CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI
Sezione III-bis.
Dei patti parasociali
Le
norme contenute nella nuova sezione del codice civile introducono
finalmente a pieno titolo i patti parasociali nellambito
del nostro ordinamento e segnatamente nel settore societario.
È inutile in questa sede rammentare che la giurisprudenza
prima e leggi di settore poi avevano già dimostrato
la piena conformità di tali strumenti di governance
delle società rispetto al nostro ordinamento. Tuttavia
non può che prendersi atto, con favore, del fatto che
loccasione della riforma non è stata persa per
dare piena legittimazione a tali accordi e per dettarne una,
sia pur sintetica, disciplina.
Il più recente intervento
significativo sui patti parasociali, prima dellemanazione
del decreto legislativo in commento, è stato quello
del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico degli Intermediari
Finanziari, TUF) che, allart. 122, ha regolato essenzialmente
gli obblighi connessi alla comunicazione dellesistenza
di patti parasociali inerenti le società quotate. Peraltro,
può essere interessante paragonare la definizione di
patto parasociale rilevante, contenuta nel TUF, e quella recepita
dalla nuova normativa.
Ebbene, le due discipline contengono
notevoli analogie; in verità, rispetto alla disciplina
del TUF quella del nuovo art. 2341-bis cod. civ. contiene
due fattispecie in meno: anzitutto, quella dei patti di consultazione,
la cui previsione, in effetti, poteva persino sembrare ultronea,
atteso che tali patti ben possono farsi rientrare nella più
ampia categoria dei patti aventi ad oggetto lesercizio
del voto. Viceversa, la mancata inclusione dellipotesi
di cui allart. 122, 5° co., lett. c del TUF ( patti
volti allacquisto di azioni) difficilmente può
essere spiegata, se non con lintento di non prendere
in considerazione la fattispecie, che difficilmente, a nostro
avviso, può essere fatta rientrare tra quelle previste
dal nuovo art. 2341-bis cod. civ.
2341-bis. Patti parasociali
I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari
o il governo della società:
a) hanno per oggetto lesercizio
del diritto di voto nelle società per azioni o nelle
società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento
delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti;
c) hanno per oggetto o per effetto
lesercizio anche congiunto di uninfluenza dominante
su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto
un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda
un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere
con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo
non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione
nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi
a società interamente possedute dai partecipanti allaccordo.
Ai
fini della normativa dettata dagli articoli in esame sono
considerati patti parasociali i patti che «al fine di
stabilizzare gli assetti propietari o il governo della società»:
a) hanno per oggetto lesercizio del diritto di voto
nelle società per azioni e nelle società che
le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o di quelle delle loro controllanti; c) hanno per oggetto
o per effetto lesercizio anche congiunto di uninfluenza
dominante su tali società.
Dunque, in base alla nuova normativa,
i patti parasociali possono dividersi in:
a) patti di voto;
b) patti volti a limitare la
trasferibilità delle azioni (sindacati di blocco);
c) patti volti allesercizio
di una influenza dominante sulla società (patti di
controllo).
Partendo da tale definizione,
si può osservare che la nuova normativa prevede due
conseguenze differenti per i patti parasociali, in base alla
circostanza che la società oggetto del patto sia quotata
o meno. Nel secondo caso, viene semplicemente previsto un
termine massimo per la durata per i patti a tempo determinato
(cinque anni: nellart. 123 del TUIF tale termine, invece,
è di tre anni) e la possibilità di recesso con
preavviso di sei mesi per i patti a tempo indeterminato; nel
secondo caso, regolato dal nuovo art. 2341-ter cod. civ.,
sono previsti obblighi di pubblicità per il patto,
pubblicità da attuarsi tramite comunicazione in apertura
dellassemblea dei soci.
Lart. 2341-bis stabilisce che per tali patti è
ammessa la libertà della forma (in qualunque
forma stipulati) e che la loro durata non può
essere superiore a cinque anni. Nel caso in cui le parti abbiano
previsto un termine di durata più lungo, lo stesso
si riduce ex lege nei limiti del quinquennio; nel caso
in cui le parti non abbiano fissato un termine di durata dellaccordo,
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di sei mesi.
I patti parasociali sono, comunque, rinnovabili alla loro
scadenza.
Lultimo comma dellart.
2341-bis chiarisce che «le disposizioni di questo articolo
non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione
nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi
a società interamente possedute dai partecipanti allaccordo».
