il diritto commerciale d’oggi
    N° 2.1 – gennaio 2003

ARGOMENTI

Conferimenti
nelle s.p.a.
artt. 2325-2341
Assemblea della s.p.a. – artt. 2363-2379-ter
Modelli dualistico e monistico
artt. 2409-octies–
2409-noviesdecies
Patrimoni dedicati artt. 2447-bis– 2447-decies
Fusione e scissione artt. 2501– 2506-quater
 

STUDÎ E COMMENTI

Decreto legislativo sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*
Commento a cura di
CONCETTA BRESCIA-MORRA, GIOVANNI CABRAS, ALDO FERRARI, PAOLO FERRO-LUZZI, FRANCESCA R. FUXA SADURNY,
ANTONIO GIOVANNONI, GIULIANO LEMME, ALESSIA MONTONESE,
BARBARA PANSADORO, MARIA RAFFAELLA SANCILIO  

CODICE CIVILE
LIBRO V – DEL LAVORO

CAPO V
SOCIETÀ PER AZIONI

Sezione IV. – Dei conferimenti

     La riforma in tema di disciplina dei conferimenti nella società per azioni attua il quinto comma dell’art. 4 della Legge Delega e ha dovuto in materia tener conto dei limiti, particolarmente incisivi, posti dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società.
     In particolare, l’articolo 4, comma 5, della Legge Delega detta le linee direttrici della riforma della disciplina dei conferimenti, prevedendo che la nuova regolamentazione da un lato introduca modifiche idonee a consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, garantendo nel medesimo tempo l’effettiva formazione del capitale sociale, e consenta ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali; dall’altro semplifichi le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.
     Alla luce di queste linee guida e delle finalità di effettiva acquisizione dei conferimenti e di effettività del loro valore sociale possono essere comprese le novità introdotte alla disciplina dei conferimenti.

2342. Conferimenti
     Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
     Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
     Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
     Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
     Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi.

     Tale norma, dando attuazione all’art. 9 della Seconda Direttiva 77/91CEE in materia di società, introduce la previsione secondo cui alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (sotto il precedente regime l’art. 2329, comma 1, n. 2, richiedeva il versamento di almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro), salvo l’ipotesi in cui la società venga costituita con atto unilaterale, ove è richiesto il versamento del 100% dei conferimenti.

2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
     Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione del valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
     L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
     Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
     Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

     La norma in esame presenta due importanti novità ed una conferma. Le novità sono:
     a) l’introduzione della responsabilità dell’esperto per danni causati alla società, ai soci ed ai terzi nella redazione della perizia, nonché l’attribuzione del compito di controllo solo agli amministratori (e non più anche ai sindaci), al fine di tutelare sia il capitale sociale che i soci (comma 2 e 3);
     b) la possibilità che le azioni non siano assegnate in misura proporzionale al conferimento del singolo socio, purché il valore dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (comma 4).
     Quanto alla responsabilità dell’esperto deve rilevarsi che il medesimo era già assoggettato alle responsabilità civili e penali che gravano sul consulente tecnico di ufficio ex art. 64 cod. proc. civ..
     Con riferimento alla seconda novita sopra indicatai, essa consente l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’attività sociale. La dottrina che si è occupata della questione (Rescio G., Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci di S.p.A.) ha evidenziato che si tratta di una previsione che non trova corrispondenza in ordinamenti stranieri.
     In particolare, di tale facoltà si avvarranno i soci delle S.p.A. nei casi in cui un socio apporti alla società elementi utili per la sua attività, ma non corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro imputazione al capitale. In questo caso, tramite appunto una ripartizione non proporzionale delle azioni, anche di tali elementi diviene possibile tener conto e pure in considerazione di essi definire i rapporti reciproci tra i soci. In tal modo il conferimento “atipico”, che non può avere azioni in cambio, potrebbe ricevere strumenti finanziari sprovvisti del diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
     In merito deve, infatti, notarsi che ciò che interessa al fine di quella acquisizione è la possibilità di considerarla non tanto per il suo valore assoluto, quanto sul piano dei rapporti sociali e dell’equilibrio che ne deriva nei suoi rapporti con altri: le azioni, cioè, non valgono di per sé, ma per i diritti che conferiscono ed essi contano su un piano di proporzionalità con il totale delle azioni emesse.
     La dottrina ha, inoltre, evidenziato ulteriori finalità che si possono perseguire con tale strumento, quali il mantenimento dell’equilibrio raggiunto dai soci nei loro accordi preventivi quando l’esperto attribuisce ad un conferimento in natura un valore inferiore rispetto a quello attribuitovi dai soci; una forma di remunerazione anticipata per incarichi da svolgere all’interno della società o per prestazioni da eseguire nei confronti della società.
     La conferma che presenta la norma in esame, rispetto al testo vigente, riguarda la nomina dell’esperto, la quale è attribuita, come nel vigente art. 2343, al presidente del tribunale, con la precisazione che la competenza territoriale appartiene esclusivamente al tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della società (attualmente, invece, si discute se il criterio di collegamento, oltre che nella sede sociale, possa essere individuato nel luogo in cui si trovino i beni, oggetto del conferimento in natura).
     Circa la competenza dell’autorità giudiziaria per la stima dei conferimenti in natura nelle s.p.a., la Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo afferma che non sarebbe stato possibile semplificare il sistema (siccome richiesto dalla legge delega, all’art. 4, lettera b) a causa della direttiva CEE in materia. Invero, l’art. 10 della seconda direttiva CEE richiede che la stima sia effettuata da esperti indipendenti, «designati o autorizzati da un’autorità amministrativa o giudiziaria»; pertanto, il legislatore delegatosi avrebbe potuto seguire per le s.p.a. – legittimamente e forse molto più opportunamente – la soluzione adottata per le s.r.l. dal nuovo art. 2465.

2343-bis. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori
     L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.
     L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la societò contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
     La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.
     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
     In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

     Il decreto legislativo aggiunge il comma 5 a tale articolo, colmando in tal modo la lacuna rappresentata dalle conseguenze del mancato rispetto delle norme contenute in tale articolo.
     Viene, infatti, sancita la responsabilità solidale degli amministratori per danni causati alla società, ai soci ed ai terzi determinati dalla violazione delle norme sull’acquisto di beni o di crediti di promotori, fondatori, soci ed amministratori da parte della società.
     In particolare, siffatta violazione non determina l’invalidità o l’inefficacia dell’acquisto, come affermato dalla dottrina sotto il precedente regime, ed in tal modo rafforza la tutela dei terzi ed assicura che i beni acquisiti non possano essere sottratti alla loro garanzia proprio da chi ha violato la norma.

2344. Mancato pagamento delle quote
     Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
     Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
     Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
     Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

2345. Prestazioni accessorie
     Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
     Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
     Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

     La disciplina stabilita in questi due articoli è rimasta pressoché immodificata, salva la facoltà concessa dall’art. 2344, comma 1, agli amministratori di promuovere un’azione contro il socio inadempiente per l’esecuzione del conferimento, o di offrire le azioni del medesimo agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione.


* Per una migliore comprensione del commento, questo è posto in calce ai singoli articoli o gruppi di articoli annotati (riportati su sfondo crema) del codice civile novellato.

 

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