il diritto commerciale d’oggi
    IV.10 – ottobre 2005

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Schema di decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005, esame preliminare)

Primo commento allo schema di riforma della legge fallimentare, a cura di C. Mattina, A. Montonese, M.R. Sancilio e V. Scali

Sommario dello schema di decreto legislativo
Capo I – Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 1-3)
Capo II – Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 4-19)
Capo III – Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 20-39)
Capo IV – Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 40-68)
Capo V – Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 69-75)
Capo VI – Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 76-87)
Capo VII – Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 88-96)
Capo VIII – Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 97-106)
Capo IX – Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 107-126)
Capo X – Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 127-128)
Capo XI – Modifiche al titolo II, capo X del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 129-135)
Capo XII – Modifiche al titolo II, capo XI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 136-139)
Capo XIII – Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 140-141)
Capo XIV – Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 142-143)
Capo XV – Modifiche al titolo III, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 144-145)
Capo XVI – Modifiche al titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 146)
Capo XVII – Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 147-148)
Capo XVIII – Disciplina transitoria (artt. 149-152)


Capo IV – MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO III DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 40 (Modifiche all’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.».

Art. 41 (Modifiche all’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».

Art. 42 (Modifiche all’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.».

Art. 43 (Modifiche all’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile;»;
   b) al primo comma, il numero 4) è soppresso;
   c) dopo il primo comma, è aggiunto, infine, il seguente: «I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.».

Art. 44 (Modifiche all’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «, se è stato nominato,» sono soppresse.

Art. 45 (Modifiche all’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. – L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o dell’ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».

Art. 46 (Modifiche all’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 49. Obblighi del fallito. – L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
   Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
   In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.».

Art. 47 (Abrogazione dell’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 48 (Modifiche all’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. – Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.».

Art. 49 (Modifiche all’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».

Art. 50 (Modifiche all’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.».

Art. 51 (Modifiche all’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. Al terzo comma dell’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «a norma degli articoli 95 e 113» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis».

Art. 52 (Modifiche all’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 58. Obbligazioni e titoli di debito. – I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.».

Art. 53 (Articolo 67-bis)
   1. Dopo l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
   «Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare. – Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.».

Art. 54 (Modifiche all’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 69. Atti compiuti tra i coniugi. – Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.».

Art. 55 (Articolo 69-bis)
   1. Dopo l’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
   «Art. 69-bis. Decadenza dall’azione. – Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.».

Art. 56 (Modifiche all’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 72. Rapporti pendenti. – Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
   Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
   La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72 bis.
   In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore , fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V della presente legge.
   Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
   Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento».

Art. 57 (Modifiche all’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)
   1. L’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente:
   «Art. 72-bis. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire. – In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.
   Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell’articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All’acquirente spetta il privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
   In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».

Art. 58 (Articoli 72-ter e 72-quater)
   1. Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. – Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.
   In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.
   Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
   Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
   Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
   72-quater. Locazione finanziaria. – Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’art. 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
   In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).
   Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
   In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, incluso quello a carattere traslativo, prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.».

Art. 59 (Modifiche all’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «del giudice delegato; ma» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato dei creditori».

Art. 60 (Modifiche all’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 72» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 72, primo e secondo comma»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.».

Art. 61 (Modifiche all’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le parole «è risolto» sono sostituite dalle seguenti: «si scioglie».

Art. 62 (Modifiche all’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma la parola «Egli» è sostituita dalla seguente: «L’associato».

Art. 63 (Modifiche all’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione. – I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
   Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
   Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111 n. 1 per l’attività compiuta dopo il fallimento.».

Art. 64 (Modifiche all’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno della dichiarazione di fallimento»;
   b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il credito è regolato a norma dell’articolo 111, n. 1.».

Art. 65 (Modifiche all’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 80. Contratto di locazione di immobili. – Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l’indennizzo è regolato dall’articolo 111, n. 1 e dall’articolo 2764 del codice civile.».

Art. 66 (Articolo 80-bis)
   1. Dopo l’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
   «Art. 80-bis. Contratto di affitto d’azienda. – Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.».

Art. 67 (Modifiche all’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 81. Contratto di appalto. – Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
   Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
   Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.».

Art. 68 (Articolo 83-bis)
   1. Dopo l’articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
   «Art. 83-bis. Clausola arbitrale. – Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.».

Capo V – MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Art. 69 (Modifiche all’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 84. Apposizione dei sigilli. – Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi dell’assistenza di un notaio, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
   Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.».

Art. 70 (Abrogazione dell’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

Art. 71 (Modifiche all’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione. – Devono essere consegnate al curatore:
   a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34;
   b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
   c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
   Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
   Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.».

Art. 72 (Modifiche all’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 87. Inventario. – Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere o di un notaio, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
   Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
   Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
   L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.».

Art. 73 (Articolo 87-bis)
   1. Dopo l’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
   «Art. 87-bis. Inventario su altri beni. – In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
   I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell’inventario.
   Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.».

Art. 74 (Modifiche all’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. All’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.».

Art. 75 (Modifiche all’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
   1. L’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 90. Fascicolo della procedura. – Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
   Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
   Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.»

 

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