2341-ter. Pubblicità
dei patti parasociali
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali
devono essere comunicati alla società e dichiarati
in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere
trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso
lufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione
prevista dal comma precedente, i possessori delle azioni cui
si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il
diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con
il voto determinante sono impugnabili a norma dellarticolo
2377.
La
nuova norma detta una specifica disciplina, ispirata ai principi
della trasparenza e della disclosure, per le società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In questo
caso i patti parasociali devono essere comunicati alla società
e dichiarati in apertura di ogni assemblea. È inoltre
prescritto che la dichiarazione sia trascritta nel verbale
e che questo sia depositato presso lufficio del registro
delle imprese.
La violazione dellobbligo
di dichiarazione testè evidenziato determina che i
soci aderenti al patto parasociale non possono esercitare
il diritto di voto e che le deliberazioni assembleari eventualmente
«adottate con il loro voto determinante sono impugnabili
a norma dellart. 2377».
La disciplina, così configurata,
non presenterebbe particolari problemi interpretativi; tuttavia,
non possono nascondersi alcuni problemi di coordinamento tra
la nuova normativa e le disposizioni del TUIF.
Infatti, non ci sembra dubitabile
che la prima si applichi anche alle società quotate,
in base allesplicito riferimento a queste ultime contenuto
nellart. 2341-ter cod. civ. Peraltro, attesa la parziale
differenza tra le due discipline, si potrebbe arrivare alla
conseguenza che, ad esempio, i patti concernenti lacquisto
di azioni in società quotate debba essere comunicato
alla CONSOB, ma non allassemblea, al contrario di quanto
avviene per tutti gli altri patti, per i quali vige il doppio
regime di pubblicità.
Per risolvere una antinomia,
che non troverebbe alcuna razionale giustificazione, bisogna
arrivare ad ammettere che lart. 2341-bis cod. civ. abbia
di fatto modificato lart. 122 del TUF; dunque, a nostro
avviso, i patti sullacquisto delle azioni non rientrano
più tra quelli rilevanti ai fini dellapplicazione
del regime di pubblicità. Analogamente, deve ritenersi
che il termine di tre anni di cui allart. 123 del TUF
sia stato modificato in cinque anni, ai sensi della nuova
normativa.
A diverse conseguenze, a nostro
avviso, deve arrivarsi in ordine al regime di pubblicità.
Infatti, come si è visto, la nuova disciplina (art.
2341-ter cod. civ.) impone per le società quotate la
comunicazione dei patti parasociali in limine allassemblea,
e la pubblicazione del relativo verbale sul registro delle
imprese. Viceversa, lart. 122 TUF prevede un regime
di pubblicità composito, che comprende la pubblicazione
nel registro delle imprese ma anche, e soprattutto, la comunicazione
alla CONSOB e la pubblicazione sulla stampa quotidiana. Ci
sembra, in proposito, che la nuova disciplina debba integrare
quella previgente, anche perchè a ritenere che questultima
sia stata implicitamente abrogata, potrebbe ipotizzarsi un
problema di eccesso di delega. Infatti, lart. 4 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte dedicata ai patti
parasociali, si è limitato a stabilire il principio
in base al quale il decreto delegato dovesse prevedere, per
le società quotate, procedimenti che assicurassero
«il necessario grado di trasparenza attraverso forme
adeguate di pubblicità».
Dunque, ove la norma delegata
dovesse semplificare il regime pubblicitario per i patti parasociali,
richiedendo semplicemente la comunicazione alla stessa assemblea
(sia pure accompagnata dalla pubblicazione sul registro delle
imprese), e limitando così notevolmente la pubblicità
richiesta per il patto, si potrebbe dubitare della sua stessa
legittimità costituzionale. Al limite, si può
viceversa ritenere che, mentre il testo dellart. 2341-ter
cod. civ. prenda in considerazione la sola pubblicità
privatistica, ossia volta alla tutela di soci
e creditori sociali, il TUF preveda la pubblicità pubblicistica,
ossia volta al mercato ed al suo organo di vigilanza.
Ad ogni modo, linserimento
nel codice civile di una disciplina organica, sia pure estremamente
generale, dei patti parasociali, non potrà che contribuire
a fare chiarezza in una materia nella quale, in passato si
sono posti notevoli dubbi sulla stessa legittimità
della fattispecie.