il diritto commerciale d’oggi
    IV.10 – ottobre 2005

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Schema di decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005, esame preliminare)

Primo commento allo schema di riforma della legge fallimentare, a cura di C. Mattina, A. Montonese, M.R. Sancilio e V. Scali

Sommario dello schema di decreto legislativo
Capo I – Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 1-3)

Capo II – Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 4-19)
Capo III – Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 20-39)
Capo IV – Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 40-68)
Capo V – Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 69-75)
Capo VI – Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 76-87)
Capo VII – Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 88-96)
Capo VIII – Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 97-106)
Capo IX – Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 107-126)
Capo X – Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 127-128)
Capo XI – Modifiche al titolo II, capo X del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 129-135)
Capo XII – Modifiche al titolo II, capo XI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 136-139)
Capo XIII – Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 140-141)
Capo XIV – Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 142-143)
Capo XV – Modifiche al titolo III, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 144-145)
Capo XVI – Modifiche al titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 146)
Capo XVII – Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 147-148)
Capo XVIII – Disciplina transitoria (artt. 149-152)


Capo VIII – MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VII DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 97 (Modifiche all’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 110. Procedimento di ripartizione. – Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
   Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all’articolo 26.
   Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».

Art. 98 (Modifiche all’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1.».

Art. 99 (Articolo 111-bis, 111-ter, 111-quater)
   1. Dopo l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 111-bis. Disciplina dei crediti prededucibili. – I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.
   Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi del secondo comma dell’articolo 101.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
   I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l’importo è superiore a euro 25000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul costo della vita.
   Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.
   Art. 111-ter. Conti speciali. – La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
   La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
   Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
   Art. 111 quater. Crediti assistiti da prelazione.
   I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
   I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.».

Art. 100 (Modifiche all’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente. – I creditori ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.».

Art. 101 (Modifiche all’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 113. Ripartizioni parziali. – Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
   1) ai creditori ammessi con riserva;
   2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
   3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
   4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
   Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.
   Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.».

Art. 102 (Articolo 113-bis)
   1. Dopo l’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
   «Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva. – Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.».

Art. 103 (Modifiche all’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 114. Restituzione di somme riscosse. – I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.».

Art. 104 (Modifiche all’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 115. Pagamento ai creditori. – Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.».

Art. 105 (Modifiche all’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 116. Rendiconto del curatore. – Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.
   Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
   Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all’udienza.
   Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio ai sensi dell’articolo 26.».

Art. 106 (Modifiche all’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 117. Ripartizione finale. – Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
   Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
   Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
   Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
   Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.».

Capo IX – MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VIII DEL REGIO DECRETO 16 MARZI 1942, N. 267

Art. 107 (Modifiche all’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, al numero 1), le parole: «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito»;
   b) al primo comma, al numero 2), le parole: «il compenso del curatore e le spese di procedura» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione»;
   c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
   La circostanza di cui al n. 4) può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.»;
   d) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».

Art. 108 (Modifiche all’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
   «Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.
   Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».

Art. 109 (Modifiche all’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
   «Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
   I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
   Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.».

Art. 110 (Modifiche all’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;
   b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.»;
   c) dopo il secondo comma, è aggiunto, il seguente: «La sentenza può essere appellata a norma dell’articolo 18.».

Art. 111 (Modifiche all’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».

Art. 112 (Modifiche all’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «67-bis»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».

Art. 113 (Modifiche all’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 124. Proposta di concordato. – La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
   La proposta può prevedere:
   a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
   b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
   c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
   La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
   La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.».

Art. 114 (Modifiche all’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori. – La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.
   Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b).
   Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.
   Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.».

Art. 115 (Modifiche all’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 126. Concordato nel caso di numerosi creditori – Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.».

Art. 116 (Modifiche all’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 127. Voto nel concordato. – Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
   Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
   Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
   La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.».

Art. 117 (Modifiche all’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 128. Approvazione del concordato. – Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
   I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
   La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.».

Art. 118 (Modifiche all’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 129. Giudizio di omologazione. – Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
   Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore.
   Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all’approvazione del concordato.
   L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 26.
   Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
   Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell’articolo 26 quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 17.
   Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma, primo periodo, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
   Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.».

Art. 119 (Modifiche all’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 130. Efficacia del decreto. – La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
   Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.».

Art. 120 (Modifiche all’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
   «Art. 131. Reclamo. – Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
   Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
   Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.
   Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
   All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.
   Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.».

Art. 121 (Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 122 (Modifiche all’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma le parole «nella sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto».
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.».

Art. 123 (Modifiche all’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 137. Risoluzione del concordato. – Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d’ufficio.
   Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.
Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 131. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
   Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
   Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.».

Art. 124 (Modifiche all’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «Nessun’altra azione di nullità è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.»;
   b) il secondo è sostituito dal seguente: «Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.»;
   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.».

Art. 125 (Modifiche all’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 139. Provvedimenti conseguenti alla riapertura. – La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.».

Art. 126 (Modifiche all’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 141. Nuova proposta di concordato. – Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.».

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