti riconducibili allesercizio delle
attività finanziarie di cui allart. 106, comma 1, del d.lgs.
385/93, t.u. delle norme in materia bancaria e finanziaria; ossia le
attività di: assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione
in cambi).
Lesercizio professionale nei confronti del
pubblico dellattività di agente in attività
finanziaria è riservata ai soggetti iscritti in un elenco
tenuto dallUIC (Ufficio Italiano Cambi) ed è sottoposto
a una specifica regolamentazione e forme di controllo pubblico Gli intermediari
finanziari (iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del citato
d.lgs. 385/93) potranno stabilmente avvalersi per la distribuzione di
propri prodotti solo di detti agenti. Fonti: d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto del Ministero dellEconomia,
13 dicembre 2001, n. 485 URL: http://www.uic.it
Fattispecie
in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono
altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una lunga
tradizione che risente del diritto romano e degli influssi di orientamenti
di carattere religioso, consente lanatocismo soltanto a determinate
condizioni e, precisamente, «solo dal giorno della domanda giudiziale
o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre
che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi». La norma
fa salvi gli usi contrari, aprendo la strada, per le operazioni bancarie,
a forti contrasti interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs. 4
agosto 1999, n. 342) ed in un intervento della Corte Costituzionale
(sentenza 17 ottobre 2000, n. 425).
La capitalizzazione degli interessi nellesercizio
dellattività bancaria e finanziaria è oggetto di
speciale regolamentazione nel Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del
1993) e nelle norme di attuazione; secondo tale disciplina è
rimessa al contratto la determinazione dei tassi e della loro periodicità
nel conto corrente (purché identica per i tassi attivi e passivi),
escludendosi la sola capitalizzazione periodica successiva alla chiusura
definitiva del conto. Nei contratti bancari e finanziari, qualora sia
prevista la capitalizzazione infrannuale, devono essere indicati il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d. lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera del CICR del
9 febbraio 2000
Appalto
con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente e con
ununica gara, sia la costruzione di opere pubbliche, sia la loro
progettazione esecutiva (ossia il completamento del progetto predisposto
dallente appaltante, attraverso propri tecnici o con incarico
professionale a professionisti esterni). In tal modo le imprese di costruzioni
allargano il loro campo dazione per i lavori pubblici, unificandosi
il mercato delle costruzioni e quello della progettazione (sia pure
solo esecutiva).
Per la progettazione esecutiva di appalto integrato
limpresa appaltante deve avvalersi di un progettista qualificato
alla realizzazione del progetto, individuandolo in sede di offerta o
eventualmente associato. Inoltre, per evitare che laffidamento
della progettazione allimpresa costruttrice provochi aumenti di
costi per lente appaltante, a causa di varianti rese necessarie
dalla progettazione, è stabilito che lappaltatore risponda
dei conseguenti ritardi ed oneri, qualora le varianti siano imputabili
a carenze del progetto esecutivo.
La possibilità di ricorrere allappalto
integrato attualmente è consentita con una modificazione
alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109) per lavori
di importo inferiore ad euro 200 mila e per quelli pari o superiori
ad euro 10 milioni, nonché per tutte le opere in cui la componente
tecnologica-impiantistica sia superiore al 60% del valore dellopera. Fonti: art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo
modificato dallart. 7, 1° comma, lettera l) della legge
1° agosto 2002, n. 166
Nei fondi
comuni di investimento il benchmarck (letteralmente: collimatore,
paletto di riferimento) indica il «parametro oggettivo di riferimento,
costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti
terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione»
(art. 50 regol. Consob); esso, che è solitamente costituito da
un paniere di titoli, di fondi o altri indici, ha lo scopo di individuare
il settore in cui il fondo investe (il citato regolamento parla percio
di «obiettivi di investimento») e, soprattutto, di consentire
di valutarne il rendimento, confrontandolo con quel parametro.
Le società di gestione dei fondi
comuni sono tenute ad indicare nel prospetto informativo il benchmarck
di ciascun fondo, nonché a fornire periodicamente informazioni
circa lo scostamento, positivo o negativo, del fondo rispetto all’andamento
di tale parametro.
In un diverso significato, benchmarck
indica il titolo più trattato all’interno di una categoria omogenea
di titoli. Fonti: art. 50 del regolamento Consob sugli intermediari
(delibera 1° luglio 1998, n. 11522 e successive modificazioni)
Vi si comprendono
tutti i beni e le attività immateriali (intangibles,
nella terminologia anglosassone): marchi, brevetti, tecnologie, segreti
industriali, know-how, software, segreti industriali, concessioni,
licenze, ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene non siano “tangibili”
costituiscono risorse fondamentali per le imprese nell’economia
attuale e che sono ritenuti di fondamentale importanza per la valutazione
di un’impresa, specie se operante nella c.d. new economy.
Si tratta di beni immateriali ad utilità differita nel tempo
e di durata indeterminata, i quali, pur non avendo solitamente un costo
storico, sono suscettibili di essere trasferiti a terzi e, quindi, di
valutazione.
La contabilità a livello internazionale
attribuisce sempre più attenzione alla valorizzazione in bilancio
per i beni immateriali (vedi lo IAS, n. 3928, § 8); agli intangibles
fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis, cod. civ., secondo
cui la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare «la
misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni
immateriali di durata indeterminata». Fonti: art.
2427, n. 3-bis, cod. civ.
Operazione
finanziaria (denominata anche securitization) con la quale un
insieme di crediti pecuniari esistenti o futuri, ed individuabili
in blocco ovvero anche un solo credito, è ceduto a una
società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione
di tali operazioni (Special Purpose Vehicles o SPV) e
che emette, in relazione ad esse, titoli (asset backed securities)
negoziabili.
Le somme corrisposte alla SPV dai
debitori ceduti sono destinate in via esclusiva a soddisfare i diritti
incorporati nei titoli emessi per finanziare lacquisto di tali
crediti, nonché per pagare i costi delloperazione. Sorge
così un vero e proprio patrimonio separato, con la segregazione
a garanzia dei portatori dei titoli emessi del portafoglio
di crediti ceduti e dei flussi finanziari da essi derivanti.
Alle operazioni di cartolarizzazione partecipa
necessariamente anche il servicer, ossia una società incaricata
della riscossione dei crediti ceduti, nonché incaricata dei servizi
di cassa e pagamento nellambito di tali operazioni. Fonti: legge 30 aprile 1999, n. 130 URL:http://www.bancaditalia.it
(Disposizioni per le società di cartolarizzazione)
Archivio
informatico automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento in
cui vengono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso
assegni senza autorizzazione o provvista, al fine della loro interdizione,
per un periodo di sei mesi, dallintero circuito degli assegni
bancari e postali (revoca di sistema). Sono, inoltre, registrate
informazioni sui soggetti cui sia stata revocata lautorizzazione
allutilizzo di carte di pagamento, nonché lindicazione
degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati.
La Centrale è stata istituita a seguito
della depenalizzazione dellemissione di assegno senza autorizzazione
o senza provvista e la conseguente trasformazione della fattispecie
in illecito amministrativo. Fonti: d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione
della legge 25 giugno 1999, n. 205; decreto del Ministro della Giustizia
del 7 novembre 2001, n. 458; regolamento della Banca dItalia del
29 gennaio 2002 URL:http://www.bancaditalia.it
Contratti
con cui una parte costituisce a favore dellaltra parte una garanzia
su contante o strumenti finanziari mediante trasferimento della proprietà
o costituzione di pegno.
Tali garanzie sono disciplinate da una direttiva
comunitaria allo scopo di migliorarne la certezza giuridica; in particolare,
la direttiva si propone di evitare che trovino applicazione ai contratti
di garanzia le disposizioni nazionali sullinsolvenza, che ostacolino
il realizzo delle garanzie stesse, ovvero che pongano in dubbio la validità
di compensazione bilaterale per close-out. La nuova normativa
si applica ai rapporti fra imprese finanziarie, nonché a quelli
in cui almeno una delle parti sia unimpresa finanziaria; la normativa
non riguarda i casi in cui beneficiario o datore delle garanzia sia
una persona fisica. Fonti: direttiva CE 20002/47/CE URL:http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Linsieme
di regole e sistemi predisposti a livello legislativo o regolamentare,
ovvero, in via di autoregolamentazione, da una società di capitali
per governare con efficienza e trasparenza limpresa societaria,
coordinando gli interessi degli imprenditori e degli investitori, nonché
disciplinando le funzioni dei managers. La corporate governance
investe vari aspetti dellorganizzazione societaria, riguardando
i rapporti tra soci ed amministratori, i sistemi di gestione e di controllo
delle società, nonché lassetto proprietario delle
società ed il mercato dei capitali.
Il codice civile e, soprattutto, il decreto
Draghi del 1998 stabiliscono le regole minime di corporate governance;
altre regole, più restrittive, possono essere stabilite
come condizione per la quotazione e la negoziazione nei mercati regolamentati
dalle borse e dai gestori dei mercati riconosciuti, ovvero da
codici di autoregolamentazione, cui la società si sottoponga
volontariamente, dandone comunicazione al mercato. Fonti: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 URL:http://www.consob.it
http://www.icgn.org/documents/globalcorpgov.htm http://www.borsaitalia.it/ita/servizi/pubblicazioni/
(codice di autodisciplina)
Strumenti
finanziari che riconoscono allinvestitore un privilegio su una
porzione dellattivo dellemittente rappresentata, in genere,
da finanziamenti immobiliari o da crediti verso il settore pubblico.
Tali titoli si sono originariamente sviluppati in Germania (Pfandbriefe),
ma strumenti analoghi sono stati introdotti anche in Francia (obligations
foncières) e in Spagna (cedulas ipotecarias); nellordinamento
italiano non esiste una disciplina specifica.
Lemissione di questi strumenti finanziari
è particolarmente vantaggiosa per gli intermediari bancari, siccome
tali titoli beneficiano di un trattamento preferenziale in termini di
regolamentazione prudenziale e soddisfano le condizioni richieste dal
Sistema europeo delle banche centrali per linserimento nella lista
delle attività idonee come garanzia per le operazioni di politica
monetaria dellEurosistema. URL:http://www.hypverband.de/hypverband
Clausole
statutarie (o di patti parasociali) che, secondo la pratica internazionale
degli affari, sono volte a superare situazioni di stallo decisionale
nella gestione dell’impresa sociale (specie se costituita come
joint venture paritetica), preservandone la funzionalità
e la continuità attraverso vari meccanismi, tra i quali: il casting
vote (attribuire la prevalenza nell’organo operativo, in
caso di parità di voti, alla determinazione del presidente, con
un doppio voto); il cooling-off (prevedere apposite procedure
per il riesame delle proposte in contrasto, con la partecipazione dell’alta
direzione aziendale o di esperti per proporre soluzioni di compromesso)
o l’arbitrato (affidare ad arbitri il compito di dirimere le divergenze
gestionali).
Pur non essendovi nel nostro diritto societario
esplicite preclusioni per l’utilizzazione di simili clausole (un
ostacolo, tuttavia, può essere considerata la competenza esclusiva
degli amministratori per la gestione sociale, con divieto di delegarla
a terzi), esse sono utilizzate raramente in Italia. Una diversa prospettiva,
però si apre, a seguito della nuova disciplina delle controversie
in materia societaria; infatti, è previsto espressamente che
nelle società a responsabilità limitata e nelle società
di persone l’atto costitutivo possa contenere «clausole
con le quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati da soggetto
estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere
di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione
della società», con una decisione vincolante, reclamabile
davanti ad un collegio, soltanto se ciò sia previsto nello statuto
sociale. Fonti:art.
37, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
Contratti
aventi a oggetto il trasferimento del rischio relativo a un determinato
credito (reference obligation) da un soggetto che intende
acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a
un soggetto che intende prestarla (protection seller), senza
trasferire il credito sottostante. Il modello contrattuale più
semplice che risponde a questa definizione è il credit default
swap.
Nella pratica commerciale sono diffuse
una serie di fattispecie più complesse. Le più comuni
sono:
i credit spread swap, nei
quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere
dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread
di mercato e quello fissato dal contratto;
i total rate of return swap,
con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi
di cassa generati da unattività di riferimento alla controparte
(protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection
buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato
o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
le credit-linked notes, costituite
dalla combinazione di un titolo (il c.d. titolo ospite,
emesso dal protection buyer o da una società veicolo per
la cartolarizzazione) e di un derivato
su crediti. Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento
Governatore della Banca dItalia 8 settembre 2000 URL:http://www.isda.org/publications/index.html http://www.bancaditalia.it
(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)
Pratica
commerciale che consiste nello scaricare sul mercato estero la produzione
esuberante – rispetto al mercato interno – di un certo bene,
vendendo all’estero la quantità esuberante ad un prezzo
inferiore (normalmente sottocosto) a quello del mercato interno e coprendo
tali perdite con l’extraprofitto realizzato in quest’ultimo
mercato, grazie a dazi che ostacolino l’importazione degli stessi
beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi mercati, con conseguente
pregiudizio per i produttori del Paese importstore. A differenza dei
prezzi predatori, il dumping
riguarda unicamente le esportazioni da un mercato ad un altro, quando
vi siano ostacoli al commercio tra i due mercati; esso è perciò
preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC) per legittimare le azioni antidumping e le misure di
salvaguardia adottate da uno Stato a favore dei propri produttori contro
le importazioni in dumping provenienti dall’estero.
La Comunità Europea ha disciplinato
la materia, recependo le regole previste dall’Accordo Antidumping
dell’OMC scaturito dall’Uruguay Round, relativo
all’attuazione dell’art. VI del General Agreement on Tariffs
and Trade-GATT. Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97
Clausola
con la quale, nei contratti di acquisizione di società operanti
in settori ad elevato contenuto tecnologico (la c.d. new economy),
il pagamento di una parte del prezzo (ovvero di una somma aggiuntiva
al prezzo) è subordinato ad un determinato risultato economico
della società acquisita in un periodo di tempo successivo al
perfezionamento della cessione (closing).
Nell’esperienza statunitense si distinguono
due tipi di clausole: economic earn-out e performance earn-out.
Con il primo tipo di clausole il prezzo è composto da una parte
fissa e da una variabile, quest’ultima da corrispondersi al venditore
per un certo periodo di tempo successivo al closing e commisurata
all’andamento economico della società acquisita (ad esempio,
il fatturato); ovvero la parte variabile è corrisposta direttamente
dalla società acquisita al venditore a titolo di collaborazione
per le prestazioni professionali che il medesimo si impegna ad effettuare
per un certo periodo di tempo a favore della stessa società al
fine di assicurare la migliore transizione tra la precedente e la nuova
compagine sociale. Con il secondo tipo di clausole, invece, la parte
variabile del prezzo è condizionata al raggiungimento di determinati
obiettivi di sviluppo (aumento delle vendite, della clientela, buon
esito di un investimento, ecc.) previsti per i successivi anni in un
business plan predisposto dal venditore.
Criterio
di valutazione degli strumenti finanziari in bilancio, secondo un principio
di contabilità internazionale (IAS 39), adottato dallo IASC (International
Accounting Standards Committee), organismo privato che svolge attività
di autoregolamentazione nella materia.
Il fair value corrisponde
nel caso di strumenti quotati al valore di mercato; negli altri
casi occorre fare riferimento al valore di mercato di strumenti analoghi,
ove esistenti, oppure a un valore stimato in base ai modelli generalmente
utilizzati sul mercato. Una recente disposizione comunitaria impone
lutilizzo di questo criterio per la valutazione di tutti gli strumenti
finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli detenuti fino a scadenza
(held-to-maturity investments), dei crediti erogati direttamente
dallimpresa che redige il bilancio (originated loans),
delle partecipazioni in società controllate in modo esclusivo
o congiunto e in quelle collegate, nonché delle passività
diverse da quelle di trading.
Più in generale, il regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606/02,
impone alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato
(e, se previsto dalla legge nazionale, anche alle altre società
per azioni) di seguire tutti i princìpi IAS a partire dal 2005.
Da ultimo, il d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della riforma
del diritto societario, prevede che nella nota integrativa al bilancio
desercizio si debba fare riferimento – per le riduzioni
di valore delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata
– al loro valore di mercato (art. 2427, n. 3-bis, nuovo testo). Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha modificato le norme europee
in materia di bilanci individuali e consolidati (direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE) URL:http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp; http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Sistema
di elaborazione di un documento informatico in modo da rendere manifesta
e verificare la sua autenticità ed integrità, analogamente
a quanto avviene con il documento olografo e sottoscritto con la firma
dellautore.
Nel sistema vigente (ma non ancora pienamente
operativo) in Italia, la firma digitale si basa su una doppia chiave
asimmetrica (due algoritmi per criptare e decriptare un documento informatico),
attribuite entrambe da un ente di certificazione delle firme digitali
(lelenco di tali enti è tenuto dalla Autorità per
lInformatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA) a chi voglia
dotarsi della firma digitale, ossia al titolare: la prima chiave, conosciuta
soltanto da questultimo, per codificare i documenti prima di trasmetterli
a terzi; la seconda chiave, messa a disposizione del pubblico, per verificare
la provenienza di ogni documento dal titolare ed accertarne lintegrità.
Fonti: art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.10 novembre
1997, n. 513; d. lgs. 23
gennaio 2002, n. 10 URL:http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp
Enti costituiti
a seguito delle operazioni di ristrutturazione effettuate a partire
dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso (legge 30 luglio 1990,
n. 218 e d. lgs. 356/1990) dalle allora banche pubbliche, le
quali hanno conferito lazienda bancaria in società per
azioni, ricevendo in cambio azioni rappresentative del capitale. Secondo
la vigente disciplina civilistica le fondazioni bancarie sono persone
giuridiche private; la legge pone limiti ai fini che tali enti devono
perseguire, alla destinazione del reddito, alla composizione e competenza
degli organi. In particolare, sono individuati i settori ammessi,
verso i quali prioritariamente le fondazioni dovranno indirizzare la
propria attività, in rapporto prevalente con il territorio di
competenza.
Le fondazioni bancarie sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero dellEconomia (finché detengono
il controllo delle partecipazioni bancarie, ma anche successivamente
fino alla istituzione di unautorità di controllo su tutti
gli enti non-profit disciplinata dal codice civile). Specifiche
disposizioni stabiliscono tempi e modalità circa la dismissione
delle partecipazioni di controllo ancora detenute dalle società
bancarie conferitarie. Fonti: legge 23 dicembre 1998, n. 461; d. lgs. 17 maggio 1999,
n. 153, come modificato dallart. 11 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 URL:http://www.bancaditalia.it
(Relazione annuale sul 2001)
Fondi di investimento
che possono investire il proprio patrimonio anche in deroga ai divieti
e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio
stabiliti dalla Banca d’Italia per i fondi comuni di investimento.
I fondi speculativi possono ricorrere all’indebitamento, sia in
liquidità, sia sotto forma di prestito titoli.
Nellesperienza internazionale, tali fondi si avvalgono
di un soggetto specializzato, il c.d. prime broker, che offre
un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi
di custodia, supporto informatico, calcolo del valore della quota, monitoraggio
del rischio assunto, clearing delle operazioni. etc.). I finanziamenti
erogati da tali soggetti sono assistiti normalmente da una garanzia
avente ad oggetto i beni del fondo finanziato. URL:http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/ Vigilanza/ Bollettino di Vigilanza)
Sfruttamento di informazioni
riservate – riguardanti strumenti finanziari ed idonee, se rese
pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il prezzo – da parte
di chi sia in possesso delle stesse informazioni in virtù della
partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio
di una funzione, di una professione o di un ufficio. Tale comportamento,
ritenuto contrario al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione
dei mercati finanziari, è vietato (più precisamente, è
qualificato come reato, punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa; la materia è disciplinata dalla Comunità Europea:
vedi la direttiva CE n. 2003/6 sul market abuse), quando il
possessore di quelle informazioni, avvalendosi di esse, acquisti, venda
o compia altre operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito
di trading), ovvero comunichi, senza giustificato motivo, le
stesse informazioni ad altri (comportamento definito di tipping)
o consigli operazioni di investimento ad altri (comportamento definito
di tuyautage). Non è sufficiente perciò compiere
le operazioni in questione (come previsto, in precedenza, dalla legge
17 maggio 1991, n. 157), poiché occorre che il soggetto operi
“avvalendosi” delle stesse informazioni; è così
sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, bensì
l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni.
Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni riservate
si abbia anche nel c.d. front running (letteralmente, correre
davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario, ricevuto
da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione price
sensitive su uno strumento finanziario, compia per proprio conto,
poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra operazione, in
modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione
del cliente sulla quotazione del titolo. La Consob ha deciso di contrastare
tale pratica, segnalando di recente alla magistratura gli operatori
che se ne siano avvalsi. Fonti: art. 180 ed artt. 185-187 del d. lgs 24 febbraio 1998,
n. 58 TUF-testo unico dellintermediazione finanziaria;
direttiva
28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE URL: http://www.consob.it
(percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)
Operazione (in realtà,
una pluralità di operazioni) volta ad acquisire il controllo
di una società (target), utilizzando la leva finanziaria
e ricorrendo ai flussi di cassa (ovvero alla cessione di assets)
della società acquisita per rimborsare i capitali necessari per
la stessa operazione ed i relativi interessi. Si parla di managemet
buy-out quando l’operazione è condotta dai managers
della società da acquisire allo scopo di migliorare – divenuti
essi proprietari del capitale di comando – la gestione e la redditività
della stessa società.
Il leveraged buy-out si realizza solitamente
attraverso varie fasi: costituzione di una apposita società (NewCo),
la quale raccoglie i mezzi finanziari occorrenti e, una volta acquisito
il controllo della target, si fonde con la NewCo, in
modo che i propri debiti siano adempiuti dalla società risultante
dalla fusione e, quindi, con il patrimonio e con lattività
originariamente della target.
Poiché nel nostro ordinamento non è consentito
che una società finanzi o garantisca lacquisto delle proprie
azioni (art. 2358 cod. civ., divieto sanzionato penalmente), si è
dubitato circa la legittimità di tale operazione (vedi, in particolare,
Cass. pen., 4 febbraio 2000, n. 5503); tali dubbi sono totalmente fugati
dalla riforma del diritto societario (art. 7 della legge 3 ottobre
2001, n. 366; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
che, introducendo il nuovo l’art. 2501-bis cod. civ.
ha prescritto una maggiore trasparenza per tale operazione (il progetto
di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per soddisfare
le obbligazioni della società risultante dell’operazione,
con specifiche indicazioni nella relazione degli amministratori e degli
esperti). Fonti: art. 2501-bis cod. civ., nel nuovo testo introdotto
dal d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6
MBO (Management by objectives):
vedi: “Stock options”
Mediatore creditizio
Chi professionalmente
o abitualmente mette in relazione anche attraverso
attività di consulenza banche o intermediari finanziari
con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti,
senza essere legato ad alcuna delle parti da legami di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza.
Ai mediatori creditizi è preclusa la possibilità
di concludere i contratti, nonché di erogare i finanziamenti.
Lattività di mediazione o di consulenza nella concessione
di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo, istituito presso il
Ministero dellEconomia, che si avvale dellUIC (Ufficio Italiano
Cambi). La riserva di attività in favore dei mediatori creditizi,
penalmente sanzionata, non opera nei confronti di banche, intermediari
finanziari, promotori finanziari e imprese assicurative. Non costituisce
mediazione creditizia la raccolta di richieste di finanziamento effettuata,
nellambito della specifica attività svolta e strumentalmente
ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi o di soggetti iscritti
in albi, elenchi o ruoli. Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 28 luglio
2000, n. 287, regolamento URL:http://www.uic.it
L’aggregato degli
scambi potenzialmente interferenti.
Rispetto al tradizionale riferimento territoriale
(mercato è il luogo …), è meglio far riferimento
– considerati anche gli attuali mezzi di comunicazione –
alla generica espressione “aggregato” (ma si potrebbe pure
parlare di “insieme”); ciò che fa di una pluralità
un insieme è allora la circostanza che, comunque, e dunque non
solo per unicità di luogo, gli scambi possono interferire. Che
il “mercato” sia un fenomeno costituito da “scambi”
è sicuro e tradizionale; ciò che di una pluralità
di scambi fa un “mercato” è la circostanza che –
un tempo, per svolgersi nello stesso luogo; oggi, per la facilità
di comunicazioni e conoscenze a distanza – gli scambi possono
interferire per quantità, condizioni e prezzi.
Individuata la realtà economica e fattuale,
più difficile è individuare la rilevanza giuridica del
mercato in quanto tale. Probabilmente, si tratta di un centro, ossia
di un punto di riferimento di interessi (e dunque di norme) non personificato,
nel senso che gli interessi, che le norme di disciplina del mercato
tendono a tutelare, sono in sé diversi, hanno natura pubblica
e privata, nonché fanno capo a soggetti diversi (gli operatori,
i clienti, l’efficienza del sistema economico, ecc.).
Nel nostro ordinamento manca una espressa definizione
legislativa di mercato (non è, però, una manchevolezza)
ed anche una disciplina generale; vi sono, invece, specifiche considerazioni
del mercato, a seconda del criterio di rilevanza giuridica: vedi, in
particolare, la nozione di mercato presupposta dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, la quale disciplina la concorrenza – ossia il sistema
di interferenza degli scambi – nel mercato (il mercato “rilevante”)
e gli interessi che vi sono coinvolti. Fonti: legge 16 ottobre 1990, n. 287
Tale espressione
(più precisamente, modelli di organizzazione dellente)
definisce, in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta adottati
da una società (o altri enti) per impedire che gli amministratori
ed i dirigenti (i c.d. soggetti in posizione apicale) e
le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza commettano determinati
reati nel suo interesse o vantaggio, reati di cui in base alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs.
8 giugno 2001, n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di convenzioni
internazionali sia chiamata a rispondere direttamente la stessa
società con una apposita sanzione (oltre che, in base al diritto
penale, il suo autore materiale).
Il modello di organizzazione (predisposto
dalla società interessata, anche sulla base di codici di comportamento
delle associazioni rappresentative) introduce una procedimentalizzazione
nellattività di impresa, creando una apposita struttura
di sorveglianza, volta a prevenire il compimento dei reati ed idonea
ad evitarne limputazione alla medesima società, a somiglianza
di quanto avviene con i compliance programs nel diritto statunitense.
Nel nostro ordinamento la responsabilità dellente è
esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: lente
abbia adottato, prima della commissione del reato, un modello idoneo
a prevenirlo; sia stato affidato ad un organismo interno dellente
il il compito di vigilare sul funzionamento e losservanza dei
predetto modello; il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente
lo stesso modello; lorganismo interno abbia adeguatamente vigilato. Fonti: artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc
75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument
Dispositivi
elettronici che consentono di movimentare con valore solutorio
analogo a quello della moneta materiale saldi monetari.
La moneta elettronica (rappresentata solitamente da una tessera di plastica
con incorporato un processore elettronico, nel quale è memorizzato
il valore monetario attribuito alla stessa tessera, per consentire al
titolare di compiere operazioni di pagamento) può essere emessa
solo previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario
emesso.
Lattività di emissione di
moneta elettronica è riservata alle banche o ad imprese specializzate
(Istituti di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere, altresì,
attività connesse e strumentali, nonché offrire servizi
di pagamento; ad essi è preclusa lattività di concessione
di crediti in qualunque forma. Fonti: art. 55, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria
per il 2001), che, in attuazione di direttive comunitarie, ha modificato
il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 URL:http://www.bancaditalia.it
(Gli istituti di moneta elettronica) http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html
Proposta di acquisto
avente ad oggetto un determinato quantitativo di azioni (emesse da una
società) ovvero un determinato quantitativo di altri strumenti
finanziari ad un prezzo determinato, proposta rivolta pubblicamente
a tutti i possessori di tali titoli. LOPA può avere una
pluralità di scopi, quali quello di effettuare un investimento
finanziario, ovvero di acquisire il controllo della società emittente
i titoli, ovvero eliminare gli azionisti di minoranza della stessa società
(squeeze-out).
Nella maggior parte dei paesi industrializzati il
procedimento dellOPA è disciplinato al fine di assicurare
trasparenza, serietà e correttezza delloperazione. Nei
vari ordinamenti, peraltro, sono riscontrabili posizioni sostanzialmente
diverse con riguardo ai diritti degli azionisti di minoranza in caso
di offerte pubbliche di acquisto che comportino lacquisizione
del controllo di una società. Secondo un primo approccio (c.d.
Market Rule) lordinamento non interviene nelle scelte del
mercato (Stati Uniti). Un altro approccio (Equal Opportunity Rule)
persegue il principio di pari opportunità economiche fra azionista
di maggioranza ed azionisti di minoranza, disponendo lobbligo
a carico di chi acquisisca il controllo di una società
(o superi una determinata soglia quantitativa di partecipazione al capitale
della società con diritto di voto) di lanciare unOPA
nei confronti di tutti i portatori dei titoli della società (Inghilterra,
Francia e Italia) ad un prezzo che include in tutto o in parte il premio
di controllo (ossia il prezzo pagato al precedente controllante,
normalmente più alto di quello di mercato delle azioni). Fonti: artt. 102 e segg. del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58
TUF-testo unico della intermediazione finanziaria URL:http://www.consob.it
Obbligo posto
a carico degli amministratori di società quotate di astenersi
dal compiere atti od operazioni che contrastino con il conseguimento
degli obiettivi di una OPA in corso (ad esempio, aumenti di capitale,
cessioni di rami dazienda, stipula di finanziamenti ingenti, ecc.),
salvo autorizzazione dellassemblea (ordinaria o straordinaria),
la quale anche in seconda o terza convocazione devo deliberare con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per
cento del capitale.
La regola, mutuata dallordinamento inglese,
pone limitazioni alle azioni difensive che possono essere poste in essere
da parte della società target in caso di OPA ostile, al
fine di favorire le operazioni di cambio del controllo societario; queste
ultime, infatti, rappresentano, secondo la prevalente teoria economica,
uno strumento utile per favorire comportamenti corretti ed efficienti
degli amministratori nelle società quotate (market discipline). Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF-testo
unico dellintermediazione finanziaria URL:http://www.consob.it
Istituto disciplinato
dal d. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in attuazione
della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366),
predisposto dalla Commissione Vietti, per consentire il finanziamento
di uno specifico affare. Quest’ultimo viene isolato sotto il profilo
patrimoniale (responsabilità patrimoniale, spese, ricavi) dalla
restante attività della società, in deroga al generale
principio stabilito dallart. 2740 cod. civ.
Ogni società può costituire uno o più
patrimoni destinati (uno per ciascun affare). La deliberazione con cui
viene costituito il patrimonio destinato stabilisce scopo, beni destinati,
piano economico finanziario dellaffare, regole di rendicontazione.
A fronte del patrimonio destinato possono essere emessi strumenti finanziari,
anche nella forma di titoli partecipativi. Fonti: art. 2447 bis ss. cod. civ., norme introdotte dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 URL:http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/
02-04.080_090.pdf
Strumenti finanziari
con caratteristiche sia dei titoli di credito sia dei titoli di rischio;
più precisamente, essi prevedono una remunerazione, in misura
fissa o variabile, in correlazione al valore nominale dei titoli, subordinata
alla circostanza che la società emittente abbia prodotto utili
nell’anno precedente alla data del pagamento degli interessi.
Le preference shares prevedono la postergazione
nel rimborso del capitale e sono prive di diritti amministrativi. URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni di vigilanza per le banche/titolo
IV, cap. 1, § 3)
Vendita di beni o prestazione
di servizi effettuate sottocosto da imprese in posizione dominante,
al fine di estromettere dal mercato concorrenti attuali o potenziali,
che non siano in grado di sostenere per un lungo periodo di tempo la
“guerra dei prezzi”. Tale comportamento è considerato
abuso di posizione dominante e, quindi, illecito in base alla disciplina
antitrust italiana e comunitaria, qualora l’impresa sia in posizione
dominante e pratichi un prezzo inferiore al costo marginale (vedi la
Relazione della Commissione Europea sulla politica della concorrenza
del 24 aprile 2002).
Per valutare la illiceità di simili pratiche,
assume rilevanza la possibilità – per l’impresa che
le pone in essere – di godere di “sussidi incrociati”,
ossia di bilanciare le perdite sostenute nel mercato con extra-profitti
ottenuti dalla stessa su un mercato collegato. Più in generale,
si ritiene necessario, per qualificare come predatoria l’operazione,
che la struttura di mercato consenta all’impresa, che pratichi
tale comportamento, di recuperare le somme investite nella vendita sottocosto
(c.d. recoupment test).
L’uso di prezzi predatori si distingue dalle
vendite sottocosto, che riguardano
esclusivamente la vendita al pubblico di beni e che sono considerate
come atti di concorrenza sleale, quando ricorrono taluni presupposti. Fonti: art. 3, lett. b), della legge n. 287/1990; art. 82 (ex
86) del Trattato CE URL:www.agcm.it
(percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267: Diano/Tourist, Ferry boat
– Caronte shipping – Navigazione Generale Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/
econ/20020709/com(2002)462_it.pdf
Operazione complessa,
nata nei paesi di common law, consistente nella copertura finanziaria
di un progetto imprenditoriale (frequentemente infrastrutture nel settore
delle opere pubbliche) sulla base delle prospettive di reddito e sui
flussi di cassa attesi dalla specifica iniziativa; essa è realizzata
attraverso più contratti collegati. Alloperazione partecipa,
normalmente, una banca (arranger) che organizza il prestito (reperisce
i fondi sul mercato assicurando comunque la sottoscrizione diretta di
un certo ammontare); i termini e le condizioni del finanziamento sono
stabiliti nel term sheet. La banca, inoltre, effettua lanalisi
dei costi, dei ricavi del progetto, della ripartizione dei rischi (information
memorandum). Il finanziamento avviene mediante lapporto di
fondi assimilabili a capitale proprio (prestiti o anticipazioni a rimborso
subordinato), ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti tradizionali
con priorità di rimborso che possono essere con o senza garanzia
reale).
Regole particolari, specie con riguardo al piano economico
e finanziario, sono previste per le operazioni realizzate nellambito
di lavori pubblici. Fonti: legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html
Nuovo tipo di società
di capitali, che si affianca a quelli già esistenti negli ordinamenti
nazionali, adottabile solo da imprese ad operatività transnazionale;
liniziativa per la costituzione della SE, infatti, può
essere avviata solo da due società aventi la sede legale in differenti
Stati membri, ovvero da parte di società comunque operanti già
da tempo in altri Stati dellUnione attraverso società affiliate.
La SE è disciplinata da regolamento comunitario
e, per gli aspetti da questo non coperti, dalle normative degli Stati
membri, siano esse previste, in applicazione delle norme comunitarie,
per disciplinare specificamente le SE, ovvero riguardino in generale
le società per azioni. Disposizioni particolari sono state stabilite
con direttiva comunitaria per favorire il coinvolgimento dei lavoratori
nella gestione della società. Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e dir. 2001/86/CE URL:http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società
introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96,
nellambito dellattuazione di una direttiva comunitaria,
volta a favorire il libero esercizio della professione forense nei Paesi
dellUnione Europea avente ad oggetto esclusivo lesercizio
in comune della professione di avvocato (più precisamente, lattività
professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio) dei
soci, i quali devono essere tutti in possesso di tale titolo e non possono
partecipare ad altra STA.
La società tra avvocati è disciplinata
per quanto non previsto dal D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra laltro,
un peculiare regime di pubblicità: iscrizione nel registro delle
imprese, in apposita sezione speciale, con funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia; ed iscrizione nellalbo
degli avvocati) dalle norme che regolano le società in
nome collettivo, nonché è soggetta alle norme professionali
e deontologiche della professione forense.
Al fine di preservare il principio di personalità
della prestazione professionale (art. 2232 cod. civ.), lincarico
professionale conferito alla STA può essere eseguito solo dai
soci in possesso dei requisiti necessari per la specifica attività
richiesta. In particolare, il cliente può richiedere che lincarico
sia affidato ad un socio da lui indicato per iscritto; in difetto di
tale scelta, la società deve comunicare al cliente il socio incaricato.
Si discute se si tratta di un nuovo tipo
di società ovvero di una società (appartenente ai tipi
codificati) di diritto speciale. Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Le Stock options
(e, più precisamente, i piani di stock options) costituiscono
modi con cui una società remunera i propri amministratori (ovvero
dirigenti o altri dipendenti), concedendo loro opzioni per il futuro
acquisto o sottoscrizione di azioni della stessa società ad una
determinata data (entro tale periodo di tempo, c.d. vesting period,
la società può comunque deliberare nuovi aumenti di capitale)
e ad un prezzo prestabilito (se le azioni sono attribuite a titolo gratuito
si parla di stock grant). Esse costituiscono percio forme retributive
(normalmente aggiuntive a quelle tradizionali), a carattere incentivante,
essendo i beneficiari di tali piani (amministratori, dirigenti o altri
dipendenti) stimolati a contribuire alla crescita di valore delle azioni,
in modo da poterle acquistare o sottoscrivere ad un prezzo inferiore
al loro valore di mercato (è possibile che ne sia vietata l’alienazione
per un determinato periodo di tempo, c. d. holding period).
Per lo stock granting a favore dei dipendenti la Consob ha
ritenuto necessaria una deliberazione dell’assemblea, trattandosi
di utilizzazione degli utili, con effetti solo sul patrimonio netto
e non sul conto economico dell’esercizio (comunicazione Consob
30 luglio 2002, n. 2053725).
Diversi dai piani di stock options sono i management
by objectives-MBO, compensi aggiuntivi (bonus, soltamente
annuali) che una società si impegna a corrispondere ai propri
dirigenti o amministratori, nel caso in cui essi raggiungano determinati
obiettivi nello svolgimento del loro incarico.
Le stock options sono disciplinate, sotto il
profilo fiscale, dal TUIR (che distingue i piani rivolti alla generalità
dei dipendenti ed i piani per singole categorie di dipendenti o singoli
dipendenti) e sono ora previste dalla riforma del diritto societario.
Per le società quotate in borsa devono essere indicati nella
nota integrativa al bilancio i compensi corrisposti agli amministratori,
compresi i piani di stock options. Fonti: art. 48, 2° comma, lettere g) e g-bis) del
TUIR-D.P.R. n. 917/1986;
art. 2389, 2°
c., cod. civ. (nel testo introdotto dal d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6)
Consob, delibera
n. 13613/2002; comunicazione n. 2053725/2002 URL:www.borsaitalia,it
Titoli che uniscono
in un unico strumento finanziario le caratteristiche di una obbligazione
e di un contratto derivato. I flussi di pagamento per interessi sono
indicizzati allandamento del parametro sottostante alla componente
derivata; a seconda del tipo di indicizzazione delle cedole e/o del
pagamento del capitale a scadenza, i titoli strutturati sono diversamente
denominati: le equity linked sono indicizzate allandamento
di titoli o indici azionari; le fixed reverse floaters lindicizzazione
è collegata in maniera complessa allandamento dei tassi
di interessi.
Per una particolare tipologia di titoli strutturati, denominati
reverse convertible e consistenti di fatto nella
vendita allinvestitore di una put option su specifici titoli
azionari, il valore di rimborso può risultare inferiore a quello
di sottoscrizione. La caratteristica dei titoli reverse convertible
è quella di prevedere:
la corresponsione di un tasso di interesse fisso;
un diritto di opzione a favore dell’emittente che gli conferisce
la facoltà di rimborsare il capitale alla scadenza mediante la
consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una determinata
società.
Si tratta di titoli strutturati aventi normalmente durata
pari o inferiore all’anno. Fonti: Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, modificato
con deliberazione
6 agosto 2002, n. 13710; art. 2411 cod. civ. (nel testo modificato
dal d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6). URL:www.consob.it
(percorso: pubblicazioni e commenti/ Quaderni di Finanza/ n. 35)
Titoli che, in ragione
di “caratteristiche” consolidate sul mercato nazionale -
connesse all’emittente, al rendimento, ai parametri di indicizzazione,
ai tassi, alla periodicità della cedola, al rimborso del capitale
- possono essere collocati senza la preventiva comunicazione alla Banca
d’Italia, prevista dall’art. 129 del Testo unico bancario
al fine di garantire la stabilità e l’efficienza del mercato
dei valori mobiliari.
Ai fini dell’esonero dalla comunicazione, l’importo
delle operazioni non deve superare, su base annua, la soglia di 50 milioni
di euro (150 milioni di euro in caso di titoli quotati o destinati alla
quotazione su mercati regolamentati). Fonti: art. 129, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; Istruzioni
di vigilanza per le banche, Tit. IX, Cap. I URL:www.bancaditalia.it
(percorso: Pubblicazioni – Vigilanza – Bollettino di vigilanza
giugno 2002)
Vendita al pubblico
di beni ad un prezzo inferiore a quello di acquisto (ossia inferiore
al prezzo risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA
e di ogni altra imposta o tassa connessa con il prodotto, nonché
diminuito degli eventuali sconti).
Le vendite sottocosto – che si differenziano dal
dumping e dai prezzi predatori,
per la specificità della fattispecie qui considerata –
sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che, in attuazione
dell’art. 15 del Decreto Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114),
le vieta agli esercizi commerciali che da soli o congiuntamente a quelli
dello stesso gruppo, detengano una quota superiore al 50% della superficie
di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove
ha sede l’esercizio; mentre le consente agli altri esercizi come
modalità di vendita straordinaria (legge 19 marzo 1980, n. 80),
per non più di tre volte l’anno, con una durata non superiore
a 10 giorni per volta e distanziate da almeno 20 giorni. Sono comunque
consentite le vendite sottocosto per prodotti deperibili o simili, obsoleti
o difettati.
La disciplina delle vendite sottocosto suscita perplessità:
innanzitutto, per la obiettiva difficoltà di individuare, nel
complesso sistema della distribuzione commerciale, quale sia il prezzo
effettivo di acquisto per ciascun prodotto, al fine di verificarne la
inferiorità rispetto al prezzo di rivendita (ossia, essere sottocosto
la vendita); inoltre, per la possibilità che il divieto o le
le limitazioni delle vendite sottocosto rappresentino modi per restringere
nella distribuzione commerciale al dettaglio quella concorrenza che
il Decreto Bersani vi ha cercato di introdurre con l’abolizione
(in realtà, non completamente attuata) delle licenze di commercio. Fonti: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218
Finanziamento, con
apporto di capitale di rischio (il venture capital costituisce
perciò un tipo di private equity), a imprese medie-piccole
o che generano utili dopo un lungo periodo di tempo. Il finanziamento
viene realizzato attraverso lacquisto di una partecipazione azionaria
(o obbligazioni convertibili), in molti casi effettuato da un fondo
chiuso, al cui capitale partecipano intermediari finanziari, investitori
privati e fondi pensione.
Il contratto tra il venture capitalist e limpresa
prevede normalmente lo staging: i fondi necessari per realizzare
il progetto imprenditoriale vengono erogati in fasi successive, a condizione
che determinati obiettivi reddituali e di crescita siano stati raggiunti.
Ai finanziatori sono attribuiti poteri di controllo sulla gestione dellimpresa,
normalmente, attraverso la assegnazione di un certo numero di posti
nel consiglio di amministrazione (è abbastanza comune che i fondatori
delliniziativa e gli investitori esterni abbiano un uguale numero
di posti; in caso di controversie, un ruolo determinante è svolto
dagli altri componenti lorgano amministrativo). Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 URL:www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Intermedia