STUDÎ E COMMENTI
Decreto legislativo
sulla riforma organica della disciplina delle società
di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*
Commento a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI, PAOLO
FERRO-LUZZI, FRANCESCA R. FUXA SADURNY,
ANTONIO GIOVANNONI, GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE,
BARBARA PANSADORO, MARIA RAFFAELLA SANCILIO |
CODICE CIVILE
LIBRO V DEL LAVORO
CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI
Sezione IV. Dei conferimenti
La
riforma in tema di disciplina dei conferimenti nella società
per azioni attua il quinto comma dellart. 4 della Legge Delega
e ha dovuto in materia tener conto dei limiti, particolarmente incisivi,
posti dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società.
In particolare, larticolo 4, comma
5, della Legge Delega detta le linee direttrici della riforma della
disciplina dei conferimenti, prevedendo che la nuova regolamentazione
da un lato introduca modifiche idonee a consentire lacquisizione
di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dellimpresa
sociale, garantendo nel medesimo tempo leffettiva formazione
del capitale sociale, e consenta ai soci di regolare lincidenza
delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
dallaltro semplifichi le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
dei terzi.
Alla luce di queste linee guida e delle
finalità di effettiva acquisizione dei conferimenti e di effettività
del loro valore sociale possono essere comprese le novità introdotte
alla disciplina dei conferimenti.
2342. Conferimenti
Se nellatto costitutivo non è
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dellatto costitutivo
deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale,
il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura
e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei
soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta
giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento
le prestazione di opera o di servizi.
Tale
norma, dando attuazione allart. 9 della Seconda Direttiva 77/91CEE
in materia di società, introduce la previsione secondo cui
alla sottoscrizione dellatto costitutivo deve essere versato
almeno il 25% dei conferimenti in denaro (sotto il precedente regime
lart. 2329, comma 1, n. 2, richiedeva il versamento di almeno
i 3/10 dei conferimenti in denaro), salvo lipotesi in cui la
società venga costituita con atto unilaterale, ove è
richiesto il versamento del 100% dei conferimenti.
2343. Stima dei conferimenti di beni
in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente
del tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente
la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, lattestazione
del valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione
seguiti. La relazione deve essere allegata allatto costitutivo.
Lesperto risponde dei danni causati
alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni
dellarticolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine
di centottanta giorni dalla costituzione della società, controllare
le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma
e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della
stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le
azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o
dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per
cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro
o recedere dalla società. Latto costitutivo può
prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dellarticolo
2346, che per effetto dellannullamento delle azioni disposto
nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra
i soci.
La
norma in esame presenta due importanti novità ed una conferma.
Le novità sono:
a) lintroduzione della responsabilità
dellesperto per danni causati alla società, ai soci ed
ai terzi nella redazione della perizia, nonché lattribuzione
del compito di controllo solo agli amministratori (e non più
anche ai sindaci), al fine di tutelare sia il capitale sociale che
i soci (comma 2 e 3);
b) la possibilità che le azioni
non siano assegnate in misura proporzionale al conferimento del singolo
socio, purché il valore dei conferimenti non sia inferiore
allammontare globale del capitale sociale (comma 4).
Quanto alla responsabilità dellesperto
deve rilevarsi che il medesimo era già assoggettato alle responsabilità
civili e penali che gravano sul consulente tecnico di ufficio ex art.
64 cod. proc. civ..
Con riferimento alla seconda novita
sopra indicatai, essa consente lacquisizione di ogni elemento
utile per il proficuo svolgimento dellattività sociale.
La dottrina che si è occupata della questione (Rescio G., Distribuzione
di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci di
S.p.A.) ha evidenziato che si tratta di una previsione che non trova
corrispondenza in ordinamenti stranieri.
In particolare, di tale facoltà
si avvarranno i soci delle S.p.A. nei casi in cui un socio apporti
alla società elementi utili per la sua attività, ma
non corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro imputazione
al capitale. In questo caso, tramite appunto una ripartizione non
proporzionale delle azioni, anche di tali elementi diviene possibile
tener conto e pure in considerazione di essi definire i rapporti reciproci
tra i soci. In tal modo il conferimento atipico, che non
può avere azioni in cambio, potrebbe ricevere strumenti finanziari
sprovvisti del diritto di voto nellassemblea ordinaria.
In merito deve, infatti, notarsi che
ciò che interessa al fine di quella acquisizione è la
possibilità di considerarla non tanto per il suo valore assoluto,
quanto sul piano dei rapporti sociali e dellequilibrio che ne
deriva nei suoi rapporti con altri: le azioni, cioè, non valgono
di per sé, ma per i diritti che conferiscono ed essi contano
su un piano di proporzionalità con il totale delle azioni emesse.
La dottrina ha, inoltre, evidenziato
ulteriori finalità che si possono perseguire con tale strumento,
quali il mantenimento dellequilibrio raggiunto dai soci nei
loro accordi preventivi quando lesperto attribuisce ad un conferimento
in natura un valore inferiore rispetto a quello attribuitovi dai soci;
una forma di remunerazione anticipata per incarichi da svolgere allinterno
della società o per prestazioni da eseguire nei confronti della
società.
La conferma che presenta la norma in
esame, rispetto al testo vigente, riguarda la nomina dellesperto,
la quale è attribuita, come nel vigente art. 2343, al presidente
del tribunale, con la precisazione che la competenza territoriale
appartiene esclusivamente al tribunale nel cui circondario è
posta la sede legale della società (attualmente, invece, si
discute se il criterio di collegamento, oltre che nella sede sociale,
possa essere individuato nel luogo in cui si trovino i beni, oggetto
del conferimento in natura).
Circa la competenza dellautorità
giudiziaria per la stima dei conferimenti in natura nelle s.p.a.,
la Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo
afferma che non sarebbe stato possibile semplificare il sistema (siccome
richiesto dalla legge delega, allart. 4, lettera b) a causa
della direttiva CEE in materia. Invero, lart. 10 della seconda
direttiva CEE richiede che la stima sia effettuata da esperti indipendenti,
«designati o autorizzati da unautorità amministrativa
o giudiziaria»; pertanto, il legislatore delegatosi avrebbe
potuto seguire per le s.p.a. legittimamente e forse molto più
opportunamente la soluzione adottata per le s.r.l. dal nuovo
art. 2465.
2343-bis. Acquisto della società
da promotori, fondatori, soci e amministratori
Lacquisto da parte della società,
per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale,
di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società
nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dallassemblea
ordinaria.
Lalienante deve presentare la
relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale
nel cui circondario ha sede la societò contenente la descrizione
dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i
criteri di valutazione seguiti, nonché lattestazione
che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve
comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata
nella sede della società durante i quindici giorni che precedono
lassemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni
dallautorizzazione il verbale dellassemblea, corredato
dalla relazione dellesperto designato dal presidente del tribunale,
deve essere depositato a cura degli amministratori presso lufficio
del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo
non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali
nellambito delle operazioni correnti della società né
a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dellautorità
giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni
del presente articolo gli amministratori e lalienante sono solidalmente
responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai
terzi.
Il
decreto legislativo aggiunge il comma 5 a tale articolo, colmando
in tal modo la lacuna rappresentata dalle conseguenze del mancato
rispetto delle norme contenute in tale articolo.
Viene, infatti, sancita la responsabilità
solidale degli amministratori per danni causati alla società,
ai soci ed ai terzi determinati dalla violazione delle norme sullacquisto
di beni o di crediti di promotori, fondatori, soci ed amministratori
da parte della società.
In particolare, siffatta violazione
non determina linvalidità o linefficacia dellacquisto,
come affermato dalla dottrina sotto il precedente regime, ed in tal
modo rafforza la tutela dei terzi ed assicura che i beni acquisiti
non possano essere sottratti alla loro garanzia proprio da chi ha
violato la norma.
2344. Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti,
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono
utile promuovere azione per lesecuzione del conferimento, offrono
le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione
per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per
conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato
alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo
per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare
decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento
dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono
essere rimesse in circolazione entro lesercizio in cui fu pronunziata
la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente
riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non
può esercitare il diritto di voto.
2345. Prestazioni accessorie
Oltre lobbligo dei conferimenti,
latto costitutivo può stabilire lobbligo dei soci
di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone
il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo
particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione
del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti
aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso
lobbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative
e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto
dallatto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo
non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
La
disciplina stabilita in questi due articoli è rimasta pressoché
immodificata, salva la facoltà concessa dallart. 2344,
comma 1, agli amministratori di promuovere unazione contro il
socio inadempiente per lesecuzione del conferimento, o di offrire
le azioni del medesimo agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione.
*
Per una migliore comprensione del commento, questo è posto
in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati
su sfondo crema) del codice civile novellato.
